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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 908/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, TO
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 542/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 23/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 03/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. AG0010394 CATASTO-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 propone atto di appello per la sentenza ctp Agrigento n. 23 2024 del 18 dicembre 2023 depositata il 3 gennaio 2024 in ordine al rigetto del ricorso.
Il contenzioso ha per oggetto l'avviso di liquidazione n. AG0010394 catasto altro 2011 per immobile sito nel comune di Ribera al Dati_Catastali_1. (Valore della lite €. 139,00).
I Giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso del contribuente per il mancato o insufficiente pagamento degli oneri. Non vale la prescrizione quinquennale, ma vale la prescrizione decennale in quanto non trattasi di tributi.
Avverso la sentenza il Sig. Ricorrente_1 propone appello in data 25 gennaio 2024 e memorie di replica in data 8 gennaio 2026 nelle quali chiede la riforma della sentenza in quanto a suo dire era decaduto il termine per fare valere i propri diritti da parte della Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate con delle controdeduzioni del 18 marzo 2024 sostiene di essere nel rispetto dei tempi di legge per la richiesta degli oneri al contribuente in base alla dichiarazione DOFCA presentata oltre i termini di legge che era al 30 aprile 2011.
La Corte di Giustizia Tributaria esaminati gli atti in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è rigettato.
Il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del D. lgs n.472/97 non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, avendo gli oneri d'istruzione una natura completamente diversa da quella sanzionatoria.
Essi sono scaturiti dal mancato rispetto del termine entro il quale il contribuente avrebbe dovuto procedere alla dichiarazione in catasto del fabbricato mai dichiarato.
Nel caso di specie, la dichiarazione in catasto da parte del ricorrente (soggetto obbligato) è stata resa il 2 giugno 2011, quindi oltre il termine stabilito dalla norma.
In particolare, si possono qui suddividere le attività dell'ufficio nelle seguenti fasi:
1. istruttoria di verifica preliminare della sussistenza dell'obbligo di accatastamento;
2. predisposizione del fascicolo tecnico necessario all'accertamento in sopralluogo delle caratteristiche dell'immobile non dichiarato, contenente estratto di mappa, immagine orto foto della zona, scheda di accertamento delle caratteristiche dell'immobile e classamento;
3. sopralluogo esterno con accertamento delle caratteristiche del fabbricato e individuazione delle unità immobiliari autonome di cui esso si compone e classamento catastale delle stesse;
4. registrazione in atti (in ufficio) delle risultanze dell'accertamento svolto;
5. notifica delle già menzionate risultanze a mezzo avviso di attribuzione della rendita presunta attribuita dall'ufficio, di contestazione delle sanzioni per la violazione delle citate norme catastali e di liquidazione di oneri e tributi dovuti all'Agenzia per l'attività espletata.
Successivamente all'avvenuto espletamento, da parte dell'Ufficio, delle attività istruttorie preliminari di cui ai superiori punti 1 e 2, per le quali, ovviamente, sono stati sostenuti degli oneri dall'Agenzia, quantificati in conformità al Provvedimento dell'Agenzia del Territorio del 19/04/2011 prot.24826, è stato emesso l'atto impugnato, contenente appunto il recupero dei superiori oneri attinenti alle attività istruttorie ed alla predisposizione della documentazione d'accertamento.
Oneri che l'Agenzia ha dovuto sostenere a causa del ritardo con cui il ricorrente ha proceduto all'adempimento richiesto.
Trattandosi di oneri e non di tributi, a nulla vale che gli oneri sono da considerare accessori ai tributi e pertanto questi non seguono i termini prescrizionali dei tributi, ma seguono invece i termini di prescrizione di decennali di cui all'art 2946 cod. civ.
Alla luce delle sovraesposte considerazioni la Corte di Giustizia di II grado rigetta l'appello e conferma la sentenza di I grado. Tenuto conto della complessità delle problematiche spese secondo il seguente dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, TO
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 542/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 23/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 03/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. AG0010394 CATASTO-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 propone atto di appello per la sentenza ctp Agrigento n. 23 2024 del 18 dicembre 2023 depositata il 3 gennaio 2024 in ordine al rigetto del ricorso.
Il contenzioso ha per oggetto l'avviso di liquidazione n. AG0010394 catasto altro 2011 per immobile sito nel comune di Ribera al Dati_Catastali_1. (Valore della lite €. 139,00).
I Giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso del contribuente per il mancato o insufficiente pagamento degli oneri. Non vale la prescrizione quinquennale, ma vale la prescrizione decennale in quanto non trattasi di tributi.
Avverso la sentenza il Sig. Ricorrente_1 propone appello in data 25 gennaio 2024 e memorie di replica in data 8 gennaio 2026 nelle quali chiede la riforma della sentenza in quanto a suo dire era decaduto il termine per fare valere i propri diritti da parte della Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate con delle controdeduzioni del 18 marzo 2024 sostiene di essere nel rispetto dei tempi di legge per la richiesta degli oneri al contribuente in base alla dichiarazione DOFCA presentata oltre i termini di legge che era al 30 aprile 2011.
La Corte di Giustizia Tributaria esaminati gli atti in causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è rigettato.
Il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del D. lgs n.472/97 non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, avendo gli oneri d'istruzione una natura completamente diversa da quella sanzionatoria.
Essi sono scaturiti dal mancato rispetto del termine entro il quale il contribuente avrebbe dovuto procedere alla dichiarazione in catasto del fabbricato mai dichiarato.
Nel caso di specie, la dichiarazione in catasto da parte del ricorrente (soggetto obbligato) è stata resa il 2 giugno 2011, quindi oltre il termine stabilito dalla norma.
In particolare, si possono qui suddividere le attività dell'ufficio nelle seguenti fasi:
1. istruttoria di verifica preliminare della sussistenza dell'obbligo di accatastamento;
2. predisposizione del fascicolo tecnico necessario all'accertamento in sopralluogo delle caratteristiche dell'immobile non dichiarato, contenente estratto di mappa, immagine orto foto della zona, scheda di accertamento delle caratteristiche dell'immobile e classamento;
3. sopralluogo esterno con accertamento delle caratteristiche del fabbricato e individuazione delle unità immobiliari autonome di cui esso si compone e classamento catastale delle stesse;
4. registrazione in atti (in ufficio) delle risultanze dell'accertamento svolto;
5. notifica delle già menzionate risultanze a mezzo avviso di attribuzione della rendita presunta attribuita dall'ufficio, di contestazione delle sanzioni per la violazione delle citate norme catastali e di liquidazione di oneri e tributi dovuti all'Agenzia per l'attività espletata.
Successivamente all'avvenuto espletamento, da parte dell'Ufficio, delle attività istruttorie preliminari di cui ai superiori punti 1 e 2, per le quali, ovviamente, sono stati sostenuti degli oneri dall'Agenzia, quantificati in conformità al Provvedimento dell'Agenzia del Territorio del 19/04/2011 prot.24826, è stato emesso l'atto impugnato, contenente appunto il recupero dei superiori oneri attinenti alle attività istruttorie ed alla predisposizione della documentazione d'accertamento.
Oneri che l'Agenzia ha dovuto sostenere a causa del ritardo con cui il ricorrente ha proceduto all'adempimento richiesto.
Trattandosi di oneri e non di tributi, a nulla vale che gli oneri sono da considerare accessori ai tributi e pertanto questi non seguono i termini prescrizionali dei tributi, ma seguono invece i termini di prescrizione di decennali di cui all'art 2946 cod. civ.
Alla luce delle sovraesposte considerazioni la Corte di Giustizia di II grado rigetta l'appello e conferma la sentenza di I grado. Tenuto conto della complessità delle problematiche spese secondo il seguente dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.