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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
IL TRIBUNALE
Composto dai magistrati:
Dott. VINCENZA BARBALUCCA………… Presidente est
Dott FEDERICA GIRFATTI …..……………….Giudice
Dott. FEDERICA PELUSO …..……………….…Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Nella causa civile iscritta al n.10.50/2024
Vertente tra nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
residente in Marigliano Corso Umberto 339, elettivamente domiciliata in Roma, Viale
Giuseppe Mazzini 123 presso lo studio dell'Avv. Pietro Madonia del foro di
Roma…………………………………………………………….ricorrente
E
residente in [...]339 rapp.tato e difeso dall'avv.S.Caiazzo e
V.Terracciano
RAGIONI IN FATTO ed in DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2024 parte ricorrente con ricorso rubricato come cumulativo ex art. 473 bis 49/51 cpc chiedeva che venisse pronunciata separazione con addebito da parte resistente , statuizione di affido condiviso dei 4 figli minori, da collocare presso la madre nella casa familiare in Marigliano Corso Umberto n. 39, regolamentazione del diritto di visita paterno, determinazione di contributo al mantenimento di essa ricorrente dei 4 figli a carico del resistente nella complessiva misura di euro 800,00 . In sede di libera audizione la parte chiedeva statuirsi il regime di affido esclusivo
Si costituiva parte resistente che eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale
Adito, chiedeva la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di divorzio in Tunisia, in subordine non opponendosi all'affido condiviso ed alla collocazione della prole presso la madre , chiedeva che venisse regolamentato il diritto di visita paterno , chiedeva che venisse determinato in euro 400,00 il contributo al mantenimento della prole evidenziando che la ricorrente percepiva per intero AUU nella misura di euro 1147,00 ed è proprietario di cespiti in Tunisia che le fruttano rendita
Alla udienza del 10.10.2024 veniva sentita la ricorrente, parte resistente insisteva sulla eccezione di difetto di giurisdizione
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
……………………………..
In primo luogo il Tribunale prende atto che per quanto il ricorso sia rubricato come cumulativo di separazione e divorzio , nelle conclusioni le richieste riguardano solo il giudizio di separazione . Le parti in causa stanno a quanto dalle stesse dedotto e documentato in atti sono cittadini tunisini , che hanno celebrato il 14.8.2004 matrimonio in Tunisia , dopo la celebrazione del matrimonio si sono trasferiti in Italia ove si sono stabiliti;
invero tutti e quattro figli sono appunto nati in Italia. La coppia ha stabilito la propria residenza familiare in Marigliano Corso Umberto , in appartamento condotto in locazione.
Parte resistente ha dedotto e documentato che parte ricorrente ha adito il Tribunale
Tunisino , previamente , il quale ha statuito con decisione del 24.4.2024 sulla misura del contributo al mantenimento per la moglie e la prole . Tale giudizio risulterebbe ancora in corso , stando a quanto dedotto da entrambe le parti anche in note di udienza del 5.2.2025 ( fase appello)
Ebbene la questione che ci occupa è quella di valutare la ammissibilità di un giudizio di separazione intentata in Italia da uno dei due coniugi laddove pende giudizio di divorzio in Tunisia
Va evidenziato che nel sistema ordinamentale tunisino, secondo il Codice dello Statuto
Personale , diversamente da quanto avviene in Italia, non esiste la possibilità per due coniugi di separarsi legalmente.
Per questo motivo, nel caso in cui un matrimonio finisca, l'unico modo per sciogliere il vincolo è il divorzio, che in Tunisia può essere solo pronunciato dal giudice.
Sono previste tre diverse procedure:
1)il divorzio per mutuo consenso, attraverso cui i coniugi presentano un ricorso contenente le condizioni concordate, con il quale chiedono al Giudice di pronunciare sentenza di divorzio;
2) il divorzio per danno o con addebito, invece, viene proposto da uno dei coniugi al
Giudice, indicando, quale causa della fine del matrimonio, la violazione degli obblighi matrimoniali da parte dell'altro coniuge;
3) il divorzio su richiesta del marito o della moglie, detto anche divorzio senza motivo, si ha, infine, nel caso in cui uno dei coniugi decida di divorziare unilateralmente, senza dover dare alcuna giustificazione e senza aver bisogno del consenso del congiunto.
Il Tribunale Tunisino adito emette prima provvedimenti provvisori. Dopo la fase istruttoria il giudice emette la sentenza.
Con la sentenza il giudice:
1) dichiara il divorzio;
2) stabilisce le condizioni di affidamento dei figli e di esercizio del diritto di visita
(In Tunisia il concetto di potestà genitoriale non esiste, c'è da un lato la tutela legale, il più delle volte esercitata dal padre (articolo 154 CSPT), e l'affidamento, che è esercitato da entrambi i genitori finché sono coniugati
(articolo 57 CSPT). Per quanto riguarda il figlio, la madre può, tuttavia, “avere il diritto di sorvegliare i suoi affari, provvedere alla sua istruzione e mandarlo a scuola” (Articolo 60 CSPT). In caso di divorzio, l'affidamento è affidato a uno dei genitori o a un terzo secondo il superiore interesse del minore (articolo 67
CSPT). Le condizioni per ottenere l'affidamento sono indicate nell'articolo 58
. Pt_2
3) stabilisce la somma del mantenimento per i figli;
4) stabilisce l'eventuale risarcimento;
a seconda della scelta della moglie, stabilisce l'importo di unica somma da liquidarle a titolo di mantenimento o di una somma mensile;
decide sulle spese di giudizio.
La sentenza di divorzio può essere impugnata davanti alla Corte d'Appello.
Nel caso che ci occupa dunque parte ricorrente ha intentato in Italia un giudizio di separazione, da reputarsi diverso rispetto da quello pendente in Tunisia che è un giudizio di divorzio dando atto che come già evidenziato nel sistema giudiziario tunisino non è prevista la separazione legale Sul punto va evidenziato che la Suprema Corte ( sent 1.12.2016 n.24542) ha escluso al sussistenza della litispendenza rispetto a giudizio di separazione intentato in Italia nel caso di pendenza all'esterno di giudizio di divorzio , specie se nello stato esterno non
è prevista la separazione.
Esclusa la litispendenza tra i due giudizi quello italiano e quello tunisino , si valuta l'ammissibilità del giudizio di separazione nella fattispecie in oggetto
Ebbene i sensi dell'articolo 3 lettera a) del Regolamento CE n. 2201/2003, la giurisdizione italiana sussiste quando i coniugi hanno residenza abituale in Italia ovvero quando in Italia era fissata l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora.
Secondo consolidata giurisprudenza di merito (Tribunale di Foggia, n. 358/2023), nel caso di domanda di separazione o divorzio proposta da coniugi che non sono cittadini italiani e che hanno contratto matrimonio nel paese d'origine, va affermata la giurisdizione italiana in forza del Regolamento CE del Consiglio n. 2201/2003 del
27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza Europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale.
Ciò posto va precisato che si può chiedere la separazione o il divorzio anche se in Italia non risulta trascritto il matrimonio estero.
Nel caso in esame come dedotto e documentato il matrimonio celebrato dalle parti in causa in Tunisia non è stato trascritto in Italia
Infatti, la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello
Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o scioglimento del matrimonio, posto che "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di separazione o divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Vedi Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, 28.10.1985 n. 5292; Tribunale di Milano Sez. IX 05/09/2011).
Sul punto si precisa che tale formalità della trascrizione non ha natura costitutiva ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido anche per il nostro ordinamento sulla base del principio locus regit actum ( cfr Trib Mantova
14.11.2017).
Si aggiunge che, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 della Costituzione, a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri di stato civile
Alla luce delle complessive considerazioni svolte dunque il Tribunale ritiene che sia ammissibile la proc.ra di separazione intentata dalla odierna ricorrente innanzi al
Tribunale Italiano , visto che la ricorrente nella sede processuale italiana ha svolto anche una inedita domanda di addebito contro l'ex coniuge non svolta innanzi al
Tribunale Tunisino, quindi i due giudizi hanno in una certa misura diverso oggetto. La domanda di divorzio che , si precisa , è rubricata ma non proposta in conclusioni è da reputarsi invece inammissibile attesa la prependenza del giudizio di divorzio in Tunisia
In ogni caso va evidenziato altresì che ai sensi dell'art. 3 della Convenzione bilaterale tra l'Italia e Tunisia, sottoscritta il 15 novembre 1967 a Roma, relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali, e all'estradizione, le sentenze rese dalle autorità giurisdizionali in Italia o in Tunisia, comprese quelle di divorzio, hanno l'efficacia di cosa giudicata sul territorio dell'altro Paese, se esse rispondono alle seguenti condizioni: – la decisione sia stata pronunciata da una giurisdizione competente ai sensi della stessa
Convenzione (art. 4), salvo rinuncia espressa degli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia è ammessa;
– la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata;
– la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge del Paese in cui è stata pronunciata;
– la decisione non sia contraria all'ordine pubblico del Paese nel quale si chiede l'esecuzione; inoltre, non sia contraria ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto
Paese e possiede, nei confronti di quest'ultimo, l'autorità di cosa giudicata;
– nessuna giurisdizione dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto, anteriormente all'introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l'esecuzione.
La causa va quindi rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio come da separata ordinanza
PQM
Il Tribunale pronunciando parzialmente dichiara ammissibile il giudizio di separazione intentato da contro Parte_1 Controparte_1
Spese al definitivo
Così deciso in Nola 5.2.2025
Il presidente est dr Vincenza Barbalucca