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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1483/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. DAIANA DIAFERIO
ATTORI contro
(C.F. ), difeso dagli avv.ti PAOLO SGUOTTI, LUIGI Controparte_1 C.F._1
MANERBA e MARINA BERTELLI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
e : Parte_1 Parte_2
In via pregiudiziale di rito: previo accertamento, per tutti i motivi esposti in narrativa, dell'incompetenza del Tribunale di Padova ad emettere il decreto ingiuntivo telematico n. 20/2024 Ing., per essere competente la Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Venezia,
1 dichiarare la nullità e la consequenziale revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 20/2024 Ing., n.
7247/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Padova in data 02.01.2024 e pubblicato dalla Cancelleria in data 08.01.2023, notificato, a mezzo p.e.c. in data 01.02.2024.
In via preliminare di rito: atteso che l'opposizione per cui si procede è fondata su prova scritta, per tutti i motivi esposti narrativa, non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico n. 20/2024 Ing., n. 7247/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Padova in data 02.01.2024 e pubblicato dalla Cancelleria in data 08.01.2023 e notificato, a mezzo p.e.c. in data 01.02.2024.
Nel merito, in via principale: previo accertamento, per tutti i motivi esposti in narrativa, dell'inesigibilità dell'obbligazione pecuniaria azionata da parte convenuta opposta nei confronti di per l'intervenuta novazione del rapporto e, per quanto afferisce a per Parte_1 Parte_2
l'intervenuta prescrizione del preteso diritto di credito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria dal Sig. nei confronti delle società e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, nonché il difetto dei requisiti previsti ex
[...]
lege agli artt. 633 ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarsi integralmente il decreto ingiuntivo telematico n. 20/2024 Ing., n. 7247/2023 R.G., emesso dal
Tribunale di Padova in data 02.01.2024 e pubblicato dalla Cancelleria in data 08.01.2023 e notificato, a mezzo p.e.c. in data 01.02.2024.
Nel merito, in via riconvenzionale principale: previo accertamento, per tutti i motivi esposti in narrativa, della nullità del contratto di dazione in conto pagamento mediante cessione di usufrutto intercorso tra ed il Sig. per violazione del requisito della forma scritta ad Parte_1 Controparte_1
substantiam e di conseguenza:
- condannare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2033 ss. c.c., il Sig. CP_1
alla restituzione in favore della della somma di €. 122.000,00 ovvero nel diverso
[...] Parte_1
ammontare che risulterà provato in corso di causa, a titolo di indebita percezione del valore e/o del prezzo della cessione di usufrutto sui compendi immobiliari specificati in narrativa e, per l'effetto,
- accertare l'eventuale sussistenza di un credito della nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1 nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa, anche alla luce delle risultanze della istanza di esibizione documentale, con la consequenziale condanna alla restituzione in favore dell'attrice-
2 opponete della somma eccedente l'importo asseritamente vantato da parte convenuta-opposta, il tutto oltre interessi ex art. 1284, c. 4 c.c. e, per l'ulteriore effetto,
- disporre la conseguente revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 20/2024 Ing., n. 7247/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Padova in data 02.01.2024 e pubblicato dalla Cancelleria in data 08.01.2023 e notificato, a mezzo p.e.c. in data 01.02.2024.
Nel merito, in via riconvenzionale subordinata: nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui
Codesto Il.mo Tribunale ritenesse non integrati i presupposti per la conclusione di una cessione di usufrutto tra le Parti, accertare e dichiarare la conclusione di un contratto di dazione in conto pagamento mediante comodato a tempo indeterminato con consenso alla stipula di contratti di locazione:
- accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria dal Sig. nei Controparte_1
confronti delle società e in persona dei rispettivi legali rappresentati pro Parte_1 Parte_2
tempore, a fronte dei pagamenti ricevuti dal convenuto-opposto a titolo di canoni percepiti dagli anni
2010-2023;
- accertare l'eventuale sussistenza di un credito della nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1 nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa, anche alla luce delle risultanze della istanza di esibizione documentale, con la consequenziale condanna alla restituzione in favore dell'attrice- opponete della somma eccedente l'importo asseritamente vantato da parte convenuta-opposta, il tutto oltre interessi ex art. 1284, c. 4 c.c. e, per l'ulteriore effetto,
- disporre la conseguente revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 20/2024 Ing., n. 7247/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Padova in data 02.01.2024 e pubblicato dalla Cancelleria in data 08.01.2023 e notificato, a mezzo p.e.c. in data 01.02.2024.
Nel merito, in via riconvenzionale gradata: in ogni caso in cui fosse riconosciuta una somma in favore del convenuto-opposto disporsi la compensazione tra detta somma e il controcredito dalla Pt_1 per i fatti dalla stessa dedotti in via riconvenzionale e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
[...]
telematico n. 20/2024 Ing., n. 7247/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Padova in data 02.01.2024 e pubblicato dalla Cancelleria in data 08.01.2023 e notificato, a mezzo p.e.c. in data 01.02.2024 e
3 condannare il Sig. a corrispondere il residuo credito in favore di il tutto Controparte_1 Parte_1
oltre interessi ex art. 1284, c. 4 c.c.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite liquidate ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del
D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, C.P.A. al 4% e I.V.A., come per legge, con distrazione delle spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Controparte_1
In via pregiudiziale di rito:
1) Confermarsi la competenza dell'Intestato Tribunale a decidere della presente controversia per le ragioni esposte in narrativa al paragrafo 1;
In via preliminare di rito:
2) Concedersi la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto n. 20/2024 Ing.in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art.648 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa al paragrafo 7;
Nel merito:
In via principale:
3) Confermarsi il Decreto Ingiuntivo opposto n. 20/2024 del Tribunale di Padova, per capitale, interessi, spese di lite così come ivi liquidati;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto:
4) Condannarsi (c.f./.p.i. ) e (c.f./p.i. ), Parte_2 P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_1
ambedue con sede in (35043) LI (PD) via Costa Calcinara n.8, in solido tra loro e in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, a versare al sig. la somma di € Controparte_1
50.000,00 o altra diversa somma che verrà accertata in corso di causa, per capitale, oltre agli interessi di legge dal dovuto alla proposizione della domanda giudiziale ed agli interessi legali moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo per le ragioni esposte in narrativa ai paragrafi 2,3,4,5;
In ogni caso:
4 5) Spese di lite, incluse spese di giustizia e compenso professionale, interamente rifuse, anche per la fase monitoria, con distrazione delle spese a favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c..
5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e si sono opposte al decreto ingiuntivo n. 20/2024 ottenuto da Parte_1 Parte_2 CP_1
per il pagamento di € 50.000,00, oltre interessi e spese, quale acconto sulla maggior somma di €
[...]
233.333,33 vantata, a seguito di recesso avvenuto il 17.07.2007 dalla società a titolo Parte_2
di liquidazione delle proprie quote sociali, eccependo, in via preliminare, 1) la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di competenza del Tribunale di Padova a favore della Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Venezia e, nel merito, 2) l'inesigibilità dell'originaria prestazione pecuniaria sostituita, con novazione operata con l'atto di espromissione del 17.12.2009, dall'impegno al trasferimento di immobili della al convenuto opposto e conseguentemente l'inoperatività Parte_1 della norma di cui all'art. 1197 co 2 c.c. invocato dall'ingiungente; 3) la prescrizione nei confronti di
Parte_2
In via riconvenzionale, le opposte hanno chiesto in via principale, 4) accertarsi la nullità, per violazione della forma scritta ad substantiam, del contratto di dazione in conto pagamento mediante la cessione di usufrutto degli immobili avvenuta in data 12.08.2010 con la consegna delle chiavi e l'immissione nel possesso di , con condanna alla restituzione della somma di € 122.000,00 a titolo di Controparte_1 indebita percezione dell'usufrutto e di quanto eventualmente accertato in eccedenza rispetto al credito pecuniario originario;
in via subordinata 5) accertarsi la conclusione di un contratto di dazione in conto pagamento mediante comodato a tempo indeterminato, l'inesistenza del credito del convenuto opposto a fronte dei pagamenti ricevuti a titolo di canoni percepiti dal 2010 al 2023 e l'eventuale sussistenza di un credito a favore di per l'eccedenza incassata rispetto al credito pecuniario originario;
6) Parte_1
in ogni caso, la compensazione fra le somme incassate e quanto riconosciuto come dovuto a CP_1
.
[...]
1.2. Si è tempestivamente costituito rilevando l'infondatezza delle difese tutte e in Controparte_1
particolare dell'eccezione di incompetenza, attesa l'estraneità della controversia a questioni inerenti rapporti societari;
della dedotta natura di novazione dell'atto di espromissione del 17.12.2009, ritenendo lo stesso integrante invece una datio in solutum e invocando, a fronte della mancata
6 esecuzione della prestazione sostitutiva, la reviviscenza dell'obbligazione originaria, anche ai sensi del secondo comma dell'art. 1197 c.c. e infine dell'eccezione di prescrizione del credito nei confronti di risultando la missiva del 10.11.2016 ricevuta da entrambe le società opponenti. Parte_2
Quanto alle domande riconvenzionali, ne ha rilevato l'infondatezza, ritenendo non provata, nemmeno in via indiziaria, la conclusione dei contratti dedotti dalle opponenti, deducendo altresì in ogni caso di aver sostenuto ingenti spese per gli immobili in questione e invocando la compensazione dei crediti prospettati da con il maggior credito vantato per la liquidazione della propria quota. Parte_1
1.2. La causa, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritenuti inammissibili e superflui sia gli ordini di esibizione richiesti dalle opponenti sia le prove orali, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale di Padova in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Venezia.
Sul punto vanno richiamate le considerazioni già espresse con l'ordinanza del 24.10.2024: è consolidato e maggioritario l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui “la controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva ma una conseguenza stabilita dalla legge” (ex multis Cass. ord. n. 10325 del 2024; Cass. n. 22149 del 2020).
2.1 Venendo al merito, questi in sintesi i fatti.
In data 17.07.2007 (doc. 2 parte opponente) si è tenuta l'assemblea di nella quale i soci Parte_2
, e , alla luce delle proposte modifiche statutarie, hanno esercitato il loro CP_1 Pt_3 Parte_4
diritto di recesso;
contestualmente la società ha accettato il recesso e soci e società hanno concordato il valore di rimborso delle quote in € 598.313,25; preso atto dell'indisponibilità del socio rimasto ad acquistare le quote, la società ha deliberato di procedere al rimborso mediante l'utilizzo di riserve disponibili e di rinviare a un successivo separato accordo tra le parti la definizione specifica di modalità
e termini del rimborso.
7 In pari data le parti hanno quindi sottoscritto un contratto di rimborso delle partecipazioni sociali determinando il valore nella maggior somma di € 700.000,00 e stabilendo l'obbligo di a Parte_2
tacitazione di detto debito, di trasferire taluni immobili entro il 31.12.2009 (detto contratto, pur se richiamato negli atti da entrambe le parti, non è stato prodotto, e quanto riportato è il contenuto ricavato dalle allegazioni conformi delle parti).
In data 17.12.2009 ha sottoscritto con e i soci receduti un “atto di Parte_1 Parte_2
espromissione” con cui si è assunta il debito di cui al citato contratto di rimborso di Parte_2
(debito “della somma di denaro di € 700.000,00… che doveva avvenire a mezzo il trasferimento di unità immobiliari…meglio specificate e indicate nel contratto”), in solido e senza vincolo di sussidiarietà, “trasferendo …in luogo di valuta” una serie di appartamenti e garage di sua proprietà.
In pari data e i tre soci receduti hanno quindi concluso un contratto preliminare di vendita di Parte_1 un complesso immobiliare del valore di € 742.000,00, con termine per la stipula dei contratti definitivi al 31.3.2010.
Nell'agosto del 2010 ha immesso anticipatamente nel possesso di tali beni Parte_1 Controparte_1 quale “futuro proprietario” (così verbali di consegna docc. 9, 10 e 11 opponente).
Stante però il mancato trasferimento degli immobili per la permanenza di una serie di iscrizioni pregiudizievoli e l'avvio, nel 2022, di una procedura esecutiva immobiliare, l'odierno opposto ha invocato la reviviscenza dell'obbligazione originaria, limitando tuttavia la richiesta alla minor somma di € 50.000,00 in acconto sul credito complessivo di € 233.333,00.
2.2 Da quanto premesso si può ricavare come, a fronte del diritto, a norma dell'art. 2473 c.c., del socio receduto al rimborso della propria partecipazione, nel caso in esame tra le parti sia intervenuto un contratto di rimborso quote, nel quale è stato indicato come credito da rimborsare l'importo di €
700.000,00, in luogo di € 598.313,25 risultante dal verbale ed è stata stabilita, come modalità di adempimento, il trasferimento di determinati immobili di È stata anche indicata, come Parte_2 data di scadenza dell'obbligazione, quella del 31.12.2009, in luogo di quella, prevista dall'art. 2473 citato, di 180 giorni dalla comunicazione del recesso (avvenuta il 17.7.2007).
In assenza della produzione del documento - o comunque della riproduzione letterale del suo contenuto negli atti - non è però possibile stabilire se, con tale contratto, sia stata pattuita una datio in solutum,
8 come invocato dall'opposto, o sia stata novata l'obbligazione originaria di rimborso delle quote dei soci receduti, come sostenuto dalle opponenti o se sia trattato di una previsione di obbligazioni facoltative o alternative.
Né a tale carenza, nell'individuazione dell'esatta prestazione dovuta da supplisce l'atto di Parte_2
espromissione.
Vi si legge, infatti, che è debitore dei soci receduti “della somma di denaro pari ad euro Parte_2
700.000 in forza del verbale di assemblea della società del 17/07/2007 e del contratto Parte_2
di rimborso delle partecipazioni sottoscritto in data 17/07/2007, che doveva avvenire a mezzo il trasferimento di unità immobiliari delle promesso, meglio specificate ed individuate nel contratto sopra citato;
che in base al suddetto titolo/contratto il termine per l'adempimento dell'obbligazione scadrà il 31/12/2009” e poi che “ assume nei confronti degli promissari il debito pecuniario di Pt_1 complessivi euro 700.000, da pagarsi entro il termine essenziale del 31/12/2009”.
Le formule utilizzate fanno riferimento, da un lato, al trasferimento di immobili e, dall'altro al pagamento di una somma di denaro, senza tuttavia precisare il rapporto tra le due prestazioni, permanendo quindi il dubbio su quale fosse l'oggetto della prestazione dovuta da Parte_2
Solo aderendo alla tesi della previsione di una datio in solutum, non perfezionata e quindi senza effetto solutorio, avrebbe diritto di esigere il pagamento del credito, ovvero la diversa prestazione CP_1
originariamente pattuita.
Diversamente, laddove l'unica obbligazione sussistente in capo a fosse quella di trasferire Parte_2
immobili, la pretesa di pagamento non sarebbe fondata.
In mancanza di prova certa dell'esatto contenuto dell'obbligazione di prova il cui onere Parte_2
gravava su , la domanda nei confronti di non può essere accolta, con ciò risultando CP_1 Parte_2 assorbita anche la questione dell'eventuale prescrizione.
Peraltro, la Cassazione in tali casi rileva come al fine di ottenere la reviviscenza dell'obbligazione originaria sia necessaria la risoluzione della datio in solutum (cfr. Cass. n. 943/1978), risoluzione non richiesta nel presente giudizio e comunque non valutabile, visto che peraltro neppure è stato prodotto il relativo contratto, né sono state citate tutte le parti del medesimo.
2.4 Quanto a , l'identificazione della prestazione cui si è obbligata in solido con Pt_1 Parte_2
9 inevitabilmente risente dell'incertezza a monte sull'identificazione della prestazione dovuta da
[...]
Pt_2
Esaminando il testo dell'atto di espromissione l'unica prestazione a carico di è comunque il Pt_1
trasferimento di immobili.
Non vi è una datio in solutum inadempiuta, perché non è prevista la sostituzione di una prestazione a un'altra.
L'unica modalità di estinzione del debito prevista e quindi l'unica prestazione dovuta è quella del trasferimento di immobili.
E che questa fosse la volontà delle parti è riscontrato anche dal loro comportamento successivo.
In primo luogo, la sottoscrizione del preliminare.
In secondo luogo, le missive del precedente legale dei soci, che hanno sempre e solo avuto ad oggetto l'esecuzione del preliminare o la sua risoluzione con risarcimento dei danni (doc. 8 e 21 opponenti e doc. 6 opposto).
Mai vi sono state richieste di pagamento del credito di € 700.000,00.
In terzo e ultimo luogo, l'immissione in possesso degli immobili dell'opposto, “in qualità di futuro proprietario”, con la previsione dell'assunzione della responsabilità conseguente alla custodia degli immobili nonché degli oneri fiscali e condominiali connessi (doc. 9, 10 e 11 opponenti) e altresì del diritto a locarli.
La consegna, lungi dal costituire prova di un diverso accordo tra le parti, è semplicemente l'anticipo dell'esecuzione del trasferimento immobiliare.
Alla luce di quanto precede, in assenza di un obbligo di diverso da quello del trasferimento di Pt_1
immobili la pretesa monitoria deve essere rigettata.
A volere invece qualificare l'espromissione come una datio in solutum, comunque nel presente giudizio non è stata chiesta la risoluzione dell'accordo e soprattutto del preliminare, facendo anzi CP_1
espressa riserva di agire per la risoluzione in separato giudizio.
Anche nei confronti di la domanda va rigettata. Pt_1
3. Quanto alle domande riconvenzionali, proposte dalle opponenti, per accertare l'intervenuta stipula di un contratto di dazione in conto di pagamento mediante usufrutto o comodato a tempo indeterminato, le
10 stesse sono infondate.
I verbali di consegna sono chiari nel prevedere che l'opposto promissario acquirente venisse immesso nel possesso degli appartamenti prima del trasferimento della proprietà – che sarebbe dovuto avvenire
“al più presto” – al fine di consentirgli di locare gli immobili quale futuro proprietario.
L'operazione di immissione nel possesso degli immobili promessi in vendita è peraltro un'operazione comune in caso di compravendita e non implica la necessaria stipulazione di un contratto ad hoc, integrativo dell'impegno a trasferire, bastando al contrario un verbale di consegna come quello in atti.
Viceversa, se le parti avessero voluto un diverso contratto e non la mera immissione anticipata, vi sarebbe stata una regolamentazione specifica in ordine alle spese e agli oneri, al fine di poter computare le rispettive ragioni di dare e avere.
Tali argomentazioni consentono di escludere quindi tanto la tesi di un usufrutto –di cui comunque mancherebbe la forma scritta ad substantiam – quanto quella del comodato gratuito indeterminato, prospettato in subordine.
Le domande riconvenzionali vanno pertanto rigettate.
4. In considerazione della reciproca soccombenza delle parti si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 20/2024 rigetta le domande riconvenzionali delle convenute opposte.
Compensa tra le parti le spese di lite fra le parti.
Padova, 6 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1483/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. DAIANA DIAFERIO
ATTORI contro
(C.F. ), difeso dagli avv.ti PAOLO SGUOTTI, LUIGI Controparte_1 C.F._1
MANERBA e MARINA BERTELLI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
e : Parte_1 Parte_2
In via pregiudiziale di rito: previo accertamento, per tutti i motivi esposti in narrativa, dell'incompetenza del Tribunale di Padova ad emettere il decreto ingiuntivo telematico n. 20/2024 Ing., per essere competente la Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Venezia,
1 dichiarare la nullità e la consequenziale revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 20/2024 Ing., n.
7247/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Padova in data 02.01.2024 e pubblicato dalla Cancelleria in data 08.01.2023, notificato, a mezzo p.e.c. in data 01.02.2024.
In via preliminare di rito: atteso che l'opposizione per cui si procede è fondata su prova scritta, per tutti i motivi esposti narrativa, non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico n. 20/2024 Ing., n. 7247/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Padova in data 02.01.2024 e pubblicato dalla Cancelleria in data 08.01.2023 e notificato, a mezzo p.e.c. in data 01.02.2024.
Nel merito, in via principale: previo accertamento, per tutti i motivi esposti in narrativa, dell'inesigibilità dell'obbligazione pecuniaria azionata da parte convenuta opposta nei confronti di per l'intervenuta novazione del rapporto e, per quanto afferisce a per Parte_1 Parte_2
l'intervenuta prescrizione del preteso diritto di credito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria dal Sig. nei confronti delle società e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, nonché il difetto dei requisiti previsti ex
[...]
lege agli artt. 633 ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarsi integralmente il decreto ingiuntivo telematico n. 20/2024 Ing., n. 7247/2023 R.G., emesso dal
Tribunale di Padova in data 02.01.2024 e pubblicato dalla Cancelleria in data 08.01.2023 e notificato, a mezzo p.e.c. in data 01.02.2024.
Nel merito, in via riconvenzionale principale: previo accertamento, per tutti i motivi esposti in narrativa, della nullità del contratto di dazione in conto pagamento mediante cessione di usufrutto intercorso tra ed il Sig. per violazione del requisito della forma scritta ad Parte_1 Controparte_1
substantiam e di conseguenza:
- condannare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2033 ss. c.c., il Sig. CP_1
alla restituzione in favore della della somma di €. 122.000,00 ovvero nel diverso
[...] Parte_1
ammontare che risulterà provato in corso di causa, a titolo di indebita percezione del valore e/o del prezzo della cessione di usufrutto sui compendi immobiliari specificati in narrativa e, per l'effetto,
- accertare l'eventuale sussistenza di un credito della nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1 nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa, anche alla luce delle risultanze della istanza di esibizione documentale, con la consequenziale condanna alla restituzione in favore dell'attrice-
2 opponete della somma eccedente l'importo asseritamente vantato da parte convenuta-opposta, il tutto oltre interessi ex art. 1284, c. 4 c.c. e, per l'ulteriore effetto,
- disporre la conseguente revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 20/2024 Ing., n. 7247/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Padova in data 02.01.2024 e pubblicato dalla Cancelleria in data 08.01.2023 e notificato, a mezzo p.e.c. in data 01.02.2024.
Nel merito, in via riconvenzionale subordinata: nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui
Codesto Il.mo Tribunale ritenesse non integrati i presupposti per la conclusione di una cessione di usufrutto tra le Parti, accertare e dichiarare la conclusione di un contratto di dazione in conto pagamento mediante comodato a tempo indeterminato con consenso alla stipula di contratti di locazione:
- accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria dal Sig. nei Controparte_1
confronti delle società e in persona dei rispettivi legali rappresentati pro Parte_1 Parte_2
tempore, a fronte dei pagamenti ricevuti dal convenuto-opposto a titolo di canoni percepiti dagli anni
2010-2023;
- accertare l'eventuale sussistenza di un credito della nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1 nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa, anche alla luce delle risultanze della istanza di esibizione documentale, con la consequenziale condanna alla restituzione in favore dell'attrice- opponete della somma eccedente l'importo asseritamente vantato da parte convenuta-opposta, il tutto oltre interessi ex art. 1284, c. 4 c.c. e, per l'ulteriore effetto,
- disporre la conseguente revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 20/2024 Ing., n. 7247/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Padova in data 02.01.2024 e pubblicato dalla Cancelleria in data 08.01.2023 e notificato, a mezzo p.e.c. in data 01.02.2024.
Nel merito, in via riconvenzionale gradata: in ogni caso in cui fosse riconosciuta una somma in favore del convenuto-opposto disporsi la compensazione tra detta somma e il controcredito dalla Pt_1 per i fatti dalla stessa dedotti in via riconvenzionale e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
[...]
telematico n. 20/2024 Ing., n. 7247/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Padova in data 02.01.2024 e pubblicato dalla Cancelleria in data 08.01.2023 e notificato, a mezzo p.e.c. in data 01.02.2024 e
3 condannare il Sig. a corrispondere il residuo credito in favore di il tutto Controparte_1 Parte_1
oltre interessi ex art. 1284, c. 4 c.c.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite liquidate ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del
D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre al rimborso forfetario spese generali al
15%, C.P.A. al 4% e I.V.A., come per legge, con distrazione delle spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Controparte_1
In via pregiudiziale di rito:
1) Confermarsi la competenza dell'Intestato Tribunale a decidere della presente controversia per le ragioni esposte in narrativa al paragrafo 1;
In via preliminare di rito:
2) Concedersi la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto n. 20/2024 Ing.in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art.648 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa al paragrafo 7;
Nel merito:
In via principale:
3) Confermarsi il Decreto Ingiuntivo opposto n. 20/2024 del Tribunale di Padova, per capitale, interessi, spese di lite così come ivi liquidati;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto:
4) Condannarsi (c.f./.p.i. ) e (c.f./p.i. ), Parte_2 P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_1
ambedue con sede in (35043) LI (PD) via Costa Calcinara n.8, in solido tra loro e in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, a versare al sig. la somma di € Controparte_1
50.000,00 o altra diversa somma che verrà accertata in corso di causa, per capitale, oltre agli interessi di legge dal dovuto alla proposizione della domanda giudiziale ed agli interessi legali moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo per le ragioni esposte in narrativa ai paragrafi 2,3,4,5;
In ogni caso:
4 5) Spese di lite, incluse spese di giustizia e compenso professionale, interamente rifuse, anche per la fase monitoria, con distrazione delle spese a favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c..
5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e si sono opposte al decreto ingiuntivo n. 20/2024 ottenuto da Parte_1 Parte_2 CP_1
per il pagamento di € 50.000,00, oltre interessi e spese, quale acconto sulla maggior somma di €
[...]
233.333,33 vantata, a seguito di recesso avvenuto il 17.07.2007 dalla società a titolo Parte_2
di liquidazione delle proprie quote sociali, eccependo, in via preliminare, 1) la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di competenza del Tribunale di Padova a favore della Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Venezia e, nel merito, 2) l'inesigibilità dell'originaria prestazione pecuniaria sostituita, con novazione operata con l'atto di espromissione del 17.12.2009, dall'impegno al trasferimento di immobili della al convenuto opposto e conseguentemente l'inoperatività Parte_1 della norma di cui all'art. 1197 co 2 c.c. invocato dall'ingiungente; 3) la prescrizione nei confronti di
Parte_2
In via riconvenzionale, le opposte hanno chiesto in via principale, 4) accertarsi la nullità, per violazione della forma scritta ad substantiam, del contratto di dazione in conto pagamento mediante la cessione di usufrutto degli immobili avvenuta in data 12.08.2010 con la consegna delle chiavi e l'immissione nel possesso di , con condanna alla restituzione della somma di € 122.000,00 a titolo di Controparte_1 indebita percezione dell'usufrutto e di quanto eventualmente accertato in eccedenza rispetto al credito pecuniario originario;
in via subordinata 5) accertarsi la conclusione di un contratto di dazione in conto pagamento mediante comodato a tempo indeterminato, l'inesistenza del credito del convenuto opposto a fronte dei pagamenti ricevuti a titolo di canoni percepiti dal 2010 al 2023 e l'eventuale sussistenza di un credito a favore di per l'eccedenza incassata rispetto al credito pecuniario originario;
6) Parte_1
in ogni caso, la compensazione fra le somme incassate e quanto riconosciuto come dovuto a CP_1
.
[...]
1.2. Si è tempestivamente costituito rilevando l'infondatezza delle difese tutte e in Controparte_1
particolare dell'eccezione di incompetenza, attesa l'estraneità della controversia a questioni inerenti rapporti societari;
della dedotta natura di novazione dell'atto di espromissione del 17.12.2009, ritenendo lo stesso integrante invece una datio in solutum e invocando, a fronte della mancata
6 esecuzione della prestazione sostitutiva, la reviviscenza dell'obbligazione originaria, anche ai sensi del secondo comma dell'art. 1197 c.c. e infine dell'eccezione di prescrizione del credito nei confronti di risultando la missiva del 10.11.2016 ricevuta da entrambe le società opponenti. Parte_2
Quanto alle domande riconvenzionali, ne ha rilevato l'infondatezza, ritenendo non provata, nemmeno in via indiziaria, la conclusione dei contratti dedotti dalle opponenti, deducendo altresì in ogni caso di aver sostenuto ingenti spese per gli immobili in questione e invocando la compensazione dei crediti prospettati da con il maggior credito vantato per la liquidazione della propria quota. Parte_1
1.2. La causa, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritenuti inammissibili e superflui sia gli ordini di esibizione richiesti dalle opponenti sia le prove orali, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale di Padova in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Venezia.
Sul punto vanno richiamate le considerazioni già espresse con l'ordinanza del 24.10.2024: è consolidato e maggioritario l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui “la controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva ma una conseguenza stabilita dalla legge” (ex multis Cass. ord. n. 10325 del 2024; Cass. n. 22149 del 2020).
2.1 Venendo al merito, questi in sintesi i fatti.
In data 17.07.2007 (doc. 2 parte opponente) si è tenuta l'assemblea di nella quale i soci Parte_2
, e , alla luce delle proposte modifiche statutarie, hanno esercitato il loro CP_1 Pt_3 Parte_4
diritto di recesso;
contestualmente la società ha accettato il recesso e soci e società hanno concordato il valore di rimborso delle quote in € 598.313,25; preso atto dell'indisponibilità del socio rimasto ad acquistare le quote, la società ha deliberato di procedere al rimborso mediante l'utilizzo di riserve disponibili e di rinviare a un successivo separato accordo tra le parti la definizione specifica di modalità
e termini del rimborso.
7 In pari data le parti hanno quindi sottoscritto un contratto di rimborso delle partecipazioni sociali determinando il valore nella maggior somma di € 700.000,00 e stabilendo l'obbligo di a Parte_2
tacitazione di detto debito, di trasferire taluni immobili entro il 31.12.2009 (detto contratto, pur se richiamato negli atti da entrambe le parti, non è stato prodotto, e quanto riportato è il contenuto ricavato dalle allegazioni conformi delle parti).
In data 17.12.2009 ha sottoscritto con e i soci receduti un “atto di Parte_1 Parte_2
espromissione” con cui si è assunta il debito di cui al citato contratto di rimborso di Parte_2
(debito “della somma di denaro di € 700.000,00… che doveva avvenire a mezzo il trasferimento di unità immobiliari…meglio specificate e indicate nel contratto”), in solido e senza vincolo di sussidiarietà, “trasferendo …in luogo di valuta” una serie di appartamenti e garage di sua proprietà.
In pari data e i tre soci receduti hanno quindi concluso un contratto preliminare di vendita di Parte_1 un complesso immobiliare del valore di € 742.000,00, con termine per la stipula dei contratti definitivi al 31.3.2010.
Nell'agosto del 2010 ha immesso anticipatamente nel possesso di tali beni Parte_1 Controparte_1 quale “futuro proprietario” (così verbali di consegna docc. 9, 10 e 11 opponente).
Stante però il mancato trasferimento degli immobili per la permanenza di una serie di iscrizioni pregiudizievoli e l'avvio, nel 2022, di una procedura esecutiva immobiliare, l'odierno opposto ha invocato la reviviscenza dell'obbligazione originaria, limitando tuttavia la richiesta alla minor somma di € 50.000,00 in acconto sul credito complessivo di € 233.333,00.
2.2 Da quanto premesso si può ricavare come, a fronte del diritto, a norma dell'art. 2473 c.c., del socio receduto al rimborso della propria partecipazione, nel caso in esame tra le parti sia intervenuto un contratto di rimborso quote, nel quale è stato indicato come credito da rimborsare l'importo di €
700.000,00, in luogo di € 598.313,25 risultante dal verbale ed è stata stabilita, come modalità di adempimento, il trasferimento di determinati immobili di È stata anche indicata, come Parte_2 data di scadenza dell'obbligazione, quella del 31.12.2009, in luogo di quella, prevista dall'art. 2473 citato, di 180 giorni dalla comunicazione del recesso (avvenuta il 17.7.2007).
In assenza della produzione del documento - o comunque della riproduzione letterale del suo contenuto negli atti - non è però possibile stabilire se, con tale contratto, sia stata pattuita una datio in solutum,
8 come invocato dall'opposto, o sia stata novata l'obbligazione originaria di rimborso delle quote dei soci receduti, come sostenuto dalle opponenti o se sia trattato di una previsione di obbligazioni facoltative o alternative.
Né a tale carenza, nell'individuazione dell'esatta prestazione dovuta da supplisce l'atto di Parte_2
espromissione.
Vi si legge, infatti, che è debitore dei soci receduti “della somma di denaro pari ad euro Parte_2
700.000 in forza del verbale di assemblea della società del 17/07/2007 e del contratto Parte_2
di rimborso delle partecipazioni sottoscritto in data 17/07/2007, che doveva avvenire a mezzo il trasferimento di unità immobiliari delle promesso, meglio specificate ed individuate nel contratto sopra citato;
che in base al suddetto titolo/contratto il termine per l'adempimento dell'obbligazione scadrà il 31/12/2009” e poi che “ assume nei confronti degli promissari il debito pecuniario di Pt_1 complessivi euro 700.000, da pagarsi entro il termine essenziale del 31/12/2009”.
Le formule utilizzate fanno riferimento, da un lato, al trasferimento di immobili e, dall'altro al pagamento di una somma di denaro, senza tuttavia precisare il rapporto tra le due prestazioni, permanendo quindi il dubbio su quale fosse l'oggetto della prestazione dovuta da Parte_2
Solo aderendo alla tesi della previsione di una datio in solutum, non perfezionata e quindi senza effetto solutorio, avrebbe diritto di esigere il pagamento del credito, ovvero la diversa prestazione CP_1
originariamente pattuita.
Diversamente, laddove l'unica obbligazione sussistente in capo a fosse quella di trasferire Parte_2
immobili, la pretesa di pagamento non sarebbe fondata.
In mancanza di prova certa dell'esatto contenuto dell'obbligazione di prova il cui onere Parte_2
gravava su , la domanda nei confronti di non può essere accolta, con ciò risultando CP_1 Parte_2 assorbita anche la questione dell'eventuale prescrizione.
Peraltro, la Cassazione in tali casi rileva come al fine di ottenere la reviviscenza dell'obbligazione originaria sia necessaria la risoluzione della datio in solutum (cfr. Cass. n. 943/1978), risoluzione non richiesta nel presente giudizio e comunque non valutabile, visto che peraltro neppure è stato prodotto il relativo contratto, né sono state citate tutte le parti del medesimo.
2.4 Quanto a , l'identificazione della prestazione cui si è obbligata in solido con Pt_1 Parte_2
9 inevitabilmente risente dell'incertezza a monte sull'identificazione della prestazione dovuta da
[...]
Pt_2
Esaminando il testo dell'atto di espromissione l'unica prestazione a carico di è comunque il Pt_1
trasferimento di immobili.
Non vi è una datio in solutum inadempiuta, perché non è prevista la sostituzione di una prestazione a un'altra.
L'unica modalità di estinzione del debito prevista e quindi l'unica prestazione dovuta è quella del trasferimento di immobili.
E che questa fosse la volontà delle parti è riscontrato anche dal loro comportamento successivo.
In primo luogo, la sottoscrizione del preliminare.
In secondo luogo, le missive del precedente legale dei soci, che hanno sempre e solo avuto ad oggetto l'esecuzione del preliminare o la sua risoluzione con risarcimento dei danni (doc. 8 e 21 opponenti e doc. 6 opposto).
Mai vi sono state richieste di pagamento del credito di € 700.000,00.
In terzo e ultimo luogo, l'immissione in possesso degli immobili dell'opposto, “in qualità di futuro proprietario”, con la previsione dell'assunzione della responsabilità conseguente alla custodia degli immobili nonché degli oneri fiscali e condominiali connessi (doc. 9, 10 e 11 opponenti) e altresì del diritto a locarli.
La consegna, lungi dal costituire prova di un diverso accordo tra le parti, è semplicemente l'anticipo dell'esecuzione del trasferimento immobiliare.
Alla luce di quanto precede, in assenza di un obbligo di diverso da quello del trasferimento di Pt_1
immobili la pretesa monitoria deve essere rigettata.
A volere invece qualificare l'espromissione come una datio in solutum, comunque nel presente giudizio non è stata chiesta la risoluzione dell'accordo e soprattutto del preliminare, facendo anzi CP_1
espressa riserva di agire per la risoluzione in separato giudizio.
Anche nei confronti di la domanda va rigettata. Pt_1
3. Quanto alle domande riconvenzionali, proposte dalle opponenti, per accertare l'intervenuta stipula di un contratto di dazione in conto di pagamento mediante usufrutto o comodato a tempo indeterminato, le
10 stesse sono infondate.
I verbali di consegna sono chiari nel prevedere che l'opposto promissario acquirente venisse immesso nel possesso degli appartamenti prima del trasferimento della proprietà – che sarebbe dovuto avvenire
“al più presto” – al fine di consentirgli di locare gli immobili quale futuro proprietario.
L'operazione di immissione nel possesso degli immobili promessi in vendita è peraltro un'operazione comune in caso di compravendita e non implica la necessaria stipulazione di un contratto ad hoc, integrativo dell'impegno a trasferire, bastando al contrario un verbale di consegna come quello in atti.
Viceversa, se le parti avessero voluto un diverso contratto e non la mera immissione anticipata, vi sarebbe stata una regolamentazione specifica in ordine alle spese e agli oneri, al fine di poter computare le rispettive ragioni di dare e avere.
Tali argomentazioni consentono di escludere quindi tanto la tesi di un usufrutto –di cui comunque mancherebbe la forma scritta ad substantiam – quanto quella del comodato gratuito indeterminato, prospettato in subordine.
Le domande riconvenzionali vanno pertanto rigettate.
4. In considerazione della reciproca soccombenza delle parti si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 20/2024 rigetta le domande riconvenzionali delle convenute opposte.
Compensa tra le parti le spese di lite fra le parti.
Padova, 6 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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