CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4870/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000851300000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170000233812000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170014735441000 BOLLO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210058840619000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 29520259000851300/000, notificata il 21-03-2025, con la quale si sollecitata il pagamento di € 3.053,00 di cui € 1.183,00 per Tassa auto 2012, 2013, 2016 comprensivo di compensi di riscossione, spese ed interessi dovuti, a parere dell'Agente della riscossione, tra l'altro, per le seguenti cartelle:
1. 295201700000233812/000 per tassa auto 2012, notificata il 20/04/2017;
2. 29520170014735441/000 per tassa auto 2013, notificata il 15/12/2017;
3. 29520210058840619/000 per tassa auto 2016, notificata il 12/07/2022.
Nel ricorso eccepisce:
1. la nullità della intimazione di pagamento e degli atti prodromici per violazione dell'art. 25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche;
2. la prescrizione.
Ciò premesso, chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, dopo aver contestato gli altri motivi di ricorso ha aggiunto che l'art. 68, comma 1, del D.L.18/2020 ha disposto per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020 la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali;
inoltre, la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, ha disciplinato i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso
31dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”. La Regione siciliana - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA Dipartimento Regionale delle
Finanze e del Credito -, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione alle predette cartelle, relative alla tassa automobilistica, per gli anni 2012 e 2013, essendo di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, in relazione alla cartella, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016, ha versato in atti l'avviso di accertamento, prodromico alla cartella in questione e regolarmente notificato data 18-10-2019, ha invocato la normativa emergenziale COVID ed ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'ADER, costituita in giudizio, ha eccepito:
· l'incompetenza per territorio in quanto, trattandosi di iscrizioni a ruolo effettuate dalla Regione Sicilia,
Assessorato Economia Dipartimento Finanza e Credito con sede in Palermo, il ricorrente avrebbe dovuto adire la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Palermo e non quella di Messina;
· che le predette cartelle sono state regolarmente notificate depositando la prova delle avvenute notifiche;
· il difetto di legittimazione per tutte le attività di competenza dell'Ente impositore;
· che nessuna prescrizione si è verificata;
· che, nella fattispecie, in ogni caso, deve tenersi conto della normativa emergenziale COVID:
Ciò premesso ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successiva memoria, la parte ricorrente ha eccepito:
1. la violazione dell'art. 25/bis del Dlgs. 546/92, comma 5/bis, secondo cui: Il Giudice tributario non tiene conto degli allegati al fascicolo telematico non muniti di attestazione di conformità all'originale;
2. che ADER non ha prodotto copia delle cartelle, e che, in mancanza, non può ritenersi integrata la prova della notificata della cartella, con conseguente decadenza / prescrizione della pretesa e che gli estratti ruolo non possono considerarsi sostituivi delle cartelle poiché privi della data di esecutività;
3. la nullità della notifica delle cartelle n. 29520170000233812000 e n. 29520170014735441000;
4. che, in relazione alla cartella n. 29520210058840619000 per Tassa Auto 2016, notificata il
12/07/2022, tramite raccomandata postale consegnata a persona di famiglia, senza rinuncia alla eccepita inutilizzabilità degli allegati della Regione Sicilia, che la Regione allega copia dell'avviso di accertamento notificato tramite raccomandata postale in data 18/10/2019, consegnato a persona diversa dal destinatario;
la Regione allega poi dei prospetti privi di valore probatorio poiché si tratta di atti a mero uso interno come da recenti sentenze di questa Corte, CGT Messina sentenza n.22/2024, n.612/2025,
n.620/2025, n.835/2025, n.950/2025, n.1023/2025, n.2716/2025 (all.n.25-26-27-28-29-30-31); che AdER allega un estratto dal portale web della copia di una cartolina di notifica di una intimazione che non allega e non è dato quindi sapere quali atti siano stati intimati: l'allegato deve dunque ritenersi inutile ai fini probatori ed in ogni caso risulta essere privo di valore probatorio poiché si tratta di un atto a mero uso interno come su eccepito;
5. che, nella specie, non è applicabile la proroga dei termini e la normativa richiamata -in particolare l'art. 68, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020- ha previsto uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della SI (anche relativamente alle entrate tributarie di competenza della Regione), dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Tale norma, pertanto, si applica solo ai carichi che sono stati affidati per la riscossione nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021. Nella specie, tutte le cartelle risultano emesse in anni precedenti (anche se non è possibile evincere la data di consegna dei ruoli) e, dunque, non rientrano nell'arco temporale di applicazione della normativa sopra citata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto l'intimazione e le cartelle impugnate sono atti emessi dall'Agenzia delle Entrate- SI- sede di Messina.
Parimenti respinta deve essere l'eccezione relativa alla presunta violazione dell'art. 25/bis del Dlgs.
546/92, comma 5/bis, in quanto l'ADER, n data 19-12-2025, ha versato in atti l'attestazione di conformità.
Inoltre, il ricorso merita accoglimento, in relazione alla tassa automobilistica per gli anni 2012 e 2013, in quanto le cartelle di pagamento, prodromiche all'intimazione impugnata, sono state notificate nel 2017, oltre il termine prescrizionale triennale di prescrizione.
Merita pure accoglimento il ricorso, in relazione alla cartella n. 29520210058840619000, in quanto appare assorbente l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente, connessa alla impossibilità di valutare la produzione documentale della Regione siciliana in quanto priva dell'attestazione di confoirmità. Ed invero, ai sensi dell'art. 25, comma 5bis, del D.Lgs. n. 546/92, ultima parte, “il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
In conseguenza, il ricorso deve essere accolto e le spese, che seguono la soccombenza, e si liquidano in
€ 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti, a carico, in solido, di Agenzia delle Entrate, di Agenzia delle
Entrate -SI e della Regione Sicilia, Assessorato Economia Dipartimento Finanza e Credito, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, Sezione undicesima, di Messina, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e liquida, per spese di giudizio € 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti, a carico, in solido, di Agenzia delle Entrate, di Agenzia delle Entrate -SI e della Regione
Sicilia, Assessorato Economia Dipartimento Finanza e Credito, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4870/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000851300000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170000233812000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170014735441000 BOLLO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210058840619000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 29520259000851300/000, notificata il 21-03-2025, con la quale si sollecitata il pagamento di € 3.053,00 di cui € 1.183,00 per Tassa auto 2012, 2013, 2016 comprensivo di compensi di riscossione, spese ed interessi dovuti, a parere dell'Agente della riscossione, tra l'altro, per le seguenti cartelle:
1. 295201700000233812/000 per tassa auto 2012, notificata il 20/04/2017;
2. 29520170014735441/000 per tassa auto 2013, notificata il 15/12/2017;
3. 29520210058840619/000 per tassa auto 2016, notificata il 12/07/2022.
Nel ricorso eccepisce:
1. la nullità della intimazione di pagamento e degli atti prodromici per violazione dell'art. 25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche;
2. la prescrizione.
Ciò premesso, chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, dopo aver contestato gli altri motivi di ricorso ha aggiunto che l'art. 68, comma 1, del D.L.18/2020 ha disposto per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020 la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali;
inoltre, la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, ha disciplinato i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso
31dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”. La Regione siciliana - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA Dipartimento Regionale delle
Finanze e del Credito -, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione alle predette cartelle, relative alla tassa automobilistica, per gli anni 2012 e 2013, essendo di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, in relazione alla cartella, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016, ha versato in atti l'avviso di accertamento, prodromico alla cartella in questione e regolarmente notificato data 18-10-2019, ha invocato la normativa emergenziale COVID ed ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'ADER, costituita in giudizio, ha eccepito:
· l'incompetenza per territorio in quanto, trattandosi di iscrizioni a ruolo effettuate dalla Regione Sicilia,
Assessorato Economia Dipartimento Finanza e Credito con sede in Palermo, il ricorrente avrebbe dovuto adire la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Palermo e non quella di Messina;
· che le predette cartelle sono state regolarmente notificate depositando la prova delle avvenute notifiche;
· il difetto di legittimazione per tutte le attività di competenza dell'Ente impositore;
· che nessuna prescrizione si è verificata;
· che, nella fattispecie, in ogni caso, deve tenersi conto della normativa emergenziale COVID:
Ciò premesso ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successiva memoria, la parte ricorrente ha eccepito:
1. la violazione dell'art. 25/bis del Dlgs. 546/92, comma 5/bis, secondo cui: Il Giudice tributario non tiene conto degli allegati al fascicolo telematico non muniti di attestazione di conformità all'originale;
2. che ADER non ha prodotto copia delle cartelle, e che, in mancanza, non può ritenersi integrata la prova della notificata della cartella, con conseguente decadenza / prescrizione della pretesa e che gli estratti ruolo non possono considerarsi sostituivi delle cartelle poiché privi della data di esecutività;
3. la nullità della notifica delle cartelle n. 29520170000233812000 e n. 29520170014735441000;
4. che, in relazione alla cartella n. 29520210058840619000 per Tassa Auto 2016, notificata il
12/07/2022, tramite raccomandata postale consegnata a persona di famiglia, senza rinuncia alla eccepita inutilizzabilità degli allegati della Regione Sicilia, che la Regione allega copia dell'avviso di accertamento notificato tramite raccomandata postale in data 18/10/2019, consegnato a persona diversa dal destinatario;
la Regione allega poi dei prospetti privi di valore probatorio poiché si tratta di atti a mero uso interno come da recenti sentenze di questa Corte, CGT Messina sentenza n.22/2024, n.612/2025,
n.620/2025, n.835/2025, n.950/2025, n.1023/2025, n.2716/2025 (all.n.25-26-27-28-29-30-31); che AdER allega un estratto dal portale web della copia di una cartolina di notifica di una intimazione che non allega e non è dato quindi sapere quali atti siano stati intimati: l'allegato deve dunque ritenersi inutile ai fini probatori ed in ogni caso risulta essere privo di valore probatorio poiché si tratta di un atto a mero uso interno come su eccepito;
5. che, nella specie, non è applicabile la proroga dei termini e la normativa richiamata -in particolare l'art. 68, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020- ha previsto uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della SI (anche relativamente alle entrate tributarie di competenza della Regione), dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Tale norma, pertanto, si applica solo ai carichi che sono stati affidati per la riscossione nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021. Nella specie, tutte le cartelle risultano emesse in anni precedenti (anche se non è possibile evincere la data di consegna dei ruoli) e, dunque, non rientrano nell'arco temporale di applicazione della normativa sopra citata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto l'intimazione e le cartelle impugnate sono atti emessi dall'Agenzia delle Entrate- SI- sede di Messina.
Parimenti respinta deve essere l'eccezione relativa alla presunta violazione dell'art. 25/bis del Dlgs.
546/92, comma 5/bis, in quanto l'ADER, n data 19-12-2025, ha versato in atti l'attestazione di conformità.
Inoltre, il ricorso merita accoglimento, in relazione alla tassa automobilistica per gli anni 2012 e 2013, in quanto le cartelle di pagamento, prodromiche all'intimazione impugnata, sono state notificate nel 2017, oltre il termine prescrizionale triennale di prescrizione.
Merita pure accoglimento il ricorso, in relazione alla cartella n. 29520210058840619000, in quanto appare assorbente l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente, connessa alla impossibilità di valutare la produzione documentale della Regione siciliana in quanto priva dell'attestazione di confoirmità. Ed invero, ai sensi dell'art. 25, comma 5bis, del D.Lgs. n. 546/92, ultima parte, “il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
In conseguenza, il ricorso deve essere accolto e le spese, che seguono la soccombenza, e si liquidano in
€ 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti, a carico, in solido, di Agenzia delle Entrate, di Agenzia delle
Entrate -SI e della Regione Sicilia, Assessorato Economia Dipartimento Finanza e Credito, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, Sezione undicesima, di Messina, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e liquida, per spese di giudizio € 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti, a carico, in solido, di Agenzia delle Entrate, di Agenzia delle Entrate -SI e della Regione
Sicilia, Assessorato Economia Dipartimento Finanza e Credito, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.