TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/12/2025, n. 4033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4033 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3380/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 11.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 11.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la tratta- zione dell'udienza del 20.11.2023 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2023 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo com- ma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa IA EL ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN IA AP ER – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa IA EL ET, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3380/2025 R.G., avente ad oggetto:opposizione ad ordinanza ingiunzione, vertente tra
(P. I ), quale Concessionaria dei Servizi di Parte_1 P.IVA_1
Riscossione per il Comune di Marcianise (CE), in persona del legale rappresen- tante p.t., Sig.ra rapp.ta e difesa dall'Avv. Ernesta Paniccia (C.F. Parte_2
), elett.te domiciliati presso lo Studio del procuratore in C.F._1
Frosinone, Via Giuseppe Verdi n. 185, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C. F.: - Partita IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Sindaco pro tempore , dott. Persona_1
(CF: ) rapp.to e difeso, dall'Avvocato Angelo Frediani, C.F._2 del Foro di Ragusa (C.F.: ), dall'Avvocato Riccardo C.F._3
Schininà del Foro di Ragusa (C.F.: ), dall'Avvocato C.F._4
Francesco Androne, del Foro di Ragusa (C.F.: ), con C.F._5 studio professionale in Ragusa (RG) c.so Vittorio Veneto n. 165, dall'avvocato
FA CI del Foro di Pescara (CF: ) con studio pro- C.F._6 fessionale in Pescara via Dante n. 8 e dall'Avvocato Amato Brodella del Foro di
AN IA AP ER (C.F.: ), con studio profes- C.F._7 sionale in Mondragone (CE) Piazza Mazzini n.
3 - quali rappresentanti e difen- sori, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elett.te domiciliato presso la casa comunale sita in Marcianise via Roma n. 1 ; in virtù di procura in atti;
-Appellato-
E
CP_2
-Appellato Contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'ente appellato: come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
2
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
La signora in primo grado, ha proposto opposizione avverso CP_2
l'ingiunzione fiscale n. 20230227500003454 emessa sulla base del mancato pa- gamento di alcuni verbali: verbale numero 7039V/7039/2019 notificato in data
19/08/19 e verbale numero 7093V/7093/2019 notificato in data 19/08/19. ll
Giudice di Pace di AN IA AP ER ha accolto il ricorso ed ha annul- lato gli atti emessi dalla , in base all'accertamento Controparte_3 della mancata legittimazione della Concessionaria ad emettere e notificare le ingiunzioni fiscale.
Con il presente atto di appello la ha impugnato la Parte_1 sentenza emessa dal giudice di Pace di AN IA AP ER. La società appellante, ha dedotto di essere soggetto legittimato ad emettere e notificare l'ingiunzione fiscale.
Ha sostenuto che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che l'ingiunzione ha avuto origine da verbali il cui accertamento e la cui notificazione sono avve- nuti durante la piena vigenza del contratto, evidenziando che la società è risulta- ta aggiudicataria del contratto di affidamento per tre anni a decorrere dal
19.01.2019.
Inoltre, ha sottolineato come la scadenza del contratto comporta, in ogni caso, la cessazione della sola attività di accertamento e non di quella di riscossione che resta pienamente legittima ed esercitabile.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via prin- cipale, nel merito, in riforma integrale della sentenza n. 2911/2024 emessa dal
Giudice di Pace di AN IA AP ER accertare e dichiarare l'illegitti- mità della stessa nella parte in cui accerta e dichiara la cerenza di legittima- zione attiva della per asserita scadenza del contratto di affida- Parte_1 mento e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la legitti- mità dell'ingiunzione fsicale opposta e dei titoli alla stessa sottesi”.
Con atto di costituzione e risposta si è costituito il il Controparte_1 quale ha sottolineato come dagli atti amministrativi e dalla normativa di settore emerge che la Concessionaria, ai sensi delle convenzioni e delle determinazioni dirigenziali vigenti, era pienamente legittimata a svolgere l'attività di riscossio- ne coattiva per i crediti affidati in vigenza contrattuale, anche successivamente
3
alla scadenza del contratto di accertamento. Ha precisato che tale circostanza è comprovata dagli atti pubblici adottati dal e pubblicati Controparte_1 presso l'albo pretorio, nonché dalla sottoscrizione di accordi volti a disciplinare la prosecuzione delle attività di riscossione. A tal riguardo ha sostento che la scadenza del contratto di affidamento non comporta l'interruzione dell'attività di riscossione dei crediti già maturati e affidati durante la vigenza perché si con- figura come autonoma e successiva rispetto a quella di accertamento. Ha sotto- lineato che la concessionaria mantiene, dunque, la legittimazione a svolgere tut- te le azioni necessarie al recupero dei crediti, compresa l'emissione e la notifi- cazione di ingiunzioni fiscali, fino al completamento delle relative procedure.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza n. 2911/2024 del Giudice di Pace di AN IA
AP ER, rigettando l'originario ricorso proposto dalla Sig.ra CP_2
Par ;
2. In subordine, riconoscere la legittimazione della Concessionaria
[...] all'emissione e notificazione delle ingiunzioni fiscali relative ai Parte_1 crediti maturati in vigenza contrattuale;
3. Con ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite. Da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratore”. non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifi- CP_2 ca dell'atto introduttivo, restando pertanto contumace.
Considerazioni Preliminari
In primo luogo, deve darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis appli- cabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indi- cando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Infine, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressa- mente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n.
20636/2006). L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impu- gnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema
4
del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tut- tavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connes- sione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessa- rio antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statui- zione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
Il motivo d'appello
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si ri- chiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione ci- vile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle solu- zioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza lo- gico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costi- tuzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è fondato e deve es- sere accolto.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
5
Il contratto oggetto di causa prevede espressamente una durata triennale, prorogabile per ulteriori due anni. Infatti, dagli allegati del presente giudizio, si rinviene la proroga implicita ex lege del contratto dal momento che è allegata la rinuncia all'appalto solo in data 14 ottobre 2024, dunque dopo cinque anni dall'instaurazione del rapporto contrattuale con la società appellante.
L'articolo 2 del contratto espressamente prevede “e per la durata di tre anni prorogabile per altri due ex articolo 106 Dlgs 50\2016”.
Va inoltre considerato che i verbali sono stati notificati l'11 settembre 2023 e, quindi, in un momento in cui il concessionario era pienamente legittimato a procedere all'emissione degli stessi, poiché l'attività di irrogazione della san- zione risultava ancora pienamente esercitabile da parte della stazione appaltante rientrando nel termine quinquennale previsto.
Dunque, l'ingiunzione fiscale è stata emessa in relazione a verbali il cui accer- tamento e cui la notifica erano avvenuti in piena vigenza del contratto.
Più precisamente, l'irrogazione dell'ingiunzione di pagamento avveniva in data
11.09.2023 e, quindi, in piena vigenza del contratto, la cui proroga deve presu- mersi operante ex lege, dal momento che non vi sono atti di rinuncia prima della data 14.10.2024.
In ogni caso, anche a voler ritenere che alla scadenza naturale del contratto triennale possa cessare l'attività di accertamento, ciò non può comportare in al- cun modo l'interruzione dell'attività di riscossione. Par Come correttamente evidenziato dalla , se si ammettesse che il Parte_1 termine della riscossione fosse solo di tre anni e dunque, uguale a quello di ac- certamento, ne conseguirebbe che la società incaricata della riscossione svolge- rebbe solo parzialmente a propria attività. Si evidenzia, inoltre, come tra gli allegati vi è la delibera della giunta numero 109 del 12.06.2024, nella quale espressamente l'ente comunale stabilisce “ Di autorizzare, in ogni caso, la so- cietà a continuare, fino al termine delle attività, la riscossione CP_4 coattiva delle somme relative a tutti i verbali Cds e dei successivi solleciti noti- ficati e non ancora riscossi nel periodo di vigenza contrattuale, previa rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.”
Tale previsione trova conferma anche nella Determinazione del 10.03.2025 nella quale espressamente è previsto : “ approvare la regolamentazione ricogni- tiva allegata alla presente, relativa alla prosecuzione delle attività di riscossio- ne di cui agli accertamenti effettuati, confermando le condizioni economiche e
6
le modalità di riscossione previste da contratto Rep. N.1/2019, in capo alla dit- ta “ ” con sede legale in Supino (FR) alla Via Condotto Vec- Parte_1 chio n. 50 P.IVA , a seguito del recesso parziale dal contratto P.IVA_1
Rep. n. 1 del 2019.”
Dunque, risulta documentalmente provato che l'attività di riscossione, quale at- tività successiva a quella di accertamento trova piena legittimità nel caso di spe- cie, in quanto non solo esercitata in piena vigenza del contratto, ma anche in considerazione del fatto che l'attività di riscossione è un attività assolutamente successiva a quella di accertamento e dunque, il termine finale dell'attività di accertamento non può coincidere con quello di riscossione.
L'appello va accolto e va riformata la sentenza resa dal Gdp.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese pro- cessuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessi- vo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effetti- vamente espletata. In particolare, va considerato che non è stata svolta attività istruttoria. Nei rapporti tra l'appellata contumace e il le spese di lite re- CP_1 lative al presente grado di giudizio vanno integralmente compensate, in virtù della piena sovrapposizione della posizione dell'ente con quella dell'appellante.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_2
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata (n. 307/2025 emessa dal Giudice di Pace di AN IA AP ER), rigetta la domanda avanzata nel primo grado del giudizio da e dichiara la legittimità CP_2 dell'ingiunzione fiscale oggetto di causa (n. 20230227500003454 emessa dalla
; Parte_1
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante CP_2 Parte_3
7
lia e in favore del delle spese di primo grado di giudizio, che liquida CP_1 in euro 139,00 per ciascuna parte, oltre iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante CP_2 Parte_4
[..
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 232,00 per compensi e in € 175,00 per spese , oltre iva e cpa come per legge;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra le altre parti processuali.
AN IA AP ER, 14.12.2025
Il Giudice
IA EL ET
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 11.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 11.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la tratta- zione dell'udienza del 20.11.2023 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2023 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo com- ma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa IA EL ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN IA AP ER – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa IA EL ET, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3380/2025 R.G., avente ad oggetto:opposizione ad ordinanza ingiunzione, vertente tra
(P. I ), quale Concessionaria dei Servizi di Parte_1 P.IVA_1
Riscossione per il Comune di Marcianise (CE), in persona del legale rappresen- tante p.t., Sig.ra rapp.ta e difesa dall'Avv. Ernesta Paniccia (C.F. Parte_2
), elett.te domiciliati presso lo Studio del procuratore in C.F._1
Frosinone, Via Giuseppe Verdi n. 185, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C. F.: - Partita IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Sindaco pro tempore , dott. Persona_1
(CF: ) rapp.to e difeso, dall'Avvocato Angelo Frediani, C.F._2 del Foro di Ragusa (C.F.: ), dall'Avvocato Riccardo C.F._3
Schininà del Foro di Ragusa (C.F.: ), dall'Avvocato C.F._4
Francesco Androne, del Foro di Ragusa (C.F.: ), con C.F._5 studio professionale in Ragusa (RG) c.so Vittorio Veneto n. 165, dall'avvocato
FA CI del Foro di Pescara (CF: ) con studio pro- C.F._6 fessionale in Pescara via Dante n. 8 e dall'Avvocato Amato Brodella del Foro di
AN IA AP ER (C.F.: ), con studio profes- C.F._7 sionale in Mondragone (CE) Piazza Mazzini n.
3 - quali rappresentanti e difen- sori, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elett.te domiciliato presso la casa comunale sita in Marcianise via Roma n. 1 ; in virtù di procura in atti;
-Appellato-
E
CP_2
-Appellato Contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'ente appellato: come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
2
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
La signora in primo grado, ha proposto opposizione avverso CP_2
l'ingiunzione fiscale n. 20230227500003454 emessa sulla base del mancato pa- gamento di alcuni verbali: verbale numero 7039V/7039/2019 notificato in data
19/08/19 e verbale numero 7093V/7093/2019 notificato in data 19/08/19. ll
Giudice di Pace di AN IA AP ER ha accolto il ricorso ed ha annul- lato gli atti emessi dalla , in base all'accertamento Controparte_3 della mancata legittimazione della Concessionaria ad emettere e notificare le ingiunzioni fiscale.
Con il presente atto di appello la ha impugnato la Parte_1 sentenza emessa dal giudice di Pace di AN IA AP ER. La società appellante, ha dedotto di essere soggetto legittimato ad emettere e notificare l'ingiunzione fiscale.
Ha sostenuto che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che l'ingiunzione ha avuto origine da verbali il cui accertamento e la cui notificazione sono avve- nuti durante la piena vigenza del contratto, evidenziando che la società è risulta- ta aggiudicataria del contratto di affidamento per tre anni a decorrere dal
19.01.2019.
Inoltre, ha sottolineato come la scadenza del contratto comporta, in ogni caso, la cessazione della sola attività di accertamento e non di quella di riscossione che resta pienamente legittima ed esercitabile.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via prin- cipale, nel merito, in riforma integrale della sentenza n. 2911/2024 emessa dal
Giudice di Pace di AN IA AP ER accertare e dichiarare l'illegitti- mità della stessa nella parte in cui accerta e dichiara la cerenza di legittima- zione attiva della per asserita scadenza del contratto di affida- Parte_1 mento e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la legitti- mità dell'ingiunzione fsicale opposta e dei titoli alla stessa sottesi”.
Con atto di costituzione e risposta si è costituito il il Controparte_1 quale ha sottolineato come dagli atti amministrativi e dalla normativa di settore emerge che la Concessionaria, ai sensi delle convenzioni e delle determinazioni dirigenziali vigenti, era pienamente legittimata a svolgere l'attività di riscossio- ne coattiva per i crediti affidati in vigenza contrattuale, anche successivamente
3
alla scadenza del contratto di accertamento. Ha precisato che tale circostanza è comprovata dagli atti pubblici adottati dal e pubblicati Controparte_1 presso l'albo pretorio, nonché dalla sottoscrizione di accordi volti a disciplinare la prosecuzione delle attività di riscossione. A tal riguardo ha sostento che la scadenza del contratto di affidamento non comporta l'interruzione dell'attività di riscossione dei crediti già maturati e affidati durante la vigenza perché si con- figura come autonoma e successiva rispetto a quella di accertamento. Ha sotto- lineato che la concessionaria mantiene, dunque, la legittimazione a svolgere tut- te le azioni necessarie al recupero dei crediti, compresa l'emissione e la notifi- cazione di ingiunzioni fiscali, fino al completamento delle relative procedure.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza n. 2911/2024 del Giudice di Pace di AN IA
AP ER, rigettando l'originario ricorso proposto dalla Sig.ra CP_2
Par ;
2. In subordine, riconoscere la legittimazione della Concessionaria
[...] all'emissione e notificazione delle ingiunzioni fiscali relative ai Parte_1 crediti maturati in vigenza contrattuale;
3. Con ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite. Da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratore”. non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifi- CP_2 ca dell'atto introduttivo, restando pertanto contumace.
Considerazioni Preliminari
In primo luogo, deve darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis appli- cabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indi- cando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Infine, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressa- mente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n.
20636/2006). L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impu- gnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema
4
del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tut- tavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connes- sione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessa- rio antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statui- zione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
Il motivo d'appello
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si ri- chiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione ci- vile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle solu- zioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza lo- gico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costi- tuzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è fondato e deve es- sere accolto.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
5
Il contratto oggetto di causa prevede espressamente una durata triennale, prorogabile per ulteriori due anni. Infatti, dagli allegati del presente giudizio, si rinviene la proroga implicita ex lege del contratto dal momento che è allegata la rinuncia all'appalto solo in data 14 ottobre 2024, dunque dopo cinque anni dall'instaurazione del rapporto contrattuale con la società appellante.
L'articolo 2 del contratto espressamente prevede “e per la durata di tre anni prorogabile per altri due ex articolo 106 Dlgs 50\2016”.
Va inoltre considerato che i verbali sono stati notificati l'11 settembre 2023 e, quindi, in un momento in cui il concessionario era pienamente legittimato a procedere all'emissione degli stessi, poiché l'attività di irrogazione della san- zione risultava ancora pienamente esercitabile da parte della stazione appaltante rientrando nel termine quinquennale previsto.
Dunque, l'ingiunzione fiscale è stata emessa in relazione a verbali il cui accer- tamento e cui la notifica erano avvenuti in piena vigenza del contratto.
Più precisamente, l'irrogazione dell'ingiunzione di pagamento avveniva in data
11.09.2023 e, quindi, in piena vigenza del contratto, la cui proroga deve presu- mersi operante ex lege, dal momento che non vi sono atti di rinuncia prima della data 14.10.2024.
In ogni caso, anche a voler ritenere che alla scadenza naturale del contratto triennale possa cessare l'attività di accertamento, ciò non può comportare in al- cun modo l'interruzione dell'attività di riscossione. Par Come correttamente evidenziato dalla , se si ammettesse che il Parte_1 termine della riscossione fosse solo di tre anni e dunque, uguale a quello di ac- certamento, ne conseguirebbe che la società incaricata della riscossione svolge- rebbe solo parzialmente a propria attività. Si evidenzia, inoltre, come tra gli allegati vi è la delibera della giunta numero 109 del 12.06.2024, nella quale espressamente l'ente comunale stabilisce “ Di autorizzare, in ogni caso, la so- cietà a continuare, fino al termine delle attività, la riscossione CP_4 coattiva delle somme relative a tutti i verbali Cds e dei successivi solleciti noti- ficati e non ancora riscossi nel periodo di vigenza contrattuale, previa rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.”
Tale previsione trova conferma anche nella Determinazione del 10.03.2025 nella quale espressamente è previsto : “ approvare la regolamentazione ricogni- tiva allegata alla presente, relativa alla prosecuzione delle attività di riscossio- ne di cui agli accertamenti effettuati, confermando le condizioni economiche e
6
le modalità di riscossione previste da contratto Rep. N.1/2019, in capo alla dit- ta “ ” con sede legale in Supino (FR) alla Via Condotto Vec- Parte_1 chio n. 50 P.IVA , a seguito del recesso parziale dal contratto P.IVA_1
Rep. n. 1 del 2019.”
Dunque, risulta documentalmente provato che l'attività di riscossione, quale at- tività successiva a quella di accertamento trova piena legittimità nel caso di spe- cie, in quanto non solo esercitata in piena vigenza del contratto, ma anche in considerazione del fatto che l'attività di riscossione è un attività assolutamente successiva a quella di accertamento e dunque, il termine finale dell'attività di accertamento non può coincidere con quello di riscossione.
L'appello va accolto e va riformata la sentenza resa dal Gdp.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese pro- cessuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessi- vo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effetti- vamente espletata. In particolare, va considerato che non è stata svolta attività istruttoria. Nei rapporti tra l'appellata contumace e il le spese di lite re- CP_1 lative al presente grado di giudizio vanno integralmente compensate, in virtù della piena sovrapposizione della posizione dell'ente con quella dell'appellante.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_2
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata (n. 307/2025 emessa dal Giudice di Pace di AN IA AP ER), rigetta la domanda avanzata nel primo grado del giudizio da e dichiara la legittimità CP_2 dell'ingiunzione fiscale oggetto di causa (n. 20230227500003454 emessa dalla
; Parte_1
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante CP_2 Parte_3
7
lia e in favore del delle spese di primo grado di giudizio, che liquida CP_1 in euro 139,00 per ciascuna parte, oltre iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante CP_2 Parte_4
[..
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 232,00 per compensi e in € 175,00 per spese , oltre iva e cpa come per legge;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra le altre parti processuali.
AN IA AP ER, 14.12.2025
Il Giudice
IA EL ET
8