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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Adele Foresta Presidente
Dott. Giuseppe Perri Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 1135 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, vertente tra
(cf. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Crotone alla via Sibaris n. 11, nella qualità di amministratore di sostegno di
[...]
nato a [...] il [...], con decreto del 21.12.2005, elettivamente CP_1 domiciliato in Crotone preso lo studio dell'avv. Gaetano Grillo (cf.
), sito in Crotone via Firenze n. 80, dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso, giusta procura in atti,
- reclamante contro
(cf. ); Controparte_2 C.F._3
- reclamata non costituitasi
e
(cf. ; Controparte_3 C.F._4
- reclamata non costituitasi
Con la partecipazione del Procuratore Generale
1 FATTO E DIRITTO
, in qualità di amministratore di sostegno di ha proposto Parte_1 Controparte_1
reclamo avverso il decreto del 7 ottobre 2024 del Tribunale di Crotone reiettivo del reclamo del medesimo ricorrente avverso il decreto del 15 giugno 2024, con il quale il
Giudice tutelare di Crotone aveva confermato, parzialmente, l'incarico già conferito a nominandolo co-amministratore di sostegno di , e aveva Parte_1 Controparte_1
nominato altresì co-amministratore di sostegno dello stesso Persona_1
. Controparte_1
Non si costituivano le parti resistenti.
Il Procuratore Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento del reclamo.
L'udienza di trattazione del 22 maggio 2025 era sostituita dal deposito telematico di note scritte e la causa veniva quindi trattenuta in riserva allo scadere del termine per detto deposito.
Con le note scritte depositate la parte reclamante ha rinunciato al ricorso, deducendo di non avere inteso proseguire la coltivazione del proposto reclamo, per come dimostrato dalla mancata notificazione del decreto fissativo dell'udienza alle controparti.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
Ciò posto, a fronte della rinuncia del ricorso da parte del reclamante, si apprezza la ricorrenza nella specie dei presupposti per farsi luogo alla invocata dichiarazione di estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese e competenze di lite, in mancanza della costituzione delle parti resistenti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi in collegamento da remoto in data 29 maggio 2025.
Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta
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