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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N.1879 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1879 2023 R.G. promossa da:
), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da mandato in atti dagli Avv.ti Nappi Massimo e Tirelli Massimo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
APPELLANTE
CONTRO
), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._1 mandato in atti dagli Avv.ti Mazzi Enrico e Stefanello Andrea, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Viale Nino Bixio, n. 2
APPELLATA
1 E CONTRO
), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Daniela Guarino, elettivamente domiciliato presso l'ufficio di Avvocatura
Distrettuale di Venezia, Dorsoduro, n. 3519/1
APPELLATO
Oggetto: Mandato appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 802/2023 del
24.6.2023,
Conclusioni parte appellante: “Piaccia alla Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda del signora condannando la stessa al pagamento in Controparte_1 favore dell' della somma di € 11.191,97; in via subordinata accertare e dichiarare Parte_1 la responsabilità, o corresponsabilità, dell' nella determinazione del danno subito dalla _2 signora e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento integrale, Controparte_1 _2
o per la quota accertata di giustizia, delle somme liquidate in favore della signora CP
a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese di giudizio, nonché rimborsare
[...] all' la somma di € 2.300,00; in via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità, o Pt_1 corresponsabilità, dell' nella determinazione del danno subito dalla signora _2 CP
, accertato di giustizia, e per l'effetto condannare lo stesso a rimborsare
[...] _2 all' la somma di € 11.191,97 o la quota accertata di giustizia, dallo stesso Patronato Parte_1 già corrisposta alla signora a titolo di risarcimento del danno e per spese di CP giudizio, nonché il rimborso della somma di € 2.300,00. Con il favore delle spese e compensi professionali (oltre Iva, Cpa e spese generali) per entrambe i gradi di giudizio, da distrarsi in favore degli avv.ti Nappi e Tirelli dichiaratisi antistatari”.
Conclusioni parte appellata : “Nel merito Respingersi le Controparte_1 contestazioni sollevate, le richieste formulate e le domande proposte da nell'atto di Parte_1 citazione in appello notificato in data 20/10/2023 e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 802/2023 pubblicata dal Giudice del Tribunale di Verona in data 28/04/2023. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Conclusioni parte appellata “a) confermarsi integralmente la sentenza n. 802/2023 e _2 respingersi il ricorso d'appello; b) condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
FATTO
2 1.Il giudizio di primo grado.
1.1. ha convenuto in giudizio il Patronato per sentirne accertare la Controparte_1 Parte_1 responsabilità per il mancato accoglimento delle domande di pensione anticipata presentate l'8.3.2019 e il 26.6.2019 e, conseguentemente, sentirlo condannare al risarcimento dei danni da essa subiti, in misura pari all'ammontare dei ratei di pensione che avrebbe percepito per le mensilità da maggio a settembre 2019 e ai corrispondenti ratei di tredicesima che su tali mensilità sarebbero maturati, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
1.2. Premetteva di aver conferito al Patronato l'incarico di trasmettere le dimissioni dal Parte_1 rapporto di lavoro in essere con l'impresa individuale e domanda di pensione Parte_2 anticipata con decorrenza 1.5.2019 e che, per mero errore, l'operatrice del Patronato aveva inviato in data 8.3.2019 domanda di “Pensione Quota 100”, rigettata dall' per mancanza del requisito _2 anagrafico.
1.3. Documentava che in data 26.6.2019 il Patronato aveva inviato istanza di riesame della Parte_1 precedente domanda, che l' rigettava con comunicazione del 3.10.2019, infine che in data _2
27.9.2019, in attesa di risposta dell' sull'istanza di riesame, il Patronato aveva inviato, _2 Parte_1 in via cautelativa, nuova domanda di pensione anticipata, accolta dall' . _2
1.4.Il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice sulla base del non contestato errore, quindi della negligente condotta serbata dal patronato, rigettava la domanda di manleva e condannava l'appellante al pagamento in favore di parte attrice della pari all'ammontare dei ratei di pensione che avrebbe percepito per le mensilità da maggio a settembre 2019, pari ad euro 5.872,25 (euro 1.174,45
x 5), oltre ai corrispondenti ratei di tredicesima che su tali mensilità sarebbero maturati, da liquidarsi equitativamente in euro 490,00 (euro 1.175,45 x 5/12), per la complessiva somma di euro 6.362,25 oltre interessi legali dalla domanda (28.7.2021) al saldo, oltre spese di lite.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1.L'appellante deduce, quale primo motivo di appello, la violazione e falsa applicazione Parte_3 dell'art. 78 del R.D. n. 1422 del 1924 e degli artt. 1223, 1227, 1428 e 2049 c.c., per avere la sentenza imputato i danni all' sebbene dai fatti di causa emergevano responsabilità della stessa parte Pt_1 attrice o dell' che interrompevano il nesso causa tra la condotta dell' e l'evento; deduce _2 Pt_1 altresì la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata avrebbe travisato i fatti di causa anche per non aver ammesso le istanze istruttorie formulate dalla difesa dell' Pt_1
3 2.2. Premette che L'art. 78, co. 2, del RD n. 1422/1924 dispone che “L'istituto di previdenza esamina la domanda di pensione, determina, in base alle tessere ed in confronto alle annotazioni del libretto personale, il numero e l'importo dei versamenti obbligatori, nonché i periodi di malattia e di servizio militare utili agli effetti della pensione, accerta la esistenza del diritto alla pensione, né stabilisce la misura e provvede alla assegnazione provvisoria della pensione stessa, dandone avviso all'interessato e comunicazione alla direzione generale della nelle epoche e nei modi stabiliti Pt_4 dal consiglio di amministrazione.
2.3. Evidenzia come nessuna norma, o orientamento giurisprudenziale, quindi, avallerebbe la teoria
“della domanda tipica” recepita dal Tribunale, in quanto unico requisito necessario sarebbe la preventiva domanda generica di pensione, come atto di impulso, atteso che l'Ente, gestore della previdenza obbligatoria, deve soltanto effettuare una ricognizione per verificare la sussistenza dei requisiti di legge per ottenere la pensione.
2.4.Espone che il Patronato aveva presentato la domanda di pensione “quota 100” che si palesava, da subito, errata, atteso che, alla data della presentazione, 8/3/2019, la signora non CP possedeva il requisito anagrafico, ovvero 62 anni, come richiesto dall'art. 14 del DL 4/2019, convertito in legge 26/2019, come comunicato dallo stesso nel provvedimento di rigetto del _2
21/6/6019 (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione); tuttavia a marzo 2019 controparte possedeva il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata;
l' , quindi, era nella condizione di _2 accorgersi che il Patronato era incorso in un errore.
2.5. Precisa come tale modello procedurale sia stato imposto all' dalla propria Circolare _2
24/12/1991 in base alla quale “va subito precisato che l'obbligo di attenersi alla richiesta dell'assicurato non esclude - ed anzi conferma - che, nel caso in cui la domanda di pensione sia stata formulata in termini equivoci o comunque si presti ad essere variamente interpretata, l' è Pt_1 tenuto ad interpellare l'interessato invitandolo a manifestare chiaramente la propria volontà prospettandogli, se del caso, le conseguenze della propria scelta”.
2.6. Ed ancora evidenzia che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda _2 consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente” (cfr. Cass. 14412/2019, 74/2020).
2.7. Pertanto, secondo l'appellante, sussisteva il diritto della signora ad ottenere la CP liquidazione della pensione anticipata a decorrere da aprile 2019, a seguito della prima domanda di pensione, non poteva essere messo in discussione atteso che l' avrebbe dovuto liquidare la _2
4 pensione anticipata, valorizzando “d'ufficio” i dati in proprio possesso (anzianità contributiva), o dopo aver chiesto i necessari chiarimenti.
2.8. La responsabilità del differimento del pagamento della pensione, quindi, non andava imputato ex art. 1223 c.c. all' come erroneamente stabilito dal Tribunale, ma innanzitutto alla stessa signora Pt_1 per non aver seguito l'indicazione del Patronato di attivare il contenzioso giudiziario nei CP confronti dell' impugnando l'illegittimo rigetto della domanda di pensione del marzo 2023. _2
2.9. Il comportamento colpevole della sarebbe intervenuto ad interrompere il nesso CP causale tra il comportamento imputato al e l'evento, tanto da dover mandar esente da ogni Parte_3 responsabilità lo stesso patronato ex art. 1227, co. 2 c.c.
2.10. Il Tribunale avrebbe anche errato quando ha ritenuto infondata la domanda di manleva nei confronti dell' , la cui operatrice telefonica aveva assicurato la possibilità di formulare una _2 variazione della domanda già presentata con dichiarazione sottoscritta dall'interessata.
2.11.Invero allega che, successivamente alla presentazione della domanda di pensione di marzo 2019,
l' , verso la fine di giugno 2019, avvisava telefonicamente l'operatrice del patronato che avrebbe _2 respinto la domanda in quanto la signora non aveva raggiunto i 62 anni di età; a quel CP punto l'operatrice chiedeva alla funzionaria dell' se ci fosse stata la possibilità di modificare il _2 prodotto sottolineando il fatto che la signora comunque, possedesse i requisiti per la CP pensione anticipata ordinaria.
2.12.In data 26 giugno 2019 l'operatrice riceveva la signora per la sottoscrizione della CP dichiarazione, inviata tramite mail nella stessa giornata all'ufficio pensioni private di Verona (cfr. doc. 6 all. comparsa . Pt_1
2.13. Ribadisce che ove il personale dell' , piuttosto che chiedere di ricevere una dichiarazione _2 autografa della signora al fine di variare la prestazione pensionistica chiesta a marzo CP
2019, avesse informato di presentare una nuova domanda, il Patronato, già a giugno 2019, avrebbe proceduto ad inoltrare una nuova domanda di pensione consentendo alla signora di CP ottenere la liquidazione della prestazione con decorrenza anticipata rispetto a quella di ottobre 2019.
3.Si è costituita parte appellata , instando per il rigetto delle pretese avversarie. Controparte_1
3.1. Quanto al primo motivo di censura, deduce come il avesse pacificamente ammesso di Parte_3 aver ricevuto da parte della sig.ra il mandato avente ad oggetto l'espletamento presso CP
l' delle pratiche relative al riconoscimento della pensione di anzianità ordinaria e di aver _2 compiuto un errore materiale nell'inserimento della domanda (datata 08/03/2019 – cfr. doc. 04) tale da comportare il rigetto della medesima da parte dell' . Controparte_2
5 3.2. Allega come il avesse riconosciuto di aver formulato istanza di riesame della Parte_3 precedente domanda del 08/03/2019 chiedendo la variazione dell'oggetto della domanda da pensione anticipata quota 100 a pensione anticipata, anziché presentare la corretta domanda di pensione di anzianità ordinaria o, tutt'al più, una nuova domanda di pensione anticipata quota 100.
3.3. Rileva che il Patronato, con la propria condotta, aveva violato il rapporto di mandato posto in essere con la sig.ra in quanto in seguito al provvedimento di rigetto (cfr. doc. 04), CP Pt_1
ha ritenuto di convocare l'attrice per farle sottoscrivere una istanza di riesame con richiesta di
[...] variazione dell'oggetto della domanda inizialmente presentata, anziché prospettare la possibilità di agire in via amministrativa o giudiziaria.
3.4. Conclude come alcuna condotta di negligenza possa essere imputata alla parte appellata.
4.Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione avversaria. _2
4.1. L' espone come risulti per tabulas e non è contestato tra le parti, neppure dallo stesso Pt_1 [...]
(v. pag. 14 atto di citazione del Patronato) che l'operatrice “al momento del CP_3 CP_4 caricamento della domanda sul portale per mero errore materiale, ha scelto il prodotto _2
“pensione Quota 100” anziché quello di pensione ordinaria anticipata”.
4.2. Deduce come sia necessaria una domanda "tipica", ossia provvista di tutti i requisiti all'uopo previsti dalla legge, in quanto si possono far valere con l'azione di accertamento "diritti" e non meri
"spezzoni" del fatto, che da soli considerati non conferiscono alcuna posizione di vantaggio (cfr.
Cass., Sez. un., 29 novembre 1988, n. 6468).
4.3.Rileva che la domanda dell'assicurato, infatti, quale elemento condizionante del diritto a pensione, comporta la rilevanza del suo contenuto agli effetti del conseguimento della prestazione assicurativa e che nel caso di specie, l'operatrice del patronato, facendo specifico riferimento alla
“Pensione Quota 100” nella modulistica presentata ed anche all'atto della trasmissione della domanda, aveva manifestato, per conto dell'assicurata, la volontà di conseguire tale prestazione e non altra, per cui corretto si appalesa l'operato dell' , che non ha fatto altro che esaminare la richiesta _2 formulata dalla ricorrente.
4.4. L' conferma di non aver avuto alcuna parte nè attiva, né passiva, nella vicenda _2 amministrativa e che pertanto, nessuna responsabilità, né di natura contrattuale, né di natura extracontrattuale, può essere imputata all' , con conseguente rigetto di tutte le domande svolte Pt_1 dall' nei confronti dell' . Parte_1 _2
4.5. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 19.5.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
6 DIRITTO
5.L'appello è infondato.
5.1. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 152/2001 gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in
Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da
Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.
5.2.La responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza (cfr. Cass. n .34475/2023).
5.3.In data 8.3.2019 l'appellata conferiva al patronato (doc. 1 primo grado) mandato di assistenza e rappresentanza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 numero 152, CP_ ed e del DM 10 ottobre 2008 n. 193 e successive modifiche ed integrazioni nei confronti dell'
l'istituto erogatore della prestazione per lo svolgimento della pratica relativa a “pensione di anzianità
o anticipata- “quota 100”.
5.4.Nel caso di specie, per stessa ammissione del patronato appellante, la sig. Controparte_1 in data 8/3/2019 è stata ricevuta presso gli uffici dell' dall'operatrice per la Pt_1 CP_4 trasmissione della domanda di pensione e delle dimissioni telematiche.
5.5.Parte appellante deduce nel proprio atto difensivo di primo grado che, prima di procedere con la trasmissione delle domande, l'operatrice aveva correttamente effettuato la verifica del diritto a pensione, caricando in procedura l'estratto contributivo aggiornato ed eseguendo la consulenza previdenziale dalla quale era risultato che controparte aveva maturato il diritto alla pensione anticipata con decorrenza 01/04/2019 e che nel corso della consulenza controparte ha manifestato la volontà di accedere alla pensione a decorrere dal 01/05/2019 e che al momento del caricamento della domanda sul portale , l'operatrice per mero errore materiale, ha scelto il prodotto “Pensione Quota 100” _2 anziché quello di pensione anticipata ordinaria (cfr. doc. 4).
7 5.6. Pertanto non vi era alcun obbligo da parte dell' di riqualificare la domanda da “anticipata _2 quota 100” ad “anticipata ordinaria” avendo il Patronato erroneamente richiesto ed inviato domanda relativa alla prima prestazione previdenziale (anticipata quota 100) in nome e per conto del mandante.
5.7.Non colgono nel segno, in quanto inconferenti, sia il richiamo all'art. 78, co. 2, del RD n.
1422/1924 sia alla circolare del 24.12.1991 difettando i relativi presupposti di applicazione ed _2 in particolare che “la domanda di pensione sia stata formulata in termini equivoci o comunque si presti ad essere variamente interpretata” così come la giurisprudenza di legittimità citata in quanto afferenti ad ipotesi di presentazione di domanda di prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento) in cui il modello era stato erroneamente compilato (omissione della parte relativa all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore).
5.8.Nel caso di specie la domanda presentata è stata correttamente compilata ma l'operatore ha errato nella scelta della prestazione (tipo di pensione).
5.9. Trattasi di inadempimento contrattuale totalmente imputabile al Patronato mandatario, il quale,
a fronte del rigetto della prestazione da parte dell' per carenza del requisito anagrafico, avrebbe _2 dovuto, in applicazione del proprio dovere di diligenza qualificato, anche in costanza di riesame, proporre una nuova domanda avente ad oggetto la corretta prestazione (pensione anticipata ordinaria) oppure presentare impugnazione, essendo munito dei relativi poteri di rappresentanza.
5.10. Nessuna condotta negligente pertanto può essere imputata all'appellante anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.
5.11.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
5.12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva in applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e succ. mod., con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 802/2023 del
24.6.2023,
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate e _2
, spese liquidate per ciascuna parte in €3.966,00, oltre rimborso spese generali Controparte_1
8 (15%), IVA e CPA come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
9
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1879 2023 R.G. promossa da:
), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da mandato in atti dagli Avv.ti Nappi Massimo e Tirelli Massimo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
APPELLANTE
CONTRO
), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._1 mandato in atti dagli Avv.ti Mazzi Enrico e Stefanello Andrea, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Viale Nino Bixio, n. 2
APPELLATA
1 E CONTRO
), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Daniela Guarino, elettivamente domiciliato presso l'ufficio di Avvocatura
Distrettuale di Venezia, Dorsoduro, n. 3519/1
APPELLATO
Oggetto: Mandato appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 802/2023 del
24.6.2023,
Conclusioni parte appellante: “Piaccia alla Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda del signora condannando la stessa al pagamento in Controparte_1 favore dell' della somma di € 11.191,97; in via subordinata accertare e dichiarare Parte_1 la responsabilità, o corresponsabilità, dell' nella determinazione del danno subito dalla _2 signora e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento integrale, Controparte_1 _2
o per la quota accertata di giustizia, delle somme liquidate in favore della signora CP
a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese di giudizio, nonché rimborsare
[...] all' la somma di € 2.300,00; in via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità, o Pt_1 corresponsabilità, dell' nella determinazione del danno subito dalla signora _2 CP
, accertato di giustizia, e per l'effetto condannare lo stesso a rimborsare
[...] _2 all' la somma di € 11.191,97 o la quota accertata di giustizia, dallo stesso Patronato Parte_1 già corrisposta alla signora a titolo di risarcimento del danno e per spese di CP giudizio, nonché il rimborso della somma di € 2.300,00. Con il favore delle spese e compensi professionali (oltre Iva, Cpa e spese generali) per entrambe i gradi di giudizio, da distrarsi in favore degli avv.ti Nappi e Tirelli dichiaratisi antistatari”.
Conclusioni parte appellata : “Nel merito Respingersi le Controparte_1 contestazioni sollevate, le richieste formulate e le domande proposte da nell'atto di Parte_1 citazione in appello notificato in data 20/10/2023 e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 802/2023 pubblicata dal Giudice del Tribunale di Verona in data 28/04/2023. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Conclusioni parte appellata “a) confermarsi integralmente la sentenza n. 802/2023 e _2 respingersi il ricorso d'appello; b) condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
FATTO
2 1.Il giudizio di primo grado.
1.1. ha convenuto in giudizio il Patronato per sentirne accertare la Controparte_1 Parte_1 responsabilità per il mancato accoglimento delle domande di pensione anticipata presentate l'8.3.2019 e il 26.6.2019 e, conseguentemente, sentirlo condannare al risarcimento dei danni da essa subiti, in misura pari all'ammontare dei ratei di pensione che avrebbe percepito per le mensilità da maggio a settembre 2019 e ai corrispondenti ratei di tredicesima che su tali mensilità sarebbero maturati, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
1.2. Premetteva di aver conferito al Patronato l'incarico di trasmettere le dimissioni dal Parte_1 rapporto di lavoro in essere con l'impresa individuale e domanda di pensione Parte_2 anticipata con decorrenza 1.5.2019 e che, per mero errore, l'operatrice del Patronato aveva inviato in data 8.3.2019 domanda di “Pensione Quota 100”, rigettata dall' per mancanza del requisito _2 anagrafico.
1.3. Documentava che in data 26.6.2019 il Patronato aveva inviato istanza di riesame della Parte_1 precedente domanda, che l' rigettava con comunicazione del 3.10.2019, infine che in data _2
27.9.2019, in attesa di risposta dell' sull'istanza di riesame, il Patronato aveva inviato, _2 Parte_1 in via cautelativa, nuova domanda di pensione anticipata, accolta dall' . _2
1.4.Il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice sulla base del non contestato errore, quindi della negligente condotta serbata dal patronato, rigettava la domanda di manleva e condannava l'appellante al pagamento in favore di parte attrice della pari all'ammontare dei ratei di pensione che avrebbe percepito per le mensilità da maggio a settembre 2019, pari ad euro 5.872,25 (euro 1.174,45
x 5), oltre ai corrispondenti ratei di tredicesima che su tali mensilità sarebbero maturati, da liquidarsi equitativamente in euro 490,00 (euro 1.175,45 x 5/12), per la complessiva somma di euro 6.362,25 oltre interessi legali dalla domanda (28.7.2021) al saldo, oltre spese di lite.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1.L'appellante deduce, quale primo motivo di appello, la violazione e falsa applicazione Parte_3 dell'art. 78 del R.D. n. 1422 del 1924 e degli artt. 1223, 1227, 1428 e 2049 c.c., per avere la sentenza imputato i danni all' sebbene dai fatti di causa emergevano responsabilità della stessa parte Pt_1 attrice o dell' che interrompevano il nesso causa tra la condotta dell' e l'evento; deduce _2 Pt_1 altresì la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata avrebbe travisato i fatti di causa anche per non aver ammesso le istanze istruttorie formulate dalla difesa dell' Pt_1
3 2.2. Premette che L'art. 78, co. 2, del RD n. 1422/1924 dispone che “L'istituto di previdenza esamina la domanda di pensione, determina, in base alle tessere ed in confronto alle annotazioni del libretto personale, il numero e l'importo dei versamenti obbligatori, nonché i periodi di malattia e di servizio militare utili agli effetti della pensione, accerta la esistenza del diritto alla pensione, né stabilisce la misura e provvede alla assegnazione provvisoria della pensione stessa, dandone avviso all'interessato e comunicazione alla direzione generale della nelle epoche e nei modi stabiliti Pt_4 dal consiglio di amministrazione.
2.3. Evidenzia come nessuna norma, o orientamento giurisprudenziale, quindi, avallerebbe la teoria
“della domanda tipica” recepita dal Tribunale, in quanto unico requisito necessario sarebbe la preventiva domanda generica di pensione, come atto di impulso, atteso che l'Ente, gestore della previdenza obbligatoria, deve soltanto effettuare una ricognizione per verificare la sussistenza dei requisiti di legge per ottenere la pensione.
2.4.Espone che il Patronato aveva presentato la domanda di pensione “quota 100” che si palesava, da subito, errata, atteso che, alla data della presentazione, 8/3/2019, la signora non CP possedeva il requisito anagrafico, ovvero 62 anni, come richiesto dall'art. 14 del DL 4/2019, convertito in legge 26/2019, come comunicato dallo stesso nel provvedimento di rigetto del _2
21/6/6019 (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione); tuttavia a marzo 2019 controparte possedeva il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata;
l' , quindi, era nella condizione di _2 accorgersi che il Patronato era incorso in un errore.
2.5. Precisa come tale modello procedurale sia stato imposto all' dalla propria Circolare _2
24/12/1991 in base alla quale “va subito precisato che l'obbligo di attenersi alla richiesta dell'assicurato non esclude - ed anzi conferma - che, nel caso in cui la domanda di pensione sia stata formulata in termini equivoci o comunque si presti ad essere variamente interpretata, l' è Pt_1 tenuto ad interpellare l'interessato invitandolo a manifestare chiaramente la propria volontà prospettandogli, se del caso, le conseguenze della propria scelta”.
2.6. Ed ancora evidenzia che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda _2 consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente” (cfr. Cass. 14412/2019, 74/2020).
2.7. Pertanto, secondo l'appellante, sussisteva il diritto della signora ad ottenere la CP liquidazione della pensione anticipata a decorrere da aprile 2019, a seguito della prima domanda di pensione, non poteva essere messo in discussione atteso che l' avrebbe dovuto liquidare la _2
4 pensione anticipata, valorizzando “d'ufficio” i dati in proprio possesso (anzianità contributiva), o dopo aver chiesto i necessari chiarimenti.
2.8. La responsabilità del differimento del pagamento della pensione, quindi, non andava imputato ex art. 1223 c.c. all' come erroneamente stabilito dal Tribunale, ma innanzitutto alla stessa signora Pt_1 per non aver seguito l'indicazione del Patronato di attivare il contenzioso giudiziario nei CP confronti dell' impugnando l'illegittimo rigetto della domanda di pensione del marzo 2023. _2
2.9. Il comportamento colpevole della sarebbe intervenuto ad interrompere il nesso CP causale tra il comportamento imputato al e l'evento, tanto da dover mandar esente da ogni Parte_3 responsabilità lo stesso patronato ex art. 1227, co. 2 c.c.
2.10. Il Tribunale avrebbe anche errato quando ha ritenuto infondata la domanda di manleva nei confronti dell' , la cui operatrice telefonica aveva assicurato la possibilità di formulare una _2 variazione della domanda già presentata con dichiarazione sottoscritta dall'interessata.
2.11.Invero allega che, successivamente alla presentazione della domanda di pensione di marzo 2019,
l' , verso la fine di giugno 2019, avvisava telefonicamente l'operatrice del patronato che avrebbe _2 respinto la domanda in quanto la signora non aveva raggiunto i 62 anni di età; a quel CP punto l'operatrice chiedeva alla funzionaria dell' se ci fosse stata la possibilità di modificare il _2 prodotto sottolineando il fatto che la signora comunque, possedesse i requisiti per la CP pensione anticipata ordinaria.
2.12.In data 26 giugno 2019 l'operatrice riceveva la signora per la sottoscrizione della CP dichiarazione, inviata tramite mail nella stessa giornata all'ufficio pensioni private di Verona (cfr. doc. 6 all. comparsa . Pt_1
2.13. Ribadisce che ove il personale dell' , piuttosto che chiedere di ricevere una dichiarazione _2 autografa della signora al fine di variare la prestazione pensionistica chiesta a marzo CP
2019, avesse informato di presentare una nuova domanda, il Patronato, già a giugno 2019, avrebbe proceduto ad inoltrare una nuova domanda di pensione consentendo alla signora di CP ottenere la liquidazione della prestazione con decorrenza anticipata rispetto a quella di ottobre 2019.
3.Si è costituita parte appellata , instando per il rigetto delle pretese avversarie. Controparte_1
3.1. Quanto al primo motivo di censura, deduce come il avesse pacificamente ammesso di Parte_3 aver ricevuto da parte della sig.ra il mandato avente ad oggetto l'espletamento presso CP
l' delle pratiche relative al riconoscimento della pensione di anzianità ordinaria e di aver _2 compiuto un errore materiale nell'inserimento della domanda (datata 08/03/2019 – cfr. doc. 04) tale da comportare il rigetto della medesima da parte dell' . Controparte_2
5 3.2. Allega come il avesse riconosciuto di aver formulato istanza di riesame della Parte_3 precedente domanda del 08/03/2019 chiedendo la variazione dell'oggetto della domanda da pensione anticipata quota 100 a pensione anticipata, anziché presentare la corretta domanda di pensione di anzianità ordinaria o, tutt'al più, una nuova domanda di pensione anticipata quota 100.
3.3. Rileva che il Patronato, con la propria condotta, aveva violato il rapporto di mandato posto in essere con la sig.ra in quanto in seguito al provvedimento di rigetto (cfr. doc. 04), CP Pt_1
ha ritenuto di convocare l'attrice per farle sottoscrivere una istanza di riesame con richiesta di
[...] variazione dell'oggetto della domanda inizialmente presentata, anziché prospettare la possibilità di agire in via amministrativa o giudiziaria.
3.4. Conclude come alcuna condotta di negligenza possa essere imputata alla parte appellata.
4.Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione avversaria. _2
4.1. L' espone come risulti per tabulas e non è contestato tra le parti, neppure dallo stesso Pt_1 [...]
(v. pag. 14 atto di citazione del Patronato) che l'operatrice “al momento del CP_3 CP_4 caricamento della domanda sul portale per mero errore materiale, ha scelto il prodotto _2
“pensione Quota 100” anziché quello di pensione ordinaria anticipata”.
4.2. Deduce come sia necessaria una domanda "tipica", ossia provvista di tutti i requisiti all'uopo previsti dalla legge, in quanto si possono far valere con l'azione di accertamento "diritti" e non meri
"spezzoni" del fatto, che da soli considerati non conferiscono alcuna posizione di vantaggio (cfr.
Cass., Sez. un., 29 novembre 1988, n. 6468).
4.3.Rileva che la domanda dell'assicurato, infatti, quale elemento condizionante del diritto a pensione, comporta la rilevanza del suo contenuto agli effetti del conseguimento della prestazione assicurativa e che nel caso di specie, l'operatrice del patronato, facendo specifico riferimento alla
“Pensione Quota 100” nella modulistica presentata ed anche all'atto della trasmissione della domanda, aveva manifestato, per conto dell'assicurata, la volontà di conseguire tale prestazione e non altra, per cui corretto si appalesa l'operato dell' , che non ha fatto altro che esaminare la richiesta _2 formulata dalla ricorrente.
4.4. L' conferma di non aver avuto alcuna parte nè attiva, né passiva, nella vicenda _2 amministrativa e che pertanto, nessuna responsabilità, né di natura contrattuale, né di natura extracontrattuale, può essere imputata all' , con conseguente rigetto di tutte le domande svolte Pt_1 dall' nei confronti dell' . Parte_1 _2
4.5. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 19.5.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
6 DIRITTO
5.L'appello è infondato.
5.1. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 152/2001 gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in
Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da
Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.
5.2.La responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza (cfr. Cass. n .34475/2023).
5.3.In data 8.3.2019 l'appellata conferiva al patronato (doc. 1 primo grado) mandato di assistenza e rappresentanza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 numero 152, CP_ ed e del DM 10 ottobre 2008 n. 193 e successive modifiche ed integrazioni nei confronti dell'
l'istituto erogatore della prestazione per lo svolgimento della pratica relativa a “pensione di anzianità
o anticipata- “quota 100”.
5.4.Nel caso di specie, per stessa ammissione del patronato appellante, la sig. Controparte_1 in data 8/3/2019 è stata ricevuta presso gli uffici dell' dall'operatrice per la Pt_1 CP_4 trasmissione della domanda di pensione e delle dimissioni telematiche.
5.5.Parte appellante deduce nel proprio atto difensivo di primo grado che, prima di procedere con la trasmissione delle domande, l'operatrice aveva correttamente effettuato la verifica del diritto a pensione, caricando in procedura l'estratto contributivo aggiornato ed eseguendo la consulenza previdenziale dalla quale era risultato che controparte aveva maturato il diritto alla pensione anticipata con decorrenza 01/04/2019 e che nel corso della consulenza controparte ha manifestato la volontà di accedere alla pensione a decorrere dal 01/05/2019 e che al momento del caricamento della domanda sul portale , l'operatrice per mero errore materiale, ha scelto il prodotto “Pensione Quota 100” _2 anziché quello di pensione anticipata ordinaria (cfr. doc. 4).
7 5.6. Pertanto non vi era alcun obbligo da parte dell' di riqualificare la domanda da “anticipata _2 quota 100” ad “anticipata ordinaria” avendo il Patronato erroneamente richiesto ed inviato domanda relativa alla prima prestazione previdenziale (anticipata quota 100) in nome e per conto del mandante.
5.7.Non colgono nel segno, in quanto inconferenti, sia il richiamo all'art. 78, co. 2, del RD n.
1422/1924 sia alla circolare del 24.12.1991 difettando i relativi presupposti di applicazione ed _2 in particolare che “la domanda di pensione sia stata formulata in termini equivoci o comunque si presti ad essere variamente interpretata” così come la giurisprudenza di legittimità citata in quanto afferenti ad ipotesi di presentazione di domanda di prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento) in cui il modello era stato erroneamente compilato (omissione della parte relativa all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore).
5.8.Nel caso di specie la domanda presentata è stata correttamente compilata ma l'operatore ha errato nella scelta della prestazione (tipo di pensione).
5.9. Trattasi di inadempimento contrattuale totalmente imputabile al Patronato mandatario, il quale,
a fronte del rigetto della prestazione da parte dell' per carenza del requisito anagrafico, avrebbe _2 dovuto, in applicazione del proprio dovere di diligenza qualificato, anche in costanza di riesame, proporre una nuova domanda avente ad oggetto la corretta prestazione (pensione anticipata ordinaria) oppure presentare impugnazione, essendo munito dei relativi poteri di rappresentanza.
5.10. Nessuna condotta negligente pertanto può essere imputata all'appellante anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.
5.11.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
5.12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva in applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e succ. mod., con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 802/2023 del
24.6.2023,
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate e _2
, spese liquidate per ciascuna parte in €3.966,00, oltre rimborso spese generali Controparte_1
8 (15%), IVA e CPA come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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