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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/12/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2901/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO
Della sentenza nella controversia in materia di lavoro/previdenza – assistenza promossa con domanda in data 6.10.2022
DA
Parte_1
Avv. MIRAGLIA GIUSEPPE
CONTRO
Controparte_1
CONTUMACE
IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI GENOVA, DOTT.SSA MARIA GIOVANNA DITO
QUALE GIUDICE DEL LAVORO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Dichiara tenuta e condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive per un rapporto di lavoro per il periodo dal 1/12/2021 al 21/1/2022 con inquadramento nel livello D del CCNL applicato e per le causali in atti l'importo di euro 2.335,40 oltre accessori di legge dal dovuto all'effettiva corresponsione;
respinge nel resto il ricorso;
condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente la metà delle spese del processo, frazione che liquida in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori di legge compensando nel resto;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 04/12/2025
IL GIUDICE
AR NA DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO
Della sentenza nella controversia in materia di lavoro/previdenza – assistenza promossa con domanda in data 6.10.2022
DA
Parte_1
Avv. MIRAGLIA GIUSEPPE
CONTRO
Controparte_1
CONTUMACE
IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI GENOVA, DOTT.SSA MARIA GIOVANNA DITO
QUALE GIUDICE DEL LAVORO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Dichiara tenuta e condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive per un rapporto di lavoro per il periodo dal 1/12/2021 al 21/1/2022 con inquadramento nel livello D del CCNL applicato e per le causali in atti l'importo di euro 2.335,40 oltre accessori di legge dal dovuto all'effettiva corresponsione;
respinge nel resto il ricorso;
condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente la metà delle spese del processo, frazione che liquida in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori di legge compensando nel resto;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 04/12/2025
IL GIUDICE
AR NA DI