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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1843/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
SE ON Presidente
Alessandra Arceri Consigliere
LA IL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1843/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
VITTORIO EMANUELE, 179 91028 PARTANNA presso lo studio dell'avv. PASSALACQUA
VITO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GOVERNALE LUANA
( ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
appresentata dalla procuratrice Controparte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BARBERINI, 47 00187 CP_2 P.IVA_1
ROMA presso lo studio dell'avv. TURCO MARIALUCREZIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 8 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 151/2023, resa inter partes dal Tribunale di Sondrio, Sezione Civile, in persona del giudice unico monocratico dott.ssa Cinzia Zugnoni, nel giudizio n. 1041/2022 R.G., pubblicata il 23 maggio
2023 e notificata il 24 maggio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “preliminarmente: - annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'invalidità dei contratti di apertura di credito (cc.dd. fidi o scoperti su conto) relativi al conto corrente intrattenuto da
presso Banca Nuova S.p.A. in quanto mai richiesti, autorizzati e sottoscritti Parte_1 dall'opponente cui è stata concessa l'apertura di credito;
- annullare e/o dichiarare la nullità e/o
l'invalidità del contratto di mutuo chirografario erogato il 4.12.2014; - annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'invalidità del contratto di mutuo chirografario erogato il 10.10.2011; - ritenere e dichiarare che l'opponente non è obbligato a corrispondere alla opposta l'importo Parte_1 richiesto mediante il decreto ingiuntivo opposto a titolo di saldo del conto corrente intrattenuto dall'opponente presso Banca Nuova S.p.A.; nel merito: - annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.
220/2022 emesso dal Tribunale Civile di Sondrio in data 30 giugno 2022 nel procedimento monitorio
n. 632/2022 R.G. e notificato in data 20.9.2022; - dichiarare che l'opponente non è debitore dell'opposta e non è tenuto ad alcun pagamento in favore di quest'ultima; - con vittoria di spese, onorari e spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per rappresentata dalla mandataria Controparte_1 [...]
CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria e specifica istanza, ragione ed eccezione:
pagina 2 di 8 In via preliminare, dichiarare l'atto di appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e per
l'effetto emettere sentenza motivata di inammissibilità ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per i motivi esposti nel corpo dell'atto;
In via principale nel merito:
- Rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. (C.F. e Parte_1 C.F._1 le conclusioni ivi formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni spiegate in narrativa, per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 151/2023 emessa in data 17.05.2023 dal Tribunale di Sondrio in persona del Giudice Dott.ssa Cinzia Zugnoni a conclusione del giudizio civile con RG n. 1041/2022;
- Accertare e dichiarare, la temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché, condannare oltre che alle spese anche al risarcimento dei danni che riterrà opportuni;
In subordine, nella denegata e malaugurata ipotesi in cui per qualsiasi motivo e/o ragione venisse riformata la sentenza n.151/2023, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ogni contraria istanza, anche istruttoria, respinta e disattesa:
In Via Principale, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, poiché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sondrio del 23.6.2022 (da qui Controparte_1 anche solo , qualificandosi cessionaria, sulla base di un'articolata vicenda successoria, di crediti CP_1 sorti in origine in capo a Banca Nuova S.p.A., chiedeva ingiungersi a il pagamento Parte_1 di complessivi euro 33.347,65, dovuti, alla data del 3.11.2021, sulla base dei seguenti contratti, stipulati tra Banca Nuova S.p.A. e : Parte_1
-contratto di conto corrente n. 784/271170, per euro 313,65
-contratto di mutuo chirografario n. 44/6085288 del 10.11.2011, per euro 8.309,94
-contratto di mutuo chirografario n. 44/070014545 del 4.12.2014, per euro 24.724,16.
Il decreto veniva emesso il 30.6.2022 e notificato all'ingiunto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. all'ultima residenza nota nel Comune di Sondrio: l'Ufficiale Giudiziario, dopo aver tentato la notifica pagina 3 di 8 all'indirizzo di residenza, presso il quale il destinatario risultava irreperibile, provvedeva, infatti, al deposito presso la Casa Comunale di Sondrio in data 17.8.2022.
Su richiesta della creditrice ricorrente, il decreto veniva dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data
25.10.2022, sul rilievo della mancata proposizione dell'opposizione.
L'ingiunto proponeva, tuttavia, opposizione al decreto con citazione notificata in Parte_1 data 31.10.2022.
Con l'atto di opposizione, l'ingiunto, preliminarmente, esponeva le ragioni in diritto (sulle quali v. meglio oltre) per le quali riteneva che la notifica della citazione in opposizione in data 31.10.2022 dovesse considerarsi tempestiva.
Nel merito, contestava la richiesta di e chiedeva accertarsi la nullità dei contratti Parte_1 CP_1 posti a fondamento dell'ingiunzione, sulla base delle seguenti testuali ragioni (v. citazione introduttiva del giudizio davanti al Tribunale di Sondrio): “L'odierno opponente è una delle numerose vittime di una truffa posta in essere dal sig. , ex appartenente alla Polizia di Stato, nei Persona_1 confronti di diversi soggetti (prevalentemente suoi colleghi di lavoro) e di Banca Nuova S.p.A.
L'anzidetta truffa è stata accertata nel corso di un processo penale conclusosi con la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, sezione V Penale, in data 14 maggio 2021 e portante n. 3049/2021 (cfr. all.
n. 2).[…] La truffa posta in essere dal si era generalmente concretizzata nel convincere Per_1 diversi colleghi e conoscenti ad aprire dei conti correnti presso una determinata filiale di Banca
Nuova, a versare su quei conti tutti i loro risparmi e quant'altro potessero ottenere in prestito e ad affidargli la gestione dei conti correnti mediante la consegna di credenziali e token per le operazioni in
“home banking”. Alcuni, come l'opponente, venivano convinti dal facendo leva sulla sua Per_1 condizione di difficoltà familiare (separazione in corso) ed economica (scarsa liquidità ed impossibilità di concludere un affare immobiliare) e sulla consequenziale necessità di disporre celermente di una liquidità a lui non intestata […] Il operava su tutti quei conti Per_1 appropriandosi del denaro che gli serviva per mantenere il suo elevato tenore di vita e ne utilizzava una minima parte per mantenere una certa credibilità, restituendo ai truffati “amici eroganti un prestito” dei piccoli rimborsi e ai truffati “investitori” delle somme mensili che spacciava come rendimento dell'investimento”.
Nel giudizio davanti al Tribunale si costituiva ed eccepiva preliminarmente l'improcedibilità CP_1 dell'opposizione per essere stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica, che, secondo pagina 4 di 8 si era perfezionata in data 6.9.2022, decorso il termine di venti giorni dal 17.8.2022, in base a CP_1 quanto previsto dall'art. 143 c.p.c.
Nel merito, la convenuta opposta contestava le ragioni di opposizione facendo rilevare che per i fatti di reato descritti dall'opponente nessuna responsabilità poteva esserle ascritta e che sulle domande di nullità dei contratti non poteva essere legittimata passiva, essendosi resa cessionaria unicamente dei crediti;
nello specifico dei singoli crediti, l'opposta contestava comunque le doglianze avversarie, non provate in fatto e infondate in diritto.
Il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 151/23, con la quale dichiarava inammissibile l'opposizione, per essere stata proposta fuori termine, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, infatti, sul rilievo della perentorietà del termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione, decorrente dalla notifica del decreto, riteneva l'opposizione tardivamente proposta osservando che “Risulta infatti di documentale verifica che il decreto ingiuntivo n. 220/2022 è stato regolarmente notificato all'ingiunto in data 06.09.2022 ai sensi dell'art. 143 Parte_1
c.p.c., mentre lo stesso opponente ha notificato l'atto di citazione in opposizione all'intimante in data
31.10.2022, oltre il termine di 40 (quaranta) giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. che matematicamente risultava essere il 16.10.2022”.
La sentenza è stata appellata da sulla base di un motivo come di seguito articolato, Parte_1 secondo la formulazione dell'art. 342 c.p.c.
Il capo della sentenza impugnato è quello che contiene la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e di conseguenza la dichiarazione di esecutività del decreto e la condanna alle spese.
Le censure alla ricostruzione dei fatti vengono esposte con riferimento alla individuazione della data di notifica del decreto che, secondo l'appellante, sarebbe stata erroneamente indicata dal giudice al
6.9.2022 mentre invece la notifica dovrebbe considerarsi perfezionata il 20.9.2022 in considerazione della sospensione feriale dei termini processuali: il termine per l'opposizione sarebbe, quindi, scaduto il
30.10.2022, domenica, e sarebbe stato prorogato sino al 31.10.2022.
La violazione di legge riguarderebbe l'art. 1 l. 742/69 che prevede la sospensione dei termini processuali dall'1 al 31 agosto di ogni anno e che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale,
pagina 5 di 8 dovrebbe applicarsi anche al termine di venti giorni dal compimento delle formalità, previsto dall'art. 143 c.p.c. per l'efficacia della notifica nei riguardi del destinatario.
A sostegno della natura processuale del suddetto termine, l'appellante richiama un precedente della
S.C. (Cass. S.U. 1418/12) che avrebbe riconosciuto la natura “processuale” dei termini “a decorrenza successiva” delle notificazioni in un caso analogo, riguardante la proroga al primo giorno non festivo ex art. 155 c.p.c. del termine di perfezionamento per compiuta giacenza di una notifica eseguita a mezzo del servizio postale.
La rilevanza ai fini della decisione sarebbe evidente poiché da tale violazione è dipesa la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, che ha impedito l'esame del merito.
L'appellante, quindi, richiamando “ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti” ha concluso chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado.
Si è costituita anche in appello ed ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per CP_1
l'infondatezza dell'appello, chiedendo la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata, infine, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
L'appellante ritiene che la sentenza sia erronea e che l'opposizione al decreto sia stata tempestivamente proposta, poiché ritiene che la notifica del decreto ingiuntivo sia divenuta efficace nei suoi confronti (e sia quindi iniziato a decorrere il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione) in data
20.9.2022 e non in data 6.9.2022, come ha ritenuto il Tribunale.
Tale computo deriva dalla pretesa applicazione della sospensione feriale al termine di venti giorni previsto dall'art. 143 c.p.c. ai fini dell'efficacia della notifica nei riguardi del destinatario.
Secondo l'appellante, quindi:
-le formalità, dal compimento delle quali decorre il termine di venti giorni, sono state compiute il 17 agosto
-il termine di 20 giorni è rimasto sospeso sino al 31 agosto ed è decorso dal 1° settembre
-la notifica si è, pertanto, perfezionata, il 20 settembre
-l'opposizione notificata il 31 ottobre è tempestiva.
pagina 6 di 8 Tale ricostruzione, ad avviso della Corte, non è, però, condivisibile, poiché il termine di venti giorni previsto dall'art. 143 c.p.c. non è un termine processuale.
La sospensione feriale si applica, infatti, ai termini processuali, che sono quelli previsti per il compimento degli atti del processo.
Tale nozione, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, si può estendere, a determinate condizioni, ai termini per il compimento degli atti che introducono il processo (v. Cass.
11604/21 “Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, la nozione di "termine processuale" non può ritenersi limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche a termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso”.
Il precedente di giurisprudenza richiamato dall'appellante (Cass. 1418/12) riguarda, infatti, una fattispecie nella quale è stata riconosciuta, ai fini dell'applicazione dell'art. 155 c.p.c., la natura di termine a decorrenza successiva al termine di dieci giorni previsto per la c.d. compiuta giacenza, ritenendo tale termine ricompreso fra quelli “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza”. Tale principio è stato, tuttavia, affermato in relazione alla notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di convocazione emesso, in un procedimento per la dichiarazione di fallimento, dal giudice delegato del Tribunale fallimentare: il termine che è stato considerato
“processuale” ai fini dell'applicazione dell'art. 155 c.p.c. (e che potrebbe essere considerato tale anche ai fini della sospensione feriale) era, quindi, un termine per il compimento di un atto introduttivo di un processo.
La sospensione feriale non riguarda, invece, gli atti che non sono riconducibili ad atti endoprocessuali o ad atti introduttivi del giudizio.
Nel caso di specie, quindi, non essendo il termine di venti giorni, previsto dall'art. 143 c.p.c. per l'efficacia della notifica nei riguardi del destinatario, un termine per il compimento di un atto del processo, la sospensione non trova applicazione e la notifica si deve considerare perfezionata il 6 settembre.
Il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione deve, quindi, considerarsi scaduto il 16 ottobre e la notifica della citazione il 31 ottobre deve considerarsi tardiva, come ha ritenuto il Tribunale.
pagina 7 di 8 L'appello, pertanto, deve essere respinto, con la condanna dell'appellante, soccombente, alle spese di lite, liquidate in dispositivo, come da nota spese della parte appellata, redatta in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. per le cause di valore compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro, e secondo i valori medi delle Tabelle allegate (euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 3.470,00 per la fase decisoria).
Non si ritiene che sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non considerandosi temeraria la questione di diritto posta con l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano l'11.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA IL SE ON
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
SE ON Presidente
Alessandra Arceri Consigliere
LA IL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1843/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
VITTORIO EMANUELE, 179 91028 PARTANNA presso lo studio dell'avv. PASSALACQUA
VITO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GOVERNALE LUANA
( ) C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
appresentata dalla procuratrice Controparte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BARBERINI, 47 00187 CP_2 P.IVA_1
ROMA presso lo studio dell'avv. TURCO MARIALUCREZIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 8 Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 151/2023, resa inter partes dal Tribunale di Sondrio, Sezione Civile, in persona del giudice unico monocratico dott.ssa Cinzia Zugnoni, nel giudizio n. 1041/2022 R.G., pubblicata il 23 maggio
2023 e notificata il 24 maggio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “preliminarmente: - annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'invalidità dei contratti di apertura di credito (cc.dd. fidi o scoperti su conto) relativi al conto corrente intrattenuto da
presso Banca Nuova S.p.A. in quanto mai richiesti, autorizzati e sottoscritti Parte_1 dall'opponente cui è stata concessa l'apertura di credito;
- annullare e/o dichiarare la nullità e/o
l'invalidità del contratto di mutuo chirografario erogato il 4.12.2014; - annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'invalidità del contratto di mutuo chirografario erogato il 10.10.2011; - ritenere e dichiarare che l'opponente non è obbligato a corrispondere alla opposta l'importo Parte_1 richiesto mediante il decreto ingiuntivo opposto a titolo di saldo del conto corrente intrattenuto dall'opponente presso Banca Nuova S.p.A.; nel merito: - annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.
220/2022 emesso dal Tribunale Civile di Sondrio in data 30 giugno 2022 nel procedimento monitorio
n. 632/2022 R.G. e notificato in data 20.9.2022; - dichiarare che l'opponente non è debitore dell'opposta e non è tenuto ad alcun pagamento in favore di quest'ultima; - con vittoria di spese, onorari e spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per rappresentata dalla mandataria Controparte_1 [...]
CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria e specifica istanza, ragione ed eccezione:
pagina 2 di 8 In via preliminare, dichiarare l'atto di appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e per
l'effetto emettere sentenza motivata di inammissibilità ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per i motivi esposti nel corpo dell'atto;
In via principale nel merito:
- Rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. (C.F. e Parte_1 C.F._1 le conclusioni ivi formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni spiegate in narrativa, per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 151/2023 emessa in data 17.05.2023 dal Tribunale di Sondrio in persona del Giudice Dott.ssa Cinzia Zugnoni a conclusione del giudizio civile con RG n. 1041/2022;
- Accertare e dichiarare, la temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché, condannare oltre che alle spese anche al risarcimento dei danni che riterrà opportuni;
In subordine, nella denegata e malaugurata ipotesi in cui per qualsiasi motivo e/o ragione venisse riformata la sentenza n.151/2023, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ogni contraria istanza, anche istruttoria, respinta e disattesa:
In Via Principale, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, poiché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sondrio del 23.6.2022 (da qui Controparte_1 anche solo , qualificandosi cessionaria, sulla base di un'articolata vicenda successoria, di crediti CP_1 sorti in origine in capo a Banca Nuova S.p.A., chiedeva ingiungersi a il pagamento Parte_1 di complessivi euro 33.347,65, dovuti, alla data del 3.11.2021, sulla base dei seguenti contratti, stipulati tra Banca Nuova S.p.A. e : Parte_1
-contratto di conto corrente n. 784/271170, per euro 313,65
-contratto di mutuo chirografario n. 44/6085288 del 10.11.2011, per euro 8.309,94
-contratto di mutuo chirografario n. 44/070014545 del 4.12.2014, per euro 24.724,16.
Il decreto veniva emesso il 30.6.2022 e notificato all'ingiunto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. all'ultima residenza nota nel Comune di Sondrio: l'Ufficiale Giudiziario, dopo aver tentato la notifica pagina 3 di 8 all'indirizzo di residenza, presso il quale il destinatario risultava irreperibile, provvedeva, infatti, al deposito presso la Casa Comunale di Sondrio in data 17.8.2022.
Su richiesta della creditrice ricorrente, il decreto veniva dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data
25.10.2022, sul rilievo della mancata proposizione dell'opposizione.
L'ingiunto proponeva, tuttavia, opposizione al decreto con citazione notificata in Parte_1 data 31.10.2022.
Con l'atto di opposizione, l'ingiunto, preliminarmente, esponeva le ragioni in diritto (sulle quali v. meglio oltre) per le quali riteneva che la notifica della citazione in opposizione in data 31.10.2022 dovesse considerarsi tempestiva.
Nel merito, contestava la richiesta di e chiedeva accertarsi la nullità dei contratti Parte_1 CP_1 posti a fondamento dell'ingiunzione, sulla base delle seguenti testuali ragioni (v. citazione introduttiva del giudizio davanti al Tribunale di Sondrio): “L'odierno opponente è una delle numerose vittime di una truffa posta in essere dal sig. , ex appartenente alla Polizia di Stato, nei Persona_1 confronti di diversi soggetti (prevalentemente suoi colleghi di lavoro) e di Banca Nuova S.p.A.
L'anzidetta truffa è stata accertata nel corso di un processo penale conclusosi con la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, sezione V Penale, in data 14 maggio 2021 e portante n. 3049/2021 (cfr. all.
n. 2).[…] La truffa posta in essere dal si era generalmente concretizzata nel convincere Per_1 diversi colleghi e conoscenti ad aprire dei conti correnti presso una determinata filiale di Banca
Nuova, a versare su quei conti tutti i loro risparmi e quant'altro potessero ottenere in prestito e ad affidargli la gestione dei conti correnti mediante la consegna di credenziali e token per le operazioni in
“home banking”. Alcuni, come l'opponente, venivano convinti dal facendo leva sulla sua Per_1 condizione di difficoltà familiare (separazione in corso) ed economica (scarsa liquidità ed impossibilità di concludere un affare immobiliare) e sulla consequenziale necessità di disporre celermente di una liquidità a lui non intestata […] Il operava su tutti quei conti Per_1 appropriandosi del denaro che gli serviva per mantenere il suo elevato tenore di vita e ne utilizzava una minima parte per mantenere una certa credibilità, restituendo ai truffati “amici eroganti un prestito” dei piccoli rimborsi e ai truffati “investitori” delle somme mensili che spacciava come rendimento dell'investimento”.
Nel giudizio davanti al Tribunale si costituiva ed eccepiva preliminarmente l'improcedibilità CP_1 dell'opposizione per essere stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica, che, secondo pagina 4 di 8 si era perfezionata in data 6.9.2022, decorso il termine di venti giorni dal 17.8.2022, in base a CP_1 quanto previsto dall'art. 143 c.p.c.
Nel merito, la convenuta opposta contestava le ragioni di opposizione facendo rilevare che per i fatti di reato descritti dall'opponente nessuna responsabilità poteva esserle ascritta e che sulle domande di nullità dei contratti non poteva essere legittimata passiva, essendosi resa cessionaria unicamente dei crediti;
nello specifico dei singoli crediti, l'opposta contestava comunque le doglianze avversarie, non provate in fatto e infondate in diritto.
Il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 151/23, con la quale dichiarava inammissibile l'opposizione, per essere stata proposta fuori termine, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, infatti, sul rilievo della perentorietà del termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione, decorrente dalla notifica del decreto, riteneva l'opposizione tardivamente proposta osservando che “Risulta infatti di documentale verifica che il decreto ingiuntivo n. 220/2022 è stato regolarmente notificato all'ingiunto in data 06.09.2022 ai sensi dell'art. 143 Parte_1
c.p.c., mentre lo stesso opponente ha notificato l'atto di citazione in opposizione all'intimante in data
31.10.2022, oltre il termine di 40 (quaranta) giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. che matematicamente risultava essere il 16.10.2022”.
La sentenza è stata appellata da sulla base di un motivo come di seguito articolato, Parte_1 secondo la formulazione dell'art. 342 c.p.c.
Il capo della sentenza impugnato è quello che contiene la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e di conseguenza la dichiarazione di esecutività del decreto e la condanna alle spese.
Le censure alla ricostruzione dei fatti vengono esposte con riferimento alla individuazione della data di notifica del decreto che, secondo l'appellante, sarebbe stata erroneamente indicata dal giudice al
6.9.2022 mentre invece la notifica dovrebbe considerarsi perfezionata il 20.9.2022 in considerazione della sospensione feriale dei termini processuali: il termine per l'opposizione sarebbe, quindi, scaduto il
30.10.2022, domenica, e sarebbe stato prorogato sino al 31.10.2022.
La violazione di legge riguarderebbe l'art. 1 l. 742/69 che prevede la sospensione dei termini processuali dall'1 al 31 agosto di ogni anno e che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale,
pagina 5 di 8 dovrebbe applicarsi anche al termine di venti giorni dal compimento delle formalità, previsto dall'art. 143 c.p.c. per l'efficacia della notifica nei riguardi del destinatario.
A sostegno della natura processuale del suddetto termine, l'appellante richiama un precedente della
S.C. (Cass. S.U. 1418/12) che avrebbe riconosciuto la natura “processuale” dei termini “a decorrenza successiva” delle notificazioni in un caso analogo, riguardante la proroga al primo giorno non festivo ex art. 155 c.p.c. del termine di perfezionamento per compiuta giacenza di una notifica eseguita a mezzo del servizio postale.
La rilevanza ai fini della decisione sarebbe evidente poiché da tale violazione è dipesa la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, che ha impedito l'esame del merito.
L'appellante, quindi, richiamando “ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti” ha concluso chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado.
Si è costituita anche in appello ed ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per CP_1
l'infondatezza dell'appello, chiedendo la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata, infine, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
L'appellante ritiene che la sentenza sia erronea e che l'opposizione al decreto sia stata tempestivamente proposta, poiché ritiene che la notifica del decreto ingiuntivo sia divenuta efficace nei suoi confronti (e sia quindi iniziato a decorrere il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione) in data
20.9.2022 e non in data 6.9.2022, come ha ritenuto il Tribunale.
Tale computo deriva dalla pretesa applicazione della sospensione feriale al termine di venti giorni previsto dall'art. 143 c.p.c. ai fini dell'efficacia della notifica nei riguardi del destinatario.
Secondo l'appellante, quindi:
-le formalità, dal compimento delle quali decorre il termine di venti giorni, sono state compiute il 17 agosto
-il termine di 20 giorni è rimasto sospeso sino al 31 agosto ed è decorso dal 1° settembre
-la notifica si è, pertanto, perfezionata, il 20 settembre
-l'opposizione notificata il 31 ottobre è tempestiva.
pagina 6 di 8 Tale ricostruzione, ad avviso della Corte, non è, però, condivisibile, poiché il termine di venti giorni previsto dall'art. 143 c.p.c. non è un termine processuale.
La sospensione feriale si applica, infatti, ai termini processuali, che sono quelli previsti per il compimento degli atti del processo.
Tale nozione, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, si può estendere, a determinate condizioni, ai termini per il compimento degli atti che introducono il processo (v. Cass.
11604/21 “Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, la nozione di "termine processuale" non può ritenersi limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche a termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso”.
Il precedente di giurisprudenza richiamato dall'appellante (Cass. 1418/12) riguarda, infatti, una fattispecie nella quale è stata riconosciuta, ai fini dell'applicazione dell'art. 155 c.p.c., la natura di termine a decorrenza successiva al termine di dieci giorni previsto per la c.d. compiuta giacenza, ritenendo tale termine ricompreso fra quelli “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza”. Tale principio è stato, tuttavia, affermato in relazione alla notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di convocazione emesso, in un procedimento per la dichiarazione di fallimento, dal giudice delegato del Tribunale fallimentare: il termine che è stato considerato
“processuale” ai fini dell'applicazione dell'art. 155 c.p.c. (e che potrebbe essere considerato tale anche ai fini della sospensione feriale) era, quindi, un termine per il compimento di un atto introduttivo di un processo.
La sospensione feriale non riguarda, invece, gli atti che non sono riconducibili ad atti endoprocessuali o ad atti introduttivi del giudizio.
Nel caso di specie, quindi, non essendo il termine di venti giorni, previsto dall'art. 143 c.p.c. per l'efficacia della notifica nei riguardi del destinatario, un termine per il compimento di un atto del processo, la sospensione non trova applicazione e la notifica si deve considerare perfezionata il 6 settembre.
Il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione deve, quindi, considerarsi scaduto il 16 ottobre e la notifica della citazione il 31 ottobre deve considerarsi tardiva, come ha ritenuto il Tribunale.
pagina 7 di 8 L'appello, pertanto, deve essere respinto, con la condanna dell'appellante, soccombente, alle spese di lite, liquidate in dispositivo, come da nota spese della parte appellata, redatta in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. per le cause di valore compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro, e secondo i valori medi delle Tabelle allegate (euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 3.470,00 per la fase decisoria).
Non si ritiene che sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non considerandosi temeraria la questione di diritto posta con l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano l'11.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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