Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4644/ 2017 R.G., avente ad oggetto: reintegra nel possesso;
Tra
, rapp.ta e difesa dall'avv. Diego Mastrolia come da procura Parte_1
in atti;
Ricorrente in possessorio- resistente in merito e
e , rapp.ti e difesi dall'avv. Giuseppe CP_1 Controparte_2
D'Ambrosio come da procura in atti;
Resistenti in possessorio- ricorrenti in merito
Conclusioni: come da verbale udienza del 20.2.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2017 ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Salerno, previo accertamento dello spoglio violento e clandestino ex art, 1168 c.c. integrato con la installazione di rete metallica elettrosaldata ad opera dei SIg. e in data CP_1 Controparte_2
certamente successiva al 24.5.2016, che sia ripristinato lo stato dei luoghi mediante la rimozione della rete metallica elettrosaldata, tutela in relazione ad un passaggio che conduce ad una porzione del fondo di sua proprietà sito in Campagna (SA), fraz. Quadrivio, via SS 91, p.lla 2027 foglio di mappa 78.
che tra le parti risulta già pendente altro giudizio possessorio, instaurato dalla ricorrente dopo l'installazione, in data 24.5.2016, di un cancello
(posto sulla strada di proprietà della ricorrente) che impediva l'accesso alla p.lla 2027 foglio 78; che in data successiva al sopralluogo effettuato sui luoghi di causa dall' arch. (21.5.2016), i resistenti Persona_2
posizionavano, inoltre, una rete elettrosaldata all'ingresso del marciapiede di proprietà della ricorrente, retrostante l'immobile degli stessi resistenti, e che consente l'accesso ad una porzione di terreno della ricorrente altrimenti interclusa;
che l'accesso a tale porzione del fondo della ricorrente (sul quale, peraltro, risultava installata un'impalcatura finalizzata all'esecuzione dei lavori di ripristino del fabbricato) era sempre stato esercitato attraverso il marciapiede indicato;
che la ricorrente aveva appreso dell'installazione della rete elettrosaldata solo in occasione del sopralluogo effettuato sui luoghi di causa dalla Polizia Municipale di
Campagna (28.10.2016), a seguito di denuncia anonima per la presenza di amianto.
Si costituivano i SIg. e , CP_1 Controparte_2
contestando la domanda e chiedendone il rigetto siccome del tutto infondata;
deducevano, in particolare, la mancanza di alcun diritto sul terrazzo di copertura posto tra i fabbricati delle parti in causa, in quanto il confine tra le rispettive proprietà era segnato dal muro del fabbricato della ricorrente;
che l'impalcatura installata nel novembre del 2014 dalla ricorrente, insisteva, in parte, su una striscia di pochi centimetri appartenente alla p.lla 2027 della ricorrente ed in parte sul fondo dei resistenti;
che essendo tale area inaccessibile (per la presenza di rampa che porta al garage sottostante), i resistenti avevano provveduto a propria cura e spese, a realizzare oltre venticinque anni prima “l'accesso a mo' di balcone”, raffigurato nelle foto in atti;
che su tale marciapiede/balcone erano sempre state posizionate bombole di gas e sacchetti di pellet a servizio degli immobili dei resistenti;
che anche l'area retrostante era sempre stata utilizzata per il deposito di legna e derrate varie dai resistenti;
che la ricorrente (come accertato dal Tribunale intestato con ordinanza dell' 8.6.2017) aveva avuto accesso all'area oggetto di causa solo nel novembre del 2014; che sia prima che dopo l'area era stata utilizzata solo dai resistenti;
che la rete elettrosaldata era stata apposta dopo l'installazione dell'impalcatura per evitare l'accesso di estranei ed in particolar modo dei bambini che vivevano nel condominio.
Escussi due informatori per ciascuna parte il giudice, all'udienza del
29.1.2019, riservava la decisione concedendo termine per note fino al
1.3.2019.
Con ordinanza del 15.4.2019 il giudice, in accoglimento del ricorso introduttivo, ordinava a e di CP_1 Controparte_2
reintegrare la ricorrente nel possesso consistente nell'esercizio delle facoltà di passaggio attraverso il marciapiede retrostante l'immobile degli stessi resistenti, e che consente l'accesso ad una porzione di terreno della ricorrente altrimenti interclusa, posta a confine tra le proprietà delle parti in causa (porzione del fondo in Campagna (SA), fraz. Quadrivio, via
SS 91, p.lla 2027 foglio di mappa 78), mediante la rimozione della rete elettrosaldata che si trova l'ingresso del passaggio;
condannava altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessive € 2.104,00, di cui € 49,00 per spese ed € 2.055,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
I SIg. e , ai sensi dell'art 703 co.4 c.p.c. in CP_1 CP_2
relazione all'art 669 novies co.3 c.p.c., chiedevano fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio. Fissata l'udienza di prosieguo del giudizio, escussi i testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 20.2.2024, trattenuta in decisione con la concessione dei temini ex art 190 c.p.c.
Preliminarmente, in punto di diritto, osserva il Tribunale che il felice esito dell'azione di reintegrazione, avente funzione eminentemente recuperatoria, presuppone in modo indefettibile la concorrenza di due requisiti. Da un lato, va verificata l'esistenza, in capo al soggetto agente di una situazione di possesso (ancorché illegittimo ed abusivo o di mala fede), purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui, talché l'esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso rileva unicamente ad colorandam possessionem ( sul punto, cfr. Cass. 15 maggio 1998 n. 4908;
Cass. 7 febbraio 1998 n. 1299) o di detenzione qualificata;
mentre, dall'altro, è necessaria la privazione totale o parziale, purché manifestata con carattere duraturo (Cass. 25 luglio 1981 n. 4820), del possesso
(intesa come qualsiasi atto che impedisca o restringa le facoltà inerenti il potere esercitato sulla res: ex plurimis, Cass. 2 dicembre 1994 n. 10363) caratterizzato dall'animus spoliandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene, contro la volontà, manifestata o presunta, dello spogliato (v. Cass. 18 luglio 1985
n. 4226; Cass. 22 ottobre 1997 n. 10366).
In sede di giudizio possessorio, infatti, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa e l'esistenza del potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto reale va apprezzata con riguardo all'idoneità degli atti ad esprimerlo, indipendentemente dal titolo. Per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è, dunque, sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo o abusivo o di male fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (cfr. Cass.
10470/91). Orbene, nella fattispecie in esame, risulta sufficientemente dimostrato l'elemento materiale del lamentato spoglio ed accertato l'elemento psicologico integrante lo spoglio, costituito dall' “animus spoliandi”.
Alla luce delle acquisizioni processuali, infatti, nulla può ritenersi aggiunto a quanto emerso nella fase sommaria, e dunque non può portare a nessuna modifica della condivisibile ordinanza.
Ed invero l' Arch. teste della SI.ra , Persona_2 Parte_1
all'udienza dell'11.1.2022 ha precisato: “ … riconosco la perizia da me redatta su incarico della SI.ra che mi viene mostrata ed Parte_1
allegata agli atti;
Mi sono recato per la prima volta sui luoghi di causa nel
2016; quando mi sono recato sui luoghi ricordo che il ballatoio era liberamente accessibile a piedi, non c'erano recinzioni;
ricordo che
c'erano delle bombole del gas che però non ostruivano completamente il passaggio;
ricordo di essere passato attraverso il ballatoio per accedere allo spazio antistante il fabbricato di , attraverso Parte_1
l'impalcatura esterna ho avuto accesso anche al sottotetto del fabbricato di;
ricordo che non esiste altro accesso al sottotetto né Parte_1
all'interno del fabbricato, né all'esterno”;
Nel corso della medesima udienza veniva escussa , Testimone_1
teste della SI.ra e figlia della stessa;
la stessa confermava Parte_1
che la madre quotidianamente si recava sui luoghi coadiuvata dai figli e dal marito onde pulire il terreno, nonché il fabbricato Controparte_3
insistente, attraverso lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
e che “tanto accade dalla morte di mio nonno avvenuta nel 1994 quando mia madre ha ereditato il terreno e il fabbricato”. Proseguendo la teste confermava che “il cavalcavia è l'unico acceso al sottotetto attraverso una scala esterna mobile o attraverso l'impalcatura che abbiamo posizionato sulla facciata del fabbricato a fine novembre 2014”; precisava che “sia lo spazio di 29 mq antistante il fabbricato che il sottotetto venivano utilizzati per il deposito di materiale edile ed elettronico in quanto mio padre faceva il muratore e mio fratello fa tuttora l'elettricista, lo spazio era utilizzato anche come deposito di legname”;
Risulta in atti che l'istallazione dell'impalcatura sull'area per cui è causa ad opera della SI. avvenne nel 2014: “nel novembre 2014 Parte_1
fu ubicata l'impalcatura”… “è pacifica l'istallazione della impalcatura nel novembre del 2014” ( cfr. comparsa di costituzione dell' 11.9.2017 e I memoria ex art. 183 c.p.c. co.6 dei resistenti).
Diversamente, ed in contrasto con quanto pacificamente risultante dalle difese delle parti, il SI. , figlio della parte SI. Controparte_4 CP_2
, dichiarava che il cancello venne istallato tra il 2017 e il 2018
[...]
dopo che fu apposta la impalcatura: “Il cancello è stato apposto dopo che venne istallata l'impalcatura sulla facciata del fabbricato di mia zia tra il
2017 e il 2018. Fu apposto per evitare che i bambini o altre persone potessero arrampicarsi sull'impalcatura che tra l'altro non era correttamente fissata alla facciata”. ( cfr. verbale udienza del 6.7.2021).
Così pure la teste , cognata di , Testimone_2 Controparte_2
sempre all'udienza del 6.7.2021, riferiva che “ Il cancello è stato apposto dopo che venne istallata l'impalcatura sulla facciata del fabbricato di
circa quattro o cinque anni fa”. Parte_1
Inoltre, entrambi e i testi e pur Controparte_4 Testimone_2
precisando che il balcone-cavalcavia fosse utilizzato dai SI.ri CP_1
e per il deposito legname, dichiaravano che residuava
[...] CP_2
spazio per il passaggio a piedi “anche se non molto largo” di “circa 40-45 cm.”
Da tali dichiarazioni si evince che il balcone-cavalcavia, sebbene parzialmente occupato da legname e bombole di gas, consentiva comunque il passaggio a piedi, con la conseguenza che non v'è stata mai alcuna preclusione alla SI.ra per il raggiungimento Parte_1
dell'area di 29 mq altrimenti non raggiungibile e, pertanto, interclusa.
Risulta in atti senz'altro provato il possesso da parte della SI.ra
: dal montaggio dell'impalcatura nel 2014 confermato (cfr. Parte_1
dichiarazioni rese dall'architetto e perizia depositata dallo Per_2 Tes_3 stesso il 1° giugno 2016; dalla testimonianza della SI.ra Testimone_1
relativamente all'utilizzo per il deposito di materiale edile ed elettronico e di legname.
Va rilevato che, in quanto costituisce oggetto della tutela possessoria il potere sulla cosa, corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, sussiste spoglio ogni qual volta venga impedito il possesso esistente, a nulla rilevando la possibilità di un suo diverso modo di esercizio, che verrebbe a porre in essere una situazione di fatto diversa dalla precedente ed estranea all'esercizio in atto (cfr. Cass. 8744/93).
Nel caso in esame, è acclarato che la chiusura del fondo mediante l'installazione della rete elettrosaldata abbia precluso il transito attraverso la strada in oggetto e, dunque, l'esercizio del possesso su di essa da parte della SI.ra ; ergo si sono integrati gli estremi Parte_1
dello spoglio.
Vi è stata la consapevolezza dei resistenti di agire contro la volontà espressa della SI.ra (c.d. animus spoliandi); vi è stata la Parte_1
privazione del possesso, consistente nella perdita del potere di fatto esercitato dal possessore sulla cosa per fatto del terzo, con l'acquisto del possesso da parte dei soli spoglianti. Lo stato dei luoghi, attraverso l'arbitraria realizzazione di un'opera visibile e permanente, è stato totalmente modificato.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del g.o.p.
Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante n. R.G. 4644/17 così decide:
Accoglie la domanda, conferma l'ordinanza del 15.4.2019 e, per l'effetto, ordina a e di reintegrare CP_1 Controparte_2 Parte_1
[...
nel possesso consistente nell'esercizio delle facoltà di passaggio attraverso il marciapiede retrostante l'immobile degli stessi resistenti, e che consente l'accesso ad una porzione di terreno della ricorrente altrimenti interclusa, posta a confine tra le proprietà delle parti in causa (porzione del fondo in Campagna (SA), fraz. Quadrivio, via SS 91, p.lla
2027 foglio di mappa 78), mediante la rimozione della rete elettrosaldata che si trova l'ingresso del passaggio;
Condanna e al pagamento delle CP_1 Controparte_2
spese di lite, in favore di , che liquida in € 50,00 per esborsi Parte_1
ed € 3.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. e con attribuzione al Difensore di dichiaratosi Parte_1
antistatario.
Così deciso in Salerno il 7.1.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi