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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 307 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. MURACCHIOLI BENEDETTA, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale PIAZZA DE GASPERI 54100 MASSA NG IR, C.F. , C.F._2
DIFENSORE: Avv. MURACCHIOLI BENEDETTA, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale PIAZZA DE GASPERI 54100 MASSA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. PASQUINI ALESSANDRO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale PIAZZA MATTEOTTI N.24 54033 CARRARA
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: Cause in materia di rapporti societari - società di persone
Con le conclusioni così precisate:
1 PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 10/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, e IR Parte_1
NG convenivano davanti al Tribunale di Massa Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentir “accertato il
[...] recesso esercitato dalla Sig.ra NG IR e dal Sig. dalla società Parte_1
far data dal 14.2.2017, come debitamente Controparte_1 iscritto nel Registro delle Imprese di Massa Carrara e risultante dalla visura societaria prodotta, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare che il valore della quota di partecipazione al capitale sociale, alla data del recesso, della Sig.ra NG IR è pari ad € 262.200, o alla diversa misura che risulterà dall'espletanda istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia, e che il valore della quota di partecipazione al capitale sociale alla data del recesso del Sig. è pari ad € 234.600, o alla diversa misura che risulterà Parte_1 dall'espletanda istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia;
condannare la società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. al Controparte_1 Controparte_1 pagamento, in favore della Sig.ra NG IR e del Sig. rispettivamente Parte_1 delle somme di € 262.200 e di € 234.600, corrispondenti al valore delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale o della diversa somma che risulterà dall'espletanda istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto (15.8.2017) sino al saldo”. Deducevano, a fondamento della domanda, ) di essere receduti, per giusta causa, in data 14/02/2017 dalla compagine societaria, come dimostrato dalla iscrizione del recesso avvenuta nel registro delle imprese a seguito di provvedimento reso da giudice del registro, confermato in sede di reclamo dal Tribunale in composizione collegiale;
ii) di non avere ricevuto ancora la liquidazione delle rispettive quote di partecipazione societaria nonostante i solleciti avanzati alla società stessa;
iii) di avere stimato la situazione patrimoniale della società alla data del recesso in € 1.380.000,00 e di conseguenza il valore della quota di in € 234.600,00 (€ 1.380.000 * 17%) di NG Parte_1
IR in € 262.200,00 (€ 1.380.000 * 19%) (cfr. perizia contabile Dott. – doc. 6 Persona_1 ricorrente). Radicatosi il contraddittorio, si costituiva, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domandando, “in via principale, accertata l'illegittimità e l'inefficacia del recesso esercitato dai soci e NG IR per difetto di giusta causa, respingere tutte Parte_1 le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse valido ed efficace il recesso esercitato dai soci e Parte_1
NG IR, rideterminare il diritto di liquidazione delle rispettive quote di partecipazione al capitalesociale nella minor somma che verrà determinata all'esito dell'espletanda attività istruttoria”. In corso di causa, con ordinanza datata 15/04/2022, veniva accolta la domanda di sequestro conservativo formulato da e IR NG per quanto di ragione e, Parte_1 per l'effetto, confermato il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili di
[...] isposto con decreto pronunciato in data 28/03/2022, fino alla Controparte_1 concorrenza della somma di € 570.000,00. La causa procedeva con la fase istruttoria, mediante svolgimento di una C.T.U. tecnica. Nelle more del procedimento, all'udienza del 10/01/2025, le parti concordemente davano atto di
2 avere sottoscritto un accordo stragiudiziale avente ad oggetto le questioni oggetto di causa. Segnatamente domandavano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, l'inefficacia del sequestro autorizzato in corso di causa, con compensazione delle spese di lite e spese di C.T.U. a carico delle parti per metà quota ciascuna e spese del Custode giudiziario a carico degli attori. Alla medesima udienza le parti precisavano le proprie conclusioni e il giudice, poi, tratteneva la causa in decisione, senza assegnare i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, stante l'espressa rinuncia dei procuratori costituiti.
1. CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. Svolte le superiori premesse in fatto, deve ritenersi cessata la materia del contendere tra le due parti in parola, a seguito dell'intervenuta sottoscrizione di un accordo transattivo stragiudiziale tra le parti in causa. Appare opportuno precisare che tale circostanza deve ritenersi provata per conferma dei difensori in udienza. Invero, la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Preme, difatti, ricordare che la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e che nel rito contenzioso davanti al giudice civile costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, si realizza in tutte quelle ipotesi, non tassativamente enunciabili in ragione del loro possibile vario atteggiarsi, in cui sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale (es.: sopravvenire di una norma che fa venir meno l'oggetto del giudizio;
morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di separazione o di divorzio) o di atti volontari delle parti (es.: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia. Quanto ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in esame, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia in lite (non potendo, ad esempio, configurarsi cessazione della materia del contendere allorquando l'attore non si reputi completamente soddisfatto nelle sue pretese in relazione agli interessi, all'ulteriore risarcimento dei danni, ecc.), che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto, sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Secondo il Supremo Consesso, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. Civ., sez. III, n. 472/07; sez. I, n. 4714/06): in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia
3 determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (Cass. Civ., sez. III, n. 16150/10). Inoltre, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire ha riguardato tutte le domande articolate nel presente procedimento. Siffatta conclusione, peraltro, significa che, constatata la cessazione della materia del contendere (in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa dal ruolo seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinuncia agli atti o per inattività delle parti), il processo deve essere comunque definito con sentenza. Dunque, è provata (anche perché non contestata) l'avvenuta sottoscrizione di un accordo stragiudiziale tra le parti sulla domanda di liquidazione del valore della quota di partecipazione al capitale sociale. Quindi, così definito tra dette parti l'oggetto della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le stesse, essendo venuto meno l'interesse delle parti medesime alla naturale conclusione del giudizio (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8034 del 2020), essendo sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Invero la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Tali circostanze, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non incidono sul regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, alla stregua del quale la fondatezza delle domande al momento della instaurazione della controversia. Sennonché, nel caso in esame, nessuna ulteriore ragione di contrasto (dotata di giuridica rilevanza) residua tra le parti, avendo concordemente ed espressamente concluso per la compensazione delle spese di lite. Difatti, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775).
2. COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE SPESE DI LITE. Sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite, vista le concordi conclusioni rassegnate dalle parti in causa. Parimenti, le spese di C.T.U. devono gravare per metà su parte attrice e per metà sulla società convenuta. Di contro, le spese del Custode giudiziario, nominato a seguito del sequestro conservativo disposto in corso di causa, e poi trascritto dalla parte attrice (anche) sulle quote societarie appartenenti a devono gravare sulla sola parte attrice, Controparte_1 come concordemente concluso in tale senso dalle parti in causa.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA,
4 SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 307 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1
e IR NG nei confronti di
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore così provvede:
[...]
1. DICHIARA la sopravvenuta carenza di interesse ad agire tra le parti in causa;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti in causa;
Visto l'art. 669-novies c.p.c.,
3. DICHIARA la inefficacia del sequestro conservativo disposto in corso di causa nei confronti di Controparte_1
4. PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice, per una metà, e a carico di parte convenuta, per l'altra metà;
5. PONE le spese del Custode giudiziario definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Massa, in data 31.01.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
5
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 307 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. MURACCHIOLI BENEDETTA, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale PIAZZA DE GASPERI 54100 MASSA NG IR, C.F. , C.F._2
DIFENSORE: Avv. MURACCHIOLI BENEDETTA, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale PIAZZA DE GASPERI 54100 MASSA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. PASQUINI ALESSANDRO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale PIAZZA MATTEOTTI N.24 54033 CARRARA
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: Cause in materia di rapporti societari - società di persone
Con le conclusioni così precisate:
1 PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 10/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, e IR Parte_1
NG convenivano davanti al Tribunale di Massa Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentir “accertato il
[...] recesso esercitato dalla Sig.ra NG IR e dal Sig. dalla società Parte_1
far data dal 14.2.2017, come debitamente Controparte_1 iscritto nel Registro delle Imprese di Massa Carrara e risultante dalla visura societaria prodotta, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare che il valore della quota di partecipazione al capitale sociale, alla data del recesso, della Sig.ra NG IR è pari ad € 262.200, o alla diversa misura che risulterà dall'espletanda istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia, e che il valore della quota di partecipazione al capitale sociale alla data del recesso del Sig. è pari ad € 234.600, o alla diversa misura che risulterà Parte_1 dall'espletanda istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia;
condannare la società
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. al Controparte_1 Controparte_1 pagamento, in favore della Sig.ra NG IR e del Sig. rispettivamente Parte_1 delle somme di € 262.200 e di € 234.600, corrispondenti al valore delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale o della diversa somma che risulterà dall'espletanda istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto (15.8.2017) sino al saldo”. Deducevano, a fondamento della domanda, ) di essere receduti, per giusta causa, in data 14/02/2017 dalla compagine societaria, come dimostrato dalla iscrizione del recesso avvenuta nel registro delle imprese a seguito di provvedimento reso da giudice del registro, confermato in sede di reclamo dal Tribunale in composizione collegiale;
ii) di non avere ricevuto ancora la liquidazione delle rispettive quote di partecipazione societaria nonostante i solleciti avanzati alla società stessa;
iii) di avere stimato la situazione patrimoniale della società alla data del recesso in € 1.380.000,00 e di conseguenza il valore della quota di in € 234.600,00 (€ 1.380.000 * 17%) di NG Parte_1
IR in € 262.200,00 (€ 1.380.000 * 19%) (cfr. perizia contabile Dott. – doc. 6 Persona_1 ricorrente). Radicatosi il contraddittorio, si costituiva, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domandando, “in via principale, accertata l'illegittimità e l'inefficacia del recesso esercitato dai soci e NG IR per difetto di giusta causa, respingere tutte Parte_1 le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse valido ed efficace il recesso esercitato dai soci e Parte_1
NG IR, rideterminare il diritto di liquidazione delle rispettive quote di partecipazione al capitalesociale nella minor somma che verrà determinata all'esito dell'espletanda attività istruttoria”. In corso di causa, con ordinanza datata 15/04/2022, veniva accolta la domanda di sequestro conservativo formulato da e IR NG per quanto di ragione e, Parte_1 per l'effetto, confermato il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili di
[...] isposto con decreto pronunciato in data 28/03/2022, fino alla Controparte_1 concorrenza della somma di € 570.000,00. La causa procedeva con la fase istruttoria, mediante svolgimento di una C.T.U. tecnica. Nelle more del procedimento, all'udienza del 10/01/2025, le parti concordemente davano atto di
2 avere sottoscritto un accordo stragiudiziale avente ad oggetto le questioni oggetto di causa. Segnatamente domandavano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, l'inefficacia del sequestro autorizzato in corso di causa, con compensazione delle spese di lite e spese di C.T.U. a carico delle parti per metà quota ciascuna e spese del Custode giudiziario a carico degli attori. Alla medesima udienza le parti precisavano le proprie conclusioni e il giudice, poi, tratteneva la causa in decisione, senza assegnare i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, stante l'espressa rinuncia dei procuratori costituiti.
1. CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. Svolte le superiori premesse in fatto, deve ritenersi cessata la materia del contendere tra le due parti in parola, a seguito dell'intervenuta sottoscrizione di un accordo transattivo stragiudiziale tra le parti in causa. Appare opportuno precisare che tale circostanza deve ritenersi provata per conferma dei difensori in udienza. Invero, la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Preme, difatti, ricordare che la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e che nel rito contenzioso davanti al giudice civile costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, si realizza in tutte quelle ipotesi, non tassativamente enunciabili in ragione del loro possibile vario atteggiarsi, in cui sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale (es.: sopravvenire di una norma che fa venir meno l'oggetto del giudizio;
morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di separazione o di divorzio) o di atti volontari delle parti (es.: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia. Quanto ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in esame, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia in lite (non potendo, ad esempio, configurarsi cessazione della materia del contendere allorquando l'attore non si reputi completamente soddisfatto nelle sue pretese in relazione agli interessi, all'ulteriore risarcimento dei danni, ecc.), che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto, sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Secondo il Supremo Consesso, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. Civ., sez. III, n. 472/07; sez. I, n. 4714/06): in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia
3 determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (Cass. Civ., sez. III, n. 16150/10). Inoltre, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire ha riguardato tutte le domande articolate nel presente procedimento. Siffatta conclusione, peraltro, significa che, constatata la cessazione della materia del contendere (in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa dal ruolo seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinuncia agli atti o per inattività delle parti), il processo deve essere comunque definito con sentenza. Dunque, è provata (anche perché non contestata) l'avvenuta sottoscrizione di un accordo stragiudiziale tra le parti sulla domanda di liquidazione del valore della quota di partecipazione al capitale sociale. Quindi, così definito tra dette parti l'oggetto della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le stesse, essendo venuto meno l'interesse delle parti medesime alla naturale conclusione del giudizio (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8034 del 2020), essendo sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Invero la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Tali circostanze, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non incidono sul regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, alla stregua del quale la fondatezza delle domande al momento della instaurazione della controversia. Sennonché, nel caso in esame, nessuna ulteriore ragione di contrasto (dotata di giuridica rilevanza) residua tra le parti, avendo concordemente ed espressamente concluso per la compensazione delle spese di lite. Difatti, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775).
2. COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE SPESE DI LITE. Sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite, vista le concordi conclusioni rassegnate dalle parti in causa. Parimenti, le spese di C.T.U. devono gravare per metà su parte attrice e per metà sulla società convenuta. Di contro, le spese del Custode giudiziario, nominato a seguito del sequestro conservativo disposto in corso di causa, e poi trascritto dalla parte attrice (anche) sulle quote societarie appartenenti a devono gravare sulla sola parte attrice, Controparte_1 come concordemente concluso in tale senso dalle parti in causa.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA,
4 SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 307 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1
e IR NG nei confronti di
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore così provvede:
[...]
1. DICHIARA la sopravvenuta carenza di interesse ad agire tra le parti in causa;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti in causa;
Visto l'art. 669-novies c.p.c.,
3. DICHIARA la inefficacia del sequestro conservativo disposto in corso di causa nei confronti di Controparte_1
4. PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice, per una metà, e a carico di parte convenuta, per l'altra metà;
5. PONE le spese del Custode giudiziario definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Massa, in data 31.01.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
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