Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.r.g. 343-2025
TRIBUNALE DI FIRENZE
III Sezione Civile
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia sciogliendo la riserva che precede nella causa iscritta al n.r.g. 343-2025, osserva quanto segue.
1.Con ricorso ex art. 700 c.p.c., Il Prof. EI e la Sig.ra Parte_1
hanno adito il Tribunale di Firenze, chiedendo Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“.. affichè il Giudice adotti i provvedimenti più opportuni nei confronti degli Istituti Bancari citati al fine di ottenere i dati anagrafici dell'ordinante il bonifico ricevuto da
[...]
Filiale , e precisamente: data:
7.06.2024 Controparte_1 CP_2
importo: € 3.000,00 Identificativo bonifico: GW24060701966200 Iban
Mittente: BE48967056780227 Swift mittente: .” Email_1
A sostegno della propria pretesa i ricorrenti hanno dedotto che:
a. il Prof. ha partecipato alla campagna per CP_3
l'elezione a Sindaco del Comune di Firenze nel mese di giugno
2024, nominando quale proprio mandatario responsabile, la sig.ra ; Parte_2
b. quest'ultima, conformemente alla normativa di cui alla L.
515/1993, ha aperto un unico conto corrente presso la
[...]
, Filiale Beccaria Firenze, n. 3-177397-1; Controparte_1
c. al termine della campagna elettorale, è stata presentata nei termini di legge la rendicontazione al (Collegio CP_4
Regionale di Garanzia Elettorale) presso la Corte di Appello di
Firenze;
d. ad integrazione della documentazione, il CO.RE.G.E. ha diffidato il Prof. a fornire spiegazioni e Pt_1
documentazione in merito ad un bonifico di € 3.000,00 ricevuto in data 7.6.2024, al fine di evidenziarne la provenienza;
1
[...]
e poi a;
CP_1 CP_5
f. è stato, quindi, possibile pervenire alla ricostruzione degli elementi identificativi del bonifico “ad eccezione dei dati dell'ordinante ossia colui che ha eseguito il bonifico in favore dei ricorrenti. La ha infatti risposto di non CP_5
poter comunicare detta informazione ovvero di poterla comunicare solo previo consenso dell'ordinante del bonifico”;
g. il nominativo del soggetto che ha eseguito il bonifico non è stato, tuttavia, comunicato;
h. “Sussiste l'interesse ad agire sia del Prof. quale Pt_1
mandante, sia della sig.ra quale mandataria e Parte_2 titolare del conto corrente, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni da parte del presso la Corte d'Appello di CP_4
Firenze”;
i. “Sussiste il periculum in mora posto che è necessario fornire una risposta al con la massima urgenza al fine di CP_4
evitare l'irrogazione di sanzioni”. costituendosi in giudizio ha eccepito: Controparte_1
▪ in via preliminare, “l'inammissibilità del ricorso per difetto di strumentalità”, sotto il profilo della mancata indicazione degli estremi della successiva causa di merito instauranda;
▪ l'infondatezza della domanda proposta, avendo la banca la comunicato alla sig.ra tutti i dati in suo possesso con Pt_2
riferimento al bonifico in questione.
, alla quale il ricorso cautelare è stato ritualmente CP_5
notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, non si è costituita.
2.1. L'eccezione di inammissibilità sollevata in via preliminare dalla banca costituita risulta fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
2 2.2. Invero, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., “fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.”
Ora, il carattere distintivo di ogni provvedimento cautelare risiede nella
“strumentalità”, nel senso che essi sono sempre preordinati all'emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicurano la fruttuosità pratica.
In particolare, per quanto concerne i provvedimenti d'urgenza ex art. 700
c.p.c., questa funzione strumentale si realizza di regola attribuendo al provvedimento cautelare la c.d. portata interinale, caratterizzata dall'anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità (e che, al momento della sua pronuncia, dà luogo alla caducazione del provvedimento anticipatorio) (cfr. in tal senso:
Tribunale Torino, sez. III, 08 febbraio 2011 in 2011I).
In altre parole, “i provvedimenti di urgenza hanno natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volti ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 11 marzo
2004, n. 4964 in Giust. civ. Mass. 2004, 3).
Come chiarito in giurisprudenza, “il provvedimento d'urgenza ex art. 700
c.p.c. ha natura strumentale e anticipatoria, mirando alla provvisoria realizzazione di una situazione giuridica attiva (del tipo del diritto soggettivo) già perfetta, attraverso il provvisorio mantenimento di uno stato di fatto esistente, cosicché la sentenza di merito, delibando tale situazione di fatto e la correlativa situazione giuridica, vale a consolidare in via definitiva l'effetto giuridico già prospettato in via prodromica” (cfr. in tal senso: Tribunale Bari, sez. III, 10 maggio 2012 in 2012).
3 E' stato ulteriormente precisato che “i provvedimenti atipici di urgenza, previsti dall'art. 700 c.p.c., hanno natura cautelare ed esplicano la funzione provvisoria e strumentale di assicurare che il diritto da far valere in via ordinaria non resti 'medio tempore' pregiudicato da fatti o atti ostativi e che la futura pronunzia del giudice non risulti inutile;
essi tutelano, in via provvisoria, una situazione di diritto di natura tipicamente petitoria quando, nel tempo necessario per agire in via ordinaria, il diritto tutelato sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile” (cfr. in tal senso:
Tribunale Messina, sez. I, 17 luglio 2006, n. 3619 in - Messina 2006).
In giurisprudenza è stato chiarito che “ancorché il provvedimento d'urgenza debba essere calibrato in funzione di assicurare provvisoriamente che la decisione di merito sia fruttuosa, ciò non impedisce che l'ordine provvisorio possa essere identico a quello che potrebbe pronunciare il giudice al termine del processo, potendo la misura cautelare anticipare tutti gli effetti materiali conseguibili con la sentenza, ferma restando, tuttavia, la sua inammissibilità nel caso in cui sia chiesto un provvedimento non solo completamente satisfattivo, ma anche definitivo sia sul piano della produzione degli effetti materiali sia sul piano dell'accertamento pieno sul diritto controverso” (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, 29 gennaio 2003 in
Giur. it. 2004, 77).
2.3. Nel caso di specie, la sussistenza del requisito della strumentalità non può desumersi dal ricorso, non essendo state indicate le conclusioni della futura causa di merito, né potendo essere chiaramente dedotte dal tenore del ricorso stesso.
2.4. In proposito, si deve innanzitutto osservare che il ricorso ante causam deve contenere indicazioni sufficienti sulla futura domanda di merito a cautela della quale è richiesta la tutela, tenuto conto:
- del carattere strumentale della domanda cautelare;
- dell'art. 669 ter c.p.c., che impone l'indicazione degli elementi idonei ad individuare il giudice competente per il merito ai fini della verifica della competenza del giudice adito in sede cautelare;
4 - dell'art. 669 sexies c.p.c. che, consentendo in sede cautelare il compimento di atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini della misura cautelare richiesta, esige la descrizione della domanda di merito che si intende proporre, al fine di valutare compiutamente il requisito del fumus boni juris, come probabile esistenza del diritto che costituirà oggetto del processo a cognizione piena;
- dell'art. 669 septies c.p.c. che, al fine di agevolare l'individuazione delle ragioni di riproponbilità del ricorso in caso di rigetto, presuppone una sufficiente identificazione della domanda di merito;
- degli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c., i quali, fatta eccezione per i provvedimenti anticipatori, impongono l'inizio del giudizio di merito nel termine di sessanta giorni, sanzionandone l'inosservanza con l'inefficacia del provvedimento cautelare e, dunque, presuppongono evidentemente che l'indicazione dell'oggetto della domanda di merito sia contemplata nel ricorso.
2.5. a) Ciò chiarito, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, nel ricorso devono indicarsi, a pena di inammissibilità del ricorso stesso non soltanto la causa petendi ed il petitum mediato, bensì anche le specifiche conclusioni della causa di merito (cfr. in tal senso: Tribunale Modena sez. II,
05 giugno 2015 in - Modena 2015; Tribunale Nola, sez. II, 29 luglio 2011 in
2011; Tribunale Modena, sez. I, 13 settembre 2007 in - Modena 2007;
Tribunale Catania, 12 giugno 2001 in Giur. it. 2002, 1197; Pretura Vallo
Lucania, 19 marzo 1997 in Giur. merito 1998, 674; Pretura Vigevano, 01 agosto 1995 in Foro it. 1996, I,1864; Pretura Alessandria, 16 marzo 1993 in
Giur. it. 1993, I, 2, 775)1.
b) Invece, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, nel ricorso devono specificarsi il petitum mediato e la causa petendi, ma non anche le analitiche conclusioni che integrano il petitum immediato del giudizio di merito.
Precisamente, secondo questa impostazione, la mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta l'inammissibilità dello
5 stesso, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito;
in altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell'inizio della causa di merito deve contenere l'esatta indicazione di quest'ultima o, almeno, deve consentirne l'individuazione in modo certo (cfr. in tal senso:
Tribunale Monza, sez. fer., 30 luglio 2012 in 2013; Tribunale Prato, 22 febbraio 2012 2012; Tribunale Bari, sez. III, 30 settembre 2010 in
Giurisprudenzabarese.it 2010; Tribunale Lagonegro, 15 aprile 2010 in
2010; Tribunale Isernia, 15 settembre 2009 in Giur. merito 2010, 1, 98;
Tribunale Melfi, 02 agosto 2007 in 2008; Tribunale Trani, 20 luglio 2007 in
Giur. merito 2008, 1, 135; Tribunale di Torino, 07 maggio 2007 in 2009,
2007; Tribunale Milano, 05 giugno 2006 in Corriere del merito 2006, 11,
1278; Tribunale Monza, 13 marzo 2006 in 2006; Tribunale Pistoia, 20 dicembre 2005 in Giur. merito 2006, 10, 2180; Tribunale Rovereto, 14 giugno 2004 in Giur. merito 2005, 3, 596; Tribunale Foggia, 05 febbraio
2004 in Giur. merito 2004, 914; Tribunale Bari, 24 febbraio 2003 in Giur. it.
2003, 1607; Tribunale Bari, 12 dicembre 2002 in Giur. it. 2003, 1607;
Tribunale di Torino, 23 agosto 2002 in Giur. italiana 2003, 1834; Tribunale
Roma, 14 giugno 2001 in Lavoro nella giur. 2001, 1196).
A sostegno di entrambe le predette tesi si osserva che solo tale indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta e, come si è detto, il carattere distintivo di ogni provvedimento cautelare risiede proprio nella “strumentalità”, nel senso che essi sono sempre preordinati all'emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicurano la fruttuosità pratica.
In secondo luogo, si sottolinea che l'indicazione degli elementi costitutivi dell'instauranda azione di merito è necessaria per verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare.
In terzo luogo, tale indicazione serve per capire se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio.
6 In quarto luogo, l'indicazione in questione è necessaria anche per tutelare il soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio, il quale deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso.
La situazione non può ritenersi mutata a seguito della riforma ai procedimenti cautelari introdotta con il D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, in Legge n. 80/2005 (cfr. l'art. 669 octies, commi 6° e 7°,
c.p.c.). In base alla riforma ed in accoglimento delle istanze della più accorta dottrina, è stato attenuato il cosiddetto vincolo di strumentalità necessaria tra fase della cautela e fase del merito, che prevedeva necessariamente la prosecuzione nella fase di merito a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, a pena di perdita di efficacia del provvedimento cautelare stesso ex art. 669 novies c.p.c..
A seguito della riforma, invece, tale necessaria prosecuzione nel merito viene confermata solo per alcuni provvedimenti cautelari, mentre per la rimanente parte si esclude il necessario passaggio alla fase di merito, che diviene solo eventuale ed è quindi lasciato alla libera scelta della parte laddove essa intende richiedere la riforma del provvedimento cautelare.
Peraltro, deve osservarsi che, nell'ambito del procedimento cautelare,
l'attenuazione del nesso di strumentalità necessaria ed il venir meno della necessaria fase di merito non elimina certo la possibilità che venga instaurato un processo di cognizione avente ad oggetto la domanda, con la conseguente necessità, per chi invoca la tutela cautelare, di indicare specificamente l'azione di merito cui il ricorso è strumentale (cfr. Tribunale
Torino, 15 ottobre 2018, in www.ilcaso.it).
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
7 3. In via gradata, si osserva che la pretesa azionata in via cautelare, oltre a ad essere inammissibile per le ragioni appena esposte, risulta, in ogni caso, carente sotto il profilo del periculum in mora.
I ricorrenti si sono, invero, limitati ad evocare, in caso di mancata indicazione del nominativo del soggetto che ha eseguito il bonifico de quo, il pericolo di applicazione di sanzioni - le quali hanno mera natura amministrativa pecuniaria (cfr. art. 15 LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515) - da parte del CO.RE.G.E, senza neppure allegare l'esistenza di alcun pregiudizio irreparabile ex art. 700 cpc., pregiudizio che, peraltro, per la giurisprudenza prevalente, risulta configurabile, con riferimento ai diritti a contenuto e funzione patrimoniale, unicamente in presenza di “notevole scarto tra il beneficio fruibile mediante l'immediato soddisfacimento e i risultati conseguibili attraverso i rimedi ordinari” (cfr. Tribunale Novara,
24.08.2014; v. nello stesso senso ex multis Tribunale di Roma, 8.7.2020
Tribunale Lamezia Terme, 25/03/2011; Trib. Cassino, 30/04/14, Trib.
Catanzaro, 23/04/98; Tribunale Napoli Nord sez. II, 16/11/2017; Tribunale
Palermo, 03/08/2016).
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione dei valori minimi stante la non particolare complessità della causa, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 700 cpc.; condanna i ricorrenti al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in euro 1.615,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso spese al 15%, Iva e Cpa.
Firenze, 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Carlo Carvisiglia
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