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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/05/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6960/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6960/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...], Albania (EE), il 20.12.1983, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. VILLA MARTA del foro d Monza ed elettivamente domiciliata presso la medesima come da procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...], Albania (EE)il 2.10.1971 CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 In ordine alla separazione 1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilita al sig. della fine del rapporto coniugale per gravi violazioni dei doveri matrimoniali con condanna CP_1 dello stesso alla corresponsione in favore della moglie, sig.ra di una somma di denaro che l'Ill.mo Parte_1 Giudice riterra equa e di giustizia, di cui al matrimonio celebrato in Albania (EE) il 10.10.2005, in Remas e trascritto nei registri del Comune di Vimercate (MB); 2) accertare e dichiarare che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
In ordine all'affidamento e mantenimento dei figli minori 3) disporre che i figli minori e Per_1 Per_2 vengano affidati in via esclusiva o super esclusiva alla madre, sig.ra con collocamento
[...] Parte_1 nte dei figli, anche anagrafico, presso la madre;
In via del tutto subordinata confermare l'affido dei minori e ai Servizi Sociali Per_1 Persona_2 territorialmente competenti, ossia allo stato Comune di Vimercate, con limitazione della responsabilità pagina 1 di 6 genitoriale in capo ad entrambi i genitori relativamente alle decisioni in materia di salute, istruzione, educazione e collocamento, con facoltà di regolamentare le visite con il padre e disporre l'attuazione di interventi adeguati a favore del nucleo familiare, individuando fin d'ora il termine finale di anni due a far data dall'emissione del provvedimento definitivo;
In ordine alle questioni economiche 4) assegnare l'abitazione familiare sita in Vimercate (MB), Via Luigi Cadorna n. 12, con tutto quanto l'arreda alla sig.ra che ivi dimorera con i propri figli;
5) porre a CP_2 carico del padre, sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, alla ricorrente a titolo di CP_1 mantenimento dei f , e la somma di euro 600,00 (seicento/00) Per_3 Per_1 Persona_2 complessivi, pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio (ovvero la maggiore o minore somma reputata di giustizia in base alle risultanze reddituali ex lege) oltre rivalutazione ISTAT, mediante le modalita di cui all'art. 156, VI comma cpc, con versamento direttamente da parte del sig. ei confronti della sig.ra CP_1 [...]
, in via principale, ovvero, in via subordinata, con le modalita di versamento reputate opportune e Pt_1 necessarie ai fini decisori;
6) assegnare il 100% dell'assegno unico in favore dei figli minori alla madre sig.ra
Parte_1 7) porre a carico del padre, sig. il versamento della quota del 50% delle spese straordinarie relative CP_1 ai figli minori , e ovvero la maggiore o minore quota statuita dal Tribunale alla Per_3 Per_1 Persona_2 luce delle pre i uale, come segue: tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento vi sono: vitto e mensa scolastica;
abbonamenti e trasporti per esigenze di istruzione;
farmaci da banco;
abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby-sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del pre scuola o del doposcuola;
tra le spese straordinarie, per le quali non e richiesto l'accordo tra i genitori vi sono: spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari, visite specialistiche, se prescritte dal medico curante ed eseguite presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (quali, ad esempio, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); spese mediche urgenti spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori); tra le spese straordinarie, per le quali occorre il preventivo accordo dei genitori vi sono:
pagina 2 di 6 spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attivita artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizioni, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attivita sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
Acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprieta, carburanti, manutenzione. Il tutto previa documentazione dei giustificativi, indipendentemente dalla necessita di consenso o meno. In tale sede, si intendono richiamate tutte le condizioni A-I di cui al Protocollo di spese denominato “linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del 7 maggio 2018, prot. 1377/18 Tribunale di Monza, prot. 2067 Ordine degli Avvocati di Monza, da intendersi integralmente trascritto;
ADOTTARE ogni altro provvedimento urgente ritenuto opportuno anche a tutela della prole. IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni piu ampia riserva di produrre, dedurre, di essere ammessi a prova per testi su tutte le circostanze indicate in narrativa precedute dalla perifrasi “Vero che”. Chiede, fin d'ora, di essere ammessa a provare per testi per le circostanze di cui in narrativa, indicando come testi:
1) Dr.ssa , Assistente Sociale del Comune di Vimercate, quale persona informata sui fatti;
Testimone_1
2) Dr. psicologo della minore quale persona Informata sui fatti. Testimone_2 Persona_2 Ordini di esibizione Si chiede, inoltre, all'll.mo Tribunale adito di ordinare ex art. 210 cpc al sig. la produzione in CP_1 giudizio delle proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonche ogni altro documento bancario, fiscale a catastale relativo alla sua condizione economica e patrimoniale. Si chiede, per le argomentazioni tutte di cui in narrativa che l'Ill.mo Tribunale Voglia disporre indagini fiscali ex art. 210 cpc per accertare le reali capacita del ricorrente sig. disponendo, anche a mezzo della CP_1 Guardia di Finanza, indagini sul suo patrimonio composta da beni mobili, immobili, da conti correnti, da conti postale e/o cointestati al ricorrente e da connessi depositi, titoli ed azioni presso gli Istituti bancari. Si chiede, altresi, che l'Ill.mo Tribunale Voglia richiedere alla competente Agenzia delle Entrate ogni documento e/o informazione in ordine alla posizione del sig. anche attraverso l'interrogazione dell'anagrafe CP_1 tributaria, specificando la tipologia dell'attivita esercitata e la congruita del reddito dichiarato in rapporto agli studi di settore pertinenti nonche agli elementi propri del cd. redditometro.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio, nonostante l'atto introduttivo gli sia stato regolarmente notificato ex art. 143 c.p.c., attesa la certificazione di irreperibilità rilasciata dal Comune di ultima residenza dello stesso.
2) Nel merito ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e i comportamenti del marito che hanno condotto alla cessazione della convivenza (ripetuti maltrattamenti in danno della moglie in presenza dei figli) evidenziato l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di una ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi.
3) ha chiesto l'addebito della separazione in capo al resistente per le reiterate Parte_1 vessazioni di cui è stata vittima nel corso del matrimonio.
Premesso che, ai fini della pronuncia di addebito, è necessario che il comportamento in violazione degli obblighi matrimoniali sia cosciente e volontario, che la violazione sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e che sussista un rapporto di causa- effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ. 7469/17, Cass. civ. 18074/14), nel caso di specie, gli elementi acquisiti nel corso del giudizio consentono di ricondurre il fallimento del matrimonio a volontarie e consapevoli condotte contrarie ai doveri coniugali previsti dall'art.143 c.c. da parte di CP_1
Secondo giurisprudenza consolidata le reiterate violenze fisiche e morali che uno dei due coniugi infligge all'altro, costituiscono violazioni molto gravi dei doveri che nascono dal matrimonio, da fondare non soltanto la pronuncia di separazione personale come causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore delle stesse (ex plurimis Cass.31351/22). L'accertamento della violenza domestica esonera, inoltre, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della addebitabilità, con il comportamento tenuto dall'altro coniuge, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei (ex multis Cass. Civ. ile I n. 31901/18).
Nel caso di specie, pur essendo stata archiviata in sede penale la denuncia per maltrattamenti presentata dalla moglie, dagli accertamenti svolti dai Servizi Sociali è emerso che il matrimonio, già iniziato senza una reale comunanza affettiva, essendo stato combinato dalle famiglie d'origine, si è poi progressivamente deteriorato nel tempo per le condotte del marito, dedito al gioco e all'alcol, fino ad arrivare ad una situazione di intollerabilità della convivenza per le vessazioni e violenze poste in essere dal medesimo nei confronti della moglie in presenza dei figli, circostanza riferita dalla figlia nel corso dei colloqui con lo psicologo. La Per_2 minore ha invero raccontato di avere assistito più volte ad episodi di violenza del padre nei confronti della madre, ha riportato vissuti di paura, amplificati dall'impossibilità di comprendere il comportamento paterno, ha ricordato la paura della madre e il tentativo suo e dei fratelli maggiori di difenderla, frapponendosi tra lei ed il padre.
Il clima di violenza che connotava la vita famigliare è stato poi riconosciuto anche dalla ricorrente avanti gli operatori dei Servizi Sociali e del centro antiviolenza presso il quale si recava nel 2021 e iniziava un percorso di supporto psicologico, all'esito del quale presentava denuncia nei confronti del coniuge e si rivolgeva ad un legale per avviare il procedimento di separazione.
A fronte di quanto emerso, la rottura del matrimonio va attribuita ai comportamenti del marito lesivi della dignità e della integrità fisica della moglie. Va conseguentemente accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
pagina 4 di 6 Non può trovare invece accoglimento la domanda risarcitoria, in assenza di dimostrazione del danno patito che non è in re ipsa.
4) Dal matrimonio delle parti sono nati tre figli: , maggiorenne ma non economicamente Per_3 indipendente e e ancora minorenni, essendo nati rispettivamente nel 2008 e Per_1 Per_2
2011. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., a seguito delle criticità rilevate non soltanto nel padre, che dopo un'iniziale collaborazione con i Servizi Sociali, si è poi sottratto al percorso valutativo, ma anche nella madre che manifestava difficoltà a svolgere un ruolo genitoriale autorevole e normativo nei confronti dei figli, veniva previsto l'affidamento dei due figli ancora minori ai Servizi Sociali di Vimercate con loro collocamento insieme alla madre nell'alloggio messo a disposizione del nucleo familiare nell'ambito di un progetto di ospitalità. Ai Servizi
Sociali venivano inoltre demandate la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre- figli, il monitoraggio del progetto abitativo e l'elaborazione di un progetto educativo a favore di che presentava serie difficoltà in ambito scolastico. Per_2
Dopo una fase in cui i Servizi affidatari segnalavano una regressione nel percorso di autonomizzazione del nucleo familiare e l'impossibilità di avviare incontri padre-figli, stante la difficoltà del resistente ad accettare un aiuto e un coinvolgimento nel progetto educativo riguardante i figli, nell'ultima relazione di aggiornamento invece gli operatori, pur sottolineando il permanere di una situazione familiare connotata da fragilità socioeconomiche, educative e psicologiche con una generale resistenza di tutti i componenti del nucleo familiare ad accettare i supporti introdotti, hanno però rilevato segnali di apertura e margini per continuare a svolgere il ruolo di ente affidatario nell'interesse dei due minori fino alla maggiore età di e per ulteriori due anni per Per_1 Per_2 Permanendo alcune criticità nell'esercizio da parte della madre del proprio ruolo genitoriale e la necessità di monitorare e supportare sia la madre nella ricerca di una soluzione lavorativa stabile e sia i figli nella loro crescita, va mantenuto l'affidamento all'ente dei due figli minori per ulteriori due anni. I servizi continueranno a monitorare il percorso scolastico dei due ragazzi e a sostenerli nel loro percorso di crescita, nonché a supportare la madre sia in ambito lavorativo che nel suo ruolo genitoriale.
Quanto ai rapporti padre-figli, avendo il resistente interrotto da tempo i contatti con i Servizi, allo stato non può essere prevista una regolamentazione degli stessi, fermo restando che laddove il padre manifesti la volontà di riallacciare i rapporti con i figli, saranno i Servizi a valutare le modalità più consone per tale ripresa. I minori continueranno ad abitare con la madre nell'alloggio messo a loro disposizione nell'ambito del progetto di ospitalità già in corso e prorogato fino al 30.09.26.
5) Quanto al profilo economico della controversia, deve tenersi conto che:
- svolge attività lavorativa con contratti a tempo determinato come addetta alle Parte_1 pulizie con un'entrata mensile di circa € 800/1000,00 e spese fisse pari a € 100,00 mensili per l'alloggio in cui abita;
non sta percependo l'assegno unico o altri benefici, non avendo ancora Pt_ potuto presentare l' in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno;
- Non si conosce l'attuale situazione lavorativa e abitativa del resistente che nell'ultimo incontro con i Servizi Sociali aveva dichiarato di vivere in una cascina a Pavia, di essere senza fissa dimora e di non poter reperire attività lavorativa regolare in assenza del permesso di soggiorno e di una residenza dopo essere stato cancellato dall'anagrafe di Vimercate per irreperibilità; non ha accettato aiuti da parte dei Servizi Sociali, ha interrotto il colloquio e non ha più contattato gli operatori.
pagina 5 di 6 In tale quadro di precarietà va previsto a carico del padre un concorso al mantenimento dei figli di importo minimo, pari a € 240,00 mensili (€ 80,00 per ciascun figlio), onnicomprensivi di ogni spesa. Va inoltre confermata la disposizione dell'ordinanza in data 4.10.23 secondo la quale l'assegno unico ed universale per la prole spetta interamente alla ricorrente su cui gravano tutti gli oneri relativi ai figli.
6) Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta (fasi di studio, introduttiva e istruttoria), in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico di al quale è stata addebitata la separazione. CP_1
Dette spese andranno erogate in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il loro importo prescinde dall'importo che verrà liquidato al difensore.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1
I. Dichiara la contumacia di CP_1
II. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio il 10.01.05 in Albania;
III. Pronuncia l'addebito della separazione a carico di CP_1
IV. Rigetta la domanda risarcitoria della ricorrente;
V. Affida i figli e ai Servizi Sociali di Vimercate per ulteriori 24 mesi (con Per_1 Per_2 riferimento a fino al conseguimento della maggiore età) decorrenti dalla data della Per_1 presente sentenza, VI. Dispone il loro collocamento insieme alla madre nell'alloggio di cui fruiscono nell'ambito di un progetto di ospitalità; VII. Demanda ai Servizi Sociali affidatari la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre-figli ove il padre richieda di riallacciare i rapporti con i figli e la ripresa della relazione sia rispondente al superiore interesse dei minori;
VIII. Demanda ai Servizi Sociali affidatari la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare;
IX. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 15 di CP_1 Parte_1 ogni mese, l'importo di € 240,00 ( € 80,00 per ogni figlio), onnicomprensivi di ogni spesa, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli fino al conseguimento dell'indipendenza economica, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di aprile 2026; X. Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente in favore di Parte_1
XI. Condanna a rifondere allo Stato le spese di lite che si liquidano in € 2600,00 per CP_1 competenze professionali, oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge;
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del
Comune di Vimercate Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 10 aprile 2024.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6960/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...], Albania (EE), il 20.12.1983, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. VILLA MARTA del foro d Monza ed elettivamente domiciliata presso la medesima come da procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...], Albania (EE)il 2.10.1971 CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 In ordine alla separazione 1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilita al sig. della fine del rapporto coniugale per gravi violazioni dei doveri matrimoniali con condanna CP_1 dello stesso alla corresponsione in favore della moglie, sig.ra di una somma di denaro che l'Ill.mo Parte_1 Giudice riterra equa e di giustizia, di cui al matrimonio celebrato in Albania (EE) il 10.10.2005, in Remas e trascritto nei registri del Comune di Vimercate (MB); 2) accertare e dichiarare che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
In ordine all'affidamento e mantenimento dei figli minori 3) disporre che i figli minori e Per_1 Per_2 vengano affidati in via esclusiva o super esclusiva alla madre, sig.ra con collocamento
[...] Parte_1 nte dei figli, anche anagrafico, presso la madre;
In via del tutto subordinata confermare l'affido dei minori e ai Servizi Sociali Per_1 Persona_2 territorialmente competenti, ossia allo stato Comune di Vimercate, con limitazione della responsabilità pagina 1 di 6 genitoriale in capo ad entrambi i genitori relativamente alle decisioni in materia di salute, istruzione, educazione e collocamento, con facoltà di regolamentare le visite con il padre e disporre l'attuazione di interventi adeguati a favore del nucleo familiare, individuando fin d'ora il termine finale di anni due a far data dall'emissione del provvedimento definitivo;
In ordine alle questioni economiche 4) assegnare l'abitazione familiare sita in Vimercate (MB), Via Luigi Cadorna n. 12, con tutto quanto l'arreda alla sig.ra che ivi dimorera con i propri figli;
5) porre a CP_2 carico del padre, sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, alla ricorrente a titolo di CP_1 mantenimento dei f , e la somma di euro 600,00 (seicento/00) Per_3 Per_1 Persona_2 complessivi, pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio (ovvero la maggiore o minore somma reputata di giustizia in base alle risultanze reddituali ex lege) oltre rivalutazione ISTAT, mediante le modalita di cui all'art. 156, VI comma cpc, con versamento direttamente da parte del sig. ei confronti della sig.ra CP_1 [...]
, in via principale, ovvero, in via subordinata, con le modalita di versamento reputate opportune e Pt_1 necessarie ai fini decisori;
6) assegnare il 100% dell'assegno unico in favore dei figli minori alla madre sig.ra
Parte_1 7) porre a carico del padre, sig. il versamento della quota del 50% delle spese straordinarie relative CP_1 ai figli minori , e ovvero la maggiore o minore quota statuita dal Tribunale alla Per_3 Per_1 Persona_2 luce delle pre i uale, come segue: tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento vi sono: vitto e mensa scolastica;
abbonamenti e trasporti per esigenze di istruzione;
farmaci da banco;
abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby-sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del pre scuola o del doposcuola;
tra le spese straordinarie, per le quali non e richiesto l'accordo tra i genitori vi sono: spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari, visite specialistiche, se prescritte dal medico curante ed eseguite presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (quali, ad esempio, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); spese mediche urgenti spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori); tra le spese straordinarie, per le quali occorre il preventivo accordo dei genitori vi sono:
pagina 2 di 6 spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attivita artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizioni, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attivita sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
Acquisto ed utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprieta, carburanti, manutenzione. Il tutto previa documentazione dei giustificativi, indipendentemente dalla necessita di consenso o meno. In tale sede, si intendono richiamate tutte le condizioni A-I di cui al Protocollo di spese denominato “linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del 7 maggio 2018, prot. 1377/18 Tribunale di Monza, prot. 2067 Ordine degli Avvocati di Monza, da intendersi integralmente trascritto;
ADOTTARE ogni altro provvedimento urgente ritenuto opportuno anche a tutela della prole. IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni piu ampia riserva di produrre, dedurre, di essere ammessi a prova per testi su tutte le circostanze indicate in narrativa precedute dalla perifrasi “Vero che”. Chiede, fin d'ora, di essere ammessa a provare per testi per le circostanze di cui in narrativa, indicando come testi:
1) Dr.ssa , Assistente Sociale del Comune di Vimercate, quale persona informata sui fatti;
Testimone_1
2) Dr. psicologo della minore quale persona Informata sui fatti. Testimone_2 Persona_2 Ordini di esibizione Si chiede, inoltre, all'll.mo Tribunale adito di ordinare ex art. 210 cpc al sig. la produzione in CP_1 giudizio delle proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonche ogni altro documento bancario, fiscale a catastale relativo alla sua condizione economica e patrimoniale. Si chiede, per le argomentazioni tutte di cui in narrativa che l'Ill.mo Tribunale Voglia disporre indagini fiscali ex art. 210 cpc per accertare le reali capacita del ricorrente sig. disponendo, anche a mezzo della CP_1 Guardia di Finanza, indagini sul suo patrimonio composta da beni mobili, immobili, da conti correnti, da conti postale e/o cointestati al ricorrente e da connessi depositi, titoli ed azioni presso gli Istituti bancari. Si chiede, altresi, che l'Ill.mo Tribunale Voglia richiedere alla competente Agenzia delle Entrate ogni documento e/o informazione in ordine alla posizione del sig. anche attraverso l'interrogazione dell'anagrafe CP_1 tributaria, specificando la tipologia dell'attivita esercitata e la congruita del reddito dichiarato in rapporto agli studi di settore pertinenti nonche agli elementi propri del cd. redditometro.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio, nonostante l'atto introduttivo gli sia stato regolarmente notificato ex art. 143 c.p.c., attesa la certificazione di irreperibilità rilasciata dal Comune di ultima residenza dello stesso.
2) Nel merito ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e i comportamenti del marito che hanno condotto alla cessazione della convivenza (ripetuti maltrattamenti in danno della moglie in presenza dei figli) evidenziato l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di una ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi.
3) ha chiesto l'addebito della separazione in capo al resistente per le reiterate Parte_1 vessazioni di cui è stata vittima nel corso del matrimonio.
Premesso che, ai fini della pronuncia di addebito, è necessario che il comportamento in violazione degli obblighi matrimoniali sia cosciente e volontario, che la violazione sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e che sussista un rapporto di causa- effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ. 7469/17, Cass. civ. 18074/14), nel caso di specie, gli elementi acquisiti nel corso del giudizio consentono di ricondurre il fallimento del matrimonio a volontarie e consapevoli condotte contrarie ai doveri coniugali previsti dall'art.143 c.c. da parte di CP_1
Secondo giurisprudenza consolidata le reiterate violenze fisiche e morali che uno dei due coniugi infligge all'altro, costituiscono violazioni molto gravi dei doveri che nascono dal matrimonio, da fondare non soltanto la pronuncia di separazione personale come causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore delle stesse (ex plurimis Cass.31351/22). L'accertamento della violenza domestica esonera, inoltre, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della addebitabilità, con il comportamento tenuto dall'altro coniuge, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei (ex multis Cass. Civ. ile I n. 31901/18).
Nel caso di specie, pur essendo stata archiviata in sede penale la denuncia per maltrattamenti presentata dalla moglie, dagli accertamenti svolti dai Servizi Sociali è emerso che il matrimonio, già iniziato senza una reale comunanza affettiva, essendo stato combinato dalle famiglie d'origine, si è poi progressivamente deteriorato nel tempo per le condotte del marito, dedito al gioco e all'alcol, fino ad arrivare ad una situazione di intollerabilità della convivenza per le vessazioni e violenze poste in essere dal medesimo nei confronti della moglie in presenza dei figli, circostanza riferita dalla figlia nel corso dei colloqui con lo psicologo. La Per_2 minore ha invero raccontato di avere assistito più volte ad episodi di violenza del padre nei confronti della madre, ha riportato vissuti di paura, amplificati dall'impossibilità di comprendere il comportamento paterno, ha ricordato la paura della madre e il tentativo suo e dei fratelli maggiori di difenderla, frapponendosi tra lei ed il padre.
Il clima di violenza che connotava la vita famigliare è stato poi riconosciuto anche dalla ricorrente avanti gli operatori dei Servizi Sociali e del centro antiviolenza presso il quale si recava nel 2021 e iniziava un percorso di supporto psicologico, all'esito del quale presentava denuncia nei confronti del coniuge e si rivolgeva ad un legale per avviare il procedimento di separazione.
A fronte di quanto emerso, la rottura del matrimonio va attribuita ai comportamenti del marito lesivi della dignità e della integrità fisica della moglie. Va conseguentemente accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
pagina 4 di 6 Non può trovare invece accoglimento la domanda risarcitoria, in assenza di dimostrazione del danno patito che non è in re ipsa.
4) Dal matrimonio delle parti sono nati tre figli: , maggiorenne ma non economicamente Per_3 indipendente e e ancora minorenni, essendo nati rispettivamente nel 2008 e Per_1 Per_2
2011. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., a seguito delle criticità rilevate non soltanto nel padre, che dopo un'iniziale collaborazione con i Servizi Sociali, si è poi sottratto al percorso valutativo, ma anche nella madre che manifestava difficoltà a svolgere un ruolo genitoriale autorevole e normativo nei confronti dei figli, veniva previsto l'affidamento dei due figli ancora minori ai Servizi Sociali di Vimercate con loro collocamento insieme alla madre nell'alloggio messo a disposizione del nucleo familiare nell'ambito di un progetto di ospitalità. Ai Servizi
Sociali venivano inoltre demandate la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre- figli, il monitoraggio del progetto abitativo e l'elaborazione di un progetto educativo a favore di che presentava serie difficoltà in ambito scolastico. Per_2
Dopo una fase in cui i Servizi affidatari segnalavano una regressione nel percorso di autonomizzazione del nucleo familiare e l'impossibilità di avviare incontri padre-figli, stante la difficoltà del resistente ad accettare un aiuto e un coinvolgimento nel progetto educativo riguardante i figli, nell'ultima relazione di aggiornamento invece gli operatori, pur sottolineando il permanere di una situazione familiare connotata da fragilità socioeconomiche, educative e psicologiche con una generale resistenza di tutti i componenti del nucleo familiare ad accettare i supporti introdotti, hanno però rilevato segnali di apertura e margini per continuare a svolgere il ruolo di ente affidatario nell'interesse dei due minori fino alla maggiore età di e per ulteriori due anni per Per_1 Per_2 Permanendo alcune criticità nell'esercizio da parte della madre del proprio ruolo genitoriale e la necessità di monitorare e supportare sia la madre nella ricerca di una soluzione lavorativa stabile e sia i figli nella loro crescita, va mantenuto l'affidamento all'ente dei due figli minori per ulteriori due anni. I servizi continueranno a monitorare il percorso scolastico dei due ragazzi e a sostenerli nel loro percorso di crescita, nonché a supportare la madre sia in ambito lavorativo che nel suo ruolo genitoriale.
Quanto ai rapporti padre-figli, avendo il resistente interrotto da tempo i contatti con i Servizi, allo stato non può essere prevista una regolamentazione degli stessi, fermo restando che laddove il padre manifesti la volontà di riallacciare i rapporti con i figli, saranno i Servizi a valutare le modalità più consone per tale ripresa. I minori continueranno ad abitare con la madre nell'alloggio messo a loro disposizione nell'ambito del progetto di ospitalità già in corso e prorogato fino al 30.09.26.
5) Quanto al profilo economico della controversia, deve tenersi conto che:
- svolge attività lavorativa con contratti a tempo determinato come addetta alle Parte_1 pulizie con un'entrata mensile di circa € 800/1000,00 e spese fisse pari a € 100,00 mensili per l'alloggio in cui abita;
non sta percependo l'assegno unico o altri benefici, non avendo ancora Pt_ potuto presentare l' in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno;
- Non si conosce l'attuale situazione lavorativa e abitativa del resistente che nell'ultimo incontro con i Servizi Sociali aveva dichiarato di vivere in una cascina a Pavia, di essere senza fissa dimora e di non poter reperire attività lavorativa regolare in assenza del permesso di soggiorno e di una residenza dopo essere stato cancellato dall'anagrafe di Vimercate per irreperibilità; non ha accettato aiuti da parte dei Servizi Sociali, ha interrotto il colloquio e non ha più contattato gli operatori.
pagina 5 di 6 In tale quadro di precarietà va previsto a carico del padre un concorso al mantenimento dei figli di importo minimo, pari a € 240,00 mensili (€ 80,00 per ciascun figlio), onnicomprensivi di ogni spesa. Va inoltre confermata la disposizione dell'ordinanza in data 4.10.23 secondo la quale l'assegno unico ed universale per la prole spetta interamente alla ricorrente su cui gravano tutti gli oneri relativi ai figli.
6) Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta (fasi di studio, introduttiva e istruttoria), in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico di al quale è stata addebitata la separazione. CP_1
Dette spese andranno erogate in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il loro importo prescinde dall'importo che verrà liquidato al difensore.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1
I. Dichiara la contumacia di CP_1
II. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio il 10.01.05 in Albania;
III. Pronuncia l'addebito della separazione a carico di CP_1
IV. Rigetta la domanda risarcitoria della ricorrente;
V. Affida i figli e ai Servizi Sociali di Vimercate per ulteriori 24 mesi (con Per_1 Per_2 riferimento a fino al conseguimento della maggiore età) decorrenti dalla data della Per_1 presente sentenza, VI. Dispone il loro collocamento insieme alla madre nell'alloggio di cui fruiscono nell'ambito di un progetto di ospitalità; VII. Demanda ai Servizi Sociali affidatari la regolamentazione dei rapporti di frequentazione padre-figli ove il padre richieda di riallacciare i rapporti con i figli e la ripresa della relazione sia rispondente al superiore interesse dei minori;
VIII. Demanda ai Servizi Sociali affidatari la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare;
IX. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 15 di CP_1 Parte_1 ogni mese, l'importo di € 240,00 ( € 80,00 per ogni figlio), onnicomprensivi di ogni spesa, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli fino al conseguimento dell'indipendenza economica, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di aprile 2026; X. Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente in favore di Parte_1
XI. Condanna a rifondere allo Stato le spese di lite che si liquidano in € 2600,00 per CP_1 competenze professionali, oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge;
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del
Comune di Vimercate Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 10 aprile 2024.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
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