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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 194/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile
nelle persone delle seguenti Magistrate: dr.ssa GH MONTE- Presidente Istruttrice Relatrice dr.ssa Anna MANTOVANI- Consigliera dr.ssa Roberta NUNNARI- Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 194/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dal prof. avv. Vincenzo Mariconda e dall'avv. Andrea Piai ed Pt_2 elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Venezia, Santa Croce, 2122
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Tavazzi, presso lo Studio del quale in Bologna, via Marconi n. 9, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
(C.F./P.IVA ), in persona della procuratrice speciale avv. CP_2 P.IVA_4 CP_3
, rappresentata e difesa, anche in via tra loro disgiunta, dagli Avv.ti Prof. Giulio Ponzanelli
[...]
e IA IU, elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Ponzanelli
APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
pagina 1 di 33
Controparte_4
), (n. registrazione 414574053 R.C.S. Lyon), in persona del Controparte_5 procuratore e legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa, anche Parte_3 in via tra loro disgiunta, dagli Avv.ti Prof. Giulio Ponzanelli e IA IU, elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Ponzanelli
APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
Oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“in riforma della sentenza n. 1483/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata in data 11 dicembre 2024 all'esito del giudizio R.G. 702/2024, notificata a mezzo PEC il 20 dicembre successivo (docc. I - II), accogliersi le domande dedotte in primo grado dall'attrice e dunque: nel merito: •accertare la sussistenza di vizi nei composti denominati Parte_1
, rispettivamente prodotti da e forniti all'attrice da tali da renderli inidonei CP_6 CP_2 Controparte_1 all'utilizzo per i quali essi erano stati acquistati, •condannarsi le convenute, in solido fra loro, al risarcimento dei danni tutti, P patrimoniali e non, finora patiti da a causa dei vizi nei beni a lei forniti, allo stato quantificabili, quanto ai danni patrimoniali, in euro 2.281.400 (o in quella diversa, anche maggiore, somma che il Tribunale riterrà di giustizia), e quanto ai danni non patrimoniali in euro 900.000 (o in quella diversa, anche maggiore, somma che il Tribunale riterrà di giustizia);
•disporsi, quale contributo alla riparazione del pregiudizio, la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, ordinandosi la pubblicazione sentenza nella front page del sito web delle convenute, tanto in lingua italiana quanto in lingua inglese, in apposito banner pop-up autoeseguibile e per almeno 30 giorni a far data da quello successivo al deposito, nonché sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Repubblica” e sulla rivista di settore “Mac Plast” (anche nella sua versione online), per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del norma-le, a cura dell'attrice e a spese delle convenute, con rivalsa delle spese stesse a fronte dell'esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte delle Controparti;
con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi del rimborso forfetario ex lege. In via istruttoria: •all'atto dell'iscrizione a ruolo si offriranno in comunicazione i documenti già depositati in primo grado (numerati da 1 a 71, oltre ai documenti identificati con le lettere da a) a c) depositati fisicamente presso la cancelleria del Tribunale a quo); •si chiede l'ammissione di prova orale, per interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle convenute e, all'esito, per testimoni, sui seguenti capitoli di prova (da leggersi in forma interrogativa, preceduti da “vero che”): P 1. ricevuto il primo campione di prova di circa 25 kg di prodotto, a fine marzo 2022 commissionò ad CP_7 il test di resistenza alla luce della carta trattata con l con esito positi come dai docc. 67
[...] CP_6 biscono al testimone (solo prova testimoniale);
2. nel corso del webinar del 10 maggio 2022, organizzato dal Global Market Manager di signor CP_2 [...]
(come da doc. 9 di parte attrice che si esibisce all'interrogato o al testimone), i prodotti della linea Alve- Persona_1 P vennero presentati a come indicati all'utilizzo in edilizia e in particolare nella realizzazione di CP_2 carte da;
3. nella seconda metà mese di maggio 2022 presso la sede dell'attrice a Tribiano si tennero alcuni incontri tra il personale tecnico dell'attrice e i signori e di i quali esplicitamente assicurarono che i Testimone_1 Testimone_2 CP_1 prodotti della linea n da altre imprese produttrici di carta da CP_6 CP_2 para-ti estere, e che on necessità di adottare alcun particolare accorgimento in relazione alla loro introduzione nel ciclo produttivo in sostituzione dell'agente espandente denominato AD (azodicarbonammide), precedentemente utilizzato;
4. una volta ricevute da le prime forniture-campione di 421 e 658, all'inizio di giugno CP_2 CP_6 CP_6 2022 JV eseguì i pri i produzione, volti a verificare l ermini ne e resistenza meccanica, dei nuovi prodotti in sostituzione dell'agente espandente “AD” fino allora in uso (solo prova testimoniale);
5. in considerazione dell'esito positivo delle verifiche cui erano stati sottoposte le bobine semi-lavorate, nel mese di luglio P 2022 passò alla fase successiva della produzione di prova, procedendo alla stampa e al goffraggio delle bobine stesse lo prova testimoniale); pagina 2 di 33
6. tra la fine di luglio e il successivo mese di agosto 2022 i primi prodotti finiti realizzati con la fornitura-campione dell'Alve-One 658 e dell 421 vennero sottoposti con successo ai test di qualità normalmente previsti nel CP_6 ciclo produttivo di JV (so timoniale); P
7. a partire dal 5 settembre 2022 eseguì le prime prove di spalmatura per comprendere quale dei due prodotti forniti P da si prestasse meglio al esigenze produttive di (solo prova testimoniale); CP_1
8. nel i tali prove sono stati spalmati 14.400 metr i formato “330/70” su “tessuto non tessuto” (solo prova testimoniale); P
9. sempre con la fornitura di prova, il 1° ottobre 2022 eseguì una simulazione, sulle due macchine spalmatrici, dei semilavorati che sarebbero stati utilizzati per realizz le carte da parati finite, producendo 61.460 metri lineari di spalmato gr 400/ su base "tessuto non tessuto” di 70 cm d'altezza e 18.700 metri lineari di spalmato gr 350/ su base carta di 104 cm d'altezza (solo prova testimoniale); P
10. i beni descritti nelle fatture docc. 47-56 corrispondono alle materie prime utilizzate da nelle fasi di spalmatura, stampa-rotocalco e confezione dei prodotti finiti;
P
11. nell'effettuare le prove dei prodotti ha impiegato 60 dipendenti, per un to-tale di 482 ore lavorative CP_6 (solo prova testimoniale); P
12. l venne gradualmente inserito nel processo produttivo di a partire dall'inizio di ottobre 2022, allorché CP_6 l segnata la prima fornitura vera e pro-pria, come dal c. 13 attoreo che si esibisce all'interrogato o al testimone;
P
13. dal gennaio 2023 l era ormai divenuto l'unico agente espandente utilizzato da nella produzione di CP_6 carte da parati;
14. i primi problemi di viraggio cromatico, scolorimento o alterazioni di colore della base nelle carte da parati di prova realizzate con i prodotti iniziarono a manifestarsi alla fine di gennaio 2023; CP_6 P Persona_
15. non appena constatati t i, , nella persona di denunciò l'accaduto a nella persona CP_1 di chiedendo chiari nti in ordine all'aff prodotto da essa fornit Controparte_8
16. ne ontro tenutosi il 1° febbraio 2023, organizzato d'urgenza per discutere degli inconvenienti riscontrati dall'attrice, il signor Customer Development Manager ST di assicurò a Testimone_2 CP_1P
, nella persona dei signori , che i prodotti dovevano co si del tutto Persona_2 Parte_4 CP_6P ranei alle alterazioni lame do confermare gli programmati al fine di evitare ritardi nelle forniture;
P
17. simultaneamente alla denuncia dei vizi a autonomamente iniziò una serie di accertamenti su composizione CP_1 e stabilità degli inchiostri utilizzati per l ampa delle carte da parati, che esclusero che i problemi riscontrati fossero a essi imputabili (solo prova testimoniale)
18. tali accertamenti consistettero nell'esecuzione di provini di stampa con inchiostri a varie concentrazioni, nel loro passaggio nel forno a muffola1 per simulare diverse variazioni termine e nella loro comparazione cromatica allo spettrofotometro (solo prove testimoniale);
19. nella prima metà di aprile 2023 le carte da parati destinate alla vendita prodotte con l alla fine dell'anno CP_6 precedente palesarono deterioramenti diffusi e irreversibili che tendevano ad accentuarsi re del tempo;
20. il 18 aprile 2023 presso la sede dell'attrice, a Tribiano, vi fu una riunione organizzata per discutere dei deterioramenti P Persona_ riscontrati da , cui parteciparono i signori ed per l'attrice, per Parte_4 Testimone_2 CP_1 P
e up l corso della e l Controparte_8 Persona_3 Persona_4
o e unque dei test svolti da sui prodott ella linea CP_2 CP_6 senza esito;
P
21. il 21 aprile 2023 , nella persona di decise di sospendere l'utilizzo dei prodotti nel ciclo Parte_2 CP_6 produttivo delle ca da parati e di no ropri clienti gli articoli già prodotti, ricov i propri magazzini;
22. per la produzione delle carte da parati utilizzando l quale agente espandente, dall'inizio di ottobre 2022 CP_6 P al 21 aprile 2023, ha impiegato 75 dipendenti, le di 51.300 ore in 86 giorni lavorativi (solo prova testimoniale); P
23. il 18 maggio 2023 si tenne un'ulteriore riunione con il personale di e presso lo stabilimento , al CP_1 CP_2 fine di verificare se, in relazione all'uso degli agenti espandenti fossero opportune alcune modifiche al CP_6 procedimento produttivo;
24. nel corso di tale incontro JV reiterò la richiesta di poter esaminare la documentazione relativa ai test preliminari svolti da si prodotti senza ottenerli;
CP_2 CP_6 P
25. anzi, in casione il p individuò una serie di accertamenti che avrebbe dovuto effettuare a CP_2 propria cura e spese, come da doc. 12 che si esibisce all'interrogato o al testi ne;
CP_2
pagina 3 di 33 26. all'esito dell'incontro congiunto del 18 maggio 2023 l'unica proposta operativa di e fu quella di provare CP_1 CP_2 a sostituire i prodotti Alve-One 658 e 421 for-niti in precedenza con altri prodotti della stessa CP_6 CP_2 gamma, e in particolare con l lve-One 433; CP_6 P
27. la proposta di cui al capitolo u immediatamente rifiutata da;
28. ciò nonostante, il signor di con una mail del 2 aggio successi-vo, annunciò ugualmente a Controparte_8 CP_2 P
la spedizione di du e altrettanti di 433, come da doc. 20 attoreo che si CP_6 CP_6 bisce all'interrogato o al testimon P
29. in considerazione dell'esito dell'incontro del 18 maggio 2023, decise di demandare ulteriori approfondimenti sulla compatibilità tra i prodotti e il PVC alla pro-pri presa fornitrice di quest'ultimo, la tedesca IT CP_6 MB;
30. IT, all'esito dei test svolti sulla compatibilità tra e con vari tipi di PVC, suoi CP_9 CP_10 e di altre imprese concorrenti, constatò, in alcuni casi, “u e to di colore dopo un periodo di cinque settimane di giacenza al buio”, come risulta anche dal doc. 69 attoreo, che si esibisce all'interrogato o al testimone;
31. l'impresa francese Texdecor Group, a fronte delle lamentele ricevute dai propri clienti, ha dovuto ritirare e sostituire P le carte da parati che aveva acquistato da nel periodo otto-bre 2022 – aprile 2023, descritte nelle fatture incluse nel doc. 61 attoreo che si esibiscono al test one (solo prova testimoniale);
32. nel 2023 l'impresa turca DA, aveva iniziato a utilizzare l nella produzione di carte da parati, ma CP_6 a distanza di tempo dall'ultimazione della stampa le carte a base avevano iniziato a presentare problemi CP_6 P di viraggi del colore, soprattutto nei toni scuri, analoghi a quelli da , come da documento 70 che si esibisce all'interrogato o al testimone;
33. in considerazione dei suddetti problemi, e venuta a conoscenza, per il tramite del signor di Persona_5 CP_7 P
di quanto accaduto a , DA decise immediatamente d'interrompere l'uti
[...] CP_6 endo il contratto di for ura con e/o con il suo agente per il territorio turco;
CP_2P
34. il rifiuto, da parte di , di eseguire dicati nel doc. 12 che si esibisce al testimone, avvenne quando CP_2 P ormai aveva deciso di non utilizzare più l nel proprio ciclo produttivo, ritornando immediata-mente CP_6 all'util o dell'AD (a prova contraria, ne missione del capitolo 16 dedotto da;
CP_2
35. in particolare, tale rifiuto fu determinato dalla volontà di non accollarsi ulteriori costi di speri one, dei quali avrebbero beneficiato esclusivamente e (a prova contraria, nel caso di ammissione del capitolo 16 dedotto CP_2 CP_1 da . CP_2 Persona_ P P Si indicano quali testimoni, i signori: dott. direttore di stabilimento di;
, già dipendente e oggi Parte_4 P suo consulente esterno a contratto nel settore ricerca e sviluppo;
, dipendente di con la qualifica di Persona_6 responsabile della qualità; dipendente di JV con la qualifica di responsabile dei costi e della pianificazione Persona_7 P della produzione;
dipendente di con la qualifica di responsabile del reparto stampa e goffratura, sui capitoli Testimone_3 P nn. 5 e 6; , e , dipendenti amministrative di;
e Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Persona_5
entrambi di di CO (NO), sui capitoli nn. 1, 17-18, 32-33; dipendente Testimone_7 CP_7 CP_11 di IT MB (Burghausen, Germania), sui capitoli nn. 29-30; legale rappresentante di AD Tes_8
(Adana, Turchia), sui capitoli nn. 32-33. Ove non altrimenti specificato, s'intende che la loro escussione viene chiesta su tutti i capitoli;
•nel caso di ammissione, anche solo parziale, dei capitoli dedotti dalle convenute, chiediamo di essere abilitati alla prova contraria, con gli stessi testimoni indicati a prova diretta;
•chiediamo che la Corte voglia ordinare alle convenute e a nonché Controparte_12 Controparte_13
a l'esibizione in giudizio: Controparte_14
- dei test svolti nella fase di pre-produzione della gamma degli agenti e dei loro risultati, con particolare CP_6 riferimento all'impiego nell'edilizia e nel settore delle carte da pa-ra i valutare la correttezza della loro condotta professionale;
- del materiale divulgativo utilizzato per il webinar intitolato “Polymer Foams – Can They Be Safer and More Sustainable?”;
- della formulazione chimica utilizzata per la produzione dell'Alve-One 658 e dell nell'anno 2022 e CP_9 della formulazione chimica utilizzata attualmente per i medesimi prodotti;
•chiediamo, altresì, che la Corte voglia ordinare a DA (Adana, Turchia, İncirlik Blv., 27) l'esibizione in CP_15 giudizio della corrispondenza relativa alle offerte commerciali a oggi ricevute da (o per conto di) agli ordini di prodotti CP_2 da lei effettuati e al loro esito;
CP_6
pagina 4 di 33 •chiediamo che la Corte voglia disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di descrivere lo stato dei prodotti realizzati con gli agenti rilevare i difetti in essi riscontrabili e determinarne la causa, anche – se del caso – delegandogli la CP_6 conduzione di appositi esperi-menti ai sensi dell'art. 261 del codice di rito;
•occorrendo, chiediamo infine che la Corte voglia disporre una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, al fine di quantificare con esattezza il danno patrimoniale, in P termini tanto di danno emergente quanto di lucro cessante, patito da per effetto delle condotte di e . CP_1 CP_2
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso, in via preliminare, dichiarare l'impugnazione proposta da inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutte le Parte_1 ragioni espresse in narrativa, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite;
in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via preliminare, rigettare l'impugnazione formulata da e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1483/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 11 dicembre 2024; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa impugnazione, -accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione risarcitoria promossa da Parte_1 nei confronti di -respingere integralmente tutte le domande risarcitorie formulate nei confronti di Controparte_1 CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni espresse in narrativa e anche ai
[...] sensi dell'art. 1227 c.c., respingendo tutte le pretese avverse e con ogni conseguente provvedimento;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità di per vizi della cosa venduta, - ridurre il quantum richiesto a titolo risarcitorio Controparte_1 e contenerlo nei limiti di quanto eventualmente accertato in corso di causa, per le ragioni espresse in narrativa;
- accertate e graduate le percentuali di colpa eventualmente gravanti sulle parti in causa, condannare la in proporzione e Controparte_1 nei limiti della minor quota di responsabilità alla stessa ascrivibile;
in via riconvenzionale trasversale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, in accoglimento della domanda di rivalsa e/o regresso e/o manleva formulata da condannare e/o di a rimborsare Controparte_1 CP_2 Parte_5
a quanto questa fosse costretta ad anticipare a a titolo di risarcimento del danno ex art. 1494 Controparte_1 Parte_1
c.c.; In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge. In via istruttoria, in caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'impugnazione principale, ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate per le ragioni già indicate in primo grado, da intendersi in questa sede pedissequamente richiamate e ritrascritte, e si insiste per l'eventuale ammissione delle istanze istruttorie tutte, allo stato non ammesse, formulate nell'interesse di In Controparte_16 particolare, per quanto occorrer possa, si chiede ammettersi: - prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che, nel mese di febbraio 2022, prendeva contatti con per presentare una gamma di agenti espandenti CP_1 Parte_1 della linea prodotta dal proprio partner commerciale quale alternativa “green” all'azodicarbammide CP_6 CP_2 (AD)?
2) Vero che, nell'occasione, venivano proposti alla due tipologie di Alve-One, il 421 ed il 658, di cui venivano Parte_1 inviate le schede tecniche fornite dal produttore (si rammostrino al teste il Certificate of Compliance, il Technical Data Sheet ed il Safety Data Sheet prodotti quali docc. 9, 10 e 26 da ? CP_2
3) Vero che ha rappresentato a le caratteristiche dell descritte nelle schede tecniche trasmesse dal CP_1 Parte_1 CP_17 produttore, senza fornire indicazioni su eventuali performance del nuovo agente chimico una volta sottoposto al ciclo produttivo interno del compratore per la produzione del prodotto finito? P
4) Vero che, in occasione dell'incontro organizzato il 14 marzo 2022 tra e Controparte_1 Controparte_14
il dott. di presentava l proponendolo quale alternativa “green” all'azodicarbammide
[...] Controparte_8 CP_2 CP_6
(AD) dotato delle caratteristiche indicate nella documentazione tecnica di cui ai capitoli 2 e 3?
5) Vero che, a fine marzo 2022, comunicava a che i test di laboratorio condotti avevano avuto risultati Parte_1 CP_1 positivi sull 658? CP_6
6) Vero che, nel mese di luglio 2023, comunicava a che anche i test di laboratorio condotti sull'Alve-One Parte_1 CP_1
421 avevano avuto risultati positivi? Per Persona_ P 7) Vero che, all'incontro del 18 aprile 2023, alla presenza dei sig.ri e di il sig. della CP_8 CP_2 ammetteva di aver omesso di effettuare sui campioni-prova forniti da i test di lavabilità e luminosità sul prodotto finito, CP_1 prima di avviare la produzione industriale con l'uso del nuovo composto CP_6
pagina 5 di 33 Per_
8) Vero che, a tale incontro, il sig. dichiarava di non aver effettuato sui campioni-prova forniti da alcun test per CP_1 P valutare la compatibilità dell con gli inchiostri adoperati da nel proprio ciclo produttivo? CP_6 Persona_ P
9) Vero che, a tale incontro, il sig. di pronunciava tali parole: «so di aver commesso una cazzata perché non ho eseguito i test di scrub resistance, perché con l'AD non ho mai avuto problemi e non mi è passato nemmeno per l'anticamera del cervello di eseguire i test»? Per_
10) Vero che, sempre a tale incontro, il sig. dichiarava di aver tentato di risolvere autonomamente la problematica riscontrata sul prodotto finito modificando temperature, dosaggi e additivi e utilizzando agenti fissanti in post-produzione? Sui capitoli di prova di cui sopra, si indicano come testi il sig. domiciliato presso Caldi Italia S.p.a., in Testimone_1
Origgio (VA), via 1° Maggio 34/36/38, sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6; il sig. ed il sig. Testimone_9 Testimone_2 entrambi domiciliati presso in Origgio (VA), via 1° Maggio 34/36/38, su tutti i capitoli di prova;
il Controparte_16 Persona_ sig. presso in Tribiano (MI), via Cassino d'Alberi n. 19, sui capitoli 7, 8, 9 e 10. Parte_1
- Eventuale prova contraria diretta del sig. domiciliato presso in Origgio (VA), via 1° Testimone_2 Controparte_16
Maggio 34/36/38, rispetto ai capitoli 15 e 16, ove ammessi, formulati dalla difesa di Parte_1
Per CP_2 Controparte_18
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: P in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello di ex art. 348-bis c.p.c., per tutti i motivi illustrati nel presente atto;
in principalità: rigettare l'appello proposto da dichiarandolo inammissibile o comunque infon- Parte_1 dato in fatto e in diritto per le ragioni esposte, e per l'effetto confermare la Sentenza n. 1483/2024, pubblicata l'11 dicembre 2024 all'esito del giudizio con R.G. n. 702/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Dott. Barile;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo di uno dei motivi di appello avversario: riformare la Sentenza n. 1483/2024, pubblicata l'11 dicembre 2024 all'esito del giudizio con R.G. n. 702/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Dott. Barile accogliendo l'appello incidentale condizionato proposto da e CP_2 Controparte_4 ( e quindi per l'effetto accogliere le seguenti domande: in via pregiudiziale di rito,
[...] Controparte_5 accertare la carenza di giurisdizione del giudice adito con riguardo a tutte le domande svolte avverso
[...]
, in favore del giudice francese;
in via preliminare di merito, accertare e Controparte_19 dichiarare la nullità della citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, quarto comma, e 163, terzo comma, n. 4, c.p.c. per omessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle domande svolte a carico di e in ogni CP_2 caso la carenza di legittimazione passiva di sia rispetto alle domande di sia rispetto alle domande di CP_2 Parte_1
per non essere il produttore del prodotto ela carenza di legittimazione passiva di rispetto CP_1 CP_6 CP_4 alle domande di in principalità, accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'impro-ponibilità dell'azione Parte_1 P extracontrattuale svolta a carico del produttore, es-sendo azionabile per il compratore la sola azione contrattuale avverso il proprio dante causa venditore sempre in principalità, nel merito, rigettare siccome infondate tutte le do-mande CP_1 svolte a carico di e per le ragioni CP_2 Controparte_19 esposte in atti;
in via istruttoria: A. ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che l'agente espandente (nelle due tipologie 0421 e 0658) è prodotto esclusivamente da CP_6 Controparte_18 presso il proprio st francese
[...] 2) Vero che nel periodo marzo 2022-febbraio 2024 (quale venditore) e Controparte_14 Controparte_18 (quale produttore) hanno garantito escl nato da
[...] Controparte_1 che indicate ed esplicitate nella documentazione tecnica e in particolare nel Certifi accluso a ciascuna spedizione di prodotto ordinato da di cui ai ns. docc. 9 e 26 che si rammostrano al teste) nel Controparte_1 Technical Data Sheet e nel Safety Data She 0 che si rammostra al teste), senza alcuna indica-zione circa le prestazioni dello stesso una volta impiegato in un de-terminato processo industriale ed eventuali performance dell CP_6 con riferimento alle fasi di lavorazione successive alla espansione. 3)Vero che nel corso della riunione organizzata il 14 marzo 2022 tra e il Dott. Parte_1 Controparte_1 CP_8 di venivano illustrate le caratteristiche dell quale prodotto a base di
[...] CP_2 Controparte_14 CP_6 ato à indicata a nel corso dei pri on del Parte_1 Controparte_1 febbraio 2022, come da doc. 7 di che si ram ) indicate ed esplicitate nella do di Parte_1 cui al capitolo di prova precedente nzialità nella capacità espandente delle materie plastiche. 4) Vero che il 6 aprile 2022 di comu-nicava ad di Testimone_1 Controparte_1 Controparte_8 CP_14 che i test di labo a avuto risultati p
[...] Parte_1 CP_6 pagina 6 di 33 altresì che all'epoca il prodotto Alve- One 0421 non era stato ancora testato, come da doc. 6 che mi si rammostra (si rammostri al teste il ns. doc. 6). 5) Vero che il 26 luglio 2022 di co-municava ad di Testimone_1 Controparte_1 Controparte_8 CP_14 che i test di laboratorio condotti da anche su tale prodotto ri-sultavano positivi come da doc. 7 che mi
[...] Parte_1 si rammostra (si rammostri al teste il ns. doc. 7). 6) Vero che a inizio maggio 2022, vendeva a una prima “fornitura- Controparte_14 Controparte_1 campione” dell codici 0421 e 0658. CP_6
7) Vero che il 2 settembre 2022, per il tramite del sig. comunicò a Controparte_1 Testimone_1 Controparte_14 che aveva deciso di acquistare 5000 kg del solo 0658.
[...] Parte_1 CP_6 8) Vero che a partire dal settembre 2022 e fino al febbraio 2023 ricevette ordini da parte di Controparte_14 riferiti al prodotto 0658. Controparte_1 CP_6
9) Vero che nel periodo settembre 2022 – febbraio 2023, forniva a il Controparte_14 Controparte_1 prodotto avente le caratteristiche tecniche richieste da con mail del 26 aprile 2022 (come da ns. CP_6 Controparte_1 doc. 24 che si rammostra al teste), e risultanti dalla certificazione di conformità che è stata con-segnata alla stessa con mail del 27 aprile 2022 (come da ns. doc. 8 che si rammostra al teste).
10) Vero che solamente verso la metà di marzo 2023 (per il tramite del Sig. ) per la prima volta ha riferito Parte_1 Pt_4 telefonicamente ad di dell'emergere di alcune problematiche relative alla stabilità Controparte_8 Controparte_14 dei colori sul prodotto finito, mentre nessuna criticità emergeva prima della commercializ-zazione o nel corso delle verifiche di qualità normalmente prodromiche alla stessa.
11) Vero che tra aprile e maggio 2023, nel corso di alcune interlocuzioni telefoniche, riferiva, per il tramite del Sig. Parte_1
, ad di di stare effettuando alcuni test per individuare l'origine Parte_4 Controparte_8 Controparte_14 della lamentata problematica.
12) Vero che durante l'incontro del 18 aprile 2023, per il tra-mite dei Sigg.ri ed , Parte_1 Persona_2 Parte_4 provvedeva ad illustrare per la prima volta l'asserita problematica riscontrata sul proprio prodotto lavorato, che riguardava la stabilità dei pigmenti colorati uti-lizzati sulla carta da parati, che riferiva non essere stata ancora te-stata, siccome i test dalla stessa eseguiti avevano avuto ad oggetto la sola capacità di espansione dell' CP_6 Persona_
13) Vero che nel corso dell'incontro di cui al precedente capitolo di prova, per il tramite dei Sigg.ri ed Parte_1
, riferiva (i) che nessuna verifica era stata fatta in merito alla compatibilità tra il prodotto e le successive Parte_4 CP_6 fasi del ciclo produttivo di (ii) che alcuna verifica era stata condotta – né sulla prima “fornitura-campione” ordinata Parte_1
a maggio 2022, né sugli ordinativi dei primi di settembre 2022 - in merito alle possibili interferenze dell con gli
CP_6 inchiostri utilizzati nel proprio ciclo produttivo, per valutare la compatibilità dell con l'inchiostro impiegato da
CP_6 [...] nella successiva fase di stampa della carta abbinata alla lamina di plastica;
(iii) che non erano stati effettuati test di Pt_1 stabilità e di lavabilità sul prodotto;
(iv) di aver tentato, successivamente all'emersione della descritta problematica, di risolvere autonomamente tale criticità modificando le temperature, i do-saggi e gli additivi e utilizzando agenti fissanti in post-produzione; e (v) di aver allora contattato il proprio fornitore di pigmenti per verificarne la compatibilità con l utilizzato, che
CP_6 riferiva di una possibile criticità nella compatibilità del prodotto con la composizione di taluni inchiostri.
CP_6 Persona_ 14) Vero che durante tale incontro del 18 aprile 2023, il Sig. di affermava di essere intenzionato a Parte_1 condurre tutti i test necessari per risolvere la menzionata problematica. Vero che nella medesima circostanza Controparte_8
e di e di ricevevano per la prima Persona_3 Controparte_14 Persona_4 Controparte_18 volta informazioni relative al ciclo produttivo di Parte_1
15) Vero che nel corso del secondo incontro del 17 maggio 2023, per il tramite dei Sigg.ri ed Parte_1 Tes_10 Pt_4
, indicava ulteriori criticità riferite al cambiamento dei colori riscontrato successivamente alla fase di goffratura e alla
[...] esposizione alternata a mo-menti di luce e oscurità. 16) Vero che nel corso della riunione di cui al precedente capitolo di prova, a fronte della pregressa predisposizione da parte di e di di un pro-getto di attività di sperimentazione da condurre Controparte_8 Persona_3 Controparte_14 presso i siti indu-striali di quest'ultima riferiva per il tramite dei Sigg.ri ed , di non Parte_1 Persona_2 Parte_4 possedere la struttura industriale adatta alla conduzione di tali test e chiedeva che fosse la stessa Controparte_14 a contattare autonomamente il proprio fornitore di PVC, tal “IT”, per effettuare i relativi test.
pagina 7 di 33 17) Vero che di ha lavorato ad un progetto di sperimentazioni, all'invio di Controparte_8 Controparte_14 materiali alterna-tivi sempre appartenenti alla linea e all'organizzazione di un incontro con il produttore della CP_6 componente PVC indicato da per individuare l'origine delle problematiche lamentate da Parte_1 Parte_1
18) Vero che nel corso dell'incontro del 28 luglio 2023 – al quale hanno partecipato e di Controparte_8 Persona_3 Persona_
e per il tramite dei Sigg.ri ed Controparte_14 Controparte_1 Controparte_20 Pt_4
, dichiarava di non essere disponi-bile a svolgere le operazioni di verifica prospettate in tale sede da
[...] Controparte_14
[...]
19) Vero che per tutto il mese di agosto e di settembre 2023 e poi nuovamente a novembre 2023 di Controparte_8 [...] Persona_ ha contattato i Sigg.ri ed di e Controparte_14 Parte_4 Parte_1 Controparte_21 CP_1
indicando la possibilità di sperimentare l'utilizzo di diversi stabilizzanti, richiedendo varie volte i riferimenti del
[...] produttore della componente PVC (come da ns. docc. 20 e 21 che si rammostrano al teste).
20) Vero che nel novembre 2023, in esito ad alcuni incontri con forni-tori di inchiostro di altri clienti, veniva indicato ad di che alcuni inchiostri mostravano una maggiore compatibilità rispetto ad altri Controparte_8 Controparte_14 Persona_ con il prodotto e che di notiziava dunque ed CP_6 Controparte_8 CP_2 Controparte_14 Parte_4 di e di di tale circostanza. Parte_1 Testimone_9 Controparte_1
21) Vero che tra novembre 2023 e febbraio del 2024 di e di Controparte_8 Controparte_14 Persona_4 contattavano e comu-nicando gli aggiornamenti rispetto ai Controparte_18 Parte_1 Controparte_1 risultati dei test condotti con alcuni produttori di inchiostri di altri clienti e indicando di valutare la possibilità di effettuare analoghe verifiche, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno da Parte_1 Si indicano a testi: - domiciliato presso in Rosignano Marittimo (LI), Via Controparte_8 Controparte_14
Piave 6, sui capitoli da 1 a 21; - domiciliato presso in Ro-signano Marittimo Persona_3 Controparte_14
(LI), Via Piave 6, sui capitoli 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18; - domiciliato presso Persona_4 Controparte_18 in 9 Rue des Cuirassiers Immeuble Silex 2 Solvay 69003, Lyon (Francia), sui capitoli 1, 2, 12, 13, 14, 21.
[...] In considerazione del fatto che il Sig. è domiciliato in Francia, pur sempre nel territorio dell'Unione Europea, Persona_4 le esponenti instano fin d'ora affinché si proceda all'assunzione della testimonianza mediante assistenza di un interprete di lingua francese nominato ai sensi dell'art. 122 c.p.c. o, in alternativa, qualora il Giudice lo reputi op-portuno e necessario, mediante trasmissione della relativa richiesta all'autorità giudiziaria dello Stato competente ai sensi e per gli ef-fetti del regolamento n. 1783/2020/CE. B. dichiarare inammissibili le produzioni documentali effettuate da con la Parte_1 propria seconda memoria integrativa e rigettare, per le ragioni esposte in atti, le istanze istruttorie formulate da ivi Parte_1 incluse (i) la richiesta di prova orale (testimoniale e interroga-torio for-male) per cui comunque, nella denegata ipotesi di ammissione dei capi-toli ex adverso formulati, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi già indicati nella seconda memoria integrativa;
(ii) la richiesta di emissione degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.; (iii) la richiesta di esperimento delle CTU. in ogni caso condannare mente dell'art. 96, primo e/o terzo comma, c.p.c., al risarcimento Parte_1 dei danni, liquidabili d'ufficio, in favore delle comparenti, in conseguenza della condotta processuale dell'attrice assistita quanto meno da colpa grave, come esposto in primo grado. in ogni caso: con refusione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 1483/2024, emessa dal Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio, pubblicata in data 11 dicembre 2024; con tale sentenza sono state respinte le domande proposte in primo grado da nei confronti di Pt_1 Controparte_1 CP_2 volte all'accertamento della sussistenza di vizi nei Controparte_18 composti denominati “Alve-One”, rispettivamente prodotti da e forniti all'attrice da CP_2
tali da renderli inidonei all'utilizzo per i quali essi erano stati acquistati, alla Controparte_1
P condanna in via solidale delle società convenute al risarcimento dei danni finora patiti da a causa dei vizi nei beni a lei forniti, indicati in complessivi euro 2.281.400,00 quanto ai danni patrimoniali pagina 8 di 33 e in euro 900.000,00 quanto ai danni non patrimoniali, oltre alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sul sito web delle convenute e sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Repubblica” e sulla rivista di settore “Mac Plast”.
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
I)- A fondamento delle domande l'appellante attrice in primo grado, ha allegato, in sintesi, Pt_1 le seguenti circostanze. è un'impresa che opera nel settore grafico cartotecnico, Parte_1 occupandosi in particolare della produzione di rivestimenti murali vinilici (carta da parati); nel tempo collaborando anche con note maison di moda internazionali quali Armani e Missoni, Parte_1 ha aggiornato la composizione dei materiali per la realizzazione di articoli, non solo esteticamente pregevoli, ma anche ecologici e non dannosi per la salute;
all'inizio di febbraio 2022 Parte_1 veniva contattata da in veste di partner di , per presentare un'offerta Controparte_1 CP_2 relativa all'agente espandente della linea della secondo quanto dichiarato CP_6 CP_2 dalla produttrice nella brochure, le caratteristiche di lo renderebbero adatto CP_2 CP_6 all'utilizzo nei materiali termoplastici nonché a proteggere i prodotti espansi durante tutto il loro ciclo di vita (stoccaggio, manipolazione, trasporto, lavorazione finale e altresì riciclo, non generando residui), la sua tinta bianca e neutra avrebbe dovuto agevolare al massimo ogni ulteriore successiva fase di colorazione o decorazione del prodotto finito;
veniva descritto come CP_6 alternativa sicura e sostenibile rispetto ai più diffusi agenti espandenti presenti sul mercato, in particolare rispetto alla potenzialmente pericolosa e/o tossica AD, utilizzabile anche per carta P da parati;
in data 8 marzo 2022 presso la sede di si svolse il primo incontro con l'agente italiano di nel corso del quale presentò i prodotti in due tipologie, il 421 e il 658: la differenza CP_2 CP_1 tra l'uno e l'altro prodotto concerneva la temperatura alla quale Alve–One diveniva attivo;
tra il 14 P marzo e il 26 aprile 2022 e concordarono l'invio di alcuni quantitativi di campione e della CP_1 documentazione tecnica dei prodotti, che sarebbe stata trasmessa direttamente da;
CP_2 CP_1 assicurava a che il prodotto era già stato testato positivamente da altre aziende operanti Parte_1 nel medesimo settore di parte attrice;
le parti convennero quindi una prima fornitura-campione, per un quantitativo modesto per i normali volumi produttivi di 500 kg di Alve–One 658 e Pt_1
P 400 kg di Alve–One 421; ricevuto questo materiale in data 30 maggio 2022, iniziò i primi test di produzione al fine di verificare la resa dell' quale agente espandente in sostituzione CP_6 dell'agente fino allora utilizzato (AD), lasciando inalterati tutti i restanti componenti della ricetta utilizzati per la produzione del “Plastisol”, ovvero il materiale che viene spalmato sui diversi supporti (carta oppure tessuto/non tessuto) per essere successivamente stampato e goffrato;
in P quell'occasione, secondo prassi, aveva anche accertato che i livelli di espansione, di lavabilità e di resistenza meccanica rientrassero negli standard produttivi previsti e le bobine così ottenute erano state poi sottoposte alla fase di stampa e di goffraggio: al termine di queste due lavorazioni non si pagina 9 di 33 erano evidenziati segnali o anomalie che potessero far rilevare quanto invece emerso nei mesi successivi;
il 31 agosto 2022 comunicò che, in considerazione degli ordini d'acquisto CP_1
P dell' così come prospettati da , relativi a quantitativi ingenti di prodotto (nell'ordine di CP_6
P 5 tonnellate al mese), per tutto il 2022 avrebbe accordato a condizioni di prezzo particolarmente favorevoli;
in data 1.9.2022 effettuava, quindi, il primo ordine da 5.000 kg di Alve-One Parte_1
658, a cui seguivano ulteriori sei ordini d'acquisto a : il secondo ordine per 5000 kg di Alve- CP_1
One 658 in data 11 ottobre 2022, il terzo ordine per 5000 kg di 658 in data 21 novembre CP_6
2022, il quarto ordine per 5000 kg di 658 in data 13 gennaio 2023, il quinto ordine per CP_6
5000 kg di 658 in data 9 febbraio 2023, il sesto ordine sesto ordine per 5000 kg di Alve- CP_6
One 421 in data 15 marzo 2023, il settimo ordine per 5000 kg di Alve-One 421 in data4 aprile 2023.
In merito al progressivo manifestarsi dei problemi nei prodotti di JV contenenti l'attrice CP_6 ha allegato che alla fine di gennaio 2023 le bobine di spalmato con prodotte a ottobre, CP_6 novembre e dicembre 2022 entrarono nella fase di stampa e successiva goffratura;
da quel momento iniziarono a manifestarsi alcuni problemi di lavabilità del prodotto finito, nonché importanti cambiamenti di colore della base e viraggi cromatici alla presenza di raggi UV. P Inizialmente imputò questi problemi a un difetto di stabilità di qualche partita degli inchiostri o alla non idoneità della temperatura di lavorazione, non potendo immaginare che essi discendessero, piuttosto, dal nuovo composto espandente;
per scrupolo l'attrice comunque espose quanto stava accadendo alla propria fornitrice nel corso di un incontro del 1° febbraio 2023, al quale parteciparono il signor Customer Development Manager ST di e i signori Testimone_2 CP_1
P P ed per;
in quell'occasione, il signor di assicurò a che la Persona_2 Parte_4 Tes_2 CP_1 causa di quanto lamentato non doveva ricercarsi nel prodotto soggiungendo anzi che CP_6 sarebbe stato necessario confermare immediatamente i tre ordini successivi per i quantitativi già pianificati (5.000 kg al mese), per evitare che un'eventuale sospensione delle forniture potesse P determinare il fermo totale della produzione attorea;
dal canto suo, aveva proseguito le proprie verifiche interne sulla stabilità degli inchiostri, modulando la loro concentrazione, per arrivare alla conclusione che questi dovessero considerarsi completamente estranei ai problemi che si stavano P manifestando. ha poi dedotto che dalla metà di aprile 2023 aveva dovuto constatare come la carta da parati palesasse reazioni assolutamente imprevedibili all'esposizione luminosa, nonché
l'irreversibilità del deterioramento dei pigmenti usati per la stampa;
nel frattempo, però, erano già stati inviati altri due ordini di in data 15 marzo e 4 aprile 2023; una volta accertata CP_6
P l'incompatibilità del prodotto fornito da all'uso per cui era previsto, il 21 aprile 2023 CP_1 decise di sospendere l'utilizzo degli espandenti e anche d'interrompere la produzione CP_6 degli spalmati e l'utilizzo delle bobine di spalmato che in quel momento giacevano nel magazzino, per circa 315.000 metri lineari di semilavorato inservibile. L'attrice attuale appellante ha allegato, pagina 10 di 33 quanto alla condotta di e successiva alla denuncia dei vizi, che su pressante richiesta CP_1 CP_2
P P di , il 18 aprile e il 18 maggio 2023 i delegati di , di e di si sono incontrati presso CP_1 CP_2 la sede di quest'ultima, nel tentativo di ipotizzare eventuali soluzioni tecniche che potessero ovviare ai problemi generati dall il 29 maggio il signor di facendo riferimento CP_6 CP_8 CP_2 all'ultima riunione congiunta, inviò all'attrice una mail con la quale proponeva l'invio di campioni di prova di prodotti sostitutivi, sempre appartenenti alla medesima “famiglia”, l' 653 e CP_6
P l' 422; tale offerta venne formulata senza che mettesse a disposizione di alcun CP_6 CP_2 dato o know-how ricavati dalla sua precedente sperimentazione dei prodotti: con ciò riguardo CP_2 ai nuovi agenti proposti, intendeva demandare i necessari test e le verifiche della loro efficienza a P
, che avrebbe dovuto accollarsene per intero spese e rischi;
alla luce dell'esperienza fallimentare con i composti che le erano stati forniti in precedenza e non potendo permettersi di attendere il P tempo necessario per sperimentare la stabilità dei nuovi prodotti, optò per la soluzione più sicura, quella di proseguire la produzione con i “vecchi” agenti espandenti, risolvendo così i problemi riscontrati con l' tutto il materiale pervenuto con gli ultimi due ordini è stato CP_6
P integralmente reso da al fornitore, che lo ha accettato curandone persona il ritiro. Tutto ciò P premesso, ha dedotto la sussistenza dei vizi nei prodotti acquistati, concludendo che CP_6
P è dunque evidente “che il difetto stia nei soli componenti prodotti da e venduti a da CP_2
, posto che nessuna altra carta da parati realizzata con i componenti utilizzati in precedenza CP_1 aveva mai manifestato simili problemi”. L'attrice ha dedotto che, in conseguenza del difetto dell'agente espandente acquistato, ha subito ingenti danni: oltre al danno all'immagine, CP_6 sia attuale sia potenziale, un danno da lucro cessante pari a complessivi euro 673.400 euro e un danno emergente del complessivo importo di poco più di euro 1.608.000 relativo ai seguenti costi:
- costi di acquisto dei prodotti da , al netto di quelli restituiti alla venditrice, pari a 199.258 CP_1 euro;
- costi relativi alla sperimentazione dell - costi di produzione della carta da parati CP_6
P rivelatasi poi inutilizzabile;
- costi di ritiro e sostituzione dei prodotti contenenti che CP_6 aveva venduto ai propri clienti;
- costi di rimozione delle carte già poste in opera e di riallestimento con nuovi materiali esenti da vizi;
- costi di smaltimento del materiale inutilizzabile;
- costi di modifica del nuovo catalogo, realizzato utilizzando i campioni dei prodotti a base CP_6
In relazione a tali danni l'attrice ha dedotto la responsabilità delle convenute, in via solidale fra loro,
“tanto ai sensi dell'art. 1494 quanto ai sensi dell'art. 2043 del codice civile”.
II)- Si è costituita in giudizio contestando gli assunti di controparte. Sui fatti la Controparte_1 convenuta, attuale appellata, ha replicato in sintesi quanto segue. non è la società produttrice CP_1 dell'agente espandente oggetto di causa;
come intermediario fra acquirente e produttore, CP_1 non avrebbe potuto offrire al proprio cliente alcuna garanzia diversa e/o più ampia di quella contenuta nella scheda tecnica fornita da sulla qualità del prodotto, né avrebbe potuto CP_2 pagina 11 di 33 prevedere gli effetti che tale agente chimico avrebbe avuto sul prodotto finito del cliente;
con e- mail del 14 marzo 2022 il sig. della , riepilogando gli accordi intercorsi Testimone_1 CP_1 all'incontro tenutosi l'8 marzo 2022, invitava il sig. della a trasmettere Controparte_8 CP_2 direttamente a la documentazione tecnica del prodotto proposto e anticipava al cliente Parte_1
l'invio di un “campione” di 25 kg di in modo che l'acquirente potesse testarlo e CP_6 verificarne potenzialità ed effetti sull'intero ciclo di lavorazione della merce che avrebbe immesso sul mercato;
all'invio di un primo “campione-prova” faceva seguito la spedizione di una seconda P fornitura-prova di 500 kg di Alve-One 658 e di 400 kg di 421, con cui avrebbe dovuto CP_6 effettuare i primi test, non solo sulla produzione di “Plastisol”, ma sull'intero ciclo produttivo e, quindi, anche sulla successiva stampa, goffratura e colorazione dei rivestimenti finali;
dopo l'invio P dei due “campioni-prova”, dichiarava di ritenersi soddisfatta del prodotto e delle sue qualità e,
a partire dal 1° settembre 2022, ordinava un primo quantitativo di di 5000 kg, cui CP_6 seguivano analoghi ordini ad ottobre e novembre del 2022 e, poi, a gennaio, febbraio, marzo ed P P aprile 2023; secondo quanto affermato da , nei mesi successivi il prodotto finito lavorato da e da quest'ultima venduto sul mercato, aveva manifestato cambiamenti di colore e viraggi cromatici alla presenza di raggi UV;
le parti collaboravano nella ricerca del problema e di una sua eventuale soluzione e, proprio in questa prospettiva, venivano organizzati alcuni incontri;
fra questi, nella riunione del 18 aprile 2023, il sig. ammetteva che ricevuti i “campioni-prova” da Per_2 Parte_1
, aveva limitato i test al prodotto semi-lavorato e non anche al prodotto finito, con la CP_1 conseguenza che aveva ordinato ingenti quantitativi di senza prima verificarne gli effetti CP_6 sullo stampaggio e sulla successiva colorazione della merce. Ciò premesso, in via preliminare la convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza di dall'azione risarcitoria promossa Parte_1 dall'attrice nei confronti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 1494 c.c., deducendo che CP_1 [...]
su cui grava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato di aver denunciato al venditore Pt_1
i vizi oggi lamentati entro il termine di otto giorni stabilito dall'art. 1495 c.c., ovvero dal CP_1 momento in cui tali vizi erano ad essa effettivamente conoscibili. Al riguardo la convenuta ha P affermato che i test di lavabilità eseguiti da a metà aprile 2023 avrebbero dovuto essere effettuati dalla società acquirente già nel mese di aprile e maggio 2022, ossia nel momento in cui Parte_1 aveva ricevuto in consegna un primo campione-prova di 25 kg seguito da una seconda CP_6 fornitura-prova di 500 kg.; se JV, come da prassi nel settore industriale, avesse sottoposto i campioni- prova di ai dovuti test sul prodotto finito (test di adesione degli inchiostri CP_6 dopo lo stampaggio- scrub resistance, test di resistenza alla luce ed ai raggi UV) avrebbe potuto rendersi conto agevolmente dei problemi di colorazione e pigmentazione legati all'utilizzo del nuovo agente espandente;
la convenuta ha eccepito, quindi, che con l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere i vizi di cui oggi pretende ristoro già a partire dal mese di maggio Parte_1 pagina 12 di 33 2022 e che, pertanto, da tale momento dovrà farsi decorrere il termine degli otto giorni previsti dall'art. 1495 c.c. per la decadenza della relativa denuncia. La convenuta ha eccepito, inoltre,
l'intervenuta prescrizione annuale dell'azione risarcitoria promossa dalla ex 1494- art. Parte_1
1495, 3° comma, c.c., decorrente dalle singole consegne dei quantitativi dei prodotti In CP_6 via riconvenzionale “trasversale” la convenuta ha esercitato il diritto di rivalsa e/o Controparte_1 regresso e/o manleva nei confronti di e di deducendo CP_2 Controparte_18 che ove nella sua qualità di venditrice, venisse condannata al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti da ai sensi dell'art. 1494 c.c. per la sussistenza di eventuali vizi nel prodotto Parte_1
avrebbe diritto ad esercitare azione di rivalsa e/o regresso e/o manleva nei CP_6 CP_1 confronti del produttore dell'agente chimico oggi in contestazione, ossia e CP_2 [...]
Controparte_18
III- Con la medesima comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite in giudizio CP_2
e di seguito le società , affermando in
[...] Controparte_18 CP_2
P sintesi quanto segue. non ha venduto l' a , nè tanto meno a;
CP_4 CP_6 CP_1 non è il produttore dell' essendo unicamente il titolare del marchio Alve- CP_2 CP_6
One® che contraddistingue la gamma di agenti espandenti denominati è CP_6 CP_4 il soggetto giuridico che ha prodotto l'agente espandente denominato acquistato da CP_6
P
, da questa venduto a , e da venduto, infine, a;
come ha Controparte_14 CP_1 CP_1
P riportato la stessa , producendo come doc. 6 una brochure illustrativa del gruppo l'Alve- CP_2
One viene descritto come “adatto al suo utilizzo nei materiali termoplastici”, consente di espandere le materie plastiche in modo più sicuro, non essendo irritante per la pelle né sensibilizzante per le vie respiratorie, non contenendo residui nocivi generati dalla decomposizione dell'agente espandente, nessuna indicazione o garanzia convenzionale del produttore viene fornita sulla idoneità dell per l'impiego in uno specifico ciclo industriale – che resta di assoluto CP_6 dominio dell'acquirente imprenditore, oltre che coperto da segreto industriale – o per una specifica applicazione: resta onere del cliente (imprenditore) eseguire tutte le verifiche preliminari necessarie a stabilire se questo agente espandente di ultima generazione sia idoneo per l'utilizzo nel proprio specifico processo produttivo, al fine di realizzare lo specifico prodotto finito desiderato dal cliente P (imprenditore); in seguito all'incontro del marzo 2022, risulta che ha ricevuto da alcuni CP_1 primi campioni di 0658 e di 0421 per consentire la conduzione di preliminari CP_6 CP_6 trials; già il 6 aprile 2022 comunicava a che i test di laboratorio condotti CP_1 Controparte_14
P da avevano avuto risultati positivi sull'Alve-One 0658 riferendo che all'epoca il prodotto Alve-
One 0421 non era stato ancora testato;
solamente il 26 luglio 2022 comunicava a che CP_1 CP_2
P i test di laboratorio condotti da anche sul prodotto 0421 risultavano positivi;
nessuna società del gruppo ha mai ricevuto quei test, solo menzionati da;
all'inizio maggio 2022, CP_2 CP_1 pagina 13 di 33 P nonostante avesse testato il solo campione di 0658, effettuava un primo ordine a CP_6
relativo a entrambi i codici di e, quindi, ha venduto a CP_1 CP_6 Controparte_14 CP_1
P una prima “fornitura-campione” dell' codici 0421 e 0658, affinché potesse eseguire tutte CP_6 le sperimentazioni necessarie ad assicurarsi il risultato dalla stessa atteso in relazione alle varie fasi del proprio processo produttivo;
dopo i test preliminari riferiti nell'atto di citazione- ma non Part documentati da già tra il finire del mese di agosto 2022 e l'inizio del settembre 2022, una volta P formulata da la quotazione del prodotto con uno sconto del 15% per i primi sei mesi, CP_1 decise di ordinare l' 0658; la stessa attrice afferma che le prove di spalmatura sono state CP_6 eseguite tra il 5 ed il 6 settembre 2022 per stabilire quale delle due varianti di Alve-One fosse più consona alle sue esigenze, vale a dire dopo aver acquistato in data 1 settembre 2022 il quantitativo P di 5000 kg del solo Alve-One 0658; a marzo del 2023 riferiva telefonicamente a CP_14
dell'emersione di non meglio precisate problematiche e tra aprile e maggio dello stesso anno
[...]
P venivano organizzati due incontri, anche con , durante i quali illustrava l'asserita CP_1 problematica riscontrata sul proprio prodotto lavorato e riferiva altresì di non aver a suo tempo svolto gli opportuni e doverosi test relativi alla compatibilità del prodotto con le CP_6 successive fasi del proprio ciclo produttivo. Ciò premesso in sintesi sui fatti, le società hanno CP_2 eccepito il difetto di giurisdizione per , il difetto di legittimazione passiva di CP_4 CP_2
[...
, l'inammissibilità del cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale allegata da parte attrice;
nel merito, hanno eccepito l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità del produttore e l'insussistenza dei danni lamentati dall'attrice. CP_4
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE.
Con sentenza n. 1483/2024, pubblicata in data 11.12.2024, il Tribunale di Busto Arsizio, rigettate le eccezioni in rito sollevate dalla difesa di CP_2 Controparte_18
così provvedeva “1. Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2. Condanna al
[...] Parte_1 pagamento, in favore di delle spese processuali, liquidandole in euro 31.129,00 oltre rimborso Controparte_1 spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Pt_6
e di in solido tra loro, delle spese processuali, liquidandole in euro 31.129,00
[...] Controparte_18 oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Il Tribunale è pervenuto a questa decisione, sulla base di una pluralità di motivi, di seguito esposti: il rapporto contrattuale intercorso con va inquadrato nella vendita a campione di Controparte_1 cui all'articolo 1522 c.c.; “Nel caso di specie, la vendita ha avuto ad oggetto un prodotto specifico
( , con determinate caratteristiche;
si è trattato di una vendita a campione”; nella vendita CP_6 su campione di cui all'art. 1522 c.c. l'onere di provare che la merce non aveva le caratteristiche richieste e risultanti dal campione, incombe al compratore e la prova della difformità della cosa consegnata rispetto a quella pattuita deve essere valutata esclusivamente mediante il raffronto con pagina 14 di 33 il campione;
“la parte attrice non ha assolto l'onere probatorio gravante sul compratore, non avendo allegato il campione di riferimento per la fornitura del prodotto al fine di verificare la CP_6 conformità dei prodotti consegnati al campione scelto e mancando soprattutto la produzione dei test effettuati da parte attrice sui campioni stessi al fine di verificare se gli stessi siano stati testati completamente (e quindi anche con riferimento a quei dedotti vizi di cui si duole la parte attrice e quindi sul prodotto finito) o se siano stati testati solo in relazione alle verifiche di espandibilità del prodotto e alle temperature di lavorazione”. Il Tribunale ne ha dedotto: “Alla luce di tali circostanze non è possibile ritenere sussistente un inadempimento della parte venditrice né quindi CP_1 tantomeno un fatto illecito fonte di responsabilità ex articolo 2043 c.c. nei confronti delle convenute e . CP_2 Controparte_18
CP_2 Il Tribunale ha aggiunto- come ulteriore motivo di rigetto della domanda risarcitoria che quand'anche si volessero ritenere sussistenti i difetti dedotti dalla difesa attorea, gli stessi non sarebbero comunque stati denunziati nei termini di cui all'art. 1495 c.c., applicabile anche alla vendita a campione;
“parte attrice afferma che i semilavorati realizzati nei mesi tra ottobre e dicembre 2022, trattati con una volta sottoposti a stampa e goffratura alla fine di gennaio CP_6
2023, accusavano importanti variazioni di colore ma non vi è prova di alcuna denunzia effettuata negli otto giorni successivi. Ed infatti non essendovi alcun documento redatto per iscritto da cui emerga, da un lato, il momento in cui la parte ha avuto contezza dei difetti dedotti e, dall'altro, che sia stata effettuata una denunzia, non può soccorrere in favore di parte attrice la prova testimoniale…Ed infatti non essendovi alcun documento redatto per iscritto da cui emerga, da un lato, il momento in cui la parte ha avuto contezza dei difetti dedotti e, dall'altro, che sia stata effettuata una denunzia, non può soccorrere in favore di parte attrice la prova testimoniale. In caso simile al presente è stato infatti affermato che “in materia di prova per testimoni della tempestività della denunzia dei vizi della cosa venduta, è esente da vizi logici ed errori giuridici la valutazione del giudice di merito circa l'inammissibilità, in quanto generico, di un capitolo di prova testimoniale che indichi i tempi in cui la denuncia sia stata operata con l'avverbio "immediatamente", atteso che trattasi di espressione recante, anche in considerazione della brevità del termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta dei vizi, un elevato margine di relatività” (Cass. civ., Sez. II, 26/10/2005,
n. 20682); nel caso di specie, da un lato manca la prova della data in cui i vizi sono stati scoperti e dall'altro la parte attrice aveva chiesto di provare, con un capitolo di prova inammissibile in quanto generico, che “non appena erano stati constatati tali problemi” vi fosse stata una denunzia alla controparte (capitolo 15 della seconda memoria integrativa). A causa di tali dati temporali così generici non può comunque ritenersi tempestiva la denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta degli stessi.
pagina 15 di 33 LA FASE D'APPELLO.
Avverso la sentenza ha proposto appello esponendo i seguenti motivi:
1- Violazione del Parte_1 principio del contraddittorio con riferimento al capo della decisione in cui si qualifica il contratto P tra e come “vendita a campione”; conseguente nullità della sentenza;
2- In ogni caso, CP_1 manifesta erroneità del medesimo capo della sentenza:
3- L'omessa considerazione e di P conseguenza l'ingiustificato rigetto delle istanze istruttorie dell'attrice in ordine alla difettosità o alla mancanza delle qualità promesse dei beni forniti;
3-I- I documenti e le istanze istruttorie sulla sussistenza dei vizi e/o la mancanza delle qualità nei beni forniti;
3.II- I documenti e le istanze P istruttorie sui danni patiti da : rinvio;
4- Infondatezza ed erroneità del capo della sentenza con P cui vengono rigettate le domande risarcitorie dell'attrice;
4.I- I danni patiti da e la loro prova;
5-
Contraddittorietà e illogicità dell'obiter dictum relativo all'asserita mancata prova del rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c.; in ogni caso, mancanza di suo carattere decisivo;
6- La richiesta di pubblicazione;
7- Le spese di lite.
Con la medesima comparsa di costituzione si sono costituite nel giudizio d'appello e CP_2
domandando il rigetto del gravame avversario, di cui eccepivano Controparte_18 preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche solo di uno dei motivi di appello avversario, le società hanno proposto CP_2
l'appello incidentale condizionato per l'accoglimento delle seguenti domande: in via pregiudiziale di rito, accertare la carenza di giurisdizione del giudice adito con riguardo a tutte le domande svolte avverso (Société unique), in Controparte_4 CP_5 favore del giudice francese;
in via preliminare di merito, accertare e dichiarare la nullità della citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, quarto comma, e 163, terzo comma, n. 4,
c.p.c. e in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di sia rispetto alle domande di CP_2
sia rispetto alle domande di per non essere il produttore del prodotto Alve- Parte_1 CP_1
One e la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande di in CP_4 Parte_1 principalità, accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'improponibilità dell'azione P extracontrattuale svolta a carico del produttore, essendo azionabile per il compratore la sola azione contrattuale avverso il proprio dante causa venditore sempre in principalità, nel CP_1 merito, rigettare siccome infondate tutte le domande svolte a carico di e CP_2 [...]
Controparte_19
Si è costituita altresì domandando il rigetto del gravame avversario, di cui Controparte_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa impugnazione, ha chiesto alla Corte di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione risarcitoria promossa da nei confronti di e di respingere integralmente tutte le domande Parte_1 Controparte_1 pagina 16 di 33 risarcitorie formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto e,
Controparte_1 comunque, non provate e anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.; in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e nell'ipotesi di ritenuta responsabilità di per vizi della cosa venduta, ha chiesto alla Corte di ridurre il quantum richiesto a
Controparte_1 titolo risarcitorio e contenerlo nei limiti di quanto eventualmente accertato in corso di causa e, accertate e graduate le percentuali di colpa eventualmente gravanti sulle parti in causa, condannare la in proporzione e nei limiti della minor quota di responsabilità alla stessa
Controparte_1 ascrivibile;
in via riconvenzionale trasversale, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ha chiesto l'accoglimento della domanda di rivalsa e/o regresso e/o manleva formulata da nei confronti di e/o di .
Controparte_1 CP_2 Controparte_18
DECISIONE DELLA CORTE
In relazione ai motivi d'appello proposti da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Pt_1
Arsizio, la Corte premette che ha agito per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire subiti Pt_1 in conseguenza di “vizi nei composti denominati “ , rispettivamente prodotti da e forniti CP_6 CP_2 all'attrice da tali da renderli inidonei all'utilizzo per i quali essi erano stati acquistati”; l'attrice, Controparte_1 attuale appellante, ha formulato domande di condanna delle convenute, in via solidale fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tanto ai sensi dell'art. 1494 c.c., quanto ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.
Tutte le domande sono state respinte con la sentenza impugnata da avverso la sentenza Pt_1 hanno proposto appello incidentale condizionato e Controparte_18 CP_2 ha chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo le eccezioni già formulate in primo Controparte_1 grado, innanzitutto l'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c. per inosservanza del termine di otto giorni per la denuncia degli asseriti vizi.
Ad avviso della Corte, l'appello di dev'essere respinto in quanto le statuizioni della sentenza Pt_1 del Tribunale devono essere confermate sia pure con diversa motivazione, per quanto di seguito rilevato in merito ai motivi d'impugnazione.
1)- Col primo motivo d'impugnazione lamenta la violazione del principio del Pt_1 contraddittorio con riferimento al capo della decisione in cui il Tribunale ha qualificato il contratto tra e come “vendita a campione”; ne deduce la conseguente nullità Parte_1 Controparte_1 della sentenza.
Secondo appellante, il Giudice ha assunto quale presupposto della decisione una inopinata qualificazione del rapporto contrattuale fra e quale vendita a campione Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 1522 c.c., senza che nessuno dei contraddittori avesse invocato tale norma e le fattispecie giuridiche che essa contempla;
il Giudice avrebbe dovuto, quindi, dare alle parti la possibilità di proporre deduzioni a norma del II comma dell'art. 101 c.p.c., consentendo all'attrice pagina 17 di 33 di richiedere anche la rimessione in termini per offrire prove in relazione agli asseriti “campioni” dei prodotti, alla cui assenza la decisione gravata ha attribuito valore determinante.
1.1- La Corte non si ravvisa la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, II comma c.p.c. in quanto il Tribunale si è limitato a qualificare dal punto di vista giuridico- sia pure erroneamente- come vendita su campione ex art. 1522 c.c. il rapporto contrattuale allegato dall'attrice a fondamento della domanda risarcitoria proposta a norma 1494 c.c. P In concreto non è peraltro neppure prospettabile la lesione del diritto di difesa di per mancanza di rimessione in termine per la produzione dei “campioni”, considerato che la stessa appellante ha affermato che i cosiddetti “campioni” di acquistati sono stati utilizzati per realizzare le CP_6 carte da parati di prova e, quindi, non esistevano più fisicamente alla data d'introduzione del giudizio di primo grado.
Il primo motivo d'appello dev'essere, quindi, respinto.
2)- Col secondo motivo d'impugnazione l'appellante censura il medesimo capo della sentenza, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il fatto che le parti avessero concordato l'invio di un “campione” di prodotto, così come lo stesso impiego di quel termine, non possano essere sufficienti a far ritenere si tratti di vendita su campione ai sensi dell'art. 1522 c.c., se non altro perché nella fattispecie in esame non ricorre alcun elemento dal quale evincersi, oltre ogni ragionevole dubbio, la volontà delle parti di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualità della merce.
Secondo l'appellante il tenore degli atti processuali e dei documenti smentirebbe la qualificazione del rapporto contrattuale come vendita su campione;
ad esempio, riguardo al secondo quantitativo di merce inviato si fa riferimento ad un “ordine di prova”(cfr. doc. 8 fascicolo I grado , a Parte_1 ulteriore conferma del fatto che, secondo le parti, i prodotti consegnati da non Controparte_1 sarebbero stati destinati a servire quale “pietra di paragone” per le future consegne, ma sarebbero stati impiegati da nella produzione di campioni di carte da parati per testare la compatibilità Parte_1 dei nuovi composti con le altre sostanze da essa usate;
a dire dell'appellante, sempre con riferimento all'ordine di prova del 30.05.2022 (cfr. doc. 10, fascicolo I grado , il Tribunale ha omesso Parte_1 di considerare che pacificamente esso costituiva un contratto a sé stante, come dimostrato dal fatto che tale ordine non fosse in alcun modo collegato alla precedente fornitura del campione (anzi, aveva ad oggetto prodotti parzialmente diversi) e che il prezzo dei beni fosse stato interamente pagato. L'appellante afferma che il Giudice ha trascurato di valutare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, come prescritto dall'art. 1362, c. 2, c.c., atteso che, in tutta la corrispondenza prodotta, mai le parti hanno alluso a ipotetiche difformità dei prodotti rispetto a quelli “di prova”. L'appellante ha evidenziato che il Giudice ha omesso altresì di considerare che, per costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 1522 c.c. non trova applicazione pagina 18 di 33 allorquando, come nel caso di specie, tanto il campione, quanto la cosa compravenduta presentino identici vizi o mancanza delle qualità, dei quali il compratore non si sia accorto al momento dell'accettazione del campione, dovendosi in tal caso dare applicazione alla disciplina ordinaria in tema di garanzia per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta.
2.1- La Corte osserva che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, “per identificare un contratto di vendita "su campione", ex art. 1522 c.c., è necessaria una volontà delle parti espressa, nel senso di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualità della merce, o così ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr. da ultimo Cass.
Ordinanza n. 21154 del 24/07/2025; Cass. n. 15792/2013.); ricorre la fattispecie della vendita su campione disciplinata dall'art. 1522 c.c., quando nel concludere un contratto di compravendita di merce le parti abbiano fatto riferimento ad un campione, cioè ad un esemplare appartenente al genere oggetto della vendita, che deve servire da modello per controllare al momento della consegna la conformità della cosa consegnata a quella pattuita, se l'esemplare prescelto abbia la funzione di assicurare la perfetta conformità delle cose che si consegnano al campione, nel senso che di esso debbono possedere tutte le caratteristiche, perché il compratore non intende acquistare cose anche in piccola parte diverse (Cass. N. 4540/2003). P Nel caso in esame dalle allegazioni delle parti e dai documenti risulta solo che e avevano CP_1 concordato l'invio di un primo modesto quantitativo di prodotto definendolo CP_6
“campione” (doc. 8 attrice e-mail 14 marzo 2022: “Il campione-sacco di 25 kg di 658 CP_6
P partirà a giorni”), affinché lo utilizzasse in prova nei test di produzione, per verificare la resa dell' quale agente espandente “green” in sostituzione dell'agente fino allora utilizzato nel CP_6 ciclo di produzione della carta da parati (AD). Non risulta provato, invece, che le parti avessero voluto individuare un “campione” di prodotto come esclusivo modello di paragone per la qualità dell' oggetto dei successivi ordini di acquisto. CP_6
Il secondo motivo d'appello è, dunque, fondato limitatamente alla qualificazione giuridica del P rapporto contrattuale intercorso fra e , in quanto le compravendite di prodotto CP_1 CP_6
P oggetto degli ordini allegati da in giudizio (fornitura-campione del 18 maggio 2022, ordine del
1° settembre 2022, ordine dell'11 ottobre 2022, ordine del 21 novembre 2022, ordine del 13 gennaio 2023, ordine del 31 marzo 2023, ordine del 4 aprile 2023, ordine del 9 febbraio 2023), erroneamente sono state qualificate Tribunale come vendite “su campione” ex art. 1522 c.c. P Da tale rilievo non discende, tuttavia, l'accoglimento delle istanze istruttorie di , solo perché erroneamente respinte dal Tribunale per la mancata produzione dei “campioni”; ad avviso della
Corte, le istanze istruttorie dell'appellante non possono essere accolte per le differenti ragioni di seguito esposte con riferimento al terzo e al quinto motivo d'impugnazione della sentenza.
pagina 19 di 33 3)- Il terzo e il quinto motivo d'appello vengono esaminati dalla Corte congiuntamente, per la loro evidente connessione. P 3.1- Col terzo motivo d'impugnazione censura la sentenza per l'omessa considerazione e di conseguenza l'ingiustificato rigetto delle istanze istruttorie in ordine alla difettosità o alla mancanza delle qualità promesse dei beni forniti.
L'appellante afferma che il Giudice di primo grado, seppur erroneamente convinto di essere in presenza di una “vendita su campione” ex art. 1522 c.c., avrebbe comunque potuto e dovuto verificare l'esistenza dei dedotti vizi nei prodotti forniti, in base alle prove offerte dall'attrice.
L'appellante ha evidenziato i documenti e le istanze istruttorie sulla sussistenza dei vizi e/o la mancanza delle qualità nei beni forniti, non considerati dal Tribunale per i doverosi approfondimenti istruttori: P
- gli esemplari di semilavorato e di prodotti finiti realizzati da con l' di cui lo stesso CP_6
Giudice aveva autorizzato il deposito in originale (docc. a-b, depositati presso la Cancelleria in data
30 ottobre 2024) e “che inspiegabilmente non risultano mai essere stati neppure presi in considerazione”; per l'ipotesi in cui il Giudice non avesse ritenuto sufficiente il semplice esame visivo degli “ingiallimenti” e “scoloriture”, evidenti anche su tutti gli altri esemplari tuttora conservati nei magazzini dell'attrice/appellante (il cui elenco è contenuto nell'estratto dal libro P inventari di al 31 dicembre 2023, doc. 63), l'attrice aveva sollecitato una consulenza tecnica d'ufficio “che avrebbe potuto constatare e descrivere i denunciati fenomeni di degrado e – occorrendo - confermare la presenza, nello strato di “spalmato” apposto sulla carta o sul tessuto-non-tessuto, dell'agente espandente prodotto da
stabilendo la correlazione fra essi”. CP_2
A dire dell'appellante, il degrado verificatosi nei prodotti a base è dimostrato anche da CP_6 altri documenti del tutto ignorati dal Tribunale: P
- i reclami giunti a dai clienti ai quali le carte da parati erano state vendute, offerti in comunicazione quali docc. 24 e c), quest'ultimo depositato sempre previa autorizzazione del G.I. su chiavetta USB, “in quanto a sua volta composto da oltre 400 file, per un peso di circa 1 GB, e dunque impossibile da versare in atti in via telematica”;
- e.mail dell'11 ottobre 2023, con cui l'impresa tedesca Westlake IT MB & Co. KG8 rese P noto a che, nonostante l'esito apparentemente positivo dei test svolti sulla compatibilità tra l' e l' con vari tipi di PVC, suoi e di altre imprese concorrenti, “after a CP_9 CP_10
5 weeks storage in the dark a strange issue regarding color change occurred in some cases” (doc. 69);
- ad ulteriore conferma di tali risultanze documentali l'attrice ha offerto, nel caso, di affiancarvi prove orali, non ammesse dal Tribunale.
pagina 20 di 33 Col terzo motivo, l'appellante ha chiesto, quindi, alla Corte di porre rimedio all'ingiustificata scelta del Giudice di primo grado di trascurare l'esame dei documenti prodotti e di respingere indiscriminatamente le istanze istruttorie. P 3.2- Con il quinto articolato motivo d'impugnazione deduce: “Contraddittorietà e illogicità dell'obiter dictum relativo all'asserita mancata prova del rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c.; in ogni caso, mancanza di suo carattere decisivo”.
Il quinto motivo si riferisce ai capi della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha affermato che
“se anche si ritenessero sussistenti i difetti dedotti gli stessi, come eccepito dal venditore, non sono stati comunque denunziati nei termini di cui all'articolo 1495 c.c., applicabile anche nel caso di vendita a campione e all'azione risarcitoria” (p. 5, ultimo paragrafo, della sentenza), per poi proseguire la propria argomentazione osservando che “non può ritenersi che la collaborazione delle parti convenute nella risoluzione delle problematiche dedotte da parte attrice possa costituire un univoco riconoscimento della sussistenza dei vizi trattandosi, per contro, di condotta del tutto compatibile con la volontà del venditore di andare incontro alle esigenze dell'acquirente, al fine di conservare il rapporto commerciale allora in atto” (p. 6, primo capoverso).
La Corte osserva che i capi della sentenza impugnati non si possono qualificare come mero “obiter P dictum” rispetto alle ragioni per le quali il Tribunale ha respinto le domande risarcitorie di nei confronti di tutte le convenute.
Il Tribunale ha motivato, infatti, la decisione “alla luce della pluralità” delle motivazioni esposte, come espressamente evidenziato a pagina 6 della sentenza;
invero, ha respinto tutte le domande P risarcitorie di , non solo per aver erroneamente qualificato la fattispecie come vendita su P campione e ritenuto non assolto da parte di l'onere di provare i difetti del prodotto CP_6 per il solo fatto della mancata produzione dei campioni, ma altresì in quanto- a prescindere Part dall'accertamento della sussistenza dei difetti dedotti da in ogni caso “gli stessi, come eccepito dal venditore, non sono stati comunque denunziati nei termini di cui all'articolo 1495 c.c., applicabile anche nel caso di vendita a campione e all'azione risarcitoria sebbene la stessa sia esercitabile autonomamente rispetto alle azioni edilizie: “I termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi” (Cass. n. 36052/2021; Cass. n. 15481/2001)” (pag. 5 e 6 della sentenza).
- In relazione ai predetti capi l'appellante censura la sentenza per la contraddizione in cui è scivolato il Giudice, confondendo la denuncia dei vizi prevista dall'art. 1495, 1° comma, c.c., con il riconoscimento dei diritti da parte del venditore previsto dal comma successivo e censura altresì
“la tesi del Tribunale, secondo cui la richiesta di prova orale volta a dimostrare la tempestività della P denuncia da parte di sarebbe stata inammissibile in quanto generica”. pagina 21 di 33 Al riguardo l'appellante deduce che il Giudice di primo grado si è soffermato esclusivamente sul P tenore letterale del capitolo 15 (“Vero che, non appena constatati tali problemi, , nella persona di
[...]
Per_
denunciò l'accaduto a nella persona di chiedendo chiarimenti in ordine CP_1 Controparte_8 all'affidabilità del prodotto da essa fornito”), “senza curarsi di valutare gli altri capitoli che con esso si coordinavano, dalla cui lettura complessiva la circostanza in questione poteva emergere senza possibilità di dubbio: se i vizi si manifestarono (pur non ancora in tutta la loro gravità) negli ultimi P giorni del mese di gennaio 2023, e se già il 1° febbraio successivo si tenne presso la sede di un incontro congiunto con il Customer Development Manager ST di , “organizzato d'urgenza per CP_1 discutere degli inconvenienti riscontrati dall'attrice” (cfr. il nostro capitolo n. 16), è evidente che la denunzia dei vizi era già pervenuta alla venditrice in un momento intermedio tra i due estremi appena indicati;
e, a sua volta, questo momento non poteva che situarsi entro il termine di decadenza previsto dalla norma richiamata dal Tribunale. Per questo motivo, la locuzione “non appena constatati tali problemi”, che il Giudice ha considerato generica (a parte che non lo era, essendo ancorata a un riferimento temporale preciso), perdeva ogni “margine di relatività”, assumendo un carattere del tutto idoneo P a dimostrare il rispetto, da parte di , del termine previsto dall'art. 1495 c.c.”.
L'appellante censura tali capi della sentenza anche facendo riferimento a pronunce della Suprema
Corte ove si afferma il principio per cui “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Cass. 27.5.2016, n. 11046; Cass. 16.3.2011, n. 6169;
Cass. 8.7.1995, n. 7541).” (così, da ultimo, Cass. 21 giugno 2019, n. 16766, ord., in motivazione)”.
Da tali pronunce l'appellante ha dedotto: “Ai fini del computo, dunque, il dies a quo non poteva essere quello indicato dal Tribunale (che, fra l'altro, riguardava i rulli realizzati nel corso della produzione di prova): nell'ipotesi P più favorevole alle nostre Controparti, quest'ultimo avrebbe dovuto essere individuato ben più tardi, quando a iniziarono ad arrivare le rimostranze dei clienti ai quali le carte da parati realizzate con l erano state CP_6 vendute”.
- Nelle note conclusionali depositate dall'appellante a norma dell'art. 350 bis cpc, illustrate in P udienza nella discussione dinnanzi al Collegio, ha ribadito che la sentenza del Tribunale è errata sotto un duplice profilo: 1) anzitutto per il fatto che il termine di decadenza contemplato nell'art. 1495 c.c. nel caso di specie non è neppure iniziato a decorrere, dal momento che la società esponente, allorché ha preso contatto con , nella persona di , non aveva CP_1 Controparte_8 ancora acquisito certezza dell'esistenza dei vizi;
2) in secondo luogo, perché anche a volere seguire l'iter argomentativo contenuto nella impugnata sentenza, in ogni caso la comunicazione verbale cui si riferisce il capitolo 15 sarebbe sicuramente tempestiva. pagina 22 di 33 Sotto il primo profilo l'appellante ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale recepito da ultimo con l'ordinanza del 6.2.2025, n. 3020 (non massimata): “In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il termine di decadenza per la denuncia ex art. 1495 cod. civ. decorre dal momento in cui l'acquirente ha acquisito piena e completa certezza dell'esistenza dei vizi e della loro rilevanza, non essendo sufficiente il mero sospetto o la manifestazione dei difetti. Tale certezza può emergere anche a seguito di accertamenti tecnici disposti in sede giudiziale, essendo irrilevanti i sospetti preliminari e le conoscenze parziali”; ha richiamato anche la sentenza della
Cassazione 20.12.2021 n. 40814: “ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata”. Nelle note conclusionali l'appellante afferma che la circostanza che, a fine gennaio P 2023, non avesse ancora maturato la certezza che le problematiche che iniziavano a manifestarsi fossero dovute all' è dimostrata dalla decisione di confermare i successivi ordini CP_6
P dell'agente tra i quali quello del 9 febbraio 2023 e dal fatto che , nella persona di CP_2
[...]
“si è limitato a telefonare al sig. per chiedere chiarimenti in ordine alla Per_2 Controparte_8 possibilità di imputare ad i problemi di viraggio cromatico e alterazione di colore apparse CP_6 nelle carte da parati”, essendo “inimmaginabile che di fronte alla certezza acquisita in ordine alla causa dei vizi apparsi costituita dalle caratteristiche dell' la società esponente si sia limitata a fare una denuncia CP_6 verbale del vizio e al contempo abbia effettuato un ordine relativo alla medesima merce risultata viziata”.
Sotto il secondo profilo, l'appellante ha ribadito che il Tribunale erroneamente ha ritenuto generici i capitoli di prova volti a portare a conoscenza di i vizi iniziati ad emergere;
secondo CP_1
l'appellante i tre capitoli 14, 15 e 16 sono adeguatamente circostanziati e quindi tali da consentire a di dedurre adeguata prova contraria: “L'art. 14 fa riferimento a vizi che “iniziarono a CP_1 manifestarsi alla fine di gennaio 2023”; l'art. 15 evidenzia che “non appena constatati tali problemi P
denunciò l'accaduto a ” e indica gli interlocutori, tra i quali intervenne la denuncia;
l'art. CP_1
16 fa infine riferimento all'incontro tenutosi il 1° febbraio 2023 “organizzato d'urgenza per discutere degli inconvenienti riscontrati dall'attrice …”; il Giudice di primo grado ha attribuito valore dirimente al presunto “margine di relatività” connesso alla locuzione “non appena” utilizzata nel capitolo 15, “omettendo di tenere in debito conto sia l'analiticità della sua formulazione, sia gli altri capitoli che con esso si coordinavano, dalla cui lettura complessiva la tempestività della denuncia degli inconvenienti poteva emergere senza possibilità di dubbio”.
Sul punto l'appellante ha così argomentato nelle note conclusionali:
“a) se i primi problemi nei manufatti in cui era stato utilizzato l' si manifestarono (pur CP_6 non ancora in tutta la loro gravità) negli ultimi giorni del mese di gennaio 2023 (cfr. il nostro capitolo 14), P b) e se tale circostanza, “non appena” riscontrata dal personale di , venne denunciata dal direttore di stabilimento dott. al signor di (cap. 15), Persona_2 Controparte_8 CP_1 pagina 23 di 33 c) tanto che già il 1° febbraio successivo il signor Customer Development Manager Testimone_2
P ST di , si recò presso la sede di per partecipare a un incontro “organizzato d'urgenza CP_1 per discutere degli inconvenienti riscontrati” (cap. 16), è evidente che la denunzia dei possibili vizi era già pervenuta alla venditrice in un momento intermedio tra il loro palesarsi e l'incontro tenutosi presso P
. E, a sua volta (anche nell'ipotesi in cui si volesse individuare il dies a quo nella data in cui alcuni dei problemi vennero riscontrati per la prima volta), questo momento non poteva che situarsi entro il termine di decadenza previsto dalla norma richiamata dal Tribunale”.
L'appellante ha concluso che la locuzione “non appena constatati tali problemi”, “perde qualunque possibile ambiguità, assumendo un carattere del tutto idoneo a dimostrare il rispetto, da parte di P
, del termine previsto dall'art. 1495 c.c.”.
3.3- In merito al terzo e al quinto articolato motivo d'appello, la Corte osserva quanto segue.
Ad avviso della Corte, si deve confermare- sia pure con diversa motivazione- la statuizione del
Tribunale di rigetto della domanda risarcitoria proposta da ex art. 1494 c.c. nei confronti di Pt_1
per la decadenza ex art. 1495 c.c. dalla garanzia per gli asseriti vizi o difetti o Controparte_1 mancanza di qualità nei composti denominati “ . CP_6
L'eccezione di decadenza è stata formulata in primo grado da in via preliminare rispetto alle CP_1
P contestazioni delle domande risarcitorie di nel merito;
l'eccezione è stata accolta dal Tribunale
e in appello ha ribadito ex art. 346 cpc sia l'eccezione di decadenza, sia l'eccezione di CP_1 prescrizione ex art. 1495 c.c. dell'azione risarcitoria promossa da Parte_1
L'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia è stata formulata da , a norma dell'art. CP_1
1495 c.c., per omessa denuncia degli asseriti vizi entro otto giorni dalla scoperta, in relazione ai P quantitativi di prodotto “ venduti a da in esecuzione degli ordini allegati CP_6 CP_1 dall'attrice a fondamento della domanda risarcitoria proposta a norma dell'art. 1494 c.c.: fornitura- campione del 18 maggio 2022 consegnata il 30 maggio 2022, ordine del 1° settembre 2022 consegnato il 20 settembre 2022, ordine dell'11 ottobre 2022 consegnato il 27 ottobre 2022, ordine del 21 novembre 2022 consegnato il 5 novembre 2022, ordine del 13 gennaio 2023 consegnato il
24 gennaio 2023, ordine del 9 febbraio 2023 consegnato il 13 febbraio 2023, ordine del 31 marzo
2023 consegnato il 7 aprile 2023, ordine del 4 aprile 2023 consegnato il 12 maggio 2023. P
ha eccepito la decadenza di dalla garanzia e, quindi, dal diritto al risarcimento dei danni CP_1 ex art. 1494-art. 1495 c.c., per non aver dimostrato di aver denunciato gli asseriti vizi entro otto giorni dalla scoperta.
La Corte osserva che il termine di decadenza ex art. 1495 c.c. “riguarda tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi” (cfr. ad es. Cass. Ordinanza n. 36052/2021) e che, per pagina 24 di 33 giurisprudenza costante della Suprema Corte in tema di garanzia per vizi, “eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (Cass. Ordinanza n. 24348/2019; conforme
Cass. Ordinanza n. 12337/2023).
L'onere di denunzia dei vizi della cosa venduta previsto dall'art. 1495 cod. civ. grava sul compratore anche nel caso di mancanza di qualità promesse (cfr. Cass. n. 4018/2011), fattispecie quest'ultima P alla quale fa cenno nel motivo d' appello laddove lamenta l'ingiustificato rigetto delle istanze istruttorie “in ordine alla difettosità o alla mancanza delle qualità promesse dei beni forniti”. P La Corte ribadisce, quindi, che è la compratrice ad essere gravata dall'onere di provare non solo la data della denuncia, ma anche la data- antecedente- della scoperta dei vizi o difetti o mancanza di qualità nei composti denominati forniti da la condizione prevista CP_6 Controparte_1 dall'art. 1495 c.c. per l'esperibilità dell'azione risarcitoria proposta a norma dell'art. 1494 c.c. dall'attrice appellante, non si riduce infatti all'onere di dimostrare la denuncia dei vizi o mancanza di qualità della cosa acquistata, ma comprende l'onere di dimostrare- e ancor prima di allegare in modo circostanziato- la tempestività della denuncia entro il termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta (trattandosi di asseriti difetti non riscontrabili alla consegna della merce).
Tale onere non può essere eluso dall'attrice appellante, allegando che i problemi si sono manifestati progressivamente nel tempo nella loro gravità, considerato che il compratore che alleghi di aver subito un danno a causa della difettosità del bene, “può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione” (Cass. Ordinanza n.
1218/2022).
Nel caso di specie, ad avviso della Corte l'attrice appellante non ha assolto l'onere probatorio della tempestiva denuncia entro il termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c.
Secondo le allegazioni della stessa appellante si è trattato di problemi verificatisi a seguito dell'utilizzo del nuovo agente espandente “green” nel ciclo di produzione della carta da CP_6
P parati, manifestatisi già a cominciare dalla fase del semilavorato;
solo il compratore era, quindi, in grado di effettuare le verifiche tecniche della qualità del prodotto acquistato, con conseguente possibilità di dimostrare in giudizio la data della scoperta degli asseriti vizi ai fini della prova della tempestività della denuncia ex art. 1495 c.c.
Nell'atto di citazione in primo grado sono così descritti i problemi manifestati progressivamente a cominciare dalla “fine di gennaio 2023”: “Le carte da parati prodotte utilizzando l'agente espandente Alve- pagina 25 di 33 One nel giro di qualche settimana hanno iniziato un progressivo ma rapido deterioramento, vistoso e irreversibile: ingiallimento, scoloritura, viraggio delle tinte e riduzione della resistenza alla lavabilità (doc. 25, immagini dei prodotti con le alterazioni appena descritte). Normalmente, simili alterazioni non si constatano neppure dopo decenni dalla posa in opera. Anche lo spalmato rimasto in stoccaggio (ovvero il semilavorato senza nessuna ulteriore sovrastampa o altro tipo di lavorazione) ha mostrato variazioni di colore quali sbiancamento o addirittura ingiallimento degradante dal centro verso i lati esterni delle bobine, rilevabili con analisi spettrofotometriche”.
Circa la data del manifestarsi dei fenomeni descritti, nelle note conclusionali l'appellante ha insistito, innanzitutto, per l'ammissione dei capitoli formulati nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 171ter, cod. proc. civ. sub 14, 15 e 16, “per interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle convenute e, all'esito, per testimoni”: “14) i primi problemi di viraggio cromatico, scolorimento o alterazioni di colore della base nelle carte da parati di prova realizzate con i prodotti iniziarono a CP_6
P manifestarsi alla fine di gennaio 2023; 15) non appena constatati tali problemi, , nella persona di Persona_2 denunciò l'accaduto a nella persona di chiedendo chiarimenti in ordine all'affidabilità del CP_1 Controparte_8 prodotto da essa fornito; 16) nel corso di un incontro tenutosi il 1° febbraio 2023, organizzato d'urgenza per discutere degli inconvenienti riscontrati dall'attrice, il signor Customer Development Manager Testimone_2
P ST di assicurò a , nella persona dei signori ed , che i prodotti CP_1 Persona_2 Parte_4 CP_6
P dovevano considerarsi del tutto estranei alle alterazioni lamentate, invitando anzi a confermare gli ordini già programmati al fine di evitare ritardi nelle forniture”. P Ad avviso della Corte il capitolo 14 è del tutto generico quanto alla data, ossia al giorno, in cui ha riscontrato i problemi nella colorazione della base nelle carte da parati di prova descritti nel capitolo, in quanto l'espressione “i primi problemi… iniziarono a manifestarsi alla fine di gennaio 2023”, non consente di individuare il giorno di decorrenza del termine decadenziale di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c., neppure in via deduttiva, in quanto nel capitolo non sono indicate circostanze di fatto collocate nel tempo.
È parimenti generico il successivo capitolo 15, sulla denuncia dell'accaduto ad di Controparte_8
“non appena constatati tali problemi”, in quanto anche in questo capitolo manca qualsiasi CP_1
P riferimento alla data della constatazione dei problemi da parte di . L'unica data indicata è quella dell'incontro “tenutosi il 1° febbraio 2023”, oggetto del capitolo 16: si tratta, tuttavia, di una data che attiene alla denuncia dei vizi al venditore, non alla data della scoperta degli stessi da parte P dell'acquirente .
La Corte non condivide, quindi, l'assunto dell'appellante secondo cui dalla lettura complessiva dei capitoli 14,15,16, ove ammessi, si potrebbe evincere la tempestività della denuncia dei problemi di P colorazione riscontrati da della base nelle carte da parati di prova. Dalle circostanze allegate nei P predetti capitoli non si può desumere- né inferire logicamente- la data della scoperta da parte di dei problemi descritti, in quanto è del tutto generica l'espressione “negli ultimi giorni del mese di pagina 26 di 33 gennaio 2023” ai fini dell'individuazione della data di decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1495 c.c.
La prova testimoniale sui capitoli 14,15,16 è quindi inammissibile, perché la genericità dei capitoli circa la data di scoperta dei problemi ivi descritti non assolve il duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass. Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011); tale genericità dei capitoli rende anche includente l'interrogatorio formale delle società convenute in quanto inidoneo a provocare P la confessione ex art. 232 cpc circa la data di scoperta dei vizi da parte di ai fini della decorrenza del termine di decadenza di otto giorni.
- Nell'ambito del quinto motivo d'impugnazione l'appellante sostiene, tuttavia, che ai fini del computo del termine decadenziale, il dies a quo non possa essere quello indicato dal Tribunale (“che, fra l'altro, riguardava i rulli realizzati nel corso della produzione di prova”) ed afferma: “nell'ipotesi più favorevole P alle nostre Controparti, quest'ultimo avrebbe dovuto essere individuato ben più tardi, quando a iniziarono ad arrivare le rimostranze dei clienti ai quali le carte da parati realizzate con l' erano state vendute”. CP_6
Al riguardo l'appellante invoca l'orientamento giurisprudenziale recepito da ultimo con l'ordinanza della Cassazione del 6.2.2025, n. 3020 (non massimata), secondo cui “In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il termine di decadenza per la denuncia ex art. 1495 cod. civ. decorre dal momento in cui l'acquirente ha acquisito piena e completa certezza dell'esistenza dei vizi e della loro rilevanza, non essendo sufficiente il mero sospetto o la manifestazione dei difetti. Tale certezza può emergere anche a seguito di accertamenti tecnici disposti in sede giudiziale, essendo irrilevanti i sospetti preliminari e le conoscenze parziali”.
La Corte osserva che, secondo le allegazioni dell'appellante, si tratta di vizi che non erano riconoscibili al momento della consegna del prodotto e che si sono manifestati in modo CP_6
P progressivo, anche dopo la riunione del 1° febbraio 2023, all'esito della quale era stata rassicurata da e da circa il fatto che i problemi emersi alla fine di gennaio 2023- viraggio CP_23 CP_2 cromatico, scolorimento o alterazioni di colore della base nelle carte da parati di prova realizzate P con i prodotti non dipendessero dal nuovo prodotto, tant'è che ne aveva poi ordinato CP_6 altre forniture. L'appellante ha allegato di avere proseguito, dopo la riunione del 1° febbraio 2023, le proprie “verifiche interne” sulla stabilità degli inchiostri, modulando la loro concentrazione, per arrivare alla conclusione che questi dovessero considerarsi completamente estranei ai problemi che si stavano manifestando e che “dalla metà di aprile” aveva dovuto constatare “come la carta da parati palesasse reazioni assolutamente imprevedibili all'esposizione luminosa, nonché
l'irreversibilità del deterioramento dei pigmenti usati per la stampa: non solo quella rotocalcografica, ma anche quella eseguita con i plotter digitali, che utilizzano inchiostri di tutt'altra natura e composizione”. pagina 27 di 33 Sulle circostanze l'appellante ha dedotto i seguenti capitoli di prova: 17) simultaneamente alla denuncia P dei vizi a [nell'incontro del 1° febbraio 2023] “ autonomamente iniziò una serie di accertamenti CP_1 su composizione e stabilità degli inchiostri utilizzati per la fase di stampa delle carte da parati, che esclusero che i problemi riscontrati fossero a essi imputabili (solo prova testimoniale); 18) tali accertamenti consistettero nell'esecuzione di provini di stampa con inchiostri a varie concentrazioni, nel loro passaggio nel forno a muffola per simulare diverse variazioni termiche e nella loro comparazione cromatica allo spettrofoto-metro (solo prova testimoniale); 19) nella prima metà di aprile 2023 le carte da parati destinate alla vendita prodotte con l'Alve-
One alla fine dell'anno precedente palesarono deterioramenti diffusi e irreversibili che tendevano ad accentuarsi con il passare del tempo;
20) il 18 aprile 2023 presso la sede dell'attrice, a Tribiano, vi fu una riunione organizzata per P discutere dei deterioramenti riscontrati da , cui parteciparono i signori ed per l'attrice, Persona_2 Parte_4 per e per il Gruppo Solvay, nel corso della Testimone_2 CP_1 Controparte_8 Persona_3 Persona_4
P quale chiese che le fossero messi a disposizione i risultati dei collaudi e comunque dei test svolti da sui CP_2
P prodotti della linea senza esito; 21) il 21 aprile 2023 , nella persona di decise di CP_6 Parte_2 sospendere l'utilizzo dei prodotti nel ciclo produttivo delle carte da parati e di non consegnare ai propri CP_6 clienti gli articoli già prodotti, ricoverandoli nei propri magazzini”.
La Corte rileva che dai capitoli non si desume la data in cui sarebbero stati eseguiti quegli P accertamenti tecnici interni che, a dire dell'appellante, avevano consentito a di rendersi conto che i problemi riscontrati non dipendevano dagli inchiostri o dalla temperatura di lavorazione del ciclo di produzione della carta da parati.
Si tratta, pertanto, di capitoli generici quanto all'individuazione della decorrenza del termine P decadenziale di cui all'art. 1495 c.c. in relazione alla data in cui avrebbe acquisito piena e completa certezza del fatto che i problemi riscontrati nelle carte da parati dipendessero dall'agente espandente i capitoli sono quindi inammissibili per la prova testimoniale e inconcludenti CP_6 ai fini dell'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c.
- Va aggiunto che la genericità dei capitoli di prova orale sulla data di scoperta dei vizi non è superata dalle produzioni documentali dell'appellante. P Come hanno eccepito le appellate, non ha prodotto i risultati dei test che afferma di aver eseguito dopo la riunione del 1° febbraio 2023: l'unico test documentato è quello di “resistenza alla luce” datato 12 aprile 2022, eseguito dalla società su carta trattata con (doc. CP_7 CP_6
67), peraltro con esito positivo;
dalla fattura di n. 360 del 22.9.2022 ed allegato (doc. CP_7
50) si desume solo il riferimento a documenti di trasporto risalenti al 7.9.2022/20.9.2022.
L'appellante lamenta il fatto che il Tribunale non abbia considerato, a fini probatori, i reclami giunti P a dai clienti ai quali le carte da parati erano state vendute, “offerti in comunicazione quali docc.
24 e c), quest'ultimo depositato su chiavetta USB “a sua volta composto da oltre 400 file, per un peso di circa 1 GB, e dunque impossibile da versare in atti in via telematica” e la mail dell'11 ottobre pagina 28 di 33 P 2023 “con cui l'impresa tedesca Westlake IT MB & Co. KG8 rese noto a che, nonostante l'esito apparentemente positivo dei test svolti sulla compatibilità tra l e CP_9
l' con vari tipi di PVC, suoi e di altre imprese concorrenti, “after a 5 weeks storage in the CP_10 dark a strange issue regarding color change occurred in some cases” (doc. 69)”.
La Corte osserva che le e-mail dei reclami di clienti prodotte dall'appellante sub 24, recano date comprese fra il 17 aprile 2023 e il 4 dicembre 2023 e, quindi, non valgono a dimostrare la P tempestività dell'antecedente denuncia dei vizi da parte di nella riunione del 18 aprile 2023, come pure l'e-mail dell'11 ottobre 2023 dell'impresa tedesca (la quale si riferisce peraltro a forniture di diverse da quelle oggetto di causa). CP_6
P Il documento prodotto sub C) su chiavetta USB- ridepositata da in fase d'appello- nell'istanza di autorizzazione al deposito di documenti in modalità non telematica del 24 ottobre 2024 è così descritto: “documenti relativi alle contestazioni ricevute dai clienti e ai costi di sostituzione dei prodotti difettosi loro forniti (note di credito), per un totale di oltre 400 files e un peso di circa 1
GB”, mentre nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 171ter, cod. proc. civ. in data 30 ottobre 2024 il documento C- depositato su autorizzazione del giudice- il contenuto del documento sub C è così descritto: “i documenti relativi ai costi di ritiro e sostituzione delle carte da parati P contenenti l' che aveva venduto ai propri clienti (su chiavetta USB, al cui interno si CP_6 trova anche un file con l'elenco dei documenti stessi)”.
Tale documento prodotto sub C su chiavetta USB- esaminata dalla Corte- è intitolato “riepilogo clienti note credito per costi ritiro e sostituzione delle carte da parati contenenti e CP_6 consiste in una lunga serie di “note di credito estera” recanti date comprese fra il 7 settembre 2023
e il 21 ottobre 2024, tutte successive alla riunione del 18 aprile 2023; nel contenuto della chiavetta
USB non si rinviene un separato elenco delle denunce dei clienti con l'indicazione delle relative date.
Si tratta, quindi, di una produzione documentale irrilevante per la dimostrazione della tempestività della denuncia degli asseriti vizi del prodotto CP_6
- In conclusione, per tutto quanto rilevato, ad avviso della Corte devono essere integralmente respinti i motivi d'appello sub 3 e 5 relativamente ai capi della sentenza nei quali il Giudice ha accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi formulata ex art. 1495 c.c. dalla venditrice senza ammettere le prove orali, né la CTU finalizzata a verificare gli asseriti vizi Controparte_1
e il nesso di causalità con l'impiego del prodotto CP_6
La sentenza si deve infatti confermare, sia pure sulla base delle ragioni diverse esposte dalla Corte. P 3.4- Col quinto motivo dall'appello censura in ogni caso i capi della sentenza in cui il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria per decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. della cosa venduta, senza considerare che la statuizione sulla decadenza “non varrebbe a inficiare la diversa, pagina 29 di 33 contestuale azione di natura extra-contrattuale, proposta, quanto a in via alternativa subordinata rispetto a CP_1
P quella contrattuale: aveva infatti chiesto (e chiede tuttora) che la condanna delle convenute, in via solidale fra loro, al risarcimento dei danni (come sopra specificati) diretti e derivati che essa ha subito, tanto ai sensi dell'art.
1494 quanto ai sensi dell'art. 2043 del codice civile”. Al riguardo l'appellante afferma che da tempo, quantomeno da Cass. 13 marzo 1980, n. 1696, la giurisprudenza ammette il cumulo delle due categorie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, nel caso di danni cagionati alla persona dell'acquirente da vizi della cosa venduta. P
- La Corte osserva che, per quanto riguarda l'azione risarcitoria proposta da a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. nei confronti di , cumulata con l'azione risarcitoria CP_1 contrattuale ex art. 1494 c.c., occorre considerare il principio ribadito anche di recente dalla
Suprema Corte nell'ordinanza n. 24872 del 21/08/2023, secondo cui “In caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento,
è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti;
diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale (le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale)”.
Nel caso in esame i danni patrimoniali lamentati dall'appellante (lucro cessante pari a complessivi euro 673.400,00 euro, danno emergente del complessivo importo di euro 1.608.000,00 per costi di acquisto dei prodotti da , costi di sperimentazione dell' costi di produzione della CP_1 CP_6 carta da parati poi inutilizzabile, costi di ritiro e sostituzione dei prodotti contenenti CP_6 venduti ai clienti, costi di rimozione delle carte già poste in opera e di riallestimento con nuovi materiali esenti da vizi, costi di smaltimento del materiale inutilizzabile, costi di modifica del nuovo catalogo), attengono a interessi del compratore strettamente inerenti alla compravendita, la cui asserita lesione rimane quindi nell'ambito della responsabilità contrattuale del venditore. P Nei confronti di , la decadenza di alla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. preclude, pertanto, CP_1
l'esperibilità dell'azione risarcitoria aquiliana per quanto concerne tutti gli asseriti danni patrimoniali. P Per quanto concerne il danno non patrimoniale all'immagine, lamenta il discredito derivatole per aver fornito ai propri clienti carta da parati difettosa;
la domanda dev'essere respinta per mancanza di prova dell'asserito danno all'immagine, come ragione più liquida ed assorbente rispetto alle altre allegate da ai fini del rigetto della domanda per insussistenza degli ulteriori CP_1 fatti costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.
pagina 30 di 33 P Dalle allegazioni della stessa appellante risulta, infatti, che ha provveduto prontamente sostituire a proprie spese la carta da parati difettosa, con ciò dimostrando massima correttezza professionale nel rapporto con i clienti;
è dunque ragionevole escludere che la vicenda contrattuale oggetto di P causa possa aver compromesso l'immagine di nel settore commerciale in cui opera.
4)- Col quarto motivo d'impugnazione l'appellante impugna la sentenza per infondatezza ed erroneità del capo della sentenza con cui vengono rigettate le domande risarcitorie dell'attrice. P L'appellante deduce che “La reiezione delle domande di risarcimento dei danni proposte da nei confronti delle imprese convenute è stata una conseguenza - per così dire automatica - della qualificazione del rapporto contrattuale come vendita su campione e del susseguente rilievo concernente la mancata allegazione agli atti di causa del campione di riferimento per la fornitura del prodotto al fine di verificare la conformità dei prodotti consegnati al campione scelto: CP_6
“alla luce di tali circostanze non è possibile ritenere sussistente un inadempimento della parte venditrice né CP_1 quindi tantomeno un fatto illecito fonte di responsabilità ex articolo 2043 c.c. nei confronti delle convenute CP_2
.
[...] Controparte_18
P Nel motivo d'appello si limita ad evidenziare la carenza di motivazione, asserendo: “Da tutto quanto sopra esposto in ordine all'erroneità di questi presupposti di fatto e di diritto discende l'infondatezza del capo della sentenza in esame, la cui motivazione si è risolta nelle poche parole appena riportate”. P La Corte osserva che nel motivo d'appello non ha assolto onere di specificare le circostanze di fatto sulla cui base afferma la responsabilità ex art. 2043 c.c. delle società per quei medesimi CP_2 danni per i quali ha proposto domanda risarcitoria nei confronti di a titolo di responsabilità CP_1 contrattuale ex art. 1494 c.c. P In particolare, le appellate hanno ribadito che non ha nemmeno allegato in primo grado CP_2
i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, avendo richiesto il risarcimento del danno a titolo extracontrattuale senza nulla allegare e tanto meno provare circa gli elementi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'illecito che e avrebbero commesso, CP_4 CP_2
l'elemento soggettivo del dolo o della colpa delle stesse, il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno lamentato dall'attrice.
In effetti la Corte osserva che l'appellante non ha neppure superato la contestazione della responsabilità dedotta da in relazione al fatto di non essere produttore dell'agente CP_2 espandente, ma solo titolare del marchio Né ha superato la contestazione di entrambe CP_6 le convenute circa il fatto che con la fornitura di tale agente espandente, prodotto da CP_2 CP_4
P
venduto in Italia da a (e da questi venduto a ),
[...] Controparte_14 CP_1
[...]
non aveva prestato garanzia rispetto all'idoneità dell ai fini della CP_14 CP_6
pagina 31 di 33 P produzione di , non conoscendo, né potendo conoscere, le caratteristiche del processo produttivo nel quale l'imprenditore avrebbe utilizzato l'agente CP_6
Al riguardo anche in appello le società hanno ribadito le condizioni generali di vendita tra CP_2
e : “6. Garanzia 6.1 Se non diversamente ed espressamente concordato tra le Controparte_14 CP_1
Parti, il Venditore garantisce che le merci fornite corrispondono alle specifiche rilasciate dal Venditore al momento della spedizione. Qualsiasi consiglio tecnico fornito dal Venditore, prima o durante l'utilizzo delle merci, verbalmente
o per iscritto, viene fornito in buona fede ma senza alcuna garanzia da parte del Venditore.
6.2 La lavorazione e
l'uso delle merci vengono effettuati unicamente a rischio dell'Acquirente e, successivamente a tale lavorazione o uso,
l'Acquirente non avrà più il diritto di rivendicare eventuali non-conformità alla garanzia sopra descritta.
L'Acquirente deve stabilire autonomamente l'idoneità delle merci per lo scopo a cui sono destinate e la relativa modalità d'uso”.
A fronte di questa carenza dell'onere della prova e ancor prima dell'onere di specifica allegazione dei fatti posti a fondamento dell'azione aquiliana, la Corte deve confermare il rigetto della domanda P risarcitoria proposta da ex art. 2043 c.c. nei confronti delle società CP_2
5)- Dal rigetto dei precedenti motivi d'appello consegue il rigetto del sesto motivo
d'impugnazione relativo al mancato accoglimento della richiesta di ordine di pubblicazione della P sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c. ed altresì del settimo motivo concernente la condanna di alle spese processuali, essendo la statuizione conforme al principio della soccombenza dell'attrice. P 6)- L'integrale rigetto dell'appello proposto da implica assorbimento dell'appello condizionato proposto dalle appellate società CP_2
P 7)- Per il principio della soccombenza dev'essere condannata a pagare le spese processuali della fase d'appello, in quanto all'esito del giudizio si deve confermare l'integrale rigetto delle domande P di di condanna delle controparti al risarcimento dei danni, indicati nella somma di € 2.281.400,00 per i danni patrimoniali e nella somma di € 900.000,00 per il danno non patrimoniale.
Le spese processuali si liquidano nel dispositivo in favore delle parti vittoriose in base al valore della causa determinato nella somma complessiva di € 3.181.400,00 specificamente indicata nelle conclusioni dall'appellante, non potendosi ritenere la controversia di valore indeterminato per l'aggiunta dell'indicazione alternativa “o in quella diversa, anche maggiore, somma che il Tribunale riterrà di giustizia” (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 20805 del 23/07/2025).
A norma dell'art. 6 DM n. 55/2014 civ. il compenso di liquida con l'incremento medio per le fasi di studio e introduttiva, con l'incremento minimo per la fase di trattazione e decisionale tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta secondo il rito ex art. 350 bis c.p.c.
P.Q.M.
pagina 32 di 33 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1483/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata in data 11 dicembre 2024, così provvede:
I- Rigetta integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 1483/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio e pertanto conferma la sentenza;
II- Dichiara assorbito nel rigetto dell'appello principale, l'appello incidentale condizionato proposto da e CP_2 Controparte_18
III- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di CP_1 in € 29.726,00 per compenso oltre il rimborso forfettario del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014,
[...]
CPA ed IVA se dovuta, in favore di e nell'importo CP_2 Controparte_18 complessivo di € 29.726,00 per compenso oltre il rimborso forfettario del 15% ex art. 2 DM n.
55\2014, CPA ed IVA se dovuta;
IV- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 5 novembre 2025.
Presidente Rel. Est.
GH MO
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile
nelle persone delle seguenti Magistrate: dr.ssa GH MONTE- Presidente Istruttrice Relatrice dr.ssa Anna MANTOVANI- Consigliera dr.ssa Roberta NUNNARI- Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 194/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dal prof. avv. Vincenzo Mariconda e dall'avv. Andrea Piai ed Pt_2 elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Venezia, Santa Croce, 2122
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Tavazzi, presso lo Studio del quale in Bologna, via Marconi n. 9, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
(C.F./P.IVA ), in persona della procuratrice speciale avv. CP_2 P.IVA_4 CP_3
, rappresentata e difesa, anche in via tra loro disgiunta, dagli Avv.ti Prof. Giulio Ponzanelli
[...]
e IA IU, elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Ponzanelli
APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
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Controparte_4
), (n. registrazione 414574053 R.C.S. Lyon), in persona del Controparte_5 procuratore e legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa, anche Parte_3 in via tra loro disgiunta, dagli Avv.ti Prof. Giulio Ponzanelli e IA IU, elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Ponzanelli
APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
Oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“in riforma della sentenza n. 1483/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata in data 11 dicembre 2024 all'esito del giudizio R.G. 702/2024, notificata a mezzo PEC il 20 dicembre successivo (docc. I - II), accogliersi le domande dedotte in primo grado dall'attrice e dunque: nel merito: •accertare la sussistenza di vizi nei composti denominati Parte_1
, rispettivamente prodotti da e forniti all'attrice da tali da renderli inidonei CP_6 CP_2 Controparte_1 all'utilizzo per i quali essi erano stati acquistati, •condannarsi le convenute, in solido fra loro, al risarcimento dei danni tutti, P patrimoniali e non, finora patiti da a causa dei vizi nei beni a lei forniti, allo stato quantificabili, quanto ai danni patrimoniali, in euro 2.281.400 (o in quella diversa, anche maggiore, somma che il Tribunale riterrà di giustizia), e quanto ai danni non patrimoniali in euro 900.000 (o in quella diversa, anche maggiore, somma che il Tribunale riterrà di giustizia);
•disporsi, quale contributo alla riparazione del pregiudizio, la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, ordinandosi la pubblicazione sentenza nella front page del sito web delle convenute, tanto in lingua italiana quanto in lingua inglese, in apposito banner pop-up autoeseguibile e per almeno 30 giorni a far data da quello successivo al deposito, nonché sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Repubblica” e sulla rivista di settore “Mac Plast” (anche nella sua versione online), per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del norma-le, a cura dell'attrice e a spese delle convenute, con rivalsa delle spese stesse a fronte dell'esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte delle Controparti;
con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi del rimborso forfetario ex lege. In via istruttoria: •all'atto dell'iscrizione a ruolo si offriranno in comunicazione i documenti già depositati in primo grado (numerati da 1 a 71, oltre ai documenti identificati con le lettere da a) a c) depositati fisicamente presso la cancelleria del Tribunale a quo); •si chiede l'ammissione di prova orale, per interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle convenute e, all'esito, per testimoni, sui seguenti capitoli di prova (da leggersi in forma interrogativa, preceduti da “vero che”): P 1. ricevuto il primo campione di prova di circa 25 kg di prodotto, a fine marzo 2022 commissionò ad CP_7 il test di resistenza alla luce della carta trattata con l con esito positi come dai docc. 67
[...] CP_6 biscono al testimone (solo prova testimoniale);
2. nel corso del webinar del 10 maggio 2022, organizzato dal Global Market Manager di signor CP_2 [...]
(come da doc. 9 di parte attrice che si esibisce all'interrogato o al testimone), i prodotti della linea Alve- Persona_1 P vennero presentati a come indicati all'utilizzo in edilizia e in particolare nella realizzazione di CP_2 carte da;
3. nella seconda metà mese di maggio 2022 presso la sede dell'attrice a Tribiano si tennero alcuni incontri tra il personale tecnico dell'attrice e i signori e di i quali esplicitamente assicurarono che i Testimone_1 Testimone_2 CP_1 prodotti della linea n da altre imprese produttrici di carta da CP_6 CP_2 para-ti estere, e che on necessità di adottare alcun particolare accorgimento in relazione alla loro introduzione nel ciclo produttivo in sostituzione dell'agente espandente denominato AD (azodicarbonammide), precedentemente utilizzato;
4. una volta ricevute da le prime forniture-campione di 421 e 658, all'inizio di giugno CP_2 CP_6 CP_6 2022 JV eseguì i pri i produzione, volti a verificare l ermini ne e resistenza meccanica, dei nuovi prodotti in sostituzione dell'agente espandente “AD” fino allora in uso (solo prova testimoniale);
5. in considerazione dell'esito positivo delle verifiche cui erano stati sottoposte le bobine semi-lavorate, nel mese di luglio P 2022 passò alla fase successiva della produzione di prova, procedendo alla stampa e al goffraggio delle bobine stesse lo prova testimoniale); pagina 2 di 33
6. tra la fine di luglio e il successivo mese di agosto 2022 i primi prodotti finiti realizzati con la fornitura-campione dell'Alve-One 658 e dell 421 vennero sottoposti con successo ai test di qualità normalmente previsti nel CP_6 ciclo produttivo di JV (so timoniale); P
7. a partire dal 5 settembre 2022 eseguì le prime prove di spalmatura per comprendere quale dei due prodotti forniti P da si prestasse meglio al esigenze produttive di (solo prova testimoniale); CP_1
8. nel i tali prove sono stati spalmati 14.400 metr i formato “330/70” su “tessuto non tessuto” (solo prova testimoniale); P
9. sempre con la fornitura di prova, il 1° ottobre 2022 eseguì una simulazione, sulle due macchine spalmatrici, dei semilavorati che sarebbero stati utilizzati per realizz le carte da parati finite, producendo 61.460 metri lineari di spalmato gr 400/ su base "tessuto non tessuto” di 70 cm d'altezza e 18.700 metri lineari di spalmato gr 350/ su base carta di 104 cm d'altezza (solo prova testimoniale); P
10. i beni descritti nelle fatture docc. 47-56 corrispondono alle materie prime utilizzate da nelle fasi di spalmatura, stampa-rotocalco e confezione dei prodotti finiti;
P
11. nell'effettuare le prove dei prodotti ha impiegato 60 dipendenti, per un to-tale di 482 ore lavorative CP_6 (solo prova testimoniale); P
12. l venne gradualmente inserito nel processo produttivo di a partire dall'inizio di ottobre 2022, allorché CP_6 l segnata la prima fornitura vera e pro-pria, come dal c. 13 attoreo che si esibisce all'interrogato o al testimone;
P
13. dal gennaio 2023 l era ormai divenuto l'unico agente espandente utilizzato da nella produzione di CP_6 carte da parati;
14. i primi problemi di viraggio cromatico, scolorimento o alterazioni di colore della base nelle carte da parati di prova realizzate con i prodotti iniziarono a manifestarsi alla fine di gennaio 2023; CP_6 P Persona_
15. non appena constatati t i, , nella persona di denunciò l'accaduto a nella persona CP_1 di chiedendo chiari nti in ordine all'aff prodotto da essa fornit Controparte_8
16. ne ontro tenutosi il 1° febbraio 2023, organizzato d'urgenza per discutere degli inconvenienti riscontrati dall'attrice, il signor Customer Development Manager ST di assicurò a Testimone_2 CP_1P
, nella persona dei signori , che i prodotti dovevano co si del tutto Persona_2 Parte_4 CP_6P ranei alle alterazioni lame do confermare gli programmati al fine di evitare ritardi nelle forniture;
P
17. simultaneamente alla denuncia dei vizi a autonomamente iniziò una serie di accertamenti su composizione CP_1 e stabilità degli inchiostri utilizzati per l ampa delle carte da parati, che esclusero che i problemi riscontrati fossero a essi imputabili (solo prova testimoniale)
18. tali accertamenti consistettero nell'esecuzione di provini di stampa con inchiostri a varie concentrazioni, nel loro passaggio nel forno a muffola1 per simulare diverse variazioni termine e nella loro comparazione cromatica allo spettrofotometro (solo prove testimoniale);
19. nella prima metà di aprile 2023 le carte da parati destinate alla vendita prodotte con l alla fine dell'anno CP_6 precedente palesarono deterioramenti diffusi e irreversibili che tendevano ad accentuarsi re del tempo;
20. il 18 aprile 2023 presso la sede dell'attrice, a Tribiano, vi fu una riunione organizzata per discutere dei deterioramenti P Persona_ riscontrati da , cui parteciparono i signori ed per l'attrice, per Parte_4 Testimone_2 CP_1 P
e up l corso della e l Controparte_8 Persona_3 Persona_4
o e unque dei test svolti da sui prodott ella linea CP_2 CP_6 senza esito;
P
21. il 21 aprile 2023 , nella persona di decise di sospendere l'utilizzo dei prodotti nel ciclo Parte_2 CP_6 produttivo delle ca da parati e di no ropri clienti gli articoli già prodotti, ricov i propri magazzini;
22. per la produzione delle carte da parati utilizzando l quale agente espandente, dall'inizio di ottobre 2022 CP_6 P al 21 aprile 2023, ha impiegato 75 dipendenti, le di 51.300 ore in 86 giorni lavorativi (solo prova testimoniale); P
23. il 18 maggio 2023 si tenne un'ulteriore riunione con il personale di e presso lo stabilimento , al CP_1 CP_2 fine di verificare se, in relazione all'uso degli agenti espandenti fossero opportune alcune modifiche al CP_6 procedimento produttivo;
24. nel corso di tale incontro JV reiterò la richiesta di poter esaminare la documentazione relativa ai test preliminari svolti da si prodotti senza ottenerli;
CP_2 CP_6 P
25. anzi, in casione il p individuò una serie di accertamenti che avrebbe dovuto effettuare a CP_2 propria cura e spese, come da doc. 12 che si esibisce all'interrogato o al testi ne;
CP_2
pagina 3 di 33 26. all'esito dell'incontro congiunto del 18 maggio 2023 l'unica proposta operativa di e fu quella di provare CP_1 CP_2 a sostituire i prodotti Alve-One 658 e 421 for-niti in precedenza con altri prodotti della stessa CP_6 CP_2 gamma, e in particolare con l lve-One 433; CP_6 P
27. la proposta di cui al capitolo u immediatamente rifiutata da;
28. ciò nonostante, il signor di con una mail del 2 aggio successi-vo, annunciò ugualmente a Controparte_8 CP_2 P
la spedizione di du e altrettanti di 433, come da doc. 20 attoreo che si CP_6 CP_6 bisce all'interrogato o al testimon P
29. in considerazione dell'esito dell'incontro del 18 maggio 2023, decise di demandare ulteriori approfondimenti sulla compatibilità tra i prodotti e il PVC alla pro-pri presa fornitrice di quest'ultimo, la tedesca IT CP_6 MB;
30. IT, all'esito dei test svolti sulla compatibilità tra e con vari tipi di PVC, suoi CP_9 CP_10 e di altre imprese concorrenti, constatò, in alcuni casi, “u e to di colore dopo un periodo di cinque settimane di giacenza al buio”, come risulta anche dal doc. 69 attoreo, che si esibisce all'interrogato o al testimone;
31. l'impresa francese Texdecor Group, a fronte delle lamentele ricevute dai propri clienti, ha dovuto ritirare e sostituire P le carte da parati che aveva acquistato da nel periodo otto-bre 2022 – aprile 2023, descritte nelle fatture incluse nel doc. 61 attoreo che si esibiscono al test one (solo prova testimoniale);
32. nel 2023 l'impresa turca DA, aveva iniziato a utilizzare l nella produzione di carte da parati, ma CP_6 a distanza di tempo dall'ultimazione della stampa le carte a base avevano iniziato a presentare problemi CP_6 P di viraggi del colore, soprattutto nei toni scuri, analoghi a quelli da , come da documento 70 che si esibisce all'interrogato o al testimone;
33. in considerazione dei suddetti problemi, e venuta a conoscenza, per il tramite del signor di Persona_5 CP_7 P
di quanto accaduto a , DA decise immediatamente d'interrompere l'uti
[...] CP_6 endo il contratto di for ura con e/o con il suo agente per il territorio turco;
CP_2P
34. il rifiuto, da parte di , di eseguire dicati nel doc. 12 che si esibisce al testimone, avvenne quando CP_2 P ormai aveva deciso di non utilizzare più l nel proprio ciclo produttivo, ritornando immediata-mente CP_6 all'util o dell'AD (a prova contraria, ne missione del capitolo 16 dedotto da;
CP_2
35. in particolare, tale rifiuto fu determinato dalla volontà di non accollarsi ulteriori costi di speri one, dei quali avrebbero beneficiato esclusivamente e (a prova contraria, nel caso di ammissione del capitolo 16 dedotto CP_2 CP_1 da . CP_2 Persona_ P P Si indicano quali testimoni, i signori: dott. direttore di stabilimento di;
, già dipendente e oggi Parte_4 P suo consulente esterno a contratto nel settore ricerca e sviluppo;
, dipendente di con la qualifica di Persona_6 responsabile della qualità; dipendente di JV con la qualifica di responsabile dei costi e della pianificazione Persona_7 P della produzione;
dipendente di con la qualifica di responsabile del reparto stampa e goffratura, sui capitoli Testimone_3 P nn. 5 e 6; , e , dipendenti amministrative di;
e Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Persona_5
entrambi di di CO (NO), sui capitoli nn. 1, 17-18, 32-33; dipendente Testimone_7 CP_7 CP_11 di IT MB (Burghausen, Germania), sui capitoli nn. 29-30; legale rappresentante di AD Tes_8
(Adana, Turchia), sui capitoli nn. 32-33. Ove non altrimenti specificato, s'intende che la loro escussione viene chiesta su tutti i capitoli;
•nel caso di ammissione, anche solo parziale, dei capitoli dedotti dalle convenute, chiediamo di essere abilitati alla prova contraria, con gli stessi testimoni indicati a prova diretta;
•chiediamo che la Corte voglia ordinare alle convenute e a nonché Controparte_12 Controparte_13
a l'esibizione in giudizio: Controparte_14
- dei test svolti nella fase di pre-produzione della gamma degli agenti e dei loro risultati, con particolare CP_6 riferimento all'impiego nell'edilizia e nel settore delle carte da pa-ra i valutare la correttezza della loro condotta professionale;
- del materiale divulgativo utilizzato per il webinar intitolato “Polymer Foams – Can They Be Safer and More Sustainable?”;
- della formulazione chimica utilizzata per la produzione dell'Alve-One 658 e dell nell'anno 2022 e CP_9 della formulazione chimica utilizzata attualmente per i medesimi prodotti;
•chiediamo, altresì, che la Corte voglia ordinare a DA (Adana, Turchia, İncirlik Blv., 27) l'esibizione in CP_15 giudizio della corrispondenza relativa alle offerte commerciali a oggi ricevute da (o per conto di) agli ordini di prodotti CP_2 da lei effettuati e al loro esito;
CP_6
pagina 4 di 33 •chiediamo che la Corte voglia disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di descrivere lo stato dei prodotti realizzati con gli agenti rilevare i difetti in essi riscontrabili e determinarne la causa, anche – se del caso – delegandogli la CP_6 conduzione di appositi esperi-menti ai sensi dell'art. 261 del codice di rito;
•occorrendo, chiediamo infine che la Corte voglia disporre una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, al fine di quantificare con esattezza il danno patrimoniale, in P termini tanto di danno emergente quanto di lucro cessante, patito da per effetto delle condotte di e . CP_1 CP_2
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso, in via preliminare, dichiarare l'impugnazione proposta da inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutte le Parte_1 ragioni espresse in narrativa, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite;
in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via preliminare, rigettare l'impugnazione formulata da e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1483/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 11 dicembre 2024; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa impugnazione, -accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione risarcitoria promossa da Parte_1 nei confronti di -respingere integralmente tutte le domande risarcitorie formulate nei confronti di Controparte_1 CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni espresse in narrativa e anche ai
[...] sensi dell'art. 1227 c.c., respingendo tutte le pretese avverse e con ogni conseguente provvedimento;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità di per vizi della cosa venduta, - ridurre il quantum richiesto a titolo risarcitorio Controparte_1 e contenerlo nei limiti di quanto eventualmente accertato in corso di causa, per le ragioni espresse in narrativa;
- accertate e graduate le percentuali di colpa eventualmente gravanti sulle parti in causa, condannare la in proporzione e Controparte_1 nei limiti della minor quota di responsabilità alla stessa ascrivibile;
in via riconvenzionale trasversale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, in accoglimento della domanda di rivalsa e/o regresso e/o manleva formulata da condannare e/o di a rimborsare Controparte_1 CP_2 Parte_5
a quanto questa fosse costretta ad anticipare a a titolo di risarcimento del danno ex art. 1494 Controparte_1 Parte_1
c.c.; In ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge. In via istruttoria, in caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'impugnazione principale, ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate per le ragioni già indicate in primo grado, da intendersi in questa sede pedissequamente richiamate e ritrascritte, e si insiste per l'eventuale ammissione delle istanze istruttorie tutte, allo stato non ammesse, formulate nell'interesse di In Controparte_16 particolare, per quanto occorrer possa, si chiede ammettersi: - prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che, nel mese di febbraio 2022, prendeva contatti con per presentare una gamma di agenti espandenti CP_1 Parte_1 della linea prodotta dal proprio partner commerciale quale alternativa “green” all'azodicarbammide CP_6 CP_2 (AD)?
2) Vero che, nell'occasione, venivano proposti alla due tipologie di Alve-One, il 421 ed il 658, di cui venivano Parte_1 inviate le schede tecniche fornite dal produttore (si rammostrino al teste il Certificate of Compliance, il Technical Data Sheet ed il Safety Data Sheet prodotti quali docc. 9, 10 e 26 da ? CP_2
3) Vero che ha rappresentato a le caratteristiche dell descritte nelle schede tecniche trasmesse dal CP_1 Parte_1 CP_17 produttore, senza fornire indicazioni su eventuali performance del nuovo agente chimico una volta sottoposto al ciclo produttivo interno del compratore per la produzione del prodotto finito? P
4) Vero che, in occasione dell'incontro organizzato il 14 marzo 2022 tra e Controparte_1 Controparte_14
il dott. di presentava l proponendolo quale alternativa “green” all'azodicarbammide
[...] Controparte_8 CP_2 CP_6
(AD) dotato delle caratteristiche indicate nella documentazione tecnica di cui ai capitoli 2 e 3?
5) Vero che, a fine marzo 2022, comunicava a che i test di laboratorio condotti avevano avuto risultati Parte_1 CP_1 positivi sull 658? CP_6
6) Vero che, nel mese di luglio 2023, comunicava a che anche i test di laboratorio condotti sull'Alve-One Parte_1 CP_1
421 avevano avuto risultati positivi? Per Persona_ P 7) Vero che, all'incontro del 18 aprile 2023, alla presenza dei sig.ri e di il sig. della CP_8 CP_2 ammetteva di aver omesso di effettuare sui campioni-prova forniti da i test di lavabilità e luminosità sul prodotto finito, CP_1 prima di avviare la produzione industriale con l'uso del nuovo composto CP_6
pagina 5 di 33 Per_
8) Vero che, a tale incontro, il sig. dichiarava di non aver effettuato sui campioni-prova forniti da alcun test per CP_1 P valutare la compatibilità dell con gli inchiostri adoperati da nel proprio ciclo produttivo? CP_6 Persona_ P
9) Vero che, a tale incontro, il sig. di pronunciava tali parole: «so di aver commesso una cazzata perché non ho eseguito i test di scrub resistance, perché con l'AD non ho mai avuto problemi e non mi è passato nemmeno per l'anticamera del cervello di eseguire i test»? Per_
10) Vero che, sempre a tale incontro, il sig. dichiarava di aver tentato di risolvere autonomamente la problematica riscontrata sul prodotto finito modificando temperature, dosaggi e additivi e utilizzando agenti fissanti in post-produzione? Sui capitoli di prova di cui sopra, si indicano come testi il sig. domiciliato presso Caldi Italia S.p.a., in Testimone_1
Origgio (VA), via 1° Maggio 34/36/38, sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6; il sig. ed il sig. Testimone_9 Testimone_2 entrambi domiciliati presso in Origgio (VA), via 1° Maggio 34/36/38, su tutti i capitoli di prova;
il Controparte_16 Persona_ sig. presso in Tribiano (MI), via Cassino d'Alberi n. 19, sui capitoli 7, 8, 9 e 10. Parte_1
- Eventuale prova contraria diretta del sig. domiciliato presso in Origgio (VA), via 1° Testimone_2 Controparte_16
Maggio 34/36/38, rispetto ai capitoli 15 e 16, ove ammessi, formulati dalla difesa di Parte_1
Per CP_2 Controparte_18
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: P in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello di ex art. 348-bis c.p.c., per tutti i motivi illustrati nel presente atto;
in principalità: rigettare l'appello proposto da dichiarandolo inammissibile o comunque infon- Parte_1 dato in fatto e in diritto per le ragioni esposte, e per l'effetto confermare la Sentenza n. 1483/2024, pubblicata l'11 dicembre 2024 all'esito del giudizio con R.G. n. 702/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Dott. Barile;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo di uno dei motivi di appello avversario: riformare la Sentenza n. 1483/2024, pubblicata l'11 dicembre 2024 all'esito del giudizio con R.G. n. 702/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Dott. Barile accogliendo l'appello incidentale condizionato proposto da e CP_2 Controparte_4 ( e quindi per l'effetto accogliere le seguenti domande: in via pregiudiziale di rito,
[...] Controparte_5 accertare la carenza di giurisdizione del giudice adito con riguardo a tutte le domande svolte avverso
[...]
, in favore del giudice francese;
in via preliminare di merito, accertare e Controparte_19 dichiarare la nullità della citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, quarto comma, e 163, terzo comma, n. 4, c.p.c. per omessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle domande svolte a carico di e in ogni CP_2 caso la carenza di legittimazione passiva di sia rispetto alle domande di sia rispetto alle domande di CP_2 Parte_1
per non essere il produttore del prodotto ela carenza di legittimazione passiva di rispetto CP_1 CP_6 CP_4 alle domande di in principalità, accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'impro-ponibilità dell'azione Parte_1 P extracontrattuale svolta a carico del produttore, es-sendo azionabile per il compratore la sola azione contrattuale avverso il proprio dante causa venditore sempre in principalità, nel merito, rigettare siccome infondate tutte le do-mande CP_1 svolte a carico di e per le ragioni CP_2 Controparte_19 esposte in atti;
in via istruttoria: A. ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che l'agente espandente (nelle due tipologie 0421 e 0658) è prodotto esclusivamente da CP_6 Controparte_18 presso il proprio st francese
[...] 2) Vero che nel periodo marzo 2022-febbraio 2024 (quale venditore) e Controparte_14 Controparte_18 (quale produttore) hanno garantito escl nato da
[...] Controparte_1 che indicate ed esplicitate nella documentazione tecnica e in particolare nel Certifi accluso a ciascuna spedizione di prodotto ordinato da di cui ai ns. docc. 9 e 26 che si rammostrano al teste) nel Controparte_1 Technical Data Sheet e nel Safety Data She 0 che si rammostra al teste), senza alcuna indica-zione circa le prestazioni dello stesso una volta impiegato in un de-terminato processo industriale ed eventuali performance dell CP_6 con riferimento alle fasi di lavorazione successive alla espansione. 3)Vero che nel corso della riunione organizzata il 14 marzo 2022 tra e il Dott. Parte_1 Controparte_1 CP_8 di venivano illustrate le caratteristiche dell quale prodotto a base di
[...] CP_2 Controparte_14 CP_6 ato à indicata a nel corso dei pri on del Parte_1 Controparte_1 febbraio 2022, come da doc. 7 di che si ram ) indicate ed esplicitate nella do di Parte_1 cui al capitolo di prova precedente nzialità nella capacità espandente delle materie plastiche. 4) Vero che il 6 aprile 2022 di comu-nicava ad di Testimone_1 Controparte_1 Controparte_8 CP_14 che i test di labo a avuto risultati p
[...] Parte_1 CP_6 pagina 6 di 33 altresì che all'epoca il prodotto Alve- One 0421 non era stato ancora testato, come da doc. 6 che mi si rammostra (si rammostri al teste il ns. doc. 6). 5) Vero che il 26 luglio 2022 di co-municava ad di Testimone_1 Controparte_1 Controparte_8 CP_14 che i test di laboratorio condotti da anche su tale prodotto ri-sultavano positivi come da doc. 7 che mi
[...] Parte_1 si rammostra (si rammostri al teste il ns. doc. 7). 6) Vero che a inizio maggio 2022, vendeva a una prima “fornitura- Controparte_14 Controparte_1 campione” dell codici 0421 e 0658. CP_6
7) Vero che il 2 settembre 2022, per il tramite del sig. comunicò a Controparte_1 Testimone_1 Controparte_14 che aveva deciso di acquistare 5000 kg del solo 0658.
[...] Parte_1 CP_6 8) Vero che a partire dal settembre 2022 e fino al febbraio 2023 ricevette ordini da parte di Controparte_14 riferiti al prodotto 0658. Controparte_1 CP_6
9) Vero che nel periodo settembre 2022 – febbraio 2023, forniva a il Controparte_14 Controparte_1 prodotto avente le caratteristiche tecniche richieste da con mail del 26 aprile 2022 (come da ns. CP_6 Controparte_1 doc. 24 che si rammostra al teste), e risultanti dalla certificazione di conformità che è stata con-segnata alla stessa con mail del 27 aprile 2022 (come da ns. doc. 8 che si rammostra al teste).
10) Vero che solamente verso la metà di marzo 2023 (per il tramite del Sig. ) per la prima volta ha riferito Parte_1 Pt_4 telefonicamente ad di dell'emergere di alcune problematiche relative alla stabilità Controparte_8 Controparte_14 dei colori sul prodotto finito, mentre nessuna criticità emergeva prima della commercializ-zazione o nel corso delle verifiche di qualità normalmente prodromiche alla stessa.
11) Vero che tra aprile e maggio 2023, nel corso di alcune interlocuzioni telefoniche, riferiva, per il tramite del Sig. Parte_1
, ad di di stare effettuando alcuni test per individuare l'origine Parte_4 Controparte_8 Controparte_14 della lamentata problematica.
12) Vero che durante l'incontro del 18 aprile 2023, per il tra-mite dei Sigg.ri ed , Parte_1 Persona_2 Parte_4 provvedeva ad illustrare per la prima volta l'asserita problematica riscontrata sul proprio prodotto lavorato, che riguardava la stabilità dei pigmenti colorati uti-lizzati sulla carta da parati, che riferiva non essere stata ancora te-stata, siccome i test dalla stessa eseguiti avevano avuto ad oggetto la sola capacità di espansione dell' CP_6 Persona_
13) Vero che nel corso dell'incontro di cui al precedente capitolo di prova, per il tramite dei Sigg.ri ed Parte_1
, riferiva (i) che nessuna verifica era stata fatta in merito alla compatibilità tra il prodotto e le successive Parte_4 CP_6 fasi del ciclo produttivo di (ii) che alcuna verifica era stata condotta – né sulla prima “fornitura-campione” ordinata Parte_1
a maggio 2022, né sugli ordinativi dei primi di settembre 2022 - in merito alle possibili interferenze dell con gli
CP_6 inchiostri utilizzati nel proprio ciclo produttivo, per valutare la compatibilità dell con l'inchiostro impiegato da
CP_6 [...] nella successiva fase di stampa della carta abbinata alla lamina di plastica;
(iii) che non erano stati effettuati test di Pt_1 stabilità e di lavabilità sul prodotto;
(iv) di aver tentato, successivamente all'emersione della descritta problematica, di risolvere autonomamente tale criticità modificando le temperature, i do-saggi e gli additivi e utilizzando agenti fissanti in post-produzione; e (v) di aver allora contattato il proprio fornitore di pigmenti per verificarne la compatibilità con l utilizzato, che
CP_6 riferiva di una possibile criticità nella compatibilità del prodotto con la composizione di taluni inchiostri.
CP_6 Persona_ 14) Vero che durante tale incontro del 18 aprile 2023, il Sig. di affermava di essere intenzionato a Parte_1 condurre tutti i test necessari per risolvere la menzionata problematica. Vero che nella medesima circostanza Controparte_8
e di e di ricevevano per la prima Persona_3 Controparte_14 Persona_4 Controparte_18 volta informazioni relative al ciclo produttivo di Parte_1
15) Vero che nel corso del secondo incontro del 17 maggio 2023, per il tramite dei Sigg.ri ed Parte_1 Tes_10 Pt_4
, indicava ulteriori criticità riferite al cambiamento dei colori riscontrato successivamente alla fase di goffratura e alla
[...] esposizione alternata a mo-menti di luce e oscurità. 16) Vero che nel corso della riunione di cui al precedente capitolo di prova, a fronte della pregressa predisposizione da parte di e di di un pro-getto di attività di sperimentazione da condurre Controparte_8 Persona_3 Controparte_14 presso i siti indu-striali di quest'ultima riferiva per il tramite dei Sigg.ri ed , di non Parte_1 Persona_2 Parte_4 possedere la struttura industriale adatta alla conduzione di tali test e chiedeva che fosse la stessa Controparte_14 a contattare autonomamente il proprio fornitore di PVC, tal “IT”, per effettuare i relativi test.
pagina 7 di 33 17) Vero che di ha lavorato ad un progetto di sperimentazioni, all'invio di Controparte_8 Controparte_14 materiali alterna-tivi sempre appartenenti alla linea e all'organizzazione di un incontro con il produttore della CP_6 componente PVC indicato da per individuare l'origine delle problematiche lamentate da Parte_1 Parte_1
18) Vero che nel corso dell'incontro del 28 luglio 2023 – al quale hanno partecipato e di Controparte_8 Persona_3 Persona_
e per il tramite dei Sigg.ri ed Controparte_14 Controparte_1 Controparte_20 Pt_4
, dichiarava di non essere disponi-bile a svolgere le operazioni di verifica prospettate in tale sede da
[...] Controparte_14
[...]
19) Vero che per tutto il mese di agosto e di settembre 2023 e poi nuovamente a novembre 2023 di Controparte_8 [...] Persona_ ha contattato i Sigg.ri ed di e Controparte_14 Parte_4 Parte_1 Controparte_21 CP_1
indicando la possibilità di sperimentare l'utilizzo di diversi stabilizzanti, richiedendo varie volte i riferimenti del
[...] produttore della componente PVC (come da ns. docc. 20 e 21 che si rammostrano al teste).
20) Vero che nel novembre 2023, in esito ad alcuni incontri con forni-tori di inchiostro di altri clienti, veniva indicato ad di che alcuni inchiostri mostravano una maggiore compatibilità rispetto ad altri Controparte_8 Controparte_14 Persona_ con il prodotto e che di notiziava dunque ed CP_6 Controparte_8 CP_2 Controparte_14 Parte_4 di e di di tale circostanza. Parte_1 Testimone_9 Controparte_1
21) Vero che tra novembre 2023 e febbraio del 2024 di e di Controparte_8 Controparte_14 Persona_4 contattavano e comu-nicando gli aggiornamenti rispetto ai Controparte_18 Parte_1 Controparte_1 risultati dei test condotti con alcuni produttori di inchiostri di altri clienti e indicando di valutare la possibilità di effettuare analoghe verifiche, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno da Parte_1 Si indicano a testi: - domiciliato presso in Rosignano Marittimo (LI), Via Controparte_8 Controparte_14
Piave 6, sui capitoli da 1 a 21; - domiciliato presso in Ro-signano Marittimo Persona_3 Controparte_14
(LI), Via Piave 6, sui capitoli 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18; - domiciliato presso Persona_4 Controparte_18 in 9 Rue des Cuirassiers Immeuble Silex 2 Solvay 69003, Lyon (Francia), sui capitoli 1, 2, 12, 13, 14, 21.
[...] In considerazione del fatto che il Sig. è domiciliato in Francia, pur sempre nel territorio dell'Unione Europea, Persona_4 le esponenti instano fin d'ora affinché si proceda all'assunzione della testimonianza mediante assistenza di un interprete di lingua francese nominato ai sensi dell'art. 122 c.p.c. o, in alternativa, qualora il Giudice lo reputi op-portuno e necessario, mediante trasmissione della relativa richiesta all'autorità giudiziaria dello Stato competente ai sensi e per gli ef-fetti del regolamento n. 1783/2020/CE. B. dichiarare inammissibili le produzioni documentali effettuate da con la Parte_1 propria seconda memoria integrativa e rigettare, per le ragioni esposte in atti, le istanze istruttorie formulate da ivi Parte_1 incluse (i) la richiesta di prova orale (testimoniale e interroga-torio for-male) per cui comunque, nella denegata ipotesi di ammissione dei capi-toli ex adverso formulati, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi già indicati nella seconda memoria integrativa;
(ii) la richiesta di emissione degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.; (iii) la richiesta di esperimento delle CTU. in ogni caso condannare mente dell'art. 96, primo e/o terzo comma, c.p.c., al risarcimento Parte_1 dei danni, liquidabili d'ufficio, in favore delle comparenti, in conseguenza della condotta processuale dell'attrice assistita quanto meno da colpa grave, come esposto in primo grado. in ogni caso: con refusione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 1483/2024, emessa dal Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio, pubblicata in data 11 dicembre 2024; con tale sentenza sono state respinte le domande proposte in primo grado da nei confronti di Pt_1 Controparte_1 CP_2 volte all'accertamento della sussistenza di vizi nei Controparte_18 composti denominati “Alve-One”, rispettivamente prodotti da e forniti all'attrice da CP_2
tali da renderli inidonei all'utilizzo per i quali essi erano stati acquistati, alla Controparte_1
P condanna in via solidale delle società convenute al risarcimento dei danni finora patiti da a causa dei vizi nei beni a lei forniti, indicati in complessivi euro 2.281.400,00 quanto ai danni patrimoniali pagina 8 di 33 e in euro 900.000,00 quanto ai danni non patrimoniali, oltre alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sul sito web delle convenute e sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Repubblica” e sulla rivista di settore “Mac Plast”.
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
I)- A fondamento delle domande l'appellante attrice in primo grado, ha allegato, in sintesi, Pt_1 le seguenti circostanze. è un'impresa che opera nel settore grafico cartotecnico, Parte_1 occupandosi in particolare della produzione di rivestimenti murali vinilici (carta da parati); nel tempo collaborando anche con note maison di moda internazionali quali Armani e Missoni, Parte_1 ha aggiornato la composizione dei materiali per la realizzazione di articoli, non solo esteticamente pregevoli, ma anche ecologici e non dannosi per la salute;
all'inizio di febbraio 2022 Parte_1 veniva contattata da in veste di partner di , per presentare un'offerta Controparte_1 CP_2 relativa all'agente espandente della linea della secondo quanto dichiarato CP_6 CP_2 dalla produttrice nella brochure, le caratteristiche di lo renderebbero adatto CP_2 CP_6 all'utilizzo nei materiali termoplastici nonché a proteggere i prodotti espansi durante tutto il loro ciclo di vita (stoccaggio, manipolazione, trasporto, lavorazione finale e altresì riciclo, non generando residui), la sua tinta bianca e neutra avrebbe dovuto agevolare al massimo ogni ulteriore successiva fase di colorazione o decorazione del prodotto finito;
veniva descritto come CP_6 alternativa sicura e sostenibile rispetto ai più diffusi agenti espandenti presenti sul mercato, in particolare rispetto alla potenzialmente pericolosa e/o tossica AD, utilizzabile anche per carta P da parati;
in data 8 marzo 2022 presso la sede di si svolse il primo incontro con l'agente italiano di nel corso del quale presentò i prodotti in due tipologie, il 421 e il 658: la differenza CP_2 CP_1 tra l'uno e l'altro prodotto concerneva la temperatura alla quale Alve–One diveniva attivo;
tra il 14 P marzo e il 26 aprile 2022 e concordarono l'invio di alcuni quantitativi di campione e della CP_1 documentazione tecnica dei prodotti, che sarebbe stata trasmessa direttamente da;
CP_2 CP_1 assicurava a che il prodotto era già stato testato positivamente da altre aziende operanti Parte_1 nel medesimo settore di parte attrice;
le parti convennero quindi una prima fornitura-campione, per un quantitativo modesto per i normali volumi produttivi di 500 kg di Alve–One 658 e Pt_1
P 400 kg di Alve–One 421; ricevuto questo materiale in data 30 maggio 2022, iniziò i primi test di produzione al fine di verificare la resa dell' quale agente espandente in sostituzione CP_6 dell'agente fino allora utilizzato (AD), lasciando inalterati tutti i restanti componenti della ricetta utilizzati per la produzione del “Plastisol”, ovvero il materiale che viene spalmato sui diversi supporti (carta oppure tessuto/non tessuto) per essere successivamente stampato e goffrato;
in P quell'occasione, secondo prassi, aveva anche accertato che i livelli di espansione, di lavabilità e di resistenza meccanica rientrassero negli standard produttivi previsti e le bobine così ottenute erano state poi sottoposte alla fase di stampa e di goffraggio: al termine di queste due lavorazioni non si pagina 9 di 33 erano evidenziati segnali o anomalie che potessero far rilevare quanto invece emerso nei mesi successivi;
il 31 agosto 2022 comunicò che, in considerazione degli ordini d'acquisto CP_1
P dell' così come prospettati da , relativi a quantitativi ingenti di prodotto (nell'ordine di CP_6
P 5 tonnellate al mese), per tutto il 2022 avrebbe accordato a condizioni di prezzo particolarmente favorevoli;
in data 1.9.2022 effettuava, quindi, il primo ordine da 5.000 kg di Alve-One Parte_1
658, a cui seguivano ulteriori sei ordini d'acquisto a : il secondo ordine per 5000 kg di Alve- CP_1
One 658 in data 11 ottobre 2022, il terzo ordine per 5000 kg di 658 in data 21 novembre CP_6
2022, il quarto ordine per 5000 kg di 658 in data 13 gennaio 2023, il quinto ordine per CP_6
5000 kg di 658 in data 9 febbraio 2023, il sesto ordine sesto ordine per 5000 kg di Alve- CP_6
One 421 in data 15 marzo 2023, il settimo ordine per 5000 kg di Alve-One 421 in data4 aprile 2023.
In merito al progressivo manifestarsi dei problemi nei prodotti di JV contenenti l'attrice CP_6 ha allegato che alla fine di gennaio 2023 le bobine di spalmato con prodotte a ottobre, CP_6 novembre e dicembre 2022 entrarono nella fase di stampa e successiva goffratura;
da quel momento iniziarono a manifestarsi alcuni problemi di lavabilità del prodotto finito, nonché importanti cambiamenti di colore della base e viraggi cromatici alla presenza di raggi UV. P Inizialmente imputò questi problemi a un difetto di stabilità di qualche partita degli inchiostri o alla non idoneità della temperatura di lavorazione, non potendo immaginare che essi discendessero, piuttosto, dal nuovo composto espandente;
per scrupolo l'attrice comunque espose quanto stava accadendo alla propria fornitrice nel corso di un incontro del 1° febbraio 2023, al quale parteciparono il signor Customer Development Manager ST di e i signori Testimone_2 CP_1
P P ed per;
in quell'occasione, il signor di assicurò a che la Persona_2 Parte_4 Tes_2 CP_1 causa di quanto lamentato non doveva ricercarsi nel prodotto soggiungendo anzi che CP_6 sarebbe stato necessario confermare immediatamente i tre ordini successivi per i quantitativi già pianificati (5.000 kg al mese), per evitare che un'eventuale sospensione delle forniture potesse P determinare il fermo totale della produzione attorea;
dal canto suo, aveva proseguito le proprie verifiche interne sulla stabilità degli inchiostri, modulando la loro concentrazione, per arrivare alla conclusione che questi dovessero considerarsi completamente estranei ai problemi che si stavano P manifestando. ha poi dedotto che dalla metà di aprile 2023 aveva dovuto constatare come la carta da parati palesasse reazioni assolutamente imprevedibili all'esposizione luminosa, nonché
l'irreversibilità del deterioramento dei pigmenti usati per la stampa;
nel frattempo, però, erano già stati inviati altri due ordini di in data 15 marzo e 4 aprile 2023; una volta accertata CP_6
P l'incompatibilità del prodotto fornito da all'uso per cui era previsto, il 21 aprile 2023 CP_1 decise di sospendere l'utilizzo degli espandenti e anche d'interrompere la produzione CP_6 degli spalmati e l'utilizzo delle bobine di spalmato che in quel momento giacevano nel magazzino, per circa 315.000 metri lineari di semilavorato inservibile. L'attrice attuale appellante ha allegato, pagina 10 di 33 quanto alla condotta di e successiva alla denuncia dei vizi, che su pressante richiesta CP_1 CP_2
P P di , il 18 aprile e il 18 maggio 2023 i delegati di , di e di si sono incontrati presso CP_1 CP_2 la sede di quest'ultima, nel tentativo di ipotizzare eventuali soluzioni tecniche che potessero ovviare ai problemi generati dall il 29 maggio il signor di facendo riferimento CP_6 CP_8 CP_2 all'ultima riunione congiunta, inviò all'attrice una mail con la quale proponeva l'invio di campioni di prova di prodotti sostitutivi, sempre appartenenti alla medesima “famiglia”, l' 653 e CP_6
P l' 422; tale offerta venne formulata senza che mettesse a disposizione di alcun CP_6 CP_2 dato o know-how ricavati dalla sua precedente sperimentazione dei prodotti: con ciò riguardo CP_2 ai nuovi agenti proposti, intendeva demandare i necessari test e le verifiche della loro efficienza a P
, che avrebbe dovuto accollarsene per intero spese e rischi;
alla luce dell'esperienza fallimentare con i composti che le erano stati forniti in precedenza e non potendo permettersi di attendere il P tempo necessario per sperimentare la stabilità dei nuovi prodotti, optò per la soluzione più sicura, quella di proseguire la produzione con i “vecchi” agenti espandenti, risolvendo così i problemi riscontrati con l' tutto il materiale pervenuto con gli ultimi due ordini è stato CP_6
P integralmente reso da al fornitore, che lo ha accettato curandone persona il ritiro. Tutto ciò P premesso, ha dedotto la sussistenza dei vizi nei prodotti acquistati, concludendo che CP_6
P è dunque evidente “che il difetto stia nei soli componenti prodotti da e venduti a da CP_2
, posto che nessuna altra carta da parati realizzata con i componenti utilizzati in precedenza CP_1 aveva mai manifestato simili problemi”. L'attrice ha dedotto che, in conseguenza del difetto dell'agente espandente acquistato, ha subito ingenti danni: oltre al danno all'immagine, CP_6 sia attuale sia potenziale, un danno da lucro cessante pari a complessivi euro 673.400 euro e un danno emergente del complessivo importo di poco più di euro 1.608.000 relativo ai seguenti costi:
- costi di acquisto dei prodotti da , al netto di quelli restituiti alla venditrice, pari a 199.258 CP_1 euro;
- costi relativi alla sperimentazione dell - costi di produzione della carta da parati CP_6
P rivelatasi poi inutilizzabile;
- costi di ritiro e sostituzione dei prodotti contenenti che CP_6 aveva venduto ai propri clienti;
- costi di rimozione delle carte già poste in opera e di riallestimento con nuovi materiali esenti da vizi;
- costi di smaltimento del materiale inutilizzabile;
- costi di modifica del nuovo catalogo, realizzato utilizzando i campioni dei prodotti a base CP_6
In relazione a tali danni l'attrice ha dedotto la responsabilità delle convenute, in via solidale fra loro,
“tanto ai sensi dell'art. 1494 quanto ai sensi dell'art. 2043 del codice civile”.
II)- Si è costituita in giudizio contestando gli assunti di controparte. Sui fatti la Controparte_1 convenuta, attuale appellata, ha replicato in sintesi quanto segue. non è la società produttrice CP_1 dell'agente espandente oggetto di causa;
come intermediario fra acquirente e produttore, CP_1 non avrebbe potuto offrire al proprio cliente alcuna garanzia diversa e/o più ampia di quella contenuta nella scheda tecnica fornita da sulla qualità del prodotto, né avrebbe potuto CP_2 pagina 11 di 33 prevedere gli effetti che tale agente chimico avrebbe avuto sul prodotto finito del cliente;
con e- mail del 14 marzo 2022 il sig. della , riepilogando gli accordi intercorsi Testimone_1 CP_1 all'incontro tenutosi l'8 marzo 2022, invitava il sig. della a trasmettere Controparte_8 CP_2 direttamente a la documentazione tecnica del prodotto proposto e anticipava al cliente Parte_1
l'invio di un “campione” di 25 kg di in modo che l'acquirente potesse testarlo e CP_6 verificarne potenzialità ed effetti sull'intero ciclo di lavorazione della merce che avrebbe immesso sul mercato;
all'invio di un primo “campione-prova” faceva seguito la spedizione di una seconda P fornitura-prova di 500 kg di Alve-One 658 e di 400 kg di 421, con cui avrebbe dovuto CP_6 effettuare i primi test, non solo sulla produzione di “Plastisol”, ma sull'intero ciclo produttivo e, quindi, anche sulla successiva stampa, goffratura e colorazione dei rivestimenti finali;
dopo l'invio P dei due “campioni-prova”, dichiarava di ritenersi soddisfatta del prodotto e delle sue qualità e,
a partire dal 1° settembre 2022, ordinava un primo quantitativo di di 5000 kg, cui CP_6 seguivano analoghi ordini ad ottobre e novembre del 2022 e, poi, a gennaio, febbraio, marzo ed P P aprile 2023; secondo quanto affermato da , nei mesi successivi il prodotto finito lavorato da e da quest'ultima venduto sul mercato, aveva manifestato cambiamenti di colore e viraggi cromatici alla presenza di raggi UV;
le parti collaboravano nella ricerca del problema e di una sua eventuale soluzione e, proprio in questa prospettiva, venivano organizzati alcuni incontri;
fra questi, nella riunione del 18 aprile 2023, il sig. ammetteva che ricevuti i “campioni-prova” da Per_2 Parte_1
, aveva limitato i test al prodotto semi-lavorato e non anche al prodotto finito, con la CP_1 conseguenza che aveva ordinato ingenti quantitativi di senza prima verificarne gli effetti CP_6 sullo stampaggio e sulla successiva colorazione della merce. Ciò premesso, in via preliminare la convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza di dall'azione risarcitoria promossa Parte_1 dall'attrice nei confronti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 1494 c.c., deducendo che CP_1 [...]
su cui grava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato di aver denunciato al venditore Pt_1
i vizi oggi lamentati entro il termine di otto giorni stabilito dall'art. 1495 c.c., ovvero dal CP_1 momento in cui tali vizi erano ad essa effettivamente conoscibili. Al riguardo la convenuta ha P affermato che i test di lavabilità eseguiti da a metà aprile 2023 avrebbero dovuto essere effettuati dalla società acquirente già nel mese di aprile e maggio 2022, ossia nel momento in cui Parte_1 aveva ricevuto in consegna un primo campione-prova di 25 kg seguito da una seconda CP_6 fornitura-prova di 500 kg.; se JV, come da prassi nel settore industriale, avesse sottoposto i campioni- prova di ai dovuti test sul prodotto finito (test di adesione degli inchiostri CP_6 dopo lo stampaggio- scrub resistance, test di resistenza alla luce ed ai raggi UV) avrebbe potuto rendersi conto agevolmente dei problemi di colorazione e pigmentazione legati all'utilizzo del nuovo agente espandente;
la convenuta ha eccepito, quindi, che con l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere i vizi di cui oggi pretende ristoro già a partire dal mese di maggio Parte_1 pagina 12 di 33 2022 e che, pertanto, da tale momento dovrà farsi decorrere il termine degli otto giorni previsti dall'art. 1495 c.c. per la decadenza della relativa denuncia. La convenuta ha eccepito, inoltre,
l'intervenuta prescrizione annuale dell'azione risarcitoria promossa dalla ex 1494- art. Parte_1
1495, 3° comma, c.c., decorrente dalle singole consegne dei quantitativi dei prodotti In CP_6 via riconvenzionale “trasversale” la convenuta ha esercitato il diritto di rivalsa e/o Controparte_1 regresso e/o manleva nei confronti di e di deducendo CP_2 Controparte_18 che ove nella sua qualità di venditrice, venisse condannata al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti da ai sensi dell'art. 1494 c.c. per la sussistenza di eventuali vizi nel prodotto Parte_1
avrebbe diritto ad esercitare azione di rivalsa e/o regresso e/o manleva nei CP_6 CP_1 confronti del produttore dell'agente chimico oggi in contestazione, ossia e CP_2 [...]
Controparte_18
III- Con la medesima comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite in giudizio CP_2
e di seguito le società , affermando in
[...] Controparte_18 CP_2
P sintesi quanto segue. non ha venduto l' a , nè tanto meno a;
CP_4 CP_6 CP_1 non è il produttore dell' essendo unicamente il titolare del marchio Alve- CP_2 CP_6
One® che contraddistingue la gamma di agenti espandenti denominati è CP_6 CP_4 il soggetto giuridico che ha prodotto l'agente espandente denominato acquistato da CP_6
P
, da questa venduto a , e da venduto, infine, a;
come ha Controparte_14 CP_1 CP_1
P riportato la stessa , producendo come doc. 6 una brochure illustrativa del gruppo l'Alve- CP_2
One viene descritto come “adatto al suo utilizzo nei materiali termoplastici”, consente di espandere le materie plastiche in modo più sicuro, non essendo irritante per la pelle né sensibilizzante per le vie respiratorie, non contenendo residui nocivi generati dalla decomposizione dell'agente espandente, nessuna indicazione o garanzia convenzionale del produttore viene fornita sulla idoneità dell per l'impiego in uno specifico ciclo industriale – che resta di assoluto CP_6 dominio dell'acquirente imprenditore, oltre che coperto da segreto industriale – o per una specifica applicazione: resta onere del cliente (imprenditore) eseguire tutte le verifiche preliminari necessarie a stabilire se questo agente espandente di ultima generazione sia idoneo per l'utilizzo nel proprio specifico processo produttivo, al fine di realizzare lo specifico prodotto finito desiderato dal cliente P (imprenditore); in seguito all'incontro del marzo 2022, risulta che ha ricevuto da alcuni CP_1 primi campioni di 0658 e di 0421 per consentire la conduzione di preliminari CP_6 CP_6 trials; già il 6 aprile 2022 comunicava a che i test di laboratorio condotti CP_1 Controparte_14
P da avevano avuto risultati positivi sull'Alve-One 0658 riferendo che all'epoca il prodotto Alve-
One 0421 non era stato ancora testato;
solamente il 26 luglio 2022 comunicava a che CP_1 CP_2
P i test di laboratorio condotti da anche sul prodotto 0421 risultavano positivi;
nessuna società del gruppo ha mai ricevuto quei test, solo menzionati da;
all'inizio maggio 2022, CP_2 CP_1 pagina 13 di 33 P nonostante avesse testato il solo campione di 0658, effettuava un primo ordine a CP_6
relativo a entrambi i codici di e, quindi, ha venduto a CP_1 CP_6 Controparte_14 CP_1
P una prima “fornitura-campione” dell' codici 0421 e 0658, affinché potesse eseguire tutte CP_6 le sperimentazioni necessarie ad assicurarsi il risultato dalla stessa atteso in relazione alle varie fasi del proprio processo produttivo;
dopo i test preliminari riferiti nell'atto di citazione- ma non Part documentati da già tra il finire del mese di agosto 2022 e l'inizio del settembre 2022, una volta P formulata da la quotazione del prodotto con uno sconto del 15% per i primi sei mesi, CP_1 decise di ordinare l' 0658; la stessa attrice afferma che le prove di spalmatura sono state CP_6 eseguite tra il 5 ed il 6 settembre 2022 per stabilire quale delle due varianti di Alve-One fosse più consona alle sue esigenze, vale a dire dopo aver acquistato in data 1 settembre 2022 il quantitativo P di 5000 kg del solo Alve-One 0658; a marzo del 2023 riferiva telefonicamente a CP_14
dell'emersione di non meglio precisate problematiche e tra aprile e maggio dello stesso anno
[...]
P venivano organizzati due incontri, anche con , durante i quali illustrava l'asserita CP_1 problematica riscontrata sul proprio prodotto lavorato e riferiva altresì di non aver a suo tempo svolto gli opportuni e doverosi test relativi alla compatibilità del prodotto con le CP_6 successive fasi del proprio ciclo produttivo. Ciò premesso in sintesi sui fatti, le società hanno CP_2 eccepito il difetto di giurisdizione per , il difetto di legittimazione passiva di CP_4 CP_2
[...
, l'inammissibilità del cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale allegata da parte attrice;
nel merito, hanno eccepito l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità del produttore e l'insussistenza dei danni lamentati dall'attrice. CP_4
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE.
Con sentenza n. 1483/2024, pubblicata in data 11.12.2024, il Tribunale di Busto Arsizio, rigettate le eccezioni in rito sollevate dalla difesa di CP_2 Controparte_18
così provvedeva “1. Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2. Condanna al
[...] Parte_1 pagamento, in favore di delle spese processuali, liquidandole in euro 31.129,00 oltre rimborso Controparte_1 spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Pt_6
e di in solido tra loro, delle spese processuali, liquidandole in euro 31.129,00
[...] Controparte_18 oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Il Tribunale è pervenuto a questa decisione, sulla base di una pluralità di motivi, di seguito esposti: il rapporto contrattuale intercorso con va inquadrato nella vendita a campione di Controparte_1 cui all'articolo 1522 c.c.; “Nel caso di specie, la vendita ha avuto ad oggetto un prodotto specifico
( , con determinate caratteristiche;
si è trattato di una vendita a campione”; nella vendita CP_6 su campione di cui all'art. 1522 c.c. l'onere di provare che la merce non aveva le caratteristiche richieste e risultanti dal campione, incombe al compratore e la prova della difformità della cosa consegnata rispetto a quella pattuita deve essere valutata esclusivamente mediante il raffronto con pagina 14 di 33 il campione;
“la parte attrice non ha assolto l'onere probatorio gravante sul compratore, non avendo allegato il campione di riferimento per la fornitura del prodotto al fine di verificare la CP_6 conformità dei prodotti consegnati al campione scelto e mancando soprattutto la produzione dei test effettuati da parte attrice sui campioni stessi al fine di verificare se gli stessi siano stati testati completamente (e quindi anche con riferimento a quei dedotti vizi di cui si duole la parte attrice e quindi sul prodotto finito) o se siano stati testati solo in relazione alle verifiche di espandibilità del prodotto e alle temperature di lavorazione”. Il Tribunale ne ha dedotto: “Alla luce di tali circostanze non è possibile ritenere sussistente un inadempimento della parte venditrice né quindi CP_1 tantomeno un fatto illecito fonte di responsabilità ex articolo 2043 c.c. nei confronti delle convenute e . CP_2 Controparte_18
CP_2 Il Tribunale ha aggiunto- come ulteriore motivo di rigetto della domanda risarcitoria che quand'anche si volessero ritenere sussistenti i difetti dedotti dalla difesa attorea, gli stessi non sarebbero comunque stati denunziati nei termini di cui all'art. 1495 c.c., applicabile anche alla vendita a campione;
“parte attrice afferma che i semilavorati realizzati nei mesi tra ottobre e dicembre 2022, trattati con una volta sottoposti a stampa e goffratura alla fine di gennaio CP_6
2023, accusavano importanti variazioni di colore ma non vi è prova di alcuna denunzia effettuata negli otto giorni successivi. Ed infatti non essendovi alcun documento redatto per iscritto da cui emerga, da un lato, il momento in cui la parte ha avuto contezza dei difetti dedotti e, dall'altro, che sia stata effettuata una denunzia, non può soccorrere in favore di parte attrice la prova testimoniale…Ed infatti non essendovi alcun documento redatto per iscritto da cui emerga, da un lato, il momento in cui la parte ha avuto contezza dei difetti dedotti e, dall'altro, che sia stata effettuata una denunzia, non può soccorrere in favore di parte attrice la prova testimoniale. In caso simile al presente è stato infatti affermato che “in materia di prova per testimoni della tempestività della denunzia dei vizi della cosa venduta, è esente da vizi logici ed errori giuridici la valutazione del giudice di merito circa l'inammissibilità, in quanto generico, di un capitolo di prova testimoniale che indichi i tempi in cui la denuncia sia stata operata con l'avverbio "immediatamente", atteso che trattasi di espressione recante, anche in considerazione della brevità del termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta dei vizi, un elevato margine di relatività” (Cass. civ., Sez. II, 26/10/2005,
n. 20682); nel caso di specie, da un lato manca la prova della data in cui i vizi sono stati scoperti e dall'altro la parte attrice aveva chiesto di provare, con un capitolo di prova inammissibile in quanto generico, che “non appena erano stati constatati tali problemi” vi fosse stata una denunzia alla controparte (capitolo 15 della seconda memoria integrativa). A causa di tali dati temporali così generici non può comunque ritenersi tempestiva la denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta degli stessi.
pagina 15 di 33 LA FASE D'APPELLO.
Avverso la sentenza ha proposto appello esponendo i seguenti motivi:
1- Violazione del Parte_1 principio del contraddittorio con riferimento al capo della decisione in cui si qualifica il contratto P tra e come “vendita a campione”; conseguente nullità della sentenza;
2- In ogni caso, CP_1 manifesta erroneità del medesimo capo della sentenza:
3- L'omessa considerazione e di P conseguenza l'ingiustificato rigetto delle istanze istruttorie dell'attrice in ordine alla difettosità o alla mancanza delle qualità promesse dei beni forniti;
3-I- I documenti e le istanze istruttorie sulla sussistenza dei vizi e/o la mancanza delle qualità nei beni forniti;
3.II- I documenti e le istanze P istruttorie sui danni patiti da : rinvio;
4- Infondatezza ed erroneità del capo della sentenza con P cui vengono rigettate le domande risarcitorie dell'attrice;
4.I- I danni patiti da e la loro prova;
5-
Contraddittorietà e illogicità dell'obiter dictum relativo all'asserita mancata prova del rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c.; in ogni caso, mancanza di suo carattere decisivo;
6- La richiesta di pubblicazione;
7- Le spese di lite.
Con la medesima comparsa di costituzione si sono costituite nel giudizio d'appello e CP_2
domandando il rigetto del gravame avversario, di cui eccepivano Controparte_18 preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche solo di uno dei motivi di appello avversario, le società hanno proposto CP_2
l'appello incidentale condizionato per l'accoglimento delle seguenti domande: in via pregiudiziale di rito, accertare la carenza di giurisdizione del giudice adito con riguardo a tutte le domande svolte avverso (Société unique), in Controparte_4 CP_5 favore del giudice francese;
in via preliminare di merito, accertare e dichiarare la nullità della citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, quarto comma, e 163, terzo comma, n. 4,
c.p.c. e in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di sia rispetto alle domande di CP_2
sia rispetto alle domande di per non essere il produttore del prodotto Alve- Parte_1 CP_1
One e la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande di in CP_4 Parte_1 principalità, accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'improponibilità dell'azione P extracontrattuale svolta a carico del produttore, essendo azionabile per il compratore la sola azione contrattuale avverso il proprio dante causa venditore sempre in principalità, nel CP_1 merito, rigettare siccome infondate tutte le domande svolte a carico di e CP_2 [...]
Controparte_19
Si è costituita altresì domandando il rigetto del gravame avversario, di cui Controparte_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa impugnazione, ha chiesto alla Corte di accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione risarcitoria promossa da nei confronti di e di respingere integralmente tutte le domande Parte_1 Controparte_1 pagina 16 di 33 risarcitorie formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto e,
Controparte_1 comunque, non provate e anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.; in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e nell'ipotesi di ritenuta responsabilità di per vizi della cosa venduta, ha chiesto alla Corte di ridurre il quantum richiesto a
Controparte_1 titolo risarcitorio e contenerlo nei limiti di quanto eventualmente accertato in corso di causa e, accertate e graduate le percentuali di colpa eventualmente gravanti sulle parti in causa, condannare la in proporzione e nei limiti della minor quota di responsabilità alla stessa
Controparte_1 ascrivibile;
in via riconvenzionale trasversale, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ha chiesto l'accoglimento della domanda di rivalsa e/o regresso e/o manleva formulata da nei confronti di e/o di .
Controparte_1 CP_2 Controparte_18
DECISIONE DELLA CORTE
In relazione ai motivi d'appello proposti da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Pt_1
Arsizio, la Corte premette che ha agito per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire subiti Pt_1 in conseguenza di “vizi nei composti denominati “ , rispettivamente prodotti da e forniti CP_6 CP_2 all'attrice da tali da renderli inidonei all'utilizzo per i quali essi erano stati acquistati”; l'attrice, Controparte_1 attuale appellante, ha formulato domande di condanna delle convenute, in via solidale fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tanto ai sensi dell'art. 1494 c.c., quanto ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.
Tutte le domande sono state respinte con la sentenza impugnata da avverso la sentenza Pt_1 hanno proposto appello incidentale condizionato e Controparte_18 CP_2 ha chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo le eccezioni già formulate in primo Controparte_1 grado, innanzitutto l'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c. per inosservanza del termine di otto giorni per la denuncia degli asseriti vizi.
Ad avviso della Corte, l'appello di dev'essere respinto in quanto le statuizioni della sentenza Pt_1 del Tribunale devono essere confermate sia pure con diversa motivazione, per quanto di seguito rilevato in merito ai motivi d'impugnazione.
1)- Col primo motivo d'impugnazione lamenta la violazione del principio del Pt_1 contraddittorio con riferimento al capo della decisione in cui il Tribunale ha qualificato il contratto tra e come “vendita a campione”; ne deduce la conseguente nullità Parte_1 Controparte_1 della sentenza.
Secondo appellante, il Giudice ha assunto quale presupposto della decisione una inopinata qualificazione del rapporto contrattuale fra e quale vendita a campione Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 1522 c.c., senza che nessuno dei contraddittori avesse invocato tale norma e le fattispecie giuridiche che essa contempla;
il Giudice avrebbe dovuto, quindi, dare alle parti la possibilità di proporre deduzioni a norma del II comma dell'art. 101 c.p.c., consentendo all'attrice pagina 17 di 33 di richiedere anche la rimessione in termini per offrire prove in relazione agli asseriti “campioni” dei prodotti, alla cui assenza la decisione gravata ha attribuito valore determinante.
1.1- La Corte non si ravvisa la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, II comma c.p.c. in quanto il Tribunale si è limitato a qualificare dal punto di vista giuridico- sia pure erroneamente- come vendita su campione ex art. 1522 c.c. il rapporto contrattuale allegato dall'attrice a fondamento della domanda risarcitoria proposta a norma 1494 c.c. P In concreto non è peraltro neppure prospettabile la lesione del diritto di difesa di per mancanza di rimessione in termine per la produzione dei “campioni”, considerato che la stessa appellante ha affermato che i cosiddetti “campioni” di acquistati sono stati utilizzati per realizzare le CP_6 carte da parati di prova e, quindi, non esistevano più fisicamente alla data d'introduzione del giudizio di primo grado.
Il primo motivo d'appello dev'essere, quindi, respinto.
2)- Col secondo motivo d'impugnazione l'appellante censura il medesimo capo della sentenza, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il fatto che le parti avessero concordato l'invio di un “campione” di prodotto, così come lo stesso impiego di quel termine, non possano essere sufficienti a far ritenere si tratti di vendita su campione ai sensi dell'art. 1522 c.c., se non altro perché nella fattispecie in esame non ricorre alcun elemento dal quale evincersi, oltre ogni ragionevole dubbio, la volontà delle parti di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualità della merce.
Secondo l'appellante il tenore degli atti processuali e dei documenti smentirebbe la qualificazione del rapporto contrattuale come vendita su campione;
ad esempio, riguardo al secondo quantitativo di merce inviato si fa riferimento ad un “ordine di prova”(cfr. doc. 8 fascicolo I grado , a Parte_1 ulteriore conferma del fatto che, secondo le parti, i prodotti consegnati da non Controparte_1 sarebbero stati destinati a servire quale “pietra di paragone” per le future consegne, ma sarebbero stati impiegati da nella produzione di campioni di carte da parati per testare la compatibilità Parte_1 dei nuovi composti con le altre sostanze da essa usate;
a dire dell'appellante, sempre con riferimento all'ordine di prova del 30.05.2022 (cfr. doc. 10, fascicolo I grado , il Tribunale ha omesso Parte_1 di considerare che pacificamente esso costituiva un contratto a sé stante, come dimostrato dal fatto che tale ordine non fosse in alcun modo collegato alla precedente fornitura del campione (anzi, aveva ad oggetto prodotti parzialmente diversi) e che il prezzo dei beni fosse stato interamente pagato. L'appellante afferma che il Giudice ha trascurato di valutare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, come prescritto dall'art. 1362, c. 2, c.c., atteso che, in tutta la corrispondenza prodotta, mai le parti hanno alluso a ipotetiche difformità dei prodotti rispetto a quelli “di prova”. L'appellante ha evidenziato che il Giudice ha omesso altresì di considerare che, per costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 1522 c.c. non trova applicazione pagina 18 di 33 allorquando, come nel caso di specie, tanto il campione, quanto la cosa compravenduta presentino identici vizi o mancanza delle qualità, dei quali il compratore non si sia accorto al momento dell'accettazione del campione, dovendosi in tal caso dare applicazione alla disciplina ordinaria in tema di garanzia per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta.
2.1- La Corte osserva che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, “per identificare un contratto di vendita "su campione", ex art. 1522 c.c., è necessaria una volontà delle parti espressa, nel senso di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualità della merce, o così ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr. da ultimo Cass.
Ordinanza n. 21154 del 24/07/2025; Cass. n. 15792/2013.); ricorre la fattispecie della vendita su campione disciplinata dall'art. 1522 c.c., quando nel concludere un contratto di compravendita di merce le parti abbiano fatto riferimento ad un campione, cioè ad un esemplare appartenente al genere oggetto della vendita, che deve servire da modello per controllare al momento della consegna la conformità della cosa consegnata a quella pattuita, se l'esemplare prescelto abbia la funzione di assicurare la perfetta conformità delle cose che si consegnano al campione, nel senso che di esso debbono possedere tutte le caratteristiche, perché il compratore non intende acquistare cose anche in piccola parte diverse (Cass. N. 4540/2003). P Nel caso in esame dalle allegazioni delle parti e dai documenti risulta solo che e avevano CP_1 concordato l'invio di un primo modesto quantitativo di prodotto definendolo CP_6
“campione” (doc. 8 attrice e-mail 14 marzo 2022: “Il campione-sacco di 25 kg di 658 CP_6
P partirà a giorni”), affinché lo utilizzasse in prova nei test di produzione, per verificare la resa dell' quale agente espandente “green” in sostituzione dell'agente fino allora utilizzato nel CP_6 ciclo di produzione della carta da parati (AD). Non risulta provato, invece, che le parti avessero voluto individuare un “campione” di prodotto come esclusivo modello di paragone per la qualità dell' oggetto dei successivi ordini di acquisto. CP_6
Il secondo motivo d'appello è, dunque, fondato limitatamente alla qualificazione giuridica del P rapporto contrattuale intercorso fra e , in quanto le compravendite di prodotto CP_1 CP_6
P oggetto degli ordini allegati da in giudizio (fornitura-campione del 18 maggio 2022, ordine del
1° settembre 2022, ordine dell'11 ottobre 2022, ordine del 21 novembre 2022, ordine del 13 gennaio 2023, ordine del 31 marzo 2023, ordine del 4 aprile 2023, ordine del 9 febbraio 2023), erroneamente sono state qualificate Tribunale come vendite “su campione” ex art. 1522 c.c. P Da tale rilievo non discende, tuttavia, l'accoglimento delle istanze istruttorie di , solo perché erroneamente respinte dal Tribunale per la mancata produzione dei “campioni”; ad avviso della
Corte, le istanze istruttorie dell'appellante non possono essere accolte per le differenti ragioni di seguito esposte con riferimento al terzo e al quinto motivo d'impugnazione della sentenza.
pagina 19 di 33 3)- Il terzo e il quinto motivo d'appello vengono esaminati dalla Corte congiuntamente, per la loro evidente connessione. P 3.1- Col terzo motivo d'impugnazione censura la sentenza per l'omessa considerazione e di conseguenza l'ingiustificato rigetto delle istanze istruttorie in ordine alla difettosità o alla mancanza delle qualità promesse dei beni forniti.
L'appellante afferma che il Giudice di primo grado, seppur erroneamente convinto di essere in presenza di una “vendita su campione” ex art. 1522 c.c., avrebbe comunque potuto e dovuto verificare l'esistenza dei dedotti vizi nei prodotti forniti, in base alle prove offerte dall'attrice.
L'appellante ha evidenziato i documenti e le istanze istruttorie sulla sussistenza dei vizi e/o la mancanza delle qualità nei beni forniti, non considerati dal Tribunale per i doverosi approfondimenti istruttori: P
- gli esemplari di semilavorato e di prodotti finiti realizzati da con l' di cui lo stesso CP_6
Giudice aveva autorizzato il deposito in originale (docc. a-b, depositati presso la Cancelleria in data
30 ottobre 2024) e “che inspiegabilmente non risultano mai essere stati neppure presi in considerazione”; per l'ipotesi in cui il Giudice non avesse ritenuto sufficiente il semplice esame visivo degli “ingiallimenti” e “scoloriture”, evidenti anche su tutti gli altri esemplari tuttora conservati nei magazzini dell'attrice/appellante (il cui elenco è contenuto nell'estratto dal libro P inventari di al 31 dicembre 2023, doc. 63), l'attrice aveva sollecitato una consulenza tecnica d'ufficio “che avrebbe potuto constatare e descrivere i denunciati fenomeni di degrado e – occorrendo - confermare la presenza, nello strato di “spalmato” apposto sulla carta o sul tessuto-non-tessuto, dell'agente espandente prodotto da
stabilendo la correlazione fra essi”. CP_2
A dire dell'appellante, il degrado verificatosi nei prodotti a base è dimostrato anche da CP_6 altri documenti del tutto ignorati dal Tribunale: P
- i reclami giunti a dai clienti ai quali le carte da parati erano state vendute, offerti in comunicazione quali docc. 24 e c), quest'ultimo depositato sempre previa autorizzazione del G.I. su chiavetta USB, “in quanto a sua volta composto da oltre 400 file, per un peso di circa 1 GB, e dunque impossibile da versare in atti in via telematica”;
- e.mail dell'11 ottobre 2023, con cui l'impresa tedesca Westlake IT MB & Co. KG8 rese P noto a che, nonostante l'esito apparentemente positivo dei test svolti sulla compatibilità tra l' e l' con vari tipi di PVC, suoi e di altre imprese concorrenti, “after a CP_9 CP_10
5 weeks storage in the dark a strange issue regarding color change occurred in some cases” (doc. 69);
- ad ulteriore conferma di tali risultanze documentali l'attrice ha offerto, nel caso, di affiancarvi prove orali, non ammesse dal Tribunale.
pagina 20 di 33 Col terzo motivo, l'appellante ha chiesto, quindi, alla Corte di porre rimedio all'ingiustificata scelta del Giudice di primo grado di trascurare l'esame dei documenti prodotti e di respingere indiscriminatamente le istanze istruttorie. P 3.2- Con il quinto articolato motivo d'impugnazione deduce: “Contraddittorietà e illogicità dell'obiter dictum relativo all'asserita mancata prova del rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c.; in ogni caso, mancanza di suo carattere decisivo”.
Il quinto motivo si riferisce ai capi della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha affermato che
“se anche si ritenessero sussistenti i difetti dedotti gli stessi, come eccepito dal venditore, non sono stati comunque denunziati nei termini di cui all'articolo 1495 c.c., applicabile anche nel caso di vendita a campione e all'azione risarcitoria” (p. 5, ultimo paragrafo, della sentenza), per poi proseguire la propria argomentazione osservando che “non può ritenersi che la collaborazione delle parti convenute nella risoluzione delle problematiche dedotte da parte attrice possa costituire un univoco riconoscimento della sussistenza dei vizi trattandosi, per contro, di condotta del tutto compatibile con la volontà del venditore di andare incontro alle esigenze dell'acquirente, al fine di conservare il rapporto commerciale allora in atto” (p. 6, primo capoverso).
La Corte osserva che i capi della sentenza impugnati non si possono qualificare come mero “obiter P dictum” rispetto alle ragioni per le quali il Tribunale ha respinto le domande risarcitorie di nei confronti di tutte le convenute.
Il Tribunale ha motivato, infatti, la decisione “alla luce della pluralità” delle motivazioni esposte, come espressamente evidenziato a pagina 6 della sentenza;
invero, ha respinto tutte le domande P risarcitorie di , non solo per aver erroneamente qualificato la fattispecie come vendita su P campione e ritenuto non assolto da parte di l'onere di provare i difetti del prodotto CP_6 per il solo fatto della mancata produzione dei campioni, ma altresì in quanto- a prescindere Part dall'accertamento della sussistenza dei difetti dedotti da in ogni caso “gli stessi, come eccepito dal venditore, non sono stati comunque denunziati nei termini di cui all'articolo 1495 c.c., applicabile anche nel caso di vendita a campione e all'azione risarcitoria sebbene la stessa sia esercitabile autonomamente rispetto alle azioni edilizie: “I termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi” (Cass. n. 36052/2021; Cass. n. 15481/2001)” (pag. 5 e 6 della sentenza).
- In relazione ai predetti capi l'appellante censura la sentenza per la contraddizione in cui è scivolato il Giudice, confondendo la denuncia dei vizi prevista dall'art. 1495, 1° comma, c.c., con il riconoscimento dei diritti da parte del venditore previsto dal comma successivo e censura altresì
“la tesi del Tribunale, secondo cui la richiesta di prova orale volta a dimostrare la tempestività della P denuncia da parte di sarebbe stata inammissibile in quanto generica”. pagina 21 di 33 Al riguardo l'appellante deduce che il Giudice di primo grado si è soffermato esclusivamente sul P tenore letterale del capitolo 15 (“Vero che, non appena constatati tali problemi, , nella persona di
[...]
Per_
denunciò l'accaduto a nella persona di chiedendo chiarimenti in ordine CP_1 Controparte_8 all'affidabilità del prodotto da essa fornito”), “senza curarsi di valutare gli altri capitoli che con esso si coordinavano, dalla cui lettura complessiva la circostanza in questione poteva emergere senza possibilità di dubbio: se i vizi si manifestarono (pur non ancora in tutta la loro gravità) negli ultimi P giorni del mese di gennaio 2023, e se già il 1° febbraio successivo si tenne presso la sede di un incontro congiunto con il Customer Development Manager ST di , “organizzato d'urgenza per CP_1 discutere degli inconvenienti riscontrati dall'attrice” (cfr. il nostro capitolo n. 16), è evidente che la denunzia dei vizi era già pervenuta alla venditrice in un momento intermedio tra i due estremi appena indicati;
e, a sua volta, questo momento non poteva che situarsi entro il termine di decadenza previsto dalla norma richiamata dal Tribunale. Per questo motivo, la locuzione “non appena constatati tali problemi”, che il Giudice ha considerato generica (a parte che non lo era, essendo ancorata a un riferimento temporale preciso), perdeva ogni “margine di relatività”, assumendo un carattere del tutto idoneo P a dimostrare il rispetto, da parte di , del termine previsto dall'art. 1495 c.c.”.
L'appellante censura tali capi della sentenza anche facendo riferimento a pronunce della Suprema
Corte ove si afferma il principio per cui “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Cass. 27.5.2016, n. 11046; Cass. 16.3.2011, n. 6169;
Cass. 8.7.1995, n. 7541).” (così, da ultimo, Cass. 21 giugno 2019, n. 16766, ord., in motivazione)”.
Da tali pronunce l'appellante ha dedotto: “Ai fini del computo, dunque, il dies a quo non poteva essere quello indicato dal Tribunale (che, fra l'altro, riguardava i rulli realizzati nel corso della produzione di prova): nell'ipotesi P più favorevole alle nostre Controparti, quest'ultimo avrebbe dovuto essere individuato ben più tardi, quando a iniziarono ad arrivare le rimostranze dei clienti ai quali le carte da parati realizzate con l erano state CP_6 vendute”.
- Nelle note conclusionali depositate dall'appellante a norma dell'art. 350 bis cpc, illustrate in P udienza nella discussione dinnanzi al Collegio, ha ribadito che la sentenza del Tribunale è errata sotto un duplice profilo: 1) anzitutto per il fatto che il termine di decadenza contemplato nell'art. 1495 c.c. nel caso di specie non è neppure iniziato a decorrere, dal momento che la società esponente, allorché ha preso contatto con , nella persona di , non aveva CP_1 Controparte_8 ancora acquisito certezza dell'esistenza dei vizi;
2) in secondo luogo, perché anche a volere seguire l'iter argomentativo contenuto nella impugnata sentenza, in ogni caso la comunicazione verbale cui si riferisce il capitolo 15 sarebbe sicuramente tempestiva. pagina 22 di 33 Sotto il primo profilo l'appellante ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale recepito da ultimo con l'ordinanza del 6.2.2025, n. 3020 (non massimata): “In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il termine di decadenza per la denuncia ex art. 1495 cod. civ. decorre dal momento in cui l'acquirente ha acquisito piena e completa certezza dell'esistenza dei vizi e della loro rilevanza, non essendo sufficiente il mero sospetto o la manifestazione dei difetti. Tale certezza può emergere anche a seguito di accertamenti tecnici disposti in sede giudiziale, essendo irrilevanti i sospetti preliminari e le conoscenze parziali”; ha richiamato anche la sentenza della
Cassazione 20.12.2021 n. 40814: “ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata”. Nelle note conclusionali l'appellante afferma che la circostanza che, a fine gennaio P 2023, non avesse ancora maturato la certezza che le problematiche che iniziavano a manifestarsi fossero dovute all' è dimostrata dalla decisione di confermare i successivi ordini CP_6
P dell'agente tra i quali quello del 9 febbraio 2023 e dal fatto che , nella persona di CP_2
[...]
“si è limitato a telefonare al sig. per chiedere chiarimenti in ordine alla Per_2 Controparte_8 possibilità di imputare ad i problemi di viraggio cromatico e alterazione di colore apparse CP_6 nelle carte da parati”, essendo “inimmaginabile che di fronte alla certezza acquisita in ordine alla causa dei vizi apparsi costituita dalle caratteristiche dell' la società esponente si sia limitata a fare una denuncia CP_6 verbale del vizio e al contempo abbia effettuato un ordine relativo alla medesima merce risultata viziata”.
Sotto il secondo profilo, l'appellante ha ribadito che il Tribunale erroneamente ha ritenuto generici i capitoli di prova volti a portare a conoscenza di i vizi iniziati ad emergere;
secondo CP_1
l'appellante i tre capitoli 14, 15 e 16 sono adeguatamente circostanziati e quindi tali da consentire a di dedurre adeguata prova contraria: “L'art. 14 fa riferimento a vizi che “iniziarono a CP_1 manifestarsi alla fine di gennaio 2023”; l'art. 15 evidenzia che “non appena constatati tali problemi P
denunciò l'accaduto a ” e indica gli interlocutori, tra i quali intervenne la denuncia;
l'art. CP_1
16 fa infine riferimento all'incontro tenutosi il 1° febbraio 2023 “organizzato d'urgenza per discutere degli inconvenienti riscontrati dall'attrice …”; il Giudice di primo grado ha attribuito valore dirimente al presunto “margine di relatività” connesso alla locuzione “non appena” utilizzata nel capitolo 15, “omettendo di tenere in debito conto sia l'analiticità della sua formulazione, sia gli altri capitoli che con esso si coordinavano, dalla cui lettura complessiva la tempestività della denuncia degli inconvenienti poteva emergere senza possibilità di dubbio”.
Sul punto l'appellante ha così argomentato nelle note conclusionali:
“a) se i primi problemi nei manufatti in cui era stato utilizzato l' si manifestarono (pur CP_6 non ancora in tutta la loro gravità) negli ultimi giorni del mese di gennaio 2023 (cfr. il nostro capitolo 14), P b) e se tale circostanza, “non appena” riscontrata dal personale di , venne denunciata dal direttore di stabilimento dott. al signor di (cap. 15), Persona_2 Controparte_8 CP_1 pagina 23 di 33 c) tanto che già il 1° febbraio successivo il signor Customer Development Manager Testimone_2
P ST di , si recò presso la sede di per partecipare a un incontro “organizzato d'urgenza CP_1 per discutere degli inconvenienti riscontrati” (cap. 16), è evidente che la denunzia dei possibili vizi era già pervenuta alla venditrice in un momento intermedio tra il loro palesarsi e l'incontro tenutosi presso P
. E, a sua volta (anche nell'ipotesi in cui si volesse individuare il dies a quo nella data in cui alcuni dei problemi vennero riscontrati per la prima volta), questo momento non poteva che situarsi entro il termine di decadenza previsto dalla norma richiamata dal Tribunale”.
L'appellante ha concluso che la locuzione “non appena constatati tali problemi”, “perde qualunque possibile ambiguità, assumendo un carattere del tutto idoneo a dimostrare il rispetto, da parte di P
, del termine previsto dall'art. 1495 c.c.”.
3.3- In merito al terzo e al quinto articolato motivo d'appello, la Corte osserva quanto segue.
Ad avviso della Corte, si deve confermare- sia pure con diversa motivazione- la statuizione del
Tribunale di rigetto della domanda risarcitoria proposta da ex art. 1494 c.c. nei confronti di Pt_1
per la decadenza ex art. 1495 c.c. dalla garanzia per gli asseriti vizi o difetti o Controparte_1 mancanza di qualità nei composti denominati “ . CP_6
L'eccezione di decadenza è stata formulata in primo grado da in via preliminare rispetto alle CP_1
P contestazioni delle domande risarcitorie di nel merito;
l'eccezione è stata accolta dal Tribunale
e in appello ha ribadito ex art. 346 cpc sia l'eccezione di decadenza, sia l'eccezione di CP_1 prescrizione ex art. 1495 c.c. dell'azione risarcitoria promossa da Parte_1
L'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia è stata formulata da , a norma dell'art. CP_1
1495 c.c., per omessa denuncia degli asseriti vizi entro otto giorni dalla scoperta, in relazione ai P quantitativi di prodotto “ venduti a da in esecuzione degli ordini allegati CP_6 CP_1 dall'attrice a fondamento della domanda risarcitoria proposta a norma dell'art. 1494 c.c.: fornitura- campione del 18 maggio 2022 consegnata il 30 maggio 2022, ordine del 1° settembre 2022 consegnato il 20 settembre 2022, ordine dell'11 ottobre 2022 consegnato il 27 ottobre 2022, ordine del 21 novembre 2022 consegnato il 5 novembre 2022, ordine del 13 gennaio 2023 consegnato il
24 gennaio 2023, ordine del 9 febbraio 2023 consegnato il 13 febbraio 2023, ordine del 31 marzo
2023 consegnato il 7 aprile 2023, ordine del 4 aprile 2023 consegnato il 12 maggio 2023. P
ha eccepito la decadenza di dalla garanzia e, quindi, dal diritto al risarcimento dei danni CP_1 ex art. 1494-art. 1495 c.c., per non aver dimostrato di aver denunciato gli asseriti vizi entro otto giorni dalla scoperta.
La Corte osserva che il termine di decadenza ex art. 1495 c.c. “riguarda tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi” (cfr. ad es. Cass. Ordinanza n. 36052/2021) e che, per pagina 24 di 33 giurisprudenza costante della Suprema Corte in tema di garanzia per vizi, “eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (Cass. Ordinanza n. 24348/2019; conforme
Cass. Ordinanza n. 12337/2023).
L'onere di denunzia dei vizi della cosa venduta previsto dall'art. 1495 cod. civ. grava sul compratore anche nel caso di mancanza di qualità promesse (cfr. Cass. n. 4018/2011), fattispecie quest'ultima P alla quale fa cenno nel motivo d' appello laddove lamenta l'ingiustificato rigetto delle istanze istruttorie “in ordine alla difettosità o alla mancanza delle qualità promesse dei beni forniti”. P La Corte ribadisce, quindi, che è la compratrice ad essere gravata dall'onere di provare non solo la data della denuncia, ma anche la data- antecedente- della scoperta dei vizi o difetti o mancanza di qualità nei composti denominati forniti da la condizione prevista CP_6 Controparte_1 dall'art. 1495 c.c. per l'esperibilità dell'azione risarcitoria proposta a norma dell'art. 1494 c.c. dall'attrice appellante, non si riduce infatti all'onere di dimostrare la denuncia dei vizi o mancanza di qualità della cosa acquistata, ma comprende l'onere di dimostrare- e ancor prima di allegare in modo circostanziato- la tempestività della denuncia entro il termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta (trattandosi di asseriti difetti non riscontrabili alla consegna della merce).
Tale onere non può essere eluso dall'attrice appellante, allegando che i problemi si sono manifestati progressivamente nel tempo nella loro gravità, considerato che il compratore che alleghi di aver subito un danno a causa della difettosità del bene, “può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione” (Cass. Ordinanza n.
1218/2022).
Nel caso di specie, ad avviso della Corte l'attrice appellante non ha assolto l'onere probatorio della tempestiva denuncia entro il termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c.
Secondo le allegazioni della stessa appellante si è trattato di problemi verificatisi a seguito dell'utilizzo del nuovo agente espandente “green” nel ciclo di produzione della carta da CP_6
P parati, manifestatisi già a cominciare dalla fase del semilavorato;
solo il compratore era, quindi, in grado di effettuare le verifiche tecniche della qualità del prodotto acquistato, con conseguente possibilità di dimostrare in giudizio la data della scoperta degli asseriti vizi ai fini della prova della tempestività della denuncia ex art. 1495 c.c.
Nell'atto di citazione in primo grado sono così descritti i problemi manifestati progressivamente a cominciare dalla “fine di gennaio 2023”: “Le carte da parati prodotte utilizzando l'agente espandente Alve- pagina 25 di 33 One nel giro di qualche settimana hanno iniziato un progressivo ma rapido deterioramento, vistoso e irreversibile: ingiallimento, scoloritura, viraggio delle tinte e riduzione della resistenza alla lavabilità (doc. 25, immagini dei prodotti con le alterazioni appena descritte). Normalmente, simili alterazioni non si constatano neppure dopo decenni dalla posa in opera. Anche lo spalmato rimasto in stoccaggio (ovvero il semilavorato senza nessuna ulteriore sovrastampa o altro tipo di lavorazione) ha mostrato variazioni di colore quali sbiancamento o addirittura ingiallimento degradante dal centro verso i lati esterni delle bobine, rilevabili con analisi spettrofotometriche”.
Circa la data del manifestarsi dei fenomeni descritti, nelle note conclusionali l'appellante ha insistito, innanzitutto, per l'ammissione dei capitoli formulati nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 171ter, cod. proc. civ. sub 14, 15 e 16, “per interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle convenute e, all'esito, per testimoni”: “14) i primi problemi di viraggio cromatico, scolorimento o alterazioni di colore della base nelle carte da parati di prova realizzate con i prodotti iniziarono a CP_6
P manifestarsi alla fine di gennaio 2023; 15) non appena constatati tali problemi, , nella persona di Persona_2 denunciò l'accaduto a nella persona di chiedendo chiarimenti in ordine all'affidabilità del CP_1 Controparte_8 prodotto da essa fornito; 16) nel corso di un incontro tenutosi il 1° febbraio 2023, organizzato d'urgenza per discutere degli inconvenienti riscontrati dall'attrice, il signor Customer Development Manager Testimone_2
P ST di assicurò a , nella persona dei signori ed , che i prodotti CP_1 Persona_2 Parte_4 CP_6
P dovevano considerarsi del tutto estranei alle alterazioni lamentate, invitando anzi a confermare gli ordini già programmati al fine di evitare ritardi nelle forniture”. P Ad avviso della Corte il capitolo 14 è del tutto generico quanto alla data, ossia al giorno, in cui ha riscontrato i problemi nella colorazione della base nelle carte da parati di prova descritti nel capitolo, in quanto l'espressione “i primi problemi… iniziarono a manifestarsi alla fine di gennaio 2023”, non consente di individuare il giorno di decorrenza del termine decadenziale di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c., neppure in via deduttiva, in quanto nel capitolo non sono indicate circostanze di fatto collocate nel tempo.
È parimenti generico il successivo capitolo 15, sulla denuncia dell'accaduto ad di Controparte_8
“non appena constatati tali problemi”, in quanto anche in questo capitolo manca qualsiasi CP_1
P riferimento alla data della constatazione dei problemi da parte di . L'unica data indicata è quella dell'incontro “tenutosi il 1° febbraio 2023”, oggetto del capitolo 16: si tratta, tuttavia, di una data che attiene alla denuncia dei vizi al venditore, non alla data della scoperta degli stessi da parte P dell'acquirente .
La Corte non condivide, quindi, l'assunto dell'appellante secondo cui dalla lettura complessiva dei capitoli 14,15,16, ove ammessi, si potrebbe evincere la tempestività della denuncia dei problemi di P colorazione riscontrati da della base nelle carte da parati di prova. Dalle circostanze allegate nei P predetti capitoli non si può desumere- né inferire logicamente- la data della scoperta da parte di dei problemi descritti, in quanto è del tutto generica l'espressione “negli ultimi giorni del mese di pagina 26 di 33 gennaio 2023” ai fini dell'individuazione della data di decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1495 c.c.
La prova testimoniale sui capitoli 14,15,16 è quindi inammissibile, perché la genericità dei capitoli circa la data di scoperta dei problemi ivi descritti non assolve il duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass. Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011); tale genericità dei capitoli rende anche includente l'interrogatorio formale delle società convenute in quanto inidoneo a provocare P la confessione ex art. 232 cpc circa la data di scoperta dei vizi da parte di ai fini della decorrenza del termine di decadenza di otto giorni.
- Nell'ambito del quinto motivo d'impugnazione l'appellante sostiene, tuttavia, che ai fini del computo del termine decadenziale, il dies a quo non possa essere quello indicato dal Tribunale (“che, fra l'altro, riguardava i rulli realizzati nel corso della produzione di prova”) ed afferma: “nell'ipotesi più favorevole P alle nostre Controparti, quest'ultimo avrebbe dovuto essere individuato ben più tardi, quando a iniziarono ad arrivare le rimostranze dei clienti ai quali le carte da parati realizzate con l' erano state vendute”. CP_6
Al riguardo l'appellante invoca l'orientamento giurisprudenziale recepito da ultimo con l'ordinanza della Cassazione del 6.2.2025, n. 3020 (non massimata), secondo cui “In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il termine di decadenza per la denuncia ex art. 1495 cod. civ. decorre dal momento in cui l'acquirente ha acquisito piena e completa certezza dell'esistenza dei vizi e della loro rilevanza, non essendo sufficiente il mero sospetto o la manifestazione dei difetti. Tale certezza può emergere anche a seguito di accertamenti tecnici disposti in sede giudiziale, essendo irrilevanti i sospetti preliminari e le conoscenze parziali”.
La Corte osserva che, secondo le allegazioni dell'appellante, si tratta di vizi che non erano riconoscibili al momento della consegna del prodotto e che si sono manifestati in modo CP_6
P progressivo, anche dopo la riunione del 1° febbraio 2023, all'esito della quale era stata rassicurata da e da circa il fatto che i problemi emersi alla fine di gennaio 2023- viraggio CP_23 CP_2 cromatico, scolorimento o alterazioni di colore della base nelle carte da parati di prova realizzate P con i prodotti non dipendessero dal nuovo prodotto, tant'è che ne aveva poi ordinato CP_6 altre forniture. L'appellante ha allegato di avere proseguito, dopo la riunione del 1° febbraio 2023, le proprie “verifiche interne” sulla stabilità degli inchiostri, modulando la loro concentrazione, per arrivare alla conclusione che questi dovessero considerarsi completamente estranei ai problemi che si stavano manifestando e che “dalla metà di aprile” aveva dovuto constatare “come la carta da parati palesasse reazioni assolutamente imprevedibili all'esposizione luminosa, nonché
l'irreversibilità del deterioramento dei pigmenti usati per la stampa: non solo quella rotocalcografica, ma anche quella eseguita con i plotter digitali, che utilizzano inchiostri di tutt'altra natura e composizione”. pagina 27 di 33 Sulle circostanze l'appellante ha dedotto i seguenti capitoli di prova: 17) simultaneamente alla denuncia P dei vizi a [nell'incontro del 1° febbraio 2023] “ autonomamente iniziò una serie di accertamenti CP_1 su composizione e stabilità degli inchiostri utilizzati per la fase di stampa delle carte da parati, che esclusero che i problemi riscontrati fossero a essi imputabili (solo prova testimoniale); 18) tali accertamenti consistettero nell'esecuzione di provini di stampa con inchiostri a varie concentrazioni, nel loro passaggio nel forno a muffola per simulare diverse variazioni termiche e nella loro comparazione cromatica allo spettrofoto-metro (solo prova testimoniale); 19) nella prima metà di aprile 2023 le carte da parati destinate alla vendita prodotte con l'Alve-
One alla fine dell'anno precedente palesarono deterioramenti diffusi e irreversibili che tendevano ad accentuarsi con il passare del tempo;
20) il 18 aprile 2023 presso la sede dell'attrice, a Tribiano, vi fu una riunione organizzata per P discutere dei deterioramenti riscontrati da , cui parteciparono i signori ed per l'attrice, Persona_2 Parte_4 per e per il Gruppo Solvay, nel corso della Testimone_2 CP_1 Controparte_8 Persona_3 Persona_4
P quale chiese che le fossero messi a disposizione i risultati dei collaudi e comunque dei test svolti da sui CP_2
P prodotti della linea senza esito; 21) il 21 aprile 2023 , nella persona di decise di CP_6 Parte_2 sospendere l'utilizzo dei prodotti nel ciclo produttivo delle carte da parati e di non consegnare ai propri CP_6 clienti gli articoli già prodotti, ricoverandoli nei propri magazzini”.
La Corte rileva che dai capitoli non si desume la data in cui sarebbero stati eseguiti quegli P accertamenti tecnici interni che, a dire dell'appellante, avevano consentito a di rendersi conto che i problemi riscontrati non dipendevano dagli inchiostri o dalla temperatura di lavorazione del ciclo di produzione della carta da parati.
Si tratta, pertanto, di capitoli generici quanto all'individuazione della decorrenza del termine P decadenziale di cui all'art. 1495 c.c. in relazione alla data in cui avrebbe acquisito piena e completa certezza del fatto che i problemi riscontrati nelle carte da parati dipendessero dall'agente espandente i capitoli sono quindi inammissibili per la prova testimoniale e inconcludenti CP_6 ai fini dell'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c.
- Va aggiunto che la genericità dei capitoli di prova orale sulla data di scoperta dei vizi non è superata dalle produzioni documentali dell'appellante. P Come hanno eccepito le appellate, non ha prodotto i risultati dei test che afferma di aver eseguito dopo la riunione del 1° febbraio 2023: l'unico test documentato è quello di “resistenza alla luce” datato 12 aprile 2022, eseguito dalla società su carta trattata con (doc. CP_7 CP_6
67), peraltro con esito positivo;
dalla fattura di n. 360 del 22.9.2022 ed allegato (doc. CP_7
50) si desume solo il riferimento a documenti di trasporto risalenti al 7.9.2022/20.9.2022.
L'appellante lamenta il fatto che il Tribunale non abbia considerato, a fini probatori, i reclami giunti P a dai clienti ai quali le carte da parati erano state vendute, “offerti in comunicazione quali docc.
24 e c), quest'ultimo depositato su chiavetta USB “a sua volta composto da oltre 400 file, per un peso di circa 1 GB, e dunque impossibile da versare in atti in via telematica” e la mail dell'11 ottobre pagina 28 di 33 P 2023 “con cui l'impresa tedesca Westlake IT MB & Co. KG8 rese noto a che, nonostante l'esito apparentemente positivo dei test svolti sulla compatibilità tra l e CP_9
l' con vari tipi di PVC, suoi e di altre imprese concorrenti, “after a 5 weeks storage in the CP_10 dark a strange issue regarding color change occurred in some cases” (doc. 69)”.
La Corte osserva che le e-mail dei reclami di clienti prodotte dall'appellante sub 24, recano date comprese fra il 17 aprile 2023 e il 4 dicembre 2023 e, quindi, non valgono a dimostrare la P tempestività dell'antecedente denuncia dei vizi da parte di nella riunione del 18 aprile 2023, come pure l'e-mail dell'11 ottobre 2023 dell'impresa tedesca (la quale si riferisce peraltro a forniture di diverse da quelle oggetto di causa). CP_6
P Il documento prodotto sub C) su chiavetta USB- ridepositata da in fase d'appello- nell'istanza di autorizzazione al deposito di documenti in modalità non telematica del 24 ottobre 2024 è così descritto: “documenti relativi alle contestazioni ricevute dai clienti e ai costi di sostituzione dei prodotti difettosi loro forniti (note di credito), per un totale di oltre 400 files e un peso di circa 1
GB”, mentre nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 171ter, cod. proc. civ. in data 30 ottobre 2024 il documento C- depositato su autorizzazione del giudice- il contenuto del documento sub C è così descritto: “i documenti relativi ai costi di ritiro e sostituzione delle carte da parati P contenenti l' che aveva venduto ai propri clienti (su chiavetta USB, al cui interno si CP_6 trova anche un file con l'elenco dei documenti stessi)”.
Tale documento prodotto sub C su chiavetta USB- esaminata dalla Corte- è intitolato “riepilogo clienti note credito per costi ritiro e sostituzione delle carte da parati contenenti e CP_6 consiste in una lunga serie di “note di credito estera” recanti date comprese fra il 7 settembre 2023
e il 21 ottobre 2024, tutte successive alla riunione del 18 aprile 2023; nel contenuto della chiavetta
USB non si rinviene un separato elenco delle denunce dei clienti con l'indicazione delle relative date.
Si tratta, quindi, di una produzione documentale irrilevante per la dimostrazione della tempestività della denuncia degli asseriti vizi del prodotto CP_6
- In conclusione, per tutto quanto rilevato, ad avviso della Corte devono essere integralmente respinti i motivi d'appello sub 3 e 5 relativamente ai capi della sentenza nei quali il Giudice ha accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi formulata ex art. 1495 c.c. dalla venditrice senza ammettere le prove orali, né la CTU finalizzata a verificare gli asseriti vizi Controparte_1
e il nesso di causalità con l'impiego del prodotto CP_6
La sentenza si deve infatti confermare, sia pure sulla base delle ragioni diverse esposte dalla Corte. P 3.4- Col quinto motivo dall'appello censura in ogni caso i capi della sentenza in cui il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria per decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. della cosa venduta, senza considerare che la statuizione sulla decadenza “non varrebbe a inficiare la diversa, pagina 29 di 33 contestuale azione di natura extra-contrattuale, proposta, quanto a in via alternativa subordinata rispetto a CP_1
P quella contrattuale: aveva infatti chiesto (e chiede tuttora) che la condanna delle convenute, in via solidale fra loro, al risarcimento dei danni (come sopra specificati) diretti e derivati che essa ha subito, tanto ai sensi dell'art.
1494 quanto ai sensi dell'art. 2043 del codice civile”. Al riguardo l'appellante afferma che da tempo, quantomeno da Cass. 13 marzo 1980, n. 1696, la giurisprudenza ammette il cumulo delle due categorie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, nel caso di danni cagionati alla persona dell'acquirente da vizi della cosa venduta. P
- La Corte osserva che, per quanto riguarda l'azione risarcitoria proposta da a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. nei confronti di , cumulata con l'azione risarcitoria CP_1 contrattuale ex art. 1494 c.c., occorre considerare il principio ribadito anche di recente dalla
Suprema Corte nell'ordinanza n. 24872 del 21/08/2023, secondo cui “In caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento,
è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti;
diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale (le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale)”.
Nel caso in esame i danni patrimoniali lamentati dall'appellante (lucro cessante pari a complessivi euro 673.400,00 euro, danno emergente del complessivo importo di euro 1.608.000,00 per costi di acquisto dei prodotti da , costi di sperimentazione dell' costi di produzione della CP_1 CP_6 carta da parati poi inutilizzabile, costi di ritiro e sostituzione dei prodotti contenenti CP_6 venduti ai clienti, costi di rimozione delle carte già poste in opera e di riallestimento con nuovi materiali esenti da vizi, costi di smaltimento del materiale inutilizzabile, costi di modifica del nuovo catalogo), attengono a interessi del compratore strettamente inerenti alla compravendita, la cui asserita lesione rimane quindi nell'ambito della responsabilità contrattuale del venditore. P Nei confronti di , la decadenza di alla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. preclude, pertanto, CP_1
l'esperibilità dell'azione risarcitoria aquiliana per quanto concerne tutti gli asseriti danni patrimoniali. P Per quanto concerne il danno non patrimoniale all'immagine, lamenta il discredito derivatole per aver fornito ai propri clienti carta da parati difettosa;
la domanda dev'essere respinta per mancanza di prova dell'asserito danno all'immagine, come ragione più liquida ed assorbente rispetto alle altre allegate da ai fini del rigetto della domanda per insussistenza degli ulteriori CP_1 fatti costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.
pagina 30 di 33 P Dalle allegazioni della stessa appellante risulta, infatti, che ha provveduto prontamente sostituire a proprie spese la carta da parati difettosa, con ciò dimostrando massima correttezza professionale nel rapporto con i clienti;
è dunque ragionevole escludere che la vicenda contrattuale oggetto di P causa possa aver compromesso l'immagine di nel settore commerciale in cui opera.
4)- Col quarto motivo d'impugnazione l'appellante impugna la sentenza per infondatezza ed erroneità del capo della sentenza con cui vengono rigettate le domande risarcitorie dell'attrice. P L'appellante deduce che “La reiezione delle domande di risarcimento dei danni proposte da nei confronti delle imprese convenute è stata una conseguenza - per così dire automatica - della qualificazione del rapporto contrattuale come vendita su campione e del susseguente rilievo concernente la mancata allegazione agli atti di causa del campione di riferimento per la fornitura del prodotto al fine di verificare la conformità dei prodotti consegnati al campione scelto: CP_6
“alla luce di tali circostanze non è possibile ritenere sussistente un inadempimento della parte venditrice né CP_1 quindi tantomeno un fatto illecito fonte di responsabilità ex articolo 2043 c.c. nei confronti delle convenute CP_2
.
[...] Controparte_18
P Nel motivo d'appello si limita ad evidenziare la carenza di motivazione, asserendo: “Da tutto quanto sopra esposto in ordine all'erroneità di questi presupposti di fatto e di diritto discende l'infondatezza del capo della sentenza in esame, la cui motivazione si è risolta nelle poche parole appena riportate”. P La Corte osserva che nel motivo d'appello non ha assolto onere di specificare le circostanze di fatto sulla cui base afferma la responsabilità ex art. 2043 c.c. delle società per quei medesimi CP_2 danni per i quali ha proposto domanda risarcitoria nei confronti di a titolo di responsabilità CP_1 contrattuale ex art. 1494 c.c. P In particolare, le appellate hanno ribadito che non ha nemmeno allegato in primo grado CP_2
i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, avendo richiesto il risarcimento del danno a titolo extracontrattuale senza nulla allegare e tanto meno provare circa gli elementi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., vale a dire l'illecito che e avrebbero commesso, CP_4 CP_2
l'elemento soggettivo del dolo o della colpa delle stesse, il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno lamentato dall'attrice.
In effetti la Corte osserva che l'appellante non ha neppure superato la contestazione della responsabilità dedotta da in relazione al fatto di non essere produttore dell'agente CP_2 espandente, ma solo titolare del marchio Né ha superato la contestazione di entrambe CP_6 le convenute circa il fatto che con la fornitura di tale agente espandente, prodotto da CP_2 CP_4
P
venduto in Italia da a (e da questi venduto a ),
[...] Controparte_14 CP_1
[...]
non aveva prestato garanzia rispetto all'idoneità dell ai fini della CP_14 CP_6
pagina 31 di 33 P produzione di , non conoscendo, né potendo conoscere, le caratteristiche del processo produttivo nel quale l'imprenditore avrebbe utilizzato l'agente CP_6
Al riguardo anche in appello le società hanno ribadito le condizioni generali di vendita tra CP_2
e : “6. Garanzia 6.1 Se non diversamente ed espressamente concordato tra le Controparte_14 CP_1
Parti, il Venditore garantisce che le merci fornite corrispondono alle specifiche rilasciate dal Venditore al momento della spedizione. Qualsiasi consiglio tecnico fornito dal Venditore, prima o durante l'utilizzo delle merci, verbalmente
o per iscritto, viene fornito in buona fede ma senza alcuna garanzia da parte del Venditore.
6.2 La lavorazione e
l'uso delle merci vengono effettuati unicamente a rischio dell'Acquirente e, successivamente a tale lavorazione o uso,
l'Acquirente non avrà più il diritto di rivendicare eventuali non-conformità alla garanzia sopra descritta.
L'Acquirente deve stabilire autonomamente l'idoneità delle merci per lo scopo a cui sono destinate e la relativa modalità d'uso”.
A fronte di questa carenza dell'onere della prova e ancor prima dell'onere di specifica allegazione dei fatti posti a fondamento dell'azione aquiliana, la Corte deve confermare il rigetto della domanda P risarcitoria proposta da ex art. 2043 c.c. nei confronti delle società CP_2
5)- Dal rigetto dei precedenti motivi d'appello consegue il rigetto del sesto motivo
d'impugnazione relativo al mancato accoglimento della richiesta di ordine di pubblicazione della P sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c. ed altresì del settimo motivo concernente la condanna di alle spese processuali, essendo la statuizione conforme al principio della soccombenza dell'attrice. P 6)- L'integrale rigetto dell'appello proposto da implica assorbimento dell'appello condizionato proposto dalle appellate società CP_2
P 7)- Per il principio della soccombenza dev'essere condannata a pagare le spese processuali della fase d'appello, in quanto all'esito del giudizio si deve confermare l'integrale rigetto delle domande P di di condanna delle controparti al risarcimento dei danni, indicati nella somma di € 2.281.400,00 per i danni patrimoniali e nella somma di € 900.000,00 per il danno non patrimoniale.
Le spese processuali si liquidano nel dispositivo in favore delle parti vittoriose in base al valore della causa determinato nella somma complessiva di € 3.181.400,00 specificamente indicata nelle conclusioni dall'appellante, non potendosi ritenere la controversia di valore indeterminato per l'aggiunta dell'indicazione alternativa “o in quella diversa, anche maggiore, somma che il Tribunale riterrà di giustizia” (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 20805 del 23/07/2025).
A norma dell'art. 6 DM n. 55/2014 civ. il compenso di liquida con l'incremento medio per le fasi di studio e introduttiva, con l'incremento minimo per la fase di trattazione e decisionale tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta secondo il rito ex art. 350 bis c.p.c.
P.Q.M.
pagina 32 di 33 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1483/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata in data 11 dicembre 2024, così provvede:
I- Rigetta integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 1483/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio e pertanto conferma la sentenza;
II- Dichiara assorbito nel rigetto dell'appello principale, l'appello incidentale condizionato proposto da e CP_2 Controparte_18
III- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di CP_1 in € 29.726,00 per compenso oltre il rimborso forfettario del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014,
[...]
CPA ed IVA se dovuta, in favore di e nell'importo CP_2 Controparte_18 complessivo di € 29.726,00 per compenso oltre il rimborso forfettario del 15% ex art. 2 DM n.
55\2014, CPA ed IVA se dovuta;
IV- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 5 novembre 2025.
Presidente Rel. Est.
GH MO
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