Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 22940
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Sentenza 27 marzo 2003

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In tema di formalità per la nomina del difensore, i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all'imputato costituiscono elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto di fatto le funzioni di difensore, in quanto la norma di cui all'art.96 cod. proc. pen. non è una norma inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di una interpretazione ampia ed elastica in "bonam partem". (Nella specie la Corte ha a tal fine ritenuto significativa la circostanza che l'imputato, fisicamente non presente in giudizio, fosse stato assistito, nel corso di almeno due anni e durante più fasi procedimentali, da un professionista non ritualmente investito della funzione difensiva la cui opera non era mai stata contestata ed era proseguita con la redazione e la presentazione dell'atto di appello in relazione al quale non era intervenuta alcuna rinunzia da parte dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 22940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22940
    Data del deposito : 27 marzo 2003

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