Articolo 2066 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2066. Anticipazione del congedo illimitato d'ufficio 1. Il Ministro della difesa ha facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitato, con provvedimento di carattere generale, dei militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi risulti esuberante. 2. Il congedo anticipato puo' essere totale o parziale e, ove sia parziale, puo' essere disposto per contingenti o scaglioni di classe, oppure per Armi, Corpi, servizi, specialita', categorie e specializzazioni.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010