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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6540 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 19382/2024 R.G. Lav. Prev.
TRA Cf. Cf. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Paolo della Valle n. 32/44 ricorrente
E in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con il quale elettivamente domicilia presso la sede di Napoli, v. De Gasperi n. 55 resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 13.09.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso le seguenti Ordinanze Ingiunzione, notificatagli dall' in data 28.05.2024: CP_1
1)Ordinanza – ingiunzione n. OI-0011538573 relativa ad atto di accertamento Protocollo
.5100.05/12/2018.0553143 del 5.12.2018 riferito all'anno 2017 CP_1 aventi ad oggetto intimazione di pagamento, nella sua qualità di legale rappresentante della della somma di euro €. 14.583,05, dovuta a titolo di Controparte_2 sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori relativamente all'annualità 2017, in violazione dell' articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3.07.2023 n. 85, oltre spese di notifica. Ha eccepito la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, la decadenza dell'Ente dalla potestà sanzionatoria per violazione dell'art 14 L 689/1981, la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa;
ha dedotto inoltre l'illegittimità delle impugnate ordinanze per difetto di motivazione in ordine alle asserite inadempienze, rimaste indeterminate, ancora per sproporzione tra la gravità dell'illecito e l'importo della sanzione.
1 Ha concluso, pertanto, per sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “annullare e comunque dichiarare inefficace l'ordinanza- ingiunzione n. OI-001538573 notificata in data del 28.5.2024, ed ogni atto presupposto e consequenziale, riservandosi ogni altra azione a tutela dei suoi diritti”; con vittoria di spese ed attribuzione. Si è costituito in data 6.05.2025 l'ente convenuto che ha eccepito l'avvenuta notifica degli accertamenti posti a fondamento delle O.I., come da documentazione allegata, quindi ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni sollevate in riferimento ai termini di cui all'art. 14 L 689/1981 e alla prescrizione. Ha evidenziato l'avvenuta rideterminazione della sanzione, alla luce dei nuovi parametri previsti dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48. Pertanto, asserito il valore ricognitivo di debito delle denunce telematiche attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l , Controparte_3 ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Acquisita la documentazione prodotta, la causa la causa era rinviata per la discussione, quindi all'esito della discussione tra le parti era decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
**** Il ricorso è fondato, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.
L'opponente ha eccepito la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, richiamati nella ingiunzione opposta, la violazione del termine di 90 gg previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'estinzione del diritto dell'ente a riscuotere la sanzione amministrativa. Si riporta di seguito il testo della norma citata.
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice (1) . Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla
2 scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto> Sul punto, non appare condivisibile la tesi dell'istituto resistente circa la non applicabilità del termine di cui al richiamato art. 14 alla disciplina in esame, in quanto disciplina speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Invero, l'art. 6 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, prevede in ogni caso che “
1. Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Tanto chiarito, va evidenziato che il termine di gg. 90 previsto dall'art. 14 cit. decorre non già dalla violazione, bensì dalla data del suo accertamento. Invero, la norma non fa decorrere i termini per la contestazione dalla commissione dell'illecito amministrativo, ma dal suo accertamento, che rispetto a questa tipologia di illecito richiede certamente delle verifiche amministrative. Secondo la tesi difensiva dell' , l'illecito amministrativo correlato all'omesso CP_1 versamento delle trattenute non può essere contestato prima del decorso dell'anno di riferimento, atteso che l'importo annuale dell'omissione, a seconda che superi o meno i 10 mila euro (“euro 10.000 annui” cfr. art. 2 co. 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638), determina la sussunzione della condotta nella fattispecie legale di illecito penale ovvero nella fattispecie legale di illecito amministrativo. L' ha osservato inoltre che le denunce mensili indicano gli importi dovuti, che CP_1 vengono pagati con gli F24, quindi l deve confrontare gli importi denunciati con i CP_1 flussi Uniemens trasmessi nell'anno con gli importi pagati con i corrispondenti f 24. Tanto chiarito, nel caso specifico, dalla documentazione versata in atti a cura dell' CP_1 risulta che: A) l'accertamento prot. .5100.05/12/2018.0553143 del 5.12.2018 relativo all'anno CP_1 anno 2017 era notificato il giorno 28.12.2018 presso l'indirizzo del ricorrente in Napoli via S. Domenico n. 80, a mezzo AR 78602982782-4 ricevuta a mani del portiere (cui seguiva spedizione della relativa raccomandata informativa nella stessa data, come attestato con Par efficacia fide facente dall'ufficiale postale nell'apposito riquadro dell;
Sul punto, è appena il caso di rilevare come rispetto alla notifica eseguita dall' ex art CP_1
30 DL 78/2010 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L 890/1982 e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016)
3 Così “Nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018 e più di recente, in tema di notifica degli atti tributari Cass., pronunce nn. 23177, 21604 e 1240, tutte del 2024). Ne consegue altresì che, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso al ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022). Dunque, con riferimento all'indicato atto di accertamento (prot.
.5100.05/12/2018.0553143 del 5.12.2018) può dirsi provata l'avvenuta notifica in data CP_1
28.12.2018. Tuttavia, va considerato che come si evince dalla stessa documentazione allegata alla memoria di costituzione dell'ente, presupposto della sanzione oggetto dell'ordinanza ingiunzione di cui è causa sono le omissioni contributive risalenti ai periodi 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017 e 11/2017, oggetto degli avvisi di addebito richiamati nell'atto di accertamento (cfr. atto di accertamento prot .5100.05/12/2018.0553143 del 5.12.2018). CP_1
Con riferimento a tali omissioni, deve necessariamente ritenersi che, all'epoca della formazione degli avvisi di addebito, anteriormente all'atto di accertamento del 5.12.2018 in cui confluivano, l fosse già in possesso di tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi, CP_1 necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile. CP_ L' nulla ha dedotto né tantomeno provato in ordine alle date di formazione degli avvisi di addebito confluiti nell'atto di accertamento presupposto. In tali termini, la notifica dell'atto di accertamento non può dirsi tempestivamente avvenuta. Alla mancata notifica della contestazione dell'illecito amministrativo, nel termine di 90 gg dall'accertamento dell'infrazione consegue l'estinzione della obbligazione di pagamento, come previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-accoglie il ricorso e dichiara estinta l'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa di cui alla ordinanza ingiunzione Ordinanza – ingiunzione n. OI- CP_1
001538573 notificata a in data del 28.5.2024, con annullamento Parte_1 della stessa;
-condanna l alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1865,00 per onorario, CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione. Napoli, 24.09.2025
4 Il Giudice del lavoro Dott. ssa Gabriella Gagliardi
5
Il TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 19382/2024 R.G. Lav. Prev.
TRA Cf. Cf. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Paolo della Valle n. 32/44 ricorrente
E in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con il quale elettivamente domicilia presso la sede di Napoli, v. De Gasperi n. 55 resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 13.09.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso le seguenti Ordinanze Ingiunzione, notificatagli dall' in data 28.05.2024: CP_1
1)Ordinanza – ingiunzione n. OI-0011538573 relativa ad atto di accertamento Protocollo
.5100.05/12/2018.0553143 del 5.12.2018 riferito all'anno 2017 CP_1 aventi ad oggetto intimazione di pagamento, nella sua qualità di legale rappresentante della della somma di euro €. 14.583,05, dovuta a titolo di Controparte_2 sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori relativamente all'annualità 2017, in violazione dell' articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3.07.2023 n. 85, oltre spese di notifica. Ha eccepito la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, la decadenza dell'Ente dalla potestà sanzionatoria per violazione dell'art 14 L 689/1981, la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa;
ha dedotto inoltre l'illegittimità delle impugnate ordinanze per difetto di motivazione in ordine alle asserite inadempienze, rimaste indeterminate, ancora per sproporzione tra la gravità dell'illecito e l'importo della sanzione.
1 Ha concluso, pertanto, per sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “annullare e comunque dichiarare inefficace l'ordinanza- ingiunzione n. OI-001538573 notificata in data del 28.5.2024, ed ogni atto presupposto e consequenziale, riservandosi ogni altra azione a tutela dei suoi diritti”; con vittoria di spese ed attribuzione. Si è costituito in data 6.05.2025 l'ente convenuto che ha eccepito l'avvenuta notifica degli accertamenti posti a fondamento delle O.I., come da documentazione allegata, quindi ha dedotto l'infondatezza delle eccezioni sollevate in riferimento ai termini di cui all'art. 14 L 689/1981 e alla prescrizione. Ha evidenziato l'avvenuta rideterminazione della sanzione, alla luce dei nuovi parametri previsti dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48. Pertanto, asserito il valore ricognitivo di debito delle denunce telematiche attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l , Controparte_3 ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Acquisita la documentazione prodotta, la causa la causa era rinviata per la discussione, quindi all'esito della discussione tra le parti era decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
**** Il ricorso è fondato, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.
L'opponente ha eccepito la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, richiamati nella ingiunzione opposta, la violazione del termine di 90 gg previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'estinzione del diritto dell'ente a riscuotere la sanzione amministrativa. Si riporta di seguito il testo della norma citata.
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice (1) . Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla
2 scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto> Sul punto, non appare condivisibile la tesi dell'istituto resistente circa la non applicabilità del termine di cui al richiamato art. 14 alla disciplina in esame, in quanto disciplina speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Invero, l'art. 6 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, prevede in ogni caso che “
1. Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Tanto chiarito, va evidenziato che il termine di gg. 90 previsto dall'art. 14 cit. decorre non già dalla violazione, bensì dalla data del suo accertamento. Invero, la norma non fa decorrere i termini per la contestazione dalla commissione dell'illecito amministrativo, ma dal suo accertamento, che rispetto a questa tipologia di illecito richiede certamente delle verifiche amministrative. Secondo la tesi difensiva dell' , l'illecito amministrativo correlato all'omesso CP_1 versamento delle trattenute non può essere contestato prima del decorso dell'anno di riferimento, atteso che l'importo annuale dell'omissione, a seconda che superi o meno i 10 mila euro (“euro 10.000 annui” cfr. art. 2 co. 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638), determina la sussunzione della condotta nella fattispecie legale di illecito penale ovvero nella fattispecie legale di illecito amministrativo. L' ha osservato inoltre che le denunce mensili indicano gli importi dovuti, che CP_1 vengono pagati con gli F24, quindi l deve confrontare gli importi denunciati con i CP_1 flussi Uniemens trasmessi nell'anno con gli importi pagati con i corrispondenti f 24. Tanto chiarito, nel caso specifico, dalla documentazione versata in atti a cura dell' CP_1 risulta che: A) l'accertamento prot. .5100.05/12/2018.0553143 del 5.12.2018 relativo all'anno CP_1 anno 2017 era notificato il giorno 28.12.2018 presso l'indirizzo del ricorrente in Napoli via S. Domenico n. 80, a mezzo AR 78602982782-4 ricevuta a mani del portiere (cui seguiva spedizione della relativa raccomandata informativa nella stessa data, come attestato con Par efficacia fide facente dall'ufficiale postale nell'apposito riquadro dell;
Sul punto, è appena il caso di rilevare come rispetto alla notifica eseguita dall' ex art CP_1
30 DL 78/2010 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L 890/1982 e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016)
3 Così “Nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018 e più di recente, in tema di notifica degli atti tributari Cass., pronunce nn. 23177, 21604 e 1240, tutte del 2024). Ne consegue altresì che, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso al ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022). Dunque, con riferimento all'indicato atto di accertamento (prot.
.5100.05/12/2018.0553143 del 5.12.2018) può dirsi provata l'avvenuta notifica in data CP_1
28.12.2018. Tuttavia, va considerato che come si evince dalla stessa documentazione allegata alla memoria di costituzione dell'ente, presupposto della sanzione oggetto dell'ordinanza ingiunzione di cui è causa sono le omissioni contributive risalenti ai periodi 12/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017 e 11/2017, oggetto degli avvisi di addebito richiamati nell'atto di accertamento (cfr. atto di accertamento prot .5100.05/12/2018.0553143 del 5.12.2018). CP_1
Con riferimento a tali omissioni, deve necessariamente ritenersi che, all'epoca della formazione degli avvisi di addebito, anteriormente all'atto di accertamento del 5.12.2018 in cui confluivano, l fosse già in possesso di tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi, CP_1 necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile. CP_ L' nulla ha dedotto né tantomeno provato in ordine alle date di formazione degli avvisi di addebito confluiti nell'atto di accertamento presupposto. In tali termini, la notifica dell'atto di accertamento non può dirsi tempestivamente avvenuta. Alla mancata notifica della contestazione dell'illecito amministrativo, nel termine di 90 gg dall'accertamento dell'infrazione consegue l'estinzione della obbligazione di pagamento, come previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-accoglie il ricorso e dichiara estinta l'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa di cui alla ordinanza ingiunzione Ordinanza – ingiunzione n. OI- CP_1
001538573 notificata a in data del 28.5.2024, con annullamento Parte_1 della stessa;
-condanna l alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1865,00 per onorario, CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione. Napoli, 24.09.2025
4 Il Giudice del lavoro Dott. ssa Gabriella Gagliardi
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