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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Andrea Enrico Polimeni giudice (rel. ed est.) dott.ssa Silvia Grasselli giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1331 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, vertente tra
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenza Maione e dall'avv. Elena Coccia
- ricorrente -
e
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Samuela Romoli
- resistente - nonché
AVV. , Curatrice speciale Controparte_2 C.F._3 della minore , in proprio ex art. 86 c.p.c. Persona_1
- intervenuta - e
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: all'udienza dell'1 luglio 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Fatto e Diritto Posto che con sentenza non definitiva n. 651/2023 il Tribunale ha già pronunciato lo scioglimento del matrimonio, le uniche questioni ancora da definire sono quelle inerenti all'affidamento, alla residenza e al mantenimento della figlia minore nata il [...]. Per_1
In tale prospettiva, va in primo luogo rilevato che, con provvedimento del giudice istruttore del 19.12.2023, all'esito della espletata CTU, dalla quale era emerso il persistente conflitto tra i genitori, fonte di pregiudizio per la minore e al tempo stesso spia dell'inadeguatezza genitoriale di entrambe le parti, la minore è stata affidata ai servizi sociali del Comune di Corridonia (MC), ai quali, in particolare, fermo il collocamento presso la residenza materna, è stato demandato, attraverso il supporto del Servizio Specialistico del Consultorio
Pag. 1 a 6 Familiare, il compito di elaborare un progetto di recupero della funzione genitoriale, la verifica dello sviluppo psicofisico della minore nonché la predisposizione di un calendario di incontri tra padre e figlia dapprima con modalità protette in uno spazio neutro in vista di una piena liberalizzazione degli incontri con determinazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre. Peraltro, si deve rilevare che, come dalla stessa dichiarato in sede di ascolto all'udienza dell'1 luglio 2024, , dopo un periodo di chiusura nei Per_1 riguardi della figura paterna, ancora attestata dalla relazione dei servizi sociali del 15 maggio 2024, in seguito alla nascita della sorella consanguinea Per_2
nata il [...], ha ricominciato spontaneamente a frequentare la
[...] casa paterna fermandosi anche a dormire. La stessa minore ha anche dichiarato di aver notato dei cambiamenti nell'atteggiamento del padre, il quale si è dimostrato meno aggressivo, e di voler andare a trovarlo solo quando se la sente senza voler essere obbligata. Il riavvicinamento di al padre, peraltro, non ha subito battute Per_1
d'arresto successivamente all'udienza dell'1 luglio 2024, ma anzi pare consolidarsi. Ed infatti, la stessa ricorrente nella memoria di replica del 19 ottobre 2024 ha dedotto che, dopo la nascita della sorella, «è passata dal non vedere Per_1 affatto suo padre ad andare a casa sua 3 volte al mese, senza forzature ma sempre condotta dalla madre ama la sorella ed è serena» (pag. 3). Per_1
Sulla scorta di tali considerazioni, poiché dal rapporto con la sorella più piccola, trae giovamento e benessere, ciò facilitando anche il Per_1 riavvicinamento al padre, deve essere in primo luogo disattesa la richiesta della madre di poter spostare la residenza della figlia in Campania, regione di origine della . Pt_1
In secondo luogo, per quanto concerne l'affidamento, poiché il conflitto tra i genitori appare essere scemato, ritiene il collegio che non vi sia ragione di derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso con collocamento presso la residenza materna a Corridonia (MC), mentre appare comunque opportuno che i Servizi sociali continuino a svolgere una funzione di vigilanza e di supporto (cfr. Cass. 32290/2023). Con riguardo, poi, alle modalità di visita e frequentazione con il padre, tenuto conto della volontà della minore, la quale a gennaio scorso ha compiuto 15 anni, e della circostanza che soluzioni imposte di fatto potrebbero risultare impraticabili ed avere semmai effetti controproducenti nella relazione padre- figlia, ritiene il Tribunale che la figlia potrà vedere il padre quando vorrà. Per quanto concerne il mantenimento, ritiene il Tribunale che, per le ragioni ivi illustrate e da intendersi integralmente richiamate, possa essere confermato l'assegno mensile di € 275,00 posto a carico del padre con l'ordinanza del 28 gennaio 2023, dovendosi in questa sede solamente aggiungere che se, per un verso, rispetto ad allora, il deve provvedere anche al CP_1 mantenimento della figlia secondogenita, per altro verso, in correlazione con la relativa crescita, sono sicuramente anche aumentate le esigenze della primogenita. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese straordinarie, da ripartire al 50% tra i genitori, si può far riferimento al «Protocollo per la
Pag. 2 a 6 disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia», adottato nell'ambito della conferenza distrettuale del distretto della Corte di appello di Ancona il 10 luglio 2024, onde: «Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo. Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice. Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/ o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari. Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
Pag. 3 a 6 - interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE: Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa- miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto). Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta- mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi- mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
Pag. 4 a 6 - pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgrega- zione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO- RICREATIVE E PERSONALI Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicura-zione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernotta-mento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
-conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi». L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese. Per le stesse ragioni, le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico delle parti in solido tra loro e in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 1331/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide, così provvede:
1) la figlia minore è affidata ai genitori in via congiunta Persona_1 con collocamento presso l'attuale residenza della madre a Corridonia (MC) in via Crocifisso 65;
2) la figlia minore potrà vedere e frequentare il padre quando vorrà;
3) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Corridonia (MC), che do- vranno avvalersi del supporto del Servizio Specialistico del Consultorio
Pag. 5 a 6 Familiare, provvedano al monitoraggio dell'andamento e della evolu- zione della relazione della minore con i genitori e dello sviluppo psico- fisico della minore;
4) pone a carico di , quale contributo per il mante- Controparte_1 nimento della figlia , l'assegno mensile di € 275,00, da versare Per_1 alla madre entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impie- gati ed operai;
5) le spese straordinarie per il mantenimento della figlia sono ripartite al 50% tra i genitori e sono regolamentate come in motivazione;
6) dichiara le spese di lite integralmente compensate
7) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico delle parti in solido tra loro e in pari misura.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente (Andrea Enrico Polimeni) (Paolo Vadalà)
Pag. 6 a 6