TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04/06/2026 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 5939 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BUONOMO CARMINE, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma, rappresentato e difeso dall'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito – indennità di malattia CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/05/2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva: Che con comunicazione datata 28/10/2020 l' chiedeva la restituzione della CP_1 somma di € 3.390,94 ad avviso dell'Istituto indebitamente percepita a titolo di
“INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA'” per il periodo dal 03/06/2019 al 20/10/2019; Che la ratio di tale provvedimento sarebbe derivata, a dire dell' , dalle seguenti CP_1 circostanze: “sono state corrisposte indennita' di malattia non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”;
Che avverso il suddetto provvedimento parte ricorrente inoltrava formale ricorso online, rimasto inevaso dall' ; CP_2 che il ricorrente non è stato mai iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli: come da allegato estratto conto assicurativo, in tutta la propria vita lavorativa, e precisamente dal 20/06 /1995 al 07/11/2019 (data di presentazione delle dimissioni volontarie) ha prestato la propria attività lavorativa “a tempo indeterminato “esclusivamente ed ininterrottamente alle dipendenze della Parte_2
[...
[...] [...]
(operante nel settore della confezione di articoli di abbigliamento) con la
[...] qualifica di operaio. Che pertanto non poteva che trattarsi in un error in persona;
confermava il diritto alla percezione delle indennità liquidate e in subordine allegava l'irripetibilità delle somme erogate ex art. 13 L. 412/1991 e la genericità della motivazione. Concludeva per l'accertamento della irripetibilità delle somme, vinte le spese. Si costituiva l' che esponeva di aver errato nell'individuare la motivazione del CP_1 provvedimento di indebito;
che effettivamente il ricorrente non era un lavoratore agricolo né era stato cancellato dagli elenchi;
che tuttavia sussisteva l'indebito per essere risultato assente a due accessi di verifica del medico dell' durante il CP_1 periodo di malattia;
che tale assenza giustificava, quindi, il provvedimento di indebito emesso dall'Istituto.
Nelle note di trattazione scritta il ricorrente resisteva alla memoria di costituzione, eccependo che l' non accertava l'assenza del ricorrente, in stato di malattia, CP_1 presso il domicilio, ma che, diversamente, il medico dell non rinveniva CP_1
l'abitazione del lavoratore. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.; il Tribunale, in assenza di richiesta di trattazione in presenza, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
L' , nella memoria di costituzione, sostiene la legittimità del proveddimento di
CP_1 indebito, non essendo stato rinvenuto presso la propria abitazione il lavoratore durante il periodo di malattia nei due accessi effettuati dal medico preposto. Osserva il Tribunale che, tuttavia, dai due verbali d'accesso del medico dell'
CP_1 risultano circostanze diverse rispetto a quelle allegate. Nel verbale di accesso del 12/06/2019 (doc n.3) il medico scrive “non trovata
CP_1 via con il navigatore, probabile indirizzo errato, ho provato due volte a trovare via a partire dalle ore 10” Nel verbale di accesso del 06/08/2019 (doc. n. 4) il medico scrive “indirizzo
CP_1 non comprensibile. via dell&apoaversano 8, orta di atella”.
Dunque, non è vero che il medico non rinveniva il lavoratore presso il domicilio ma, al contrario, non reperiva il domicilio stesso, in quanto l'indirizzo riportato non era comprensibile. Si osserva tuttavia che l'indirizzo indicato nel certificato di malattia comunicato al medico di base nonché l'indirizzo indicato nella prativa in possesso dell' era corretto;
l'errore di trascrizione dell'indirizzo non è quindi CP_1 imputabile né addebitabile al lavoratore. Il fatto contestato, peraltro tardivamente, non è stato provato dall' e CP_1
l'istruttoria documentale espletata ha confermato che il medico non accedeva all'indirizzo del lavoratore per effettuare i dovuti controlli per cause imputabili all'Istituto (errore nella trascrizione dell'indirizzo fornito al medico preposto e/o errore nell'inserimento dell'indirizzo del navigatore).
2 Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito di €
3.390,94 per l'indennità di malattia per il periodo dal 3.6.2019 al 20.10.1019 e per l'effetto che la somma è irripetibile;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1 che si liquidano in € 2.990,00 già aumentata ex art. 4 co 1 bis dm 55/14, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 04/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
3
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04/06/2026 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 5939 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BUONOMO CARMINE, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma, rappresentato e difeso dall'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: ripetizione di indebito – indennità di malattia CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/05/2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva: Che con comunicazione datata 28/10/2020 l' chiedeva la restituzione della CP_1 somma di € 3.390,94 ad avviso dell'Istituto indebitamente percepita a titolo di
“INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA'” per il periodo dal 03/06/2019 al 20/10/2019; Che la ratio di tale provvedimento sarebbe derivata, a dire dell' , dalle seguenti CP_1 circostanze: “sono state corrisposte indennita' di malattia non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”;
Che avverso il suddetto provvedimento parte ricorrente inoltrava formale ricorso online, rimasto inevaso dall' ; CP_2 che il ricorrente non è stato mai iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli: come da allegato estratto conto assicurativo, in tutta la propria vita lavorativa, e precisamente dal 20/06 /1995 al 07/11/2019 (data di presentazione delle dimissioni volontarie) ha prestato la propria attività lavorativa “a tempo indeterminato “esclusivamente ed ininterrottamente alle dipendenze della Parte_2
[...
[...] [...]
(operante nel settore della confezione di articoli di abbigliamento) con la
[...] qualifica di operaio. Che pertanto non poteva che trattarsi in un error in persona;
confermava il diritto alla percezione delle indennità liquidate e in subordine allegava l'irripetibilità delle somme erogate ex art. 13 L. 412/1991 e la genericità della motivazione. Concludeva per l'accertamento della irripetibilità delle somme, vinte le spese. Si costituiva l' che esponeva di aver errato nell'individuare la motivazione del CP_1 provvedimento di indebito;
che effettivamente il ricorrente non era un lavoratore agricolo né era stato cancellato dagli elenchi;
che tuttavia sussisteva l'indebito per essere risultato assente a due accessi di verifica del medico dell' durante il CP_1 periodo di malattia;
che tale assenza giustificava, quindi, il provvedimento di indebito emesso dall'Istituto.
Nelle note di trattazione scritta il ricorrente resisteva alla memoria di costituzione, eccependo che l' non accertava l'assenza del ricorrente, in stato di malattia, CP_1 presso il domicilio, ma che, diversamente, il medico dell non rinveniva CP_1
l'abitazione del lavoratore. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.; il Tribunale, in assenza di richiesta di trattazione in presenza, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
L' , nella memoria di costituzione, sostiene la legittimità del proveddimento di
CP_1 indebito, non essendo stato rinvenuto presso la propria abitazione il lavoratore durante il periodo di malattia nei due accessi effettuati dal medico preposto. Osserva il Tribunale che, tuttavia, dai due verbali d'accesso del medico dell'
CP_1 risultano circostanze diverse rispetto a quelle allegate. Nel verbale di accesso del 12/06/2019 (doc n.3) il medico scrive “non trovata
CP_1 via con il navigatore, probabile indirizzo errato, ho provato due volte a trovare via a partire dalle ore 10” Nel verbale di accesso del 06/08/2019 (doc. n. 4) il medico scrive “indirizzo
CP_1 non comprensibile. via dell&apoaversano 8, orta di atella”.
Dunque, non è vero che il medico non rinveniva il lavoratore presso il domicilio ma, al contrario, non reperiva il domicilio stesso, in quanto l'indirizzo riportato non era comprensibile. Si osserva tuttavia che l'indirizzo indicato nel certificato di malattia comunicato al medico di base nonché l'indirizzo indicato nella prativa in possesso dell' era corretto;
l'errore di trascrizione dell'indirizzo non è quindi CP_1 imputabile né addebitabile al lavoratore. Il fatto contestato, peraltro tardivamente, non è stato provato dall' e CP_1
l'istruttoria documentale espletata ha confermato che il medico non accedeva all'indirizzo del lavoratore per effettuare i dovuti controlli per cause imputabili all'Istituto (errore nella trascrizione dell'indirizzo fornito al medico preposto e/o errore nell'inserimento dell'indirizzo del navigatore).
2 Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito di €
3.390,94 per l'indennità di malattia per il periodo dal 3.6.2019 al 20.10.1019 e per l'effetto che la somma è irripetibile;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1 che si liquidano in € 2.990,00 già aumentata ex art. 4 co 1 bis dm 55/14, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 04/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
3