Art. 21. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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9 agosto 2019
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- 1. Il Parlamento modifica il codice penale, il codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domesticaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 settembre 2019
[…] Clausola di invarianza finanziaria L'art. 21 della legge n. 69/2019, infine, stabilisce che dall'“attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (primo capoverso) e le “amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (secondo capoverso). […]
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