TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3835/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE UMBERTO, 39 PARTINICO, presso lo studio dell'Avv. GRECO PATRICIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE UMBERTO, 39, PARTINICO, presso lo studio dell'Avv. CANNIZZO GIACOMO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 5 agosto 2025 e sottoscritto l'1° agosto 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 17 dicembe 2005).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e, pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterrà opportuno.
2) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la di Lui equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) La casa coniugale, sita in Cinisi (PA), contrada Fondo Orsa A traversa
3/46 A, di proprietà del Signor resterà assegnata alla Controparte_1
Signora che vi continuerà ad abitare unitamente al figlio Parte_1
e le cui relative utenze resteranno a Suo esclusivo carico. Per_1
4) Il figlio, resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, e comunque ogni qualvolta lo stesso lo vorrà;
5) I genitori convengono reciprocamente il potere di determinarsi liberamente in ordine alle scelte ordinarie, senza dover consultare l'altro nei tempi di permanenza del minore presso di sé. Contributo per il mantenimento del figlio Per_1
6) Il Signor si impegna a versare, alla Sig.ra , a CP_1 Parte_1 mezzo ricarica Postepay alle coordinate di seguito indicate
5333173411890850, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di €. 300,00 Per_1
(trecento/00) mensili, concordemente stabilita e da rivalutarsi annualmente
2 in base all'indice ISTAT utilizzato per le locazioni urbane a partire dal prossimo anno dal mese corrispondente a quello di determinazione.
7) Si conviene altresì tra i coniugi che l'Assegno Unico Universale la cui somma complessiva per il figlio attualmente pari a circa €. 354,00 Per_1 mensili resterà integralmente erogato al Sig. , che a sua volta, per la CP_1 metà lo corrisponderà mensilmente alla . Spese Straordinarie Parte_1
8) Le spese straordinarie, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate, così come indicate nel Protocollo spese- extra in uso presso il Tribunale di Palermo, saranno sostenute da entrambi i genitori ciascuno per quote uguali.
9) Tali spese dovranno comunque preventivamente essere concordate dai coniugi, tranne quelle mediche necessarie ed indifferibili.
10) Ogni spesa straordinaria non concordata graverà sul genitore che l'avrà decisa.
11) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Tempi e modalità di permanenza del figlio con il padre.
12) Per quanto riguarda il regime di visita, al fine di salvaguardare al massimo il principio della bi-genitorialità, i coniugi concordano che le visite potranno di volta in volta essere stabilite, almeno con una settimana di anticipo, sempre nel rispetto delle esigenze del figlio che ormai si approssima alla maggiore età.
13) Inoltre, il padre potrà tenere con sé il figlio nei week-end alternati del mese, e ciò anche compatibilmente con le di Lui esigenze lavorative e di quelle del figlio stesso.
14) I coniugi si alterneranno annualmente, in ogni altro giorno di festività civile e religiosa, comprese le festività Natalizie e Pasquali, salvo diversi accordi. Periodo estivo
15) Resta convenuto che durante il periodo delle vacanze scolastiche estive
(15 giugno - 15 settembre) ciascun genitore trascorrerà con il figlio minore un periodo di tempo anche non continuativo di 15 giorni (quindici) con pernottamento.
16) I coniugi, a tal fine, ritengono opportuno, preferibilmente entro il giorno
3 15 giugno di ogni anno, concordare i giorni ed il periodo prescelto, tenendo conto delle reciproche necessità e soprattutto delle esigenze del figlio.
17) In ogni caso, i coniugi rispetto a quanto precedentemente stabilito, potranno sempre concordare che la permanenza del figlio con il padre avvenga in giorni ed orari differenti, nell'esclusivo interesse dello stesso. Altre obbligazioni economiche
18) Nel quadro della regolamentazione dei rapporti tra i signori CP_1
e , le parti concordano che: L'autovettura Dacia
[...] Parte_1
Duster targata FW740AS e la moto Africa Twin, entrambe di proprietà e intestate al Sig. rimarranno in uso allo stesso, mentre l'autovettura CP_1
Matiz targata EB677KJ di proprietà del Sig. resterà in uso alla Sig.ra CP_1
; Parte_1
19) I coniugi concordano altresì che i finanziamenti: Banca Intesa di €.
324,00 mensili;
Banca Compass di €. 199,00 mensili (sino al 2027); Banca
fido di €. 2.500,00, accesi dal Sig. , le cui somme sono CP_2 CP_1 state utilizzate per il consorzio familiare, queste continueranno ad essere pagate esclusivamente dallo stesso.
20) Per quanto sopra concordato e stabilito i coniugi si dichiarano così perfettamente soddisfatti.”
Il figlio della coppia , nato a [...] il [...], è Persona_2 diventato maggiorenne nelle more del giudizio e, pertanto, viene meno la necessità di ogni previsione in ordine al regime del suo affidamento.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 94, P. II, S. A, Anno 2005) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
4 Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3835/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE UMBERTO, 39 PARTINICO, presso lo studio dell'Avv. GRECO PATRICIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE UMBERTO, 39, PARTINICO, presso lo studio dell'Avv. CANNIZZO GIACOMO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 5 agosto 2025 e sottoscritto l'1° agosto 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 17 dicembe 2005).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e, pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterrà opportuno.
2) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la di Lui equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) La casa coniugale, sita in Cinisi (PA), contrada Fondo Orsa A traversa
3/46 A, di proprietà del Signor resterà assegnata alla Controparte_1
Signora che vi continuerà ad abitare unitamente al figlio Parte_1
e le cui relative utenze resteranno a Suo esclusivo carico. Per_1
4) Il figlio, resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, e comunque ogni qualvolta lo stesso lo vorrà;
5) I genitori convengono reciprocamente il potere di determinarsi liberamente in ordine alle scelte ordinarie, senza dover consultare l'altro nei tempi di permanenza del minore presso di sé. Contributo per il mantenimento del figlio Per_1
6) Il Signor si impegna a versare, alla Sig.ra , a CP_1 Parte_1 mezzo ricarica Postepay alle coordinate di seguito indicate
5333173411890850, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di €. 300,00 Per_1
(trecento/00) mensili, concordemente stabilita e da rivalutarsi annualmente
2 in base all'indice ISTAT utilizzato per le locazioni urbane a partire dal prossimo anno dal mese corrispondente a quello di determinazione.
7) Si conviene altresì tra i coniugi che l'Assegno Unico Universale la cui somma complessiva per il figlio attualmente pari a circa €. 354,00 Per_1 mensili resterà integralmente erogato al Sig. , che a sua volta, per la CP_1 metà lo corrisponderà mensilmente alla . Spese Straordinarie Parte_1
8) Le spese straordinarie, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate, così come indicate nel Protocollo spese- extra in uso presso il Tribunale di Palermo, saranno sostenute da entrambi i genitori ciascuno per quote uguali.
9) Tali spese dovranno comunque preventivamente essere concordate dai coniugi, tranne quelle mediche necessarie ed indifferibili.
10) Ogni spesa straordinaria non concordata graverà sul genitore che l'avrà decisa.
11) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Tempi e modalità di permanenza del figlio con il padre.
12) Per quanto riguarda il regime di visita, al fine di salvaguardare al massimo il principio della bi-genitorialità, i coniugi concordano che le visite potranno di volta in volta essere stabilite, almeno con una settimana di anticipo, sempre nel rispetto delle esigenze del figlio che ormai si approssima alla maggiore età.
13) Inoltre, il padre potrà tenere con sé il figlio nei week-end alternati del mese, e ciò anche compatibilmente con le di Lui esigenze lavorative e di quelle del figlio stesso.
14) I coniugi si alterneranno annualmente, in ogni altro giorno di festività civile e religiosa, comprese le festività Natalizie e Pasquali, salvo diversi accordi. Periodo estivo
15) Resta convenuto che durante il periodo delle vacanze scolastiche estive
(15 giugno - 15 settembre) ciascun genitore trascorrerà con il figlio minore un periodo di tempo anche non continuativo di 15 giorni (quindici) con pernottamento.
16) I coniugi, a tal fine, ritengono opportuno, preferibilmente entro il giorno
3 15 giugno di ogni anno, concordare i giorni ed il periodo prescelto, tenendo conto delle reciproche necessità e soprattutto delle esigenze del figlio.
17) In ogni caso, i coniugi rispetto a quanto precedentemente stabilito, potranno sempre concordare che la permanenza del figlio con il padre avvenga in giorni ed orari differenti, nell'esclusivo interesse dello stesso. Altre obbligazioni economiche
18) Nel quadro della regolamentazione dei rapporti tra i signori CP_1
e , le parti concordano che: L'autovettura Dacia
[...] Parte_1
Duster targata FW740AS e la moto Africa Twin, entrambe di proprietà e intestate al Sig. rimarranno in uso allo stesso, mentre l'autovettura CP_1
Matiz targata EB677KJ di proprietà del Sig. resterà in uso alla Sig.ra CP_1
; Parte_1
19) I coniugi concordano altresì che i finanziamenti: Banca Intesa di €.
324,00 mensili;
Banca Compass di €. 199,00 mensili (sino al 2027); Banca
fido di €. 2.500,00, accesi dal Sig. , le cui somme sono CP_2 CP_1 state utilizzate per il consorzio familiare, queste continueranno ad essere pagate esclusivamente dallo stesso.
20) Per quanto sopra concordato e stabilito i coniugi si dichiarano così perfettamente soddisfatti.”
Il figlio della coppia , nato a [...] il [...], è Persona_2 diventato maggiorenne nelle more del giudizio e, pertanto, viene meno la necessità di ogni previsione in ordine al regime del suo affidamento.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 94, P. II, S. A, Anno 2005) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
4 Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5