Articolo 21 della Legge 19 luglio 2019, n. 69
Articolo 20
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9 agosto 2019
Art. 21. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 9 agosto 2019