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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2887 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. AGNELLO FRANCESCO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 20.11.23 conveniva in giudizio chiedendo Parte_1 CP_1
l'accertamento negativo della debenza della somma di euro 4.417,13 indebitamente corrisposte sulla pensione CAT IO n. 002 010015041117 per il periodo che va dal 01.01.2021 al 31.07.2023, comunicato il 30.08.2023.
Si costituiva ritualmente contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto CP_1 della domanda per superamento del requisito reddituale.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18.2.25
*
Tanto premesso in punto di fatto, è necessario rilevare che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. n. 9986/2009).
1 Pertanto irrilevante, ai fini del decidere, è un eventuale vizio di motivazione del provvedimento con cui è stato comunicato l'indebito.
L'odierna fattispecie rientra nel novero dell'indebito previdenziale, trattandosi nello specifico di indebito pensionistico. Ciò posto, deve essere, più in generale, osservato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'indebito previdenziale e l'indebito assistenziale non sono sottoposti alla medesima disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cc, né può ritenersi che sussista “un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina” (si veda in proposito Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020 nonché Corte Cost. 264/2004). Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la Suprema Corte (Sezioni
Unite 18046/2010), ha osservato che se da una parte l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, dall'altra l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata,- implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. Dunque, in caso di accertamento negativo dell'indebito previdenziale l'inesistenza del diritto alla restituzione è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita.
In sostanza, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto
(Cass. 10 febbraio 2022, n. 4319; Cass., Sez. Lav., n. 15550/19; Cass. n.
26231/2018; Cass., Sez. Lav., 11.02.2016, n. 2739). L'onere probatorio nell'accertamento negativo dell'indebito previdenziale, in altri termini, grava sulla parte che invoca le conseguenze per lei favorevoli previste dalla norma, ove per questa si intenda la regola sostanziale che determina il sorgere del diritto.
Nel caso di specie la parte non ha in alcun modo dato prova né ha allegato la sussistenza dei requisiti amministrativi, sanitari e reddituali che legittimano la percezione della prestazione, che deve quindi considerarsi indebita.
Deve, tuttavia, essere scrutinato il diritto di a ripetere tali somme CP_1 indebitamente percepite.
2 In particolare, l'art. 13 co.1 L. 412/91, intervenuto come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L88/89 con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore, introduce tre requisiti ai fini dell'applicazione dell'irrepetibilità dell'indebito previdenziale:
1) la corresponsione delle somme in forza di un provvedimento definitivo;
2) la necessità della comunicazione del provvedimento stesso all'interessato;
3) l'assenza di dolo –tipizzato come: assenza di una omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione.
Quanto alla decadenza invocata da parte ricorrente, si evidenzia che l'art. 13 co. 2 disciplina impone all' di procedere annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati e di provvedere al recupero delle somme indebite entro l'anno successivo, salvo proroghe ministeriale per obiettive ragioni di carattere organizzativo rappresentate dall'Ente.
L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi concesse CP_1 con decreto sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo;
pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla
"verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero. (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551;
Cassazione civile sez. lav., 08/02/2019, 3802; Cass. 18615/2021).
Con riferimento specifico all'elemento del dolo dell'interessato (che, appunto, non ammette l'irripetibilità) può essere richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte secondo cui “nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui
è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del
2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); che, sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' CP_1
3 determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto
a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018); che lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996); che, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne
l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175
c.c. (Cass. n. 1919 del 2018)" (si veda Cass. civ., Sez. VI, 8731/2019).
In generale, dunque, il dolo non sussiste in caso di mancato inoltro della dichiarazione dei redditi da parte del pensionato addebitabile a mera dimenticanza
(Cass.n.31372/2019); non sussiste dolo e dunque obbligo di restituzione nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA;
in nessun caso si può chiedere la restituzione quando l'indebito scaturisce da un reddito costituito da una prestazione assistenziale o previdenziale erogata dall' e che CP_1 quindi l' già conosce. CP_2
Tuttavia, il dolo dell'assicurato idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.
Inoltre l'art. 13, comma 6, lettera c), d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ha introdotto il comma 10-bis in forza del quale, viene
4 posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente sul diritto CP_1
o sulla misura della prestazione medesima, cui può ottemperarsi o attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria oppure mediante apposita dichiarazione diretta all'Istituto previdenziale.
A fronte di tanto, circa le fattispecie che escludono il dolo dell'interessato, se è abbastanza agevole identificare le situazioni in cui i dati reddituali sono già stati conosciuti dall'istituto previdenziale, è più complicato individuare le situazioni in cui i dati reddituali (sebbene non conosciuti) sarebbero stati conoscibili dall' con l'uso della diligenza richiesta dalla qualità di soggetto erogatore CP_1 della prestazione.
In proposito la giurisprudenza (v. Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020) ha evidenziato la sussistenza di un obbligo in capo all' di acquisire i dati reddituali in CP_1 possesso di altre P.P.A.A. richiamando gli interventi normativi di seguito elencati.
1) Il d.l. 78/2009 (conv. con mod. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102) che, all'art. 15, prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari,
e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono ordinariamente conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica a decorrere da tale data. CP_1
2) L'art. 13 del d.l. 78/2010 (conv. con mod. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122) che, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" CP_1 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e, al comma 6, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. È perciò confermato che i titolari delle prestazioni collegate al reddito non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione.
3) L'art. 35 del d.l. 207/2008 che, al comma 10 bis, stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art.
13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
5 reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. In ragione di tanto, l'obbligo di comunicazione all' dei titolari di CP_1 prestazioni collegate al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all'ente previdenziale.
Compiuto questo ampio inquadramento deve essere evidenziato che nel caso sottoposto all'odierno vaglio è incontestato e documentato il superamento reddituale contestato alla parte ricorrente.
Tuttavia, si tratta di circostanza conoscibile conoscibile da , perché dichiarata CP_1 all'Agenzia delle entrate, come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi dal 202 al 2022 depositate in atti dal ricorrente.
Sussistendo la conoscibilità dei dati reddituali da parte dell' non può CP_2 ritenersi sussistente il dolo della parte ricorrente sicché, poiché il provvedimento di accertamento dell'insussistenza dei requisiti reddituali è stato adottato successivamente al pagamento dei ratei oggetto di causa, deve essere dichiarata l'irripetibilità dell'indebito prospettato dall' CP_1
Non avendo dato l'interessato prova delle dedotte trattenute mensili di euro 65,00 sulla pensione, non può emettersi ordine di restituzione.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo ai minimi ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. in ragione della semplicità e della serialità delle questioni affrontate, alla luce della materia, del valore e della ridotta attività svolta – seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile l'indebito di euro 4.417,13 sulla pensione CAT IO n. 002 010015041117 per il periodo che va dal 01.01.2021 al 31.07.2023; liquida le spese di lite in euro 1.312,00, oltre spese IVA e CPA, da distrarsi.
Così deciso in Agrigento, 18/02/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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