Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
In tema di formalità per la nomina del difensore, i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all'imputato costituiscono elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto di fatto le funzioni di difensore, in quanto la norma di cui all'art.96 cod. proc. pen. non è una norma inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di una interpretazione ampia ed elastica in "bonam partem". (Nella specie la Corte ha a tal fine ritenuto significativa la circostanza che l'imputato, fisicamente non presente in giudizio, fosse stato assistito, nel corso di almeno due anni e durante più fasi procedimentali, da un professionista non ritualmente investito della funzione difensiva la cui opera non era mai stata contestata ed era proseguita con la redazione e la presentazione dell'atto di appello in relazione al quale non era intervenuta alcuna rinunzia da parte dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 22940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22940 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 27/03/2003
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 656
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 36997/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU LA, n. a Castellammare del Golfo il 6.3.1943;
avverso la sentenza 14.5.2002 della Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Guglielmo PASSACANTANDO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 14.5.2002 la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile - poiché proposto dall'avvocato Aurelio Cacciapalle, difensore non munito di alcuna nomina - l'appello spiegato nell'interesse di BR LA avverso la sentenza 16.3.2001, con la quale il Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo aveva condannato lo stesso alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno, giorni 15 di arresto e lire 20 milioni di ammenda in ordine ai reati (accertati in Calatafimi, il 16.3.1999) di cui:
- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985;
- agli artt. 13 e 14 legge n. 1086/1971;
- all'art. 20 legge n. 64/1974;
- all'art. 2 legge n. 283/1962. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il BR, il quale ha eccepito erronea applicazione dell'art. 96 c.p.p., sul presupposto che la violazione delle forme previste da tale norma per la nomina del difensore di fiducia costituirebbe "semplice irregolarità sanabile con comportamenti successivi".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. La fattispecie in esame risulta caratterizzata dalle seguenti circostanze di fatto:
- il Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo ha pronunziato la sentenza 16.3.2001 in seguito a sentenza 18.1.2000 con cui il Tribunale monocratico di Trapani aveva affermato la propria incompetenza territoriale: in quel giudizio l'imputato venne difeso dall'avvocato Aurelio Cacciapalle;
- nel giudizio svoltosi davanti il Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo, svoltosi in contumacia dell'imputato, questi è stato difeso dagli avvocati Leonardo Salato ed Aurelio Cacciapalle;
- non risulta agli atti il conferimento di specifico mandato all'avvocato Cacciapalle per proporre l'appello.
Secondo il disposto dell'art. 571, 3^ comma, c.p.p. - nel testo in vigore antecedentemente alla modifica apportata dall'art. 46 della legge 16.12.1999, n. 479 - il difensore dell'imputato poteva proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale solo se munito di specifico mandato, rilasciato con l'atto di nomina o anche successivamente.
La legge n. 479/1999 ha però soppresso l'obbligo di specifico mandato.
2. In relazione alle prescrizioni dell'art. 96 c.p.p. ed alla problematica concernente la nomina del difensore con modalità non coincidenti con quelle indicate dal codice di rito la giurisprudenza di questa Corte Suprema non ha assunto un orientamento costante:
a) Alcune pronunzie richiedono tassativamente ed inderogabilmente il puntuale rispetto delle forme di nomina indicate dal codice (vedi Cass.: Sez. 1^, 21.6.1996, n. 3771, Chianese;
Sez. 1^, 2.11.1993, Lo Sardo;
Sez. 3^, 18.9.1992, Pignataro) ed affermano l'invalidità di una "nomina tacita" ricollegabile alla mera dichiarazione del legale di agire come difensore dell'imputato (vedi Cass., Sez. 3^, 8.4.1993, a 3447, Polidori e Sez. 5^, 4.8.1992, n. 8700, Vitolo). b) Altre decisioni sostengono, invece, la non tassatività delle forme indicate dall'art. 96, comma 2, c.p.p., in presenza di fatti o comportamenti concludenti idonei a documentare la provenienza dell'atto di nomina dall'imputato, o addirittura ne affermano la natura di negozio a forma libera (vedi Cass.: Sez. 4^, 18.6.1999, n. 7962; Sez. 3^, 23.12.1995, n. 3898, Casotti;
Sez. 3^, 10.12.1992, Della Bona;
Sez. 5^, 30.9.1992, Terzariol). c) È stata altresì ritenuta ammissibile anche una "nomina tacita" del difensore (vedi Cass., Sez. 5^, 31.5.1996, Sala;
Sez. 3^, 16.4.1993, Mancini). d) Un ulteriore indirizzo, infine, si basa sul presupposto che "il legislatore richiede una forma determinata per la nomina e la sostituzione del difensore per assicurare, in concreto, l'assistenza difensiva, indefettibile nel processo dialogico come corollario del principio del contraddittorio ed espressione del più generale diritto costituzionale alla inviolabilità della difesa". In tale ottica individua, nelle formalità prescritte dall'art. 96, 2^ comma, c.p.p., una duplice prospettazione: una pubblica ed una privata. Esse
sono richieste "ad substantiam" e sono vincolanti per quanto riguarda gli obblighi, relativi alle notifiche ed agli avvisi, dell'autorità giudiziaria e degli uffici giudiziali;
mentre sono richieste "ad probationem tantum" per quanto attiene alla verifica dell'espressione della volontà dell'indagato o imputato e per quanto attiene al rapporto fiduciario fra difensore e difeso. Da questo secondo punto di vista, pertanto, l'atto di nomina e/o sostituzione può essere desunto "per facta concludentia" proprio in quanto viene in considerazione il diritto soggettivo alla difesa. La sostanza prevale sulla forma per il "favor defensionis" che ispira tutta l'organica normativa relativa alla difesa, sicché, se è vero che la forma prescritta per la nomina del difensore e per la designazione del sostituto è volta a garantire la provenienza della stessa nomina dall'interessato, è anche vero che, per la finalità perseguita, la provenienza della nomina può essere desunta da fatti concludenti che individuano comunque il difensore legittimato ad intervenire nel processo (vedi Cass., Sez. 5^: 23.5.1997, n. 4884, Maio e 6.11.1996, n. 9429, Lo Piano).
3. Aderisce questo Collegio all'orientamento secondo cui l'art. 96 c.p.p. è, per la sua intrinseca natura e per la finalità
perseguita, una norma non inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile come tale di interpretazione ampia ed elastica e condivide in proposito le argomentazioni dottrinali secondo le quali:
- nel caso di incertezza sull'interpretazione di una norma che incide su diritti processuali è da preferirsi quella "in bonam partem";
- l'art. 177 c.p.p. commina la nullità soltanto per gli atti del procedimento individuati dalla legge - tra cui non rientrano le irregolarità concernenti la nomina del difensore - mentre il seguente art. 178 c.p.p. prescrive, a pena di nullità, l'osservanza delle norme a tutela dell'intervento, dell'assistenza e della rappresentanza dell'imputato, significando che la sanzione processuale è applicata non al mancato rispetto delle forme di nomina, ma alla mancata assistenza difensiva.
Nella specie le circostanze di fatto dianzi descritte (imputato, fisicamente non presente in giudizio, assistito, nel corso di almeno due anni e durante più fasi procedimentali, da professionista non ritualmente investito della funzione difensiva, l'opera del quale non è stata mai contestata ed è proseguita con la redazione e la presentazione dell'atto di appello in relazione al quale non è intervenuta rinunzia da parte dell'imputato medesimo) costituiscono elementi sicuramente sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e l'avvocato Cacciapalle quale suo difensore.
Per tutte le argomentazioni anzidette, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio - per la delibazione del gravame - ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2003