Articolo 2 della Legge 8 giugno 1949, n. 406
Articolo 1Articolo 3
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31 luglio 1949
Art. 2.
In adempimento al disposto di cui all' art. 81 della Costituzione , il contributo di cui all'articolo precedente e' prelevato dalla maggiore entrata di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31 , recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1 luglio 1948-30 giugno 1949.
Entrata in vigore il 31 luglio 1949