Articolo 4 della Legge 29 dicembre 1988, n. 544
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 dicembre 1988
Art. 4. (Miglioramento delle pensioni a carico delle
forme di previdenza sostitutive ed esonerative
del regime generale nonche' a carico del Fondo
gas e del Fondo esattoriale) 1. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime genenrale dei lavoratori dipendenti, del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, con effetto dal 1› gennaio 1989, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1988
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