Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06049/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6049 del 2025, proposto da
AR NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Tucci, Sara Chiu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
UG GR, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della comunicazione n. 3, caricata il 10 aprile 2025 sulla pagina web riservata del candidato e letta in pari data, con la quale sono stati comunicati il voto della prova scritta contenuta nella busta n. 234 e la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2024;
- del verbale della seduta 13 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’appello di Roma, ad opera della sottocommissione n. 3 istituita presso la Corte d’appello di Milano, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 15/30) per l’elaborato del ricorrente, contrassegnato con il n. 234;
- della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il distretto di Corte d’appello di Roma, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. TT GG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente impugnava gli atti relativi alla sua mancata ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense (sessione 2024).
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione interinale dell’efficacia degli atti: essa veniva chiamata alla camera di consiglio del 25 giugno 2025 e respinta dal Collegio con ordinanza confermata in appello (v. Cons. Stato, sez. III, ord., 29 agosto 2025, n. 3163).
4. Parte ricorrente depositava ulteriore memoria in vista dell’udienza del 14 gennaio 2026, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Completata l’esposizione dello sviluppo del processo, è possibile esaminare le doglianze spiegate nel ricorso.
6. Con il primo motivo si lamenta l’insufficienza della motivazione, atteso che essa si esaurirebbe in un mero voto numerico: a supporto della propria tesi, la parte cita una serie di pronunce cautelari rese in particolare dal Tar Lombardia.
7. Tramite la seconda doglianza, invece, si evidenzia come la sottocommissione avrebbe dedicato in media solo sette minuti per la correzione di ciascun elaborato, circostanza sintomatica di una difettosa e frettolosa valutazione.
8. Per mezzo della terza censura viene dedotta la disparità di trattamento, essendo stati ammessi all’orale candidati che hanno formulato soluzioni analoghe a quelle proposte dal ricorrente.
9. Infine, con l’ultimo motivo è rappresentato un vizio di costituzione della sottocommissione che ha proceduto alla correzione dell’elaborato dell’esponente, atteso che ad essa non avrebbe partecipato alcun magistrato.
10. Le censure, tutte collegate tra loro e quindi suscettibili di essere scrutinate congiuntamente, sono complessivamente infondate.
11. In primo luogo, va osservato come il voto numerico costituisca adeguata modalità di esternazione della motivazione del giudizio di correzione dell’elaborato consegnato dal candidato nell’esame di abilitazione forense, in linea con le disposizioni vigenti (quantomeno per la sessione dell’anno 2024), ossia quelle previste dal r.d. 27 novembre 1933, n. 1578 e dal r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.
12. Pertanto, non può che richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi appunto su tale disciplina normativa, che ritiene il voto numerico idoneo ad esternare una motivazione congrua degli elaborati dell’esame di abilitazione forense (tra le tante, Cons. Stato, ad. plen. 20 settembre 2017, n. 7 e Corte cost. 8 giugno 2011, n. 175).
13. Peraltro, la persistente validità, anche con riferimento alla sessione di esami in analisi, dei principî espressi dal predetto orientamento giurisprudenziale è stata recentemente confermata dal giudice d’appello (v. Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9734) che, proprio in riforma delle sentenze del Tar Lombardia citate dal ricorrente in atti, ha osservato che: « da una piana lettura delle decisioni dell’Adunanza plenaria e della Corte costituzionale dianzi richiamate emerge con evidenza come non risponda affatto al vero l’assunto per cui queste sarebbero state determinate eminentemente da ragioni pratiche, connesse all’esigenza di assicurare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali; al contrario, in entrambi i casi tale argomento era svolto in maniera accessoria e ad adiuvandum con richiamo al principio di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. (che era uno dei parametri costituzionali evocati dai giudici rimettenti nel giudizio di costituzionalità), dopo aver previamente riaffermato l’adeguatezza e la sufficienza del voto numerico a costituire motivazione dei giudizi di sufficienza e insufficienza, in modo da soddisfare l’obbligo di motivazione oggi imposto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ossequio ai superiori parametri di costituzionalità: “Tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato ” (Corte cost., n. 175/2011, cit.) », precisando poi che « i voti numerici – come anche affermato in dottrina – possono risultare maggiormente idonei a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per sua natura può dar luogo a incertezze e ambiguità interpretative, avendo tra l’altro il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità del suo significato, se riferito a una scala di valori oggettiva e predefinita attraverso i criteri di valutazione: per questo, l’utilizzo del criterio motivazionale del voto numerico, adeguatamente contestualizzato e inteso in modo non acritico, appare maggiormente in linea con i principi di imparzialità e buon andamento ex articolo 97 Cost. anche per ragioni teoriche e di principio, e non solo per motivi contingenti e pratici » e sottolineando che « non può in alcun modo trovare condivisione l’impostazione del T.A.R. incentrata su una sorta di superamento “in via di fatto” dei principi affermati dall’Adunanza plenaria e dalla Corte costituzionale, sulla scorta di parametri empirici ed opinabili quali possono essere quello del numero dei partecipanti alla prova d’esame o quello delle modalità con cui questa si svolge nei singoli casi: a un’eventuale revisione degli indirizzi sopra richiamati dovrebbe pervenirsi, a fronte di un contrario dato normativo insuperabile sul piano testuale e sul piano precettivo, sollecitando un nuovo intervento sul punto della Corte costituzionale ».
14. Similmente, è stato ribadito il « consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato dal giudice di prime cure, in ordine alla sufficienza del voto numerico negli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense è stato avallato dall’Adunanza Plenaria, con sentenza n. 7 del 20 settembre 2017, sul presupposto che, de jure condito, “numerosi argomenti militano in favore della riaffermazione dell’indirizzo della sufficienza della espressione numerica del voto” » (cosí Cga, 5 novembre 2025, n. 856)
15. Le motivazioni articolate nelle due sentenze citate svelano l’infondatezza delle argomentazioni del ricorrente volte a sostenere che il richiamato indirizzo giurisprudenziale debba intendersi superato alla luce del presunto, mutato quadro fattuale e giuridico.
16. Sempre richiamando la consolidata giurisprudenza maturata in relazione al contezioso sulle valutazione degli elaborati dei candidati all’esame di avvocato, va ribadito come non costituisca vizio di legittimità l’asserita eccessiva brevità dei tempi medî impiegati da una commissione esaminatrice nella correzione di un certo numero di elaborati: invero, mancando una predeterminazione, anche solo di massima, dei tempi da dedicare alle valutazioni, risulta evidente come la questione del tempo impiegato non possa di per sé inficiare la legittimità del giudizio espresso (Cons. Stato, sez. III 21 dicembre 2022, n. 11160). Si aggiunga, per incidens , che gli elaborati consegnati si compongono di pochissime pagine, sicché gli asseriti sette minuti appaiono piú che sufficienti al fine di esprimere un giudizio di idoneità o meno del candidato.
17. Non condivisibile poi è l’argomentazione circa l’ipotizzata disparità di trattamento, atteso che l’idoneità dell’elaborato è frutto di una valutazione globale dello stesso: in tal modo, torna in evidenza il valore della costante massima della giurisprudenza amministrativa secondo cui il menzionato vizio presuppone l’assoluta identità delle situazioni prese in esame, circostanza quest’ultima non inferibile dalle allegazioni della parte ricorrente (e quasi mai verificabile in una procedura di valutazione senza risposta esatta certa), fermo restando che « quand’anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente » (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3723). Invero, è indiscusso che l’esponente non possa invocare a sostegno delle proprie ragioni l’applicazione di un trattamento maggiormente favorevole riservato illegittimamente ad altri (v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452).
18. Peraltro, parte ricorrente non ha minimamente fornito elementi in grado di infirmare il giudizio reso dalla commissione sul proprio elaborato, limitandosi, apoditticamente, a sostenere la propria idoneità: a tal proposito, occorre precisare come tale valutazione investa in maniera complessiva il compito consegnato, non essendo l’ammissione all’orale unicamente conseguenza dell’aver indovinato la «soluzione giusta».
19. Infine, quanto alla composizione della sottocommissione che ha proceduto alla correzione, va rilevato come per la sessione 2024 dell’esame di abilitazione alla professione forense trova applicazione l’art. 3 d.l. 13 marzo 2021, n. 31, conv. dalla l. 15 aprile 2021, n. 50 che dispone come la « sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali »: l’assenza del componente espressione dell’ordine giudiziario risulta quindi irrilevante ai fini della corretta costituzione dell’organo incaricato della correzione. Conferma di tale conclusione si rinviene proprio negli arresti giurisprudenziali citati dalla parte ricorrente che si riferiscono a sessioni d’esame tenutesi negli anni precedenti all’introduzione della novella normativa.
20. La complessiva infondatezza di tutte le censure determina il rigetto del ricorso.
21. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL IZ, Presidente FF
TT GG, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT GG | EL IZ |
IL SEGRETARIO