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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/02/2025 innanzi al Giudice dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 17059/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 10.06 sono presenti l'avv. BONFANTE SALVATORE per parte ricorrente, il quale dichiara di aderire all'eccezione di difetto di giurisdizione.
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale,
quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17059/2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Partinico, via Imperia n. 17, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Bonfante, per mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
59, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
-resistente - conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/02/2025
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. essendo la controversia devoluta alla Giurisdizione
della Corte dei Conti;
Nulla per le spese di lite. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2024, conveniva in giudizio l' al fine di Parte_1 CP_1
sentire condannare l' al pagamento del trattamento di famiglia sulla pensione di reversibilità, CP_1
di cui era titolare, per l'anno 2022 e per gli anni precedenti con decorrenza 01.11.2018.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria CP_1
Ordinaria, sussistendo nel caso di specie la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, quale
Giudice delle pensioni del pubblico impiego, essendo la ricorrente titolare di una pensione ai
CP_ superstiti, liquidata a carico della Gestione Pubblica dell' (Cassa CPDEL).
La causa senza alcuna istruttoria all'odierna udienza viene decisa.
È fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' . CP_1
La consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha, invero, affermato il principio secondo cui spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del
R.D. n. 1214 del 1934, art. 3 comma 3, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (v. Cass. S.U. nn°
11849/16; 573/03, 1149/2000, 10149/98, 190/97).
In particolare, la Cass. S.U. n° 6350/82 ha affermato che” la giurisdizione della Corte dei Conti si
estende alle cause inerenti agli assegni accessori della pensione medesima, in considerazione della
loro funzione integrativa, in quanto diretti ad adeguarne la misura alle reali condizioni ed esigenze
individuali e familiari del pensionato. “
Il Supremo Collegio, con la sentenza sez. un., 07/03/2008 n.6179 ha chiarito in modo definitivo che
spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla controversia relativa alla domanda di assegno per
il nucleo familiare integrativo di pensione di reversibilità erogata dall' . CP_3
Alla luce dei richiamati principi va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., essendo la controversia devoluta alla Corte dei Conti.
Alla soccombenza non segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, avendo la stessa fornito la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27.2.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile