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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/07/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV sezione civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena AT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11428 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Proprietà”,
riservata in decisione all'udienza del 22.04.2025, con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto di Parte_1 C.F._1
citazione, dall'avv. Angelo Izzo ed elettivamente dom.to in Riardo (CE), al viale Dante Alighieri,
n. 3
(attore)
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), rapp.ti e difesi, in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto C.F._3
di citazione, dall'avv. Ermelinda Balbo ed elettivamente domiciliati in Teano (CE), al viale
Sant'Antonio, n. 5
(convenuti)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione regolarmente notificato, , in qualità di proprietario di un terreno, con annessi fabbricati e pertinenze, Parte_1
sito nel comune di Riardo, alla contrada “Parete”, meglio identificato in atto introduttivo cui per brevità si richiama, ha convenuto in giudizio e titolari del fondo Controparte_1 Parte_2
confinante, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e determinare l'esatto
confine tra la p.lla 5160 del foglio 15 di proprietà di e la p.lla 330 del foglio 15 di Parte_1
proprietà dei coniugi convenuti, ubicate in Riardo alla contrada Arena, con la relativa apposizione
dei termini. Vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al sottoscritto difensore
anticipatario.”.
Si sono costituiti i coniugi e i quali – contestando l'incertezza dei confini – hanno CP_1 Pt_2
chiesto il rigetto della domanda attrice stante l'infondatezza della stessa in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, a firma dell'ing. indi, Persona_1
ritenuta matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del Magistrato, la presente controversia è
stata smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 22.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'ha riservata in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: la domanda formulata da va accolta per le Parte_1
ragioni che si andranno ad esporre. La domanda attorea va qualificata come azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c., atteso che esso attore ha dedotto unicamente l'incertezza dei confini tra il fondo in sua titolarità e quello di proprietà dei convenuti – scaturita da comportamenti posti in essere dai convenuti - senza porre in discussione i rispettivi titoli di proprietà.
In particolare, la finalità principale dell'azione, definita “actio finium regundorum”, è quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrare in controversia sul diritto di proprietà (sotto tale profilo, essa si differenzia dall'azione di rivendica in quanto il conflitto non è tra titoli di proprietà ma tra i fondi stessi, poiché il convenuto sostiene che il confine
è diverso in virtù del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, non negando il titolo sostenuto dall'attore).
Sul piano dell'onere probatorio, giova rammentare che, in tale tipologia di controversie, l'onus
probandi incombe su entrambe le parti in causa, in pari misura, a prescindere dalla qualifica formale di attore o convenuto, atteso che, una volta introdotto il giudizio, indipendentemente da chi formalmente lo proponga, il relativo accertamento diviene thema decidendum comune ed il Giudice
deve in ogni caso addivenire ad un accertamento, non potendo limitarsi al rigetto della domanda proposta dall'attore.
Ne consegue che sia l'attore che il convenuto hanno l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine;
mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.
In particolare, secondo il costante orientamento della giurisprudenza intervenuta in materia, base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, integranti la fonte di prova sovrana in tema di regolamento di confini. Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero, la mancata produzione di questi, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi), comprese le risultanze delle mappe catastali;
in via solo residuale, poi, può tenersi conto anche delle risultanze della prova per testimoni (ex plurimis, Cass n. 5304/2023).
Alla luce dei suesposti principi, lette le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio - da cui non vi è ragione di discostarsi, essendo le stesse improntate a corretti criteri tecnici e logici -, la domanda formulata da è fondata. Parte_1
Il tecnico incaricato ha, anzitutto, accertato che la linea di confine tra le due proprietà non è
materializzata e che, in effetti, sussiste un'incertezza nel confine tra i due terreni, seppur limitatamente ad un determinato tratto.
L'ing. AT, dopo una lunga e accurata descrizione dei luoghi di causa, ha difatti dichiarato che
“Premesso che in sito la linea di confine che delimita la proprietà tra la p.lla 5160 attorea e la p.lla
330 convenuta non è materializzata, dagli accertamenti effettuati emerge che l'attuale
delimitazione presente in loco è alquanto incerta, soprattutto nel primo tratto est. Infatti, a partire
dalla via Arena, il confine è dato da una linea che parte dallo sperone angolare del vecchio
fabbricato rurale di , corre in adiacenza al perimetro murario sud di tale fabbricato (in tale Pt_1
tratto non è materializzato in loco alcun elemento di delimitazione), fino ad arrivare al limite dato
dalla mezzeria del canale di scolo delle acque meteoriche che separa la proprietà attorea anche
dalle altre proprietà poste a ovest e non oggetto di causa.” (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale).
Ciò posto, il nominato consulente – al fine di accertare e determinare l'esatto confine tra i due fondi limitrofi (quesito n. 2) – ha posto a raffronto i rispettivi titoli di provenienza e la documentazione catastale già in atti e quella ulteriore reperita nel corso delle indagini peritali.
Ebbene, dall'esame degli atti catastali, l'ing. AT ha potuto, anzitutto, appurare che il confine tra la p.lla 5160 (di proprietà attorea) e la p.lla 330 (di parte convenuta) “risulta generato dalla mappa
d'impianto e ad oggi non è stato più modificato”.
Il tecnico, dunque, nella ricostruzione degli esatti confini, ha ritenuto opportuno fare riferimento a tale mappa catastale d'impianto, “non esistendo in loco elementi probanti”.
Giova rammentare, sul punto, che nell'azione di regolamento dei confini, il giudice, del tutto svincolato dalla regola actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi più attendibili, ricorrendo anzitutto all'esame ed alla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà - che sono fonte di prova sovrana - e, in mancanza di indicazioni rilevabili dai titoli, potrà ricorrere ad altri mezzi di prova (anche presuntivi), quali le risultanze delle mappe catastali e della prova per testimoni.
La metodologia di indagine utilizzata dal ctu va, dunque, considerata corretta, tenuto conto che i titoli di provenienza delle parti in causa non possono considerarsi dirimenti, essendo rivelatisi alquanto generici in punto di descrizione degli esatti confini.
Tanto chiarito, il ctu ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Tenendo in considerazione tali
parametri, per il ripristino della linea di confine si è proceduto nel seguente modo: dal punto B
(spigolo del fabbricato nella mappa di impianto) è stata tracciata una linea retta fino ad arrivare
alla dividente data dalla mezzeria del fossato;
dal prolungamento verso nord di circa 3,10m della
linea della recinzione posta ad ovest del fondo dei coniugi , e quindi, dall'incrocio Parte_3
delle due rette è stato determinato il punto A, ossia il termine di proprietà ripristinato.
In conclusione, con la sovrapposizione effettuata è stato verificato che gli elementi di rilievo
topografico utilizzati (spigolo del fabbricato, mezzeria del fosso, ecc.) coincidono con quanto
riportato nella mappa di impianto, per cui, come rappresentato nell'Allegato 4, la nuova linea di
confine tra le due proprietà è stata ripristinata come da mappa di impianto.”
Infine, quanto alla presenza di eventuali termini lapidei sul confine oggetto di causa, il consulente ha chiarito che: “È stato verificato che, in sito, la linea di confine che delimita la proprietà tra la
p.lla 5160 attorea e la p.lla 330 convenuta non è materializzata ed, inoltre, non ci sono termini
lapidei che delimitano il confine tra i due fondi in causa.”.
Concludendo, alla luce degli accertamenti sin qui esposti, va dichiarato che il confine tra la particella 5160, in titolarità di e la particella 330, di proprietà dei convenuti, è quello Parte_1
individuato nell'elaborato peritale, depositato in atti e da intendersi qui integralmente trascritto e riportato, e per l'effetto si ordina alle parti in causa di provvedere all'apposizione di termini lapidei secondo le predette indicazioni, ponendo le relative spese occorrenti a carico di entrambe ed in egual misura tra esse.
Tenuto conto della natura della controversia, le spese di lite e di ctu vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena AT, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1
confronti di e ogni contraria e diversa domanda ed eccezione Controparte_1 Parte_2
disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) In accoglimento della domanda di regolamento di confini formulata da parte attrice, dichiara che il confine tra la particella 5160, in titolarità di e la particella 330, di Parte_1
proprietà dei convenuti, è quello individuato nell'elaborato peritale d'ufficio, depositato in atti e da intendersi qui integralmente trascritto e riportato e, per l'effetto, ordina alle parti in causa di provvedere all'apposizione dei termini secondo le predette indicazioni, ponendo le relative spese occorrenti a carico di entrambe ed in egual misura;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa, incluse quelle di ctu.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 30.07.2025.
Il Gop
(dott.ssa Maddalena AT)
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV sezione civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena AT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11428 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Proprietà”,
riservata in decisione all'udienza del 22.04.2025, con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto di Parte_1 C.F._1
citazione, dall'avv. Angelo Izzo ed elettivamente dom.to in Riardo (CE), al viale Dante Alighieri,
n. 3
(attore)
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), rapp.ti e difesi, in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto C.F._3
di citazione, dall'avv. Ermelinda Balbo ed elettivamente domiciliati in Teano (CE), al viale
Sant'Antonio, n. 5
(convenuti)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione regolarmente notificato, , in qualità di proprietario di un terreno, con annessi fabbricati e pertinenze, Parte_1
sito nel comune di Riardo, alla contrada “Parete”, meglio identificato in atto introduttivo cui per brevità si richiama, ha convenuto in giudizio e titolari del fondo Controparte_1 Parte_2
confinante, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e determinare l'esatto
confine tra la p.lla 5160 del foglio 15 di proprietà di e la p.lla 330 del foglio 15 di Parte_1
proprietà dei coniugi convenuti, ubicate in Riardo alla contrada Arena, con la relativa apposizione
dei termini. Vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al sottoscritto difensore
anticipatario.”.
Si sono costituiti i coniugi e i quali – contestando l'incertezza dei confini – hanno CP_1 Pt_2
chiesto il rigetto della domanda attrice stante l'infondatezza della stessa in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, a firma dell'ing. indi, Persona_1
ritenuta matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del Magistrato, la presente controversia è
stata smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 22.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'ha riservata in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: la domanda formulata da va accolta per le Parte_1
ragioni che si andranno ad esporre. La domanda attorea va qualificata come azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c., atteso che esso attore ha dedotto unicamente l'incertezza dei confini tra il fondo in sua titolarità e quello di proprietà dei convenuti – scaturita da comportamenti posti in essere dai convenuti - senza porre in discussione i rispettivi titoli di proprietà.
In particolare, la finalità principale dell'azione, definita “actio finium regundorum”, è quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrare in controversia sul diritto di proprietà (sotto tale profilo, essa si differenzia dall'azione di rivendica in quanto il conflitto non è tra titoli di proprietà ma tra i fondi stessi, poiché il convenuto sostiene che il confine
è diverso in virtù del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, non negando il titolo sostenuto dall'attore).
Sul piano dell'onere probatorio, giova rammentare che, in tale tipologia di controversie, l'onus
probandi incombe su entrambe le parti in causa, in pari misura, a prescindere dalla qualifica formale di attore o convenuto, atteso che, una volta introdotto il giudizio, indipendentemente da chi formalmente lo proponga, il relativo accertamento diviene thema decidendum comune ed il Giudice
deve in ogni caso addivenire ad un accertamento, non potendo limitarsi al rigetto della domanda proposta dall'attore.
Ne consegue che sia l'attore che il convenuto hanno l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine;
mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.
In particolare, secondo il costante orientamento della giurisprudenza intervenuta in materia, base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, integranti la fonte di prova sovrana in tema di regolamento di confini. Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero, la mancata produzione di questi, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi), comprese le risultanze delle mappe catastali;
in via solo residuale, poi, può tenersi conto anche delle risultanze della prova per testimoni (ex plurimis, Cass n. 5304/2023).
Alla luce dei suesposti principi, lette le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio - da cui non vi è ragione di discostarsi, essendo le stesse improntate a corretti criteri tecnici e logici -, la domanda formulata da è fondata. Parte_1
Il tecnico incaricato ha, anzitutto, accertato che la linea di confine tra le due proprietà non è
materializzata e che, in effetti, sussiste un'incertezza nel confine tra i due terreni, seppur limitatamente ad un determinato tratto.
L'ing. AT, dopo una lunga e accurata descrizione dei luoghi di causa, ha difatti dichiarato che
“Premesso che in sito la linea di confine che delimita la proprietà tra la p.lla 5160 attorea e la p.lla
330 convenuta non è materializzata, dagli accertamenti effettuati emerge che l'attuale
delimitazione presente in loco è alquanto incerta, soprattutto nel primo tratto est. Infatti, a partire
dalla via Arena, il confine è dato da una linea che parte dallo sperone angolare del vecchio
fabbricato rurale di , corre in adiacenza al perimetro murario sud di tale fabbricato (in tale Pt_1
tratto non è materializzato in loco alcun elemento di delimitazione), fino ad arrivare al limite dato
dalla mezzeria del canale di scolo delle acque meteoriche che separa la proprietà attorea anche
dalle altre proprietà poste a ovest e non oggetto di causa.” (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale).
Ciò posto, il nominato consulente – al fine di accertare e determinare l'esatto confine tra i due fondi limitrofi (quesito n. 2) – ha posto a raffronto i rispettivi titoli di provenienza e la documentazione catastale già in atti e quella ulteriore reperita nel corso delle indagini peritali.
Ebbene, dall'esame degli atti catastali, l'ing. AT ha potuto, anzitutto, appurare che il confine tra la p.lla 5160 (di proprietà attorea) e la p.lla 330 (di parte convenuta) “risulta generato dalla mappa
d'impianto e ad oggi non è stato più modificato”.
Il tecnico, dunque, nella ricostruzione degli esatti confini, ha ritenuto opportuno fare riferimento a tale mappa catastale d'impianto, “non esistendo in loco elementi probanti”.
Giova rammentare, sul punto, che nell'azione di regolamento dei confini, il giudice, del tutto svincolato dalla regola actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi più attendibili, ricorrendo anzitutto all'esame ed alla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà - che sono fonte di prova sovrana - e, in mancanza di indicazioni rilevabili dai titoli, potrà ricorrere ad altri mezzi di prova (anche presuntivi), quali le risultanze delle mappe catastali e della prova per testimoni.
La metodologia di indagine utilizzata dal ctu va, dunque, considerata corretta, tenuto conto che i titoli di provenienza delle parti in causa non possono considerarsi dirimenti, essendo rivelatisi alquanto generici in punto di descrizione degli esatti confini.
Tanto chiarito, il ctu ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Tenendo in considerazione tali
parametri, per il ripristino della linea di confine si è proceduto nel seguente modo: dal punto B
(spigolo del fabbricato nella mappa di impianto) è stata tracciata una linea retta fino ad arrivare
alla dividente data dalla mezzeria del fossato;
dal prolungamento verso nord di circa 3,10m della
linea della recinzione posta ad ovest del fondo dei coniugi , e quindi, dall'incrocio Parte_3
delle due rette è stato determinato il punto A, ossia il termine di proprietà ripristinato.
In conclusione, con la sovrapposizione effettuata è stato verificato che gli elementi di rilievo
topografico utilizzati (spigolo del fabbricato, mezzeria del fosso, ecc.) coincidono con quanto
riportato nella mappa di impianto, per cui, come rappresentato nell'Allegato 4, la nuova linea di
confine tra le due proprietà è stata ripristinata come da mappa di impianto.”
Infine, quanto alla presenza di eventuali termini lapidei sul confine oggetto di causa, il consulente ha chiarito che: “È stato verificato che, in sito, la linea di confine che delimita la proprietà tra la
p.lla 5160 attorea e la p.lla 330 convenuta non è materializzata ed, inoltre, non ci sono termini
lapidei che delimitano il confine tra i due fondi in causa.”.
Concludendo, alla luce degli accertamenti sin qui esposti, va dichiarato che il confine tra la particella 5160, in titolarità di e la particella 330, di proprietà dei convenuti, è quello Parte_1
individuato nell'elaborato peritale, depositato in atti e da intendersi qui integralmente trascritto e riportato, e per l'effetto si ordina alle parti in causa di provvedere all'apposizione di termini lapidei secondo le predette indicazioni, ponendo le relative spese occorrenti a carico di entrambe ed in egual misura tra esse.
Tenuto conto della natura della controversia, le spese di lite e di ctu vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena AT, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1
confronti di e ogni contraria e diversa domanda ed eccezione Controparte_1 Parte_2
disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) In accoglimento della domanda di regolamento di confini formulata da parte attrice, dichiara che il confine tra la particella 5160, in titolarità di e la particella 330, di Parte_1
proprietà dei convenuti, è quello individuato nell'elaborato peritale d'ufficio, depositato in atti e da intendersi qui integralmente trascritto e riportato e, per l'effetto, ordina alle parti in causa di provvedere all'apposizione dei termini secondo le predette indicazioni, ponendo le relative spese occorrenti a carico di entrambe ed in egual misura;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa, incluse quelle di ctu.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 30.07.2025.
Il Gop
(dott.ssa Maddalena AT)