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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott..
AM RR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2219/2023 R.G., promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Miccoli;
Parte_1
- attrice opponente- contro
e per essa rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
-convenuta opposta-
* * *
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 316/2023, emesso in data 18.02.2023, il Tribunale di Taranto ingiungeva alla sig.ra il pagamento di € 17.084,77 oltre accessori, in favore di Parte_1
, quale cessionaria del credito originariamente vantato da Banca Controparte_1
Finconsumo per un finanziamento erogato nel 2005, rimborsato parzialmente con rate pagate sino all'anno 2006.
La sig.ra proponeva quindi opposizione al decreto ingiuntivo de quo, Parte_1 chiedendone la revoca, non contestando il debito originario ma eccependone la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., deducendo a tal fine che nessuna comunicazione di CP messa in mora le era pervenuta sino alla raccomandata del 22.08.2022, ricevuta il
10.09.2022.
Si costituiva , e per essa, quale mandataria, , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione o, in via subordinata, la condanna di parte opponente al pagamento dell'importo di € 17.084,77, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma accertata in corso del giudizio. A tal fine sosteneva che la prescrizione era stata interrotta dalla comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da
[...] ruppoBancaIfis) del 15.06.2012 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e Parte_2 risposta della convenuta); dalla diffida di pagamento inviata da . e per Controparte_1 essa del 22.08.2022 (doc. 6 del fascicolo monitorio allegato dalla Controparte_2 convenuta); dalla notifica dello stesso decreto ingiuntivo opposto.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, conclusosi con esito negativo il disposto procedimento di mediazione obbligatoria e concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione assorbente ai fini del decidere attiene alla verifica della maturazione della prescrizione decennale del diritto di credito azionato da mediante il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
Va rilevato, a tal proposito, che nei contratti di finanziamento personale si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., che decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal contratto in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. In tal senso, ex multis, Cass. n. 19291/2010, secondo cui: “Trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo.”
Nel caso in esame, è emerso incontrastato il dato che il contratto stipulato dalla opponente prevedeva il pagamento di rate mensili a partire dal 1° settembre 2005, con ultima scadenza fissata al 1° settembre 2011. Pertanto, il dies a quo per il computo della prescrizione è individuato in tale data, con conseguente maturazione del termine decennale al 1° settembre
2021.
La società opposta ha quindi invocato tre atti interruttivi, ovvero: la comunicazione di cessione del credito e diffida di pagamento inviata da nel giugno 2012; la Parte_2 raccomandata Ifis di messa in mora del 22 agosto 2022; la notifica del decreto ingiuntivo nel
2023.
C Quanto alla raccomandata del 22.08.2022, la stessa risulta ricevuta dall'opponente solamente in data 10.09.2022 (vds. doc. 7 del fascicolo monitorio) ed è quindi intervenuta oltre undici anni dopo la scadenza dell'ultima rata, quando il termine decennale di prescrizione era già spirato.
La notifica del decreto ingiuntivo è parimenti irrilevante, essendo pacificamente successiva alla maturazione della prescrizione.
Resta da esaminare la raccomandata Toscana Finanza del 15.06.2012, la cui ricevuta di ritorno (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta), attestante una consegna della raccomandata nello stesso mese di giugno 2012, reca comunque una sottoscrizione che la convenuta ha formalmente disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c., eccependo la natura apocrifa della firma e l'assenza di sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione.
Ad ogni modo, anche assumendo la validità di tale raccomandata, il termine prescrizionale sarebbe comunque decorso prima della successiva messa in mora del 2022, intercorrendo oltre dieci anni dal mese di giugno 2012 al 10 settembre 2022.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che il diritto di credito azionato da Controparte_1 sia definitivamente prescritto;
per l'effetto, il l decreto ingiuntivo opposto deve essere
[...] revocato.
Per la particolarità della questione trattata sussistono giusti motivi per procedere ad una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito Parte_1 vantato da e revoca il decreto ingiuntivo n. 316/2023 emesso il Controparte_1
18.02.2023 dal Tribunale di Taranto;
- compensa integralmente le spese e i compensi di lite.
Taranto, 10.11.2025
Il Giudice
Dott. AM RR