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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 13957/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:59 sono presenti l'avv.ta PAPPALARDO ELENA in sostituzione dell'avv.
ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' nessuno è presente per l'A.D.E.R. CP_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:19 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13957 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
Controparte_2
-convenuta contumace - oggetto: opposizione a sollecito di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_3
proponendo opposizione avverso il sollecito di pagamento n.
29620249032187162/000, con riferimento all'avviso d'addebito n.
2 59620160006068661/000, deducendo per essi l'illegittimità per omessa notifica dell'atto presupposto e prescrizione del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto , contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, CP_1
chiedendone il rigetto. Pur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva C
che, pertanto, rimaneva contumace. Controparte_5
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente, per quanto di ragione, scrutinata l'ammissibilità dell'impugnazione del sollecito di pagamento, in sé non compreso tra gli atti autonomamente impugnabili;
ciò esaminando la numerosa giurisprudenza tributaria che, estendendo analogicamente la portata della norma di riferimento (D.Lgs 546/1992) ritiene impugnabili tutti gli atti con i quali l'agente della riscossione porta a conoscenza del presunto debitore l'esistenza e la volontà di esigere un predito nei suoi confronti.
E Così la Suprema Corte, con decisione n. 15596/2012 chiarisce che:
“L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile”.
Sul punto deve quindi però rilevarsi che le Commissioni Tributarie, chiamate a pronunciarsi in merito alle impugnazioni di solleciti di pagamento, hanno via via individuato il vulnus della questione sulla notifica o meno del titolo esecutivo di cui si sollecita il pagamento e sulla palese infondatezza della pretesa creditoria, nonché infine sull'assimilabilità del sollecito, quanto al contenuto, ad un atto di natura esecutiva o conservativa.
3 Deve osservarsi dunque che il titolo esecutivo è stato ritualmente notificato in data 23.11.2016 e non opposto e che, detto atto, non appare palesemente infondato né diretto verso chi non sia debitore.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Osservandosi ancora che dal tenore dell'atto, risulta un mero sollecito al pagamento, assimilabile ad un avviso bonario, e quindi ad un atto meramente ricognitivo, in cui a fronte del mancato pagamento si paventa l'adozione di altro atto di natura esecutiva (pignoramento) o conservativa
(fermo amministrativo), atti questi autonomamente impugnabili.
Per altro verso l'atto impugnato, non concretandosi nella manifesta volontà di procedere ad esecuzione forzata (ad es. intimazione di pagamento) o in un atto conservativo (ad es.: fermo amministrativo) comunque immediatamente lesivo della sfera patrimoniale del ricorrente, si concreta in una surrettizia opposizione a ruolo, con le limitazioni indicate dall'art. 3 bis del Decreto Legge. n. 146/21 che ha inserito il comma 4° bis all'art. 12 del D.P.R. 602/1973, ove «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
4 Comportando quindi la contestazione del ruolo dell'avviso d'addebito lamentato come non notificato e viceversa ritualmente notificato, la carenza d'interesse ad agire ex art. 100 C.p.c. (rilevabile d'ufficio), come affermato in sede interpretativa dalla Suprema Corte con sentenza resa a Sezioni Unite
n. 26283/2022.
Il ricorso deve essere dunque rigettato per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 C.p.c.
Sussistono giustificati motivi, ritenuto il tenore processuale della decisione e l'applicazione del disposto di legge per motivi non diretti ma derivati, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 05/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 13957/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:59 sono presenti l'avv.ta PAPPALARDO ELENA in sostituzione dell'avv.
ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' nessuno è presente per l'A.D.E.R. CP_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:19 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13957 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
Controparte_2
-convenuta contumace - oggetto: opposizione a sollecito di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_3
proponendo opposizione avverso il sollecito di pagamento n.
29620249032187162/000, con riferimento all'avviso d'addebito n.
2 59620160006068661/000, deducendo per essi l'illegittimità per omessa notifica dell'atto presupposto e prescrizione del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto , contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, CP_1
chiedendone il rigetto. Pur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva C
che, pertanto, rimaneva contumace. Controparte_5
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente, per quanto di ragione, scrutinata l'ammissibilità dell'impugnazione del sollecito di pagamento, in sé non compreso tra gli atti autonomamente impugnabili;
ciò esaminando la numerosa giurisprudenza tributaria che, estendendo analogicamente la portata della norma di riferimento (D.Lgs 546/1992) ritiene impugnabili tutti gli atti con i quali l'agente della riscossione porta a conoscenza del presunto debitore l'esistenza e la volontà di esigere un predito nei suoi confronti.
E Così la Suprema Corte, con decisione n. 15596/2012 chiarisce che:
“L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile”.
Sul punto deve quindi però rilevarsi che le Commissioni Tributarie, chiamate a pronunciarsi in merito alle impugnazioni di solleciti di pagamento, hanno via via individuato il vulnus della questione sulla notifica o meno del titolo esecutivo di cui si sollecita il pagamento e sulla palese infondatezza della pretesa creditoria, nonché infine sull'assimilabilità del sollecito, quanto al contenuto, ad un atto di natura esecutiva o conservativa.
3 Deve osservarsi dunque che il titolo esecutivo è stato ritualmente notificato in data 23.11.2016 e non opposto e che, detto atto, non appare palesemente infondato né diretto verso chi non sia debitore.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Osservandosi ancora che dal tenore dell'atto, risulta un mero sollecito al pagamento, assimilabile ad un avviso bonario, e quindi ad un atto meramente ricognitivo, in cui a fronte del mancato pagamento si paventa l'adozione di altro atto di natura esecutiva (pignoramento) o conservativa
(fermo amministrativo), atti questi autonomamente impugnabili.
Per altro verso l'atto impugnato, non concretandosi nella manifesta volontà di procedere ad esecuzione forzata (ad es. intimazione di pagamento) o in un atto conservativo (ad es.: fermo amministrativo) comunque immediatamente lesivo della sfera patrimoniale del ricorrente, si concreta in una surrettizia opposizione a ruolo, con le limitazioni indicate dall'art. 3 bis del Decreto Legge. n. 146/21 che ha inserito il comma 4° bis all'art. 12 del D.P.R. 602/1973, ove «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
4 Comportando quindi la contestazione del ruolo dell'avviso d'addebito lamentato come non notificato e viceversa ritualmente notificato, la carenza d'interesse ad agire ex art. 100 C.p.c. (rilevabile d'ufficio), come affermato in sede interpretativa dalla Suprema Corte con sentenza resa a Sezioni Unite
n. 26283/2022.
Il ricorso deve essere dunque rigettato per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 C.p.c.
Sussistono giustificati motivi, ritenuto il tenore processuale della decisione e l'applicazione del disposto di legge per motivi non diretti ma derivati, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 05/06/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
5