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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1 C.F._1
Empedocle Restivo n. 174, presso lo studio dell'avv. Carmelo Lo Bello, che lo difende e rappresenta giusta procura in atti
- Attore opponente-
E
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
-opposta contumace-
Il Giudice
Lette le note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. depositate da parte attrice opponente il 9.4.2025
Ha emesso la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1 C.F._1
Empedocle Restivo n. 174, presso lo studio dell'avv. Carmelo Lo Bello, che lo difende e rappresenta giusta procura in atti
-opponente-
Contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
-opposta contumace-
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione all'esecuzione, Parte_1
chiedendo l'annullamento dell'atto di precetto notificato a mezzo PEC il 16.2.2024, con cui la società opposta aveva chiesto il pagamento di € 3.510,00, in forza del decreto ingiuntivo n. 5645/2016 emesso dal Giudice di Pace di Milano il 15.2.2016 e reso nel procedimento monitorio n. 8365/2016 R.G.
In particolare, il sig. , rappresentava di non aver mai ricevuto la notifica del predetto Parte_1
decreto ingiuntivo, titolo sul quale si fondava l'atto di precetto notificatogli dall'odierno convenuto,
pagina 2 di 5 sostenendo, inoltre, che il credito azionato per la pronuncia del decreto ingiuntivo fosse già prescritto, non essendogli mai pervenuta alcuna comunicazione di messa in mora.
In ragione di ciò, concludeva chiedendo di: “Disporre la sospensione, per la ragioni di cui in narrativa. - Accertare e dichiarare la inesistenza del titolo esecutivo azionato poiché inesistente è la notifica del decreto di ingiunzione n 5645/2016 emesso dal Giudice di Pace di Milano il 15.2.2016 e reso nel procedimento monitorio n 8365/16 RG. - In subordine accertare e dichiarare come mai avvenuta la notifica del decreto di ingiunzione n 5645/2016 emesso dal Giudice di Pace di Milano il
15.2.2016 e reso nel procedimento monitorio n 8365/16 RG, per tutti i motivi di cui in narrativa. -
Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto e la sua inefficacia, per tutti i motivi traslati in atto di citazione e capi di impugnazione, per vizio assoluto del titolo sottostante e nella specie un decreto di ingiunzione mai notificato. - Dichiarare prescritta la somma precettata quale sorte capitale attesa l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo. Per l'effetto, - Revocare e porre nel nulla ovvero con qualsivoglia provvedimento privo di ogni effetto giuridico il decreto di ingiunzione n 5645/2016 emesso dal Giudice di Pace di Milano il 15.2.2016 e reso nel procedimento monitorio n 8365/16 RG. - Revocare e porre nel nulla con qualsivoglia provvedimento privo di ogni effetto giuridico l'atto di precetto ed improcedibile l'azione di intimazione ed esecutiva in quanto per vizio processuale ed assoluto, poichè si fonda su un titolo mai notificato e pertanto inesistente e/o nullo nonché per tutti gli anzidetti motivi meglio in atto di citazione. - Dichiarare che la convenuta non ha alcun titolo e diritto ad agire esecutivamente contro parte attrice e conseguentemente revocare e/o annullare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n 5645/2016, per tutte le causali esposte in atto.”.
Con decreto 171 bis c.p.c. del 24.4.2024, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1
; all'udienza di prima comparizione delle parti del 17.12.2024 parte attrice opponente chiedeva un
[...]
rinvio per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; la causa veniva dunque rinviata per discussione con termine per note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
1.Preliminarmente, occorre rilevare che parte opponente, nel presente procedimento, deduce l'inesistenza della notifica, nei suoi confronti, del decreto ingiuntivo n. 5645/2016, posto a fondamento del precetto notificatole da parte opposta, a mezzo PEC, in data 16.2.2024.
In merito a tale eccezione, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9050 del 2020, ha chiarito la distinzione tra notifica nulla e notifica inesistente del decreto ingiuntivo, affermando che: “di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente
pagina 3 di 5 qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso”.
Alla luce del suddetto principio, il presente ricorso va, pertanto, qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
2. Passando all'esame del merito, si osserva che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava su colui che intende far valere un diritto in giudizio l'onere di provarne i fatti costitutivi. Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione, l'opposto è tenuto a dimostrare la legittimità dell'azione esecutiva mediante la produzione di un titolo esecutivo valido ed efficace, nonché, laddove necessario, a provare la sua regolare notificazione.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 51 del 3 gennaio 2023, la quale ha affermato che nel giudizio di opposizione all'esecuzione, grava sul creditore opposto l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica del titolo esecutivo, della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione, escludendosi che tale mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di assoluzione dell'onere stesso, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell' art. 647 c.p.c.
Nel caso di specie, parte opposta è rimasta contumace e non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non dando prova della rituale notifica del decreto ingiuntivo n. 5645/2016 alla parte opponente.
Nel caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., infatti, l'onere di provare l'esistenza del credito e la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo ricade sulla parte che promuove l'esecuzione, ovvero sulla parte opposta che ha avviato il procedimento esecutivo.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione fondata sulla inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo va accolta, risultando assorbito ogni ulteriore profilo.
Va pertanto dichiarato che la società convenuta opposta non può procedere ad esecuzione sulla base del decreto ingiuntivo in questione, mancando la prova che sia stato notificato all'opponente, con conseguente nullità del precetto.
3.Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come indicato in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
- dichiara che la nullità del precetto notificato dalla società convenuta opposta nei confronti pagina 4 di 5 dell'opponente mancando la prova che il decreto ingiuntivo n. 5645/2016 Parte_1
emesso dal Giudice di Pace di Milano il 15.2.2016 e reso nel procedimento monitorio n.
8365/2016 R.G. sia stato notificato all'opponente.
- CONDANNA altresì la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
852,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sciacca, 16 aprile 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1 C.F._1
Empedocle Restivo n. 174, presso lo studio dell'avv. Carmelo Lo Bello, che lo difende e rappresenta giusta procura in atti
- Attore opponente-
E
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
-opposta contumace-
Il Giudice
Lette le note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. depositate da parte attrice opponente il 9.4.2025
Ha emesso la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1 C.F._1
Empedocle Restivo n. 174, presso lo studio dell'avv. Carmelo Lo Bello, che lo difende e rappresenta giusta procura in atti
-opponente-
Contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
-opposta contumace-
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1 c.p.c.)
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione all'esecuzione, Parte_1
chiedendo l'annullamento dell'atto di precetto notificato a mezzo PEC il 16.2.2024, con cui la società opposta aveva chiesto il pagamento di € 3.510,00, in forza del decreto ingiuntivo n. 5645/2016 emesso dal Giudice di Pace di Milano il 15.2.2016 e reso nel procedimento monitorio n. 8365/2016 R.G.
In particolare, il sig. , rappresentava di non aver mai ricevuto la notifica del predetto Parte_1
decreto ingiuntivo, titolo sul quale si fondava l'atto di precetto notificatogli dall'odierno convenuto,
pagina 2 di 5 sostenendo, inoltre, che il credito azionato per la pronuncia del decreto ingiuntivo fosse già prescritto, non essendogli mai pervenuta alcuna comunicazione di messa in mora.
In ragione di ciò, concludeva chiedendo di: “Disporre la sospensione, per la ragioni di cui in narrativa. - Accertare e dichiarare la inesistenza del titolo esecutivo azionato poiché inesistente è la notifica del decreto di ingiunzione n 5645/2016 emesso dal Giudice di Pace di Milano il 15.2.2016 e reso nel procedimento monitorio n 8365/16 RG. - In subordine accertare e dichiarare come mai avvenuta la notifica del decreto di ingiunzione n 5645/2016 emesso dal Giudice di Pace di Milano il
15.2.2016 e reso nel procedimento monitorio n 8365/16 RG, per tutti i motivi di cui in narrativa. -
Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto e la sua inefficacia, per tutti i motivi traslati in atto di citazione e capi di impugnazione, per vizio assoluto del titolo sottostante e nella specie un decreto di ingiunzione mai notificato. - Dichiarare prescritta la somma precettata quale sorte capitale attesa l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo. Per l'effetto, - Revocare e porre nel nulla ovvero con qualsivoglia provvedimento privo di ogni effetto giuridico il decreto di ingiunzione n 5645/2016 emesso dal Giudice di Pace di Milano il 15.2.2016 e reso nel procedimento monitorio n 8365/16 RG. - Revocare e porre nel nulla con qualsivoglia provvedimento privo di ogni effetto giuridico l'atto di precetto ed improcedibile l'azione di intimazione ed esecutiva in quanto per vizio processuale ed assoluto, poichè si fonda su un titolo mai notificato e pertanto inesistente e/o nullo nonché per tutti gli anzidetti motivi meglio in atto di citazione. - Dichiarare che la convenuta non ha alcun titolo e diritto ad agire esecutivamente contro parte attrice e conseguentemente revocare e/o annullare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n 5645/2016, per tutte le causali esposte in atto.”.
Con decreto 171 bis c.p.c. del 24.4.2024, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1
; all'udienza di prima comparizione delle parti del 17.12.2024 parte attrice opponente chiedeva un
[...]
rinvio per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; la causa veniva dunque rinviata per discussione con termine per note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
1.Preliminarmente, occorre rilevare che parte opponente, nel presente procedimento, deduce l'inesistenza della notifica, nei suoi confronti, del decreto ingiuntivo n. 5645/2016, posto a fondamento del precetto notificatole da parte opposta, a mezzo PEC, in data 16.2.2024.
In merito a tale eccezione, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9050 del 2020, ha chiarito la distinzione tra notifica nulla e notifica inesistente del decreto ingiuntivo, affermando che: “di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente
pagina 3 di 5 qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso”.
Alla luce del suddetto principio, il presente ricorso va, pertanto, qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
2. Passando all'esame del merito, si osserva che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava su colui che intende far valere un diritto in giudizio l'onere di provarne i fatti costitutivi. Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione, l'opposto è tenuto a dimostrare la legittimità dell'azione esecutiva mediante la produzione di un titolo esecutivo valido ed efficace, nonché, laddove necessario, a provare la sua regolare notificazione.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 51 del 3 gennaio 2023, la quale ha affermato che nel giudizio di opposizione all'esecuzione, grava sul creditore opposto l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica del titolo esecutivo, della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione, escludendosi che tale mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di assoluzione dell'onere stesso, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell' art. 647 c.p.c.
Nel caso di specie, parte opposta è rimasta contumace e non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non dando prova della rituale notifica del decreto ingiuntivo n. 5645/2016 alla parte opponente.
Nel caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., infatti, l'onere di provare l'esistenza del credito e la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo ricade sulla parte che promuove l'esecuzione, ovvero sulla parte opposta che ha avviato il procedimento esecutivo.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione fondata sulla inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo va accolta, risultando assorbito ogni ulteriore profilo.
Va pertanto dichiarato che la società convenuta opposta non può procedere ad esecuzione sulla base del decreto ingiuntivo in questione, mancando la prova che sia stato notificato all'opponente, con conseguente nullità del precetto.
3.Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come indicato in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
- dichiara che la nullità del precetto notificato dalla società convenuta opposta nei confronti pagina 4 di 5 dell'opponente mancando la prova che il decreto ingiuntivo n. 5645/2016 Parte_1
emesso dal Giudice di Pace di Milano il 15.2.2016 e reso nel procedimento monitorio n.
8365/2016 R.G. sia stato notificato all'opponente.
- CONDANNA altresì la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
852,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sciacca, 16 aprile 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
pagina 5 di 5