Articolo 8 della Legge 21 aprile 1962, n. 161
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29 aprile 1962
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12 gennaio 2018
Art. 8. Ricorso al Consiglio di Stato

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e' ammesso nei modi di legge.
Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.
I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 , sono ridotti a meta'.
L'udienza, di discussione e' fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla, scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione.
Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalita'.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ".
Entrata in vigore il 12 gennaio 2018
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