Versione
29 aprile 1962
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12 gennaio 2018
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Art. 8. Ricorso al Consiglio di Stato
Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e' ammesso nei modi di legge.
Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.
I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 , sono ridotti a meta'.
L'udienza, di discussione e' fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla, scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione.
Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalita'.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ".
Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e' ammesso nei modi di legge.
Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.
I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 , sono ridotti a meta'.
L'udienza, di discussione e' fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla, scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione.
Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalita'.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ".
Commentari • 5
- 1. Diniego di nulla osta cinematografico: uno dei casi di giurisdizione estesa al meritoChiara Svampa · https://www.iusinitinere.it/ · 16.191483
[…] Sul punto, occorre innanzitutto precisare che trattasi di uno dei casi di giurisdizione del giudice amministrativo estesa al merito, a norma dell'art. 8 della legge 161/1962[2], nonché dell'art. 134, lett. e) del nuovo codice del processo amministrativo[3] che, di fatto, consente al giudice un intervento sull'atto amministrativo che si estrinseca in un controllo ben più stringente rispetto a quello a cui è tenuto in sede di legittimità. […]
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Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 14/11/2018, n. 11007Provvedimento: […] Si tratta di un punto fermo del nostro sistema di giustizia amministrativa, tanto che il controllo giurisdizionale, secondo il modello della giurisdizione di merito configurato dall'art. 8 della legge n. 161/1962, è stato confermato dall'art. 134, lett. e), del codice del processo amministrativo e resta in vigore fino all'adozione del regolamento di funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 3 co. 6 del d.lgs. n. 203/2017 ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto legislativo.Leggi di più...
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