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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
6 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 7700/2022 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Parte_1
Fabio Ganci, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
-Resistente contumace-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.08.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di essere un docente abilitato per la classe concorsuale A019 (discipline giuridiche ed economia), inserito nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, con ultima sede di servizio presso il Liceo Classico Europeo annesso al Convitto Nazionale “Mario
Cutelli” di Catania;
di avere prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del in CP_2
virtù di reiterati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche con riferimento agli anni scolastici dal 1995/1996 al 2020/2021; di avere lavorato durante l'anno scolastico 2013/14 per 288 giorni, maturando il diritto a fruire di 24 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 27,2, durante l'anno scolastico 2014/15 per 286 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per
1 festività soppresse per un totale di giorni 26,83, durante l'anno scolastico 2015/16 per 276 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,00 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 26,00, durante l'anno scolastico 2016/17 per 275 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 25,92, durante l'anno scolastico 2018/19 per 291 giorni, maturando il diritto a fruire di 24,25 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 27,25, durante l'anno scolastico 2019/20 per 287 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,75 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 26,75, durante l'anno scolastico 2020/21 per 285 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,75 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 26,75; che egli, ai sensi dell'art. 1, comma 54, legge 24 dicembre 2012, n. 228, durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, ha fruito obbligatoriamente di 15 giorni di ferie nell'anno scolastico 2013/14, di 17 giorni di ferie nell'anno scolastico 2014/15, di 15 giorni di ferie nell'anno scolastico 2015/16, di 17 giorni di ferie nell'anno scolastico 2016/17, di 15 giorni di ferie nell'anno scolastico 2017/18, di 15 giorni di ferie nell'anno scolastico
2018/19, di 14 giorni di ferie nell'anno scolastico 2019/20 e di 14 giorni di ferie nell'anno scolastico 2020/21; di avere quindi diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non godute per 12 giorni per l'anno scolastico 2013/14 (24 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 15 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente), per
9,83 giorni per l'anno scolastico 2014/15 (23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 17 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente), per 11 giorni per l'anno scolastico
2015/16 (23 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 15 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente), per 8,92 giorni per l'anno scolastico 2016/17 (22,92 giorni di ferie
+ 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 17 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente), per 10,67 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (22,67 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 15 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente), per 12,25 giorni per l'anno scolastico 2018/19 (24,25 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 15 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente), per 12,92 giorni per l'anno scolastico
2019/20 (23,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 14 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente) e per 12,75 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (23,75 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 14 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente).
2 Tanto premesso, richiamata la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema ed assunto di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie non goduti, “in quanto la mancata fruizione delle ferie maturate e non godute non può essere … addebitata a una sua scelta consapevole” e atteso che l'Amministrazione datrice non lo aveva formalmente invitato a fruire delle ferie e non lo aveva informato del fatto che tali ferie sarebbero andate perdute alla cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di: accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la somma di euro 3.568,51 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17,
2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà Controparte_1
ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica eseguita in data
21.12.2022 a mezzo pec indirizzata all'Avvocatura erariale territorialmente competente,
l'Amministrazione scolastica resistente non si è costituita in giudizio, per cui se ne deve dichiarare la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, all'esito dell'udienza del
06.06.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione del ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la rivendicata spettanza dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie residui e non goduti al termine di ciascun incarico di supplenza ricoperto dall'attore sino al termine delle attività didattiche di ciascun anno scolastico.
Si deve rammentare al riguardo che, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.”; il comma 15 dello stesso art. 13, poi, dispone che “all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.”.
Ancora più esplicitamente, l'art. 19, comma 2, del citato C.C.N.L. stabilisce che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la
3 durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”.
A tale quadro di normazione pattizia è però sopravvenuta una specifica disciplina legislativa che ha comportato la disapplicazione delle norme contrattuali più favorevoli.
Ed invero, l'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”.
L'art. 1, comma 54 della legge n. 228 del 2012, dal canto suo, stabilisce che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”.
Il successivo comma 55 del citato art. 1, poi, ha aggiunto al sopra trascritto art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 un ultimo periodo, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente
4 con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Infine, il comma 56 dello stesso art. 1 prevede che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Pertanto, per il personale scolastico precario e, in particolare, per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, il tema della fruizione delle ferie è assoggettato ad una disciplina specifica che esclude espressamente il divieto generale di monetizzazione delle ferie residue non godute e che, anzi, sancisce esplicitamente il diritto dei docenti con contratto a tempo determinato a percepire la relativa indennità sostitutiva al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sebbene “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”.
Sul tema della fruizione delle ferie da parte del personale docente e della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute si è formato un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità che, conformandosi a precedenti decisioni della Corte di
Giustizia Europea, ha affermato che la normativa eurounitaria “non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte
5 Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.” (Cass. Sez. lav. 05.05.2022, n. 14268; nella stessa direzione si vedano ex multis Cass. Sez. lav. 15.05.2024, n. 13440/ord. e la conforme Cass. Sez. lav. 07.05.2025,
n. 11968/ord., secondo le quali “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”; Cass. Sez. lav. 03.06.2024, n. 15415, secondo cui “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”; Cass.
Sez. lav. 17.06.2024, n. 16715/ord., secondo la quale “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”, per cui “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art.
1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
6 (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994)
e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato
l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.”; Cass. Sez. lav. 06.11.2024, n. 28587, la quale ha ulteriormente precisato che il presupposto della richiesta del docente o del provvedimento del dirigente scolastico non costituisce “un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio.”).
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha dedotto di non avere chiesto di fruire e di non avere goduto di giorni di ferie nel corso dell'anno scolastico e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e la fine delle attività didattiche, a parte quelli obbligatoriamente goduti durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale.
E l'Amministrazione datrice, neppure costituitasi in giudizio, non ha assolto l'onere, sulla stessa gravante, di provare di avere previamente e accuratamente informato il docente che, in caso di mancata presentazione della richiesta di ferie, lo stesso avrebbe perso il proprio diritto al riguardo e il connesso diritto alla indennità sostitutiva.
Il ricorrente, quindi, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione a ciascuno degli anni scolastici per i quali ha prestato servizio con contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche.
La domanda attorea, peraltro, è limitata temporalmente al periodo decorrente dall'a.s.
2013/2024 e, quindi, per il periodo successivo all'entrata in vigore della disciplina legislativa del 2012, per cui non si pone neppure la questione della eventuale ultrattività della previgente normativa collettiva.
In ordine alla relativa quantificazione, il ricorrente ha correttamente tenuto conto del numero complessivo di giorni di ferie maturati per ciascun anno scolastico (sulla base dei giorni lavorati) e dei giorni di ex festività soppresse e detraendo da tale valore i giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nel corso della sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale di anno in anno vigente.
7 L'importo spettante è stato così correttamente quantificato in euro 3.568,51 sulla base dello stipendio giornaliero moltiplicato per i giorni di ferie residui come sopra conteggiati.
Va infine evidenziato che, a causa della mancata costituzione in giudizio della parte resistente e della conseguente mancata formulazione della eccezione di prescrizione, non si pone il problema della individuazione del termine prescrizionale, a seconda delle diverse opinioni, quinquennale (ove si consideri l'indennità sostitutiva delle ferie non godute un istituto di natura retributiva) ovvero decennale (ove, al contrario, si consideri l'indennità sostitutiva delle ferie non godute un istituto di natura risarcitoria).
3. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in relazione alle cause lavoristiche aventi valore compreso tra 1.101 e 5.200 euro, seguono la regola della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7700/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara il diritto di di percepire la somma di euro 3.568,51 a titolo di Parte_1
indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16,
2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21; condanna per l'effetto il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1
somma di euro 3.568,51, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari, avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci
Catania, 12 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
6 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 7700/2022 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Parte_1
Fabio Ganci, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
-Resistente contumace-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.08.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di essere un docente abilitato per la classe concorsuale A019 (discipline giuridiche ed economia), inserito nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, con ultima sede di servizio presso il Liceo Classico Europeo annesso al Convitto Nazionale “Mario
Cutelli” di Catania;
di avere prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del in CP_2
virtù di reiterati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche con riferimento agli anni scolastici dal 1995/1996 al 2020/2021; di avere lavorato durante l'anno scolastico 2013/14 per 288 giorni, maturando il diritto a fruire di 24 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 27,2, durante l'anno scolastico 2014/15 per 286 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per
1 festività soppresse per un totale di giorni 26,83, durante l'anno scolastico 2015/16 per 276 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,00 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 26,00, durante l'anno scolastico 2016/17 per 275 giorni, maturando il diritto a fruire di 22,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 25,92, durante l'anno scolastico 2018/19 per 291 giorni, maturando il diritto a fruire di 24,25 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 27,25, durante l'anno scolastico 2019/20 per 287 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,75 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 26,75, durante l'anno scolastico 2020/21 per 285 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,75 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 26,75; che egli, ai sensi dell'art. 1, comma 54, legge 24 dicembre 2012, n. 228, durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, ha fruito obbligatoriamente di 15 giorni di ferie nell'anno scolastico 2013/14, di 17 giorni di ferie nell'anno scolastico 2014/15, di 15 giorni di ferie nell'anno scolastico 2015/16, di 17 giorni di ferie nell'anno scolastico 2016/17, di 15 giorni di ferie nell'anno scolastico 2017/18, di 15 giorni di ferie nell'anno scolastico
2018/19, di 14 giorni di ferie nell'anno scolastico 2019/20 e di 14 giorni di ferie nell'anno scolastico 2020/21; di avere quindi diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non godute per 12 giorni per l'anno scolastico 2013/14 (24 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 15 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente), per
9,83 giorni per l'anno scolastico 2014/15 (23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 17 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente), per 11 giorni per l'anno scolastico
2015/16 (23 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 15 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente), per 8,92 giorni per l'anno scolastico 2016/17 (22,92 giorni di ferie
+ 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 17 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente), per 10,67 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (22,67 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 15 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente), per 12,25 giorni per l'anno scolastico 2018/19 (24,25 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 15 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente), per 12,92 giorni per l'anno scolastico
2019/20 (23,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 14 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente) e per 12,75 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (23,75 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 14 giorni di ferie fruiti obbligatoriamente).
2 Tanto premesso, richiamata la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema ed assunto di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie non goduti, “in quanto la mancata fruizione delle ferie maturate e non godute non può essere … addebitata a una sua scelta consapevole” e atteso che l'Amministrazione datrice non lo aveva formalmente invitato a fruire delle ferie e non lo aveva informato del fatto che tali ferie sarebbero andate perdute alla cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di: accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la somma di euro 3.568,51 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17,
2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 e, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà Controparte_1
ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica eseguita in data
21.12.2022 a mezzo pec indirizzata all'Avvocatura erariale territorialmente competente,
l'Amministrazione scolastica resistente non si è costituita in giudizio, per cui se ne deve dichiarare la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, all'esito dell'udienza del
06.06.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione del ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la rivendicata spettanza dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie residui e non goduti al termine di ciascun incarico di supplenza ricoperto dall'attore sino al termine delle attività didattiche di ciascun anno scolastico.
Si deve rammentare al riguardo che, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.”; il comma 15 dello stesso art. 13, poi, dispone che “all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.”.
Ancora più esplicitamente, l'art. 19, comma 2, del citato C.C.N.L. stabilisce che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la
3 durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”.
A tale quadro di normazione pattizia è però sopravvenuta una specifica disciplina legislativa che ha comportato la disapplicazione delle norme contrattuali più favorevoli.
Ed invero, l'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”.
L'art. 1, comma 54 della legge n. 228 del 2012, dal canto suo, stabilisce che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”.
Il successivo comma 55 del citato art. 1, poi, ha aggiunto al sopra trascritto art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 un ultimo periodo, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente
4 con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Infine, il comma 56 dello stesso art. 1 prevede che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Pertanto, per il personale scolastico precario e, in particolare, per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, il tema della fruizione delle ferie è assoggettato ad una disciplina specifica che esclude espressamente il divieto generale di monetizzazione delle ferie residue non godute e che, anzi, sancisce esplicitamente il diritto dei docenti con contratto a tempo determinato a percepire la relativa indennità sostitutiva al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sebbene “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”.
Sul tema della fruizione delle ferie da parte del personale docente e della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute si è formato un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità che, conformandosi a precedenti decisioni della Corte di
Giustizia Europea, ha affermato che la normativa eurounitaria “non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte
5 Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.” (Cass. Sez. lav. 05.05.2022, n. 14268; nella stessa direzione si vedano ex multis Cass. Sez. lav. 15.05.2024, n. 13440/ord. e la conforme Cass. Sez. lav. 07.05.2025,
n. 11968/ord., secondo le quali “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”; Cass. Sez. lav. 03.06.2024, n. 15415, secondo cui “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”; Cass.
Sez. lav. 17.06.2024, n. 16715/ord., secondo la quale “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”, per cui “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art.
1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
6 (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994)
e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato
l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.”; Cass. Sez. lav. 06.11.2024, n. 28587, la quale ha ulteriormente precisato che il presupposto della richiesta del docente o del provvedimento del dirigente scolastico non costituisce “un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio.”).
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha dedotto di non avere chiesto di fruire e di non avere goduto di giorni di ferie nel corso dell'anno scolastico e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e la fine delle attività didattiche, a parte quelli obbligatoriamente goduti durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale.
E l'Amministrazione datrice, neppure costituitasi in giudizio, non ha assolto l'onere, sulla stessa gravante, di provare di avere previamente e accuratamente informato il docente che, in caso di mancata presentazione della richiesta di ferie, lo stesso avrebbe perso il proprio diritto al riguardo e il connesso diritto alla indennità sostitutiva.
Il ricorrente, quindi, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione a ciascuno degli anni scolastici per i quali ha prestato servizio con contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche.
La domanda attorea, peraltro, è limitata temporalmente al periodo decorrente dall'a.s.
2013/2024 e, quindi, per il periodo successivo all'entrata in vigore della disciplina legislativa del 2012, per cui non si pone neppure la questione della eventuale ultrattività della previgente normativa collettiva.
In ordine alla relativa quantificazione, il ricorrente ha correttamente tenuto conto del numero complessivo di giorni di ferie maturati per ciascun anno scolastico (sulla base dei giorni lavorati) e dei giorni di ex festività soppresse e detraendo da tale valore i giorni di ferie fruiti obbligatoriamente nel corso della sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale di anno in anno vigente.
7 L'importo spettante è stato così correttamente quantificato in euro 3.568,51 sulla base dello stipendio giornaliero moltiplicato per i giorni di ferie residui come sopra conteggiati.
Va infine evidenziato che, a causa della mancata costituzione in giudizio della parte resistente e della conseguente mancata formulazione della eccezione di prescrizione, non si pone il problema della individuazione del termine prescrizionale, a seconda delle diverse opinioni, quinquennale (ove si consideri l'indennità sostitutiva delle ferie non godute un istituto di natura retributiva) ovvero decennale (ove, al contrario, si consideri l'indennità sostitutiva delle ferie non godute un istituto di natura risarcitoria).
3. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in relazione alle cause lavoristiche aventi valore compreso tra 1.101 e 5.200 euro, seguono la regola della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7700/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara il diritto di di percepire la somma di euro 3.568,51 a titolo di Parte_1
indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16,
2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21; condanna per l'effetto il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1
somma di euro 3.568,51, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari, avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci
Catania, 12 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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