Articolo 9 della Legge 4 novembre 1950, n. 985
Articolo 8Articolo 10
Versione
4 gennaio 1951
Art. 9.
Per provvedere alla concessione dei sussidi, di cui alla presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni.
All'onere derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al quinto provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1951