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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/10/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8813/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8813/2025
R.G. instaurato da
, nato a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SAULLE FRANCESCO
e
, nato a [...] il [...] (CF: ) con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. SAULLE FRANCESCO con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 02.10.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.01.2005 a Prevalle trascritto presso il comune di Prevalle al n.02 parte I anno 2005;
- ordinare al Comune di Prevalle di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- nulla disporre a titolo di assegno divorzile essendo i ricorrenti economicamente autosufficienti;
- dichiarare compensate le spese legali.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 29/01/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PREVALLE (atto n. 2 parte I anno 2005) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 7.10.2025
Il Presidente Estensore
AN TE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8813/2025
R.G. instaurato da
, nato a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SAULLE FRANCESCO
e
, nato a [...] il [...] (CF: ) con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. SAULLE FRANCESCO con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 02.10.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.01.2005 a Prevalle trascritto presso il comune di Prevalle al n.02 parte I anno 2005;
- ordinare al Comune di Prevalle di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- nulla disporre a titolo di assegno divorzile essendo i ricorrenti economicamente autosufficienti;
- dichiarare compensate le spese legali.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 29/01/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PREVALLE (atto n. 2 parte I anno 2005) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 7.10.2025
Il Presidente Estensore
AN TE
2