Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 908
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza del termine per l'azione dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale non sia applicabile agli oneri d'istruzione, avendo questi una natura diversa da quella sanzionatoria. Gli oneri sono scaturiti dal mancato rispetto del termine per la dichiarazione in catasto. La dichiarazione è stata resa oltre il termine stabilito. Gli oneri sostenuti dall'Agenzia per le attività istruttorie e la predisposizione della documentazione d'accertamento, a causa del ritardo del contribuente, sono soggetti a prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 908
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 908
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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