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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR IE Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7079 del 2024, vertente
TRA
, Parte_1 nato a [...], il [...]
E
Parte_2 nata a [...], il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv.to Flavio Carcascio
-ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e premesso che avevano contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in Roma in data 9 settembre 1989 e che con accordo consensuale del 1 marzo 2018 presso il Comune di Roma avevano regolato la separazione consensuale dei coniugi, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio deducendo che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Roma, in data 09/09/1989, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente, a
mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza
sui pubblici registri anagrafici;
b) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
c) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Le parti hanno inoltre chiesto di confermare le condizioni dell'accordo di separazione personale stipulato presso il Comune di Roma Capitale;
deve darsi atto, tuttavia, che in sede di separazione personale le parti non hanno previsto alcuna condizione limitandosi a dare atto di non essere genitori di prole minorenne né di prole maggiorenne non autosufficiente.
Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla separazione concordata. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 9 settembre 1989 dai sig.ri , nato a [...], il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Roma, il 4 settembre 1964, alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto n.00790, parte 1, serie
A02).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 16 aprile
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa AR IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR IE Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7079 del 2024, vertente
TRA
, Parte_1 nato a [...], il [...]
E
Parte_2 nata a [...], il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv.to Flavio Carcascio
-ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e premesso che avevano contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in Roma in data 9 settembre 1989 e che con accordo consensuale del 1 marzo 2018 presso il Comune di Roma avevano regolato la separazione consensuale dei coniugi, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio deducendo che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Roma, in data 09/09/1989, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente, a
mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza
sui pubblici registri anagrafici;
b) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
c) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Le parti hanno inoltre chiesto di confermare le condizioni dell'accordo di separazione personale stipulato presso il Comune di Roma Capitale;
deve darsi atto, tuttavia, che in sede di separazione personale le parti non hanno previsto alcuna condizione limitandosi a dare atto di non essere genitori di prole minorenne né di prole maggiorenne non autosufficiente.
Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla separazione concordata. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 9 settembre 1989 dai sig.ri , nato a [...], il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Roma, il 4 settembre 1964, alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto n.00790, parte 1, serie
A02).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 16 aprile
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa AR IE