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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/12/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunito in camera di consiglio, così composto: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 72/2023 R.G. avverso la sentenza n. 482/2022 emessa dal
Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n.
909/2018 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2050 c.c.
T R A
(c.f. ), titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 Parte_2
Tenuta Colle San Pietro” (p. Iva ) con sede in Campobasso, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Ennio Cerio in virtù di procura allegata alla citazione in appello - pec:
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APPELLANTE
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(c.f. , rappresentato e difeso anche Controparte_1 CodiceFiscale_2 disgiuntamente giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dagli avv.ti Demetrio Rivellino - pec: - e Michela Iannetta - Email_2 pec: Email_3
APPELLATO
CONCLUSIONI: disposta la trattazione mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del d.lgs. n. 149/2022 e 127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno concluso come segue: avv. Cerio per l'appellante rassegna le proprie conclusioni insistendo per l'integrale accoglimento dell'appello proposto e, dunque, affinché la corte voglia accertare e dichiarare il concorso di colpa del sig. nella causazione dell'evento dannoso e per l'effetto, ai sensi dell'art. CP_1
1227 c.c., escludere ovvero ridurre il risarcimento dei danni che egli avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
in ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale;
avv. ti Rivellino e Iannetta per l'appellato insistono per l'integrale rigetto dell'appello proposto dichiarandolo inammissibile ovvero infondato per le ragioni tutte esposte in atti, confermando la sentenza del
Tribunale di Campobasso n.482/2022 emessa in data 16/07/2022 e pubblicata in data
04/08/2022, con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 482 del 4/08/2022, non notificata, il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1 con citazione spedita per la notifica il 2/05/2018, ha dichiarato , in Parte_1 proprio e quale titolare dell'impresa individuale “Agriturismo Tenuta Colle San Pietro”, responsabile ai sensi dell'art. 2050 c.c. dei danni subiti dall'attore il 19/05/2015 cadendo da cavallo durante una lezione di equitazione;
ha quantificato il risarcimento dovuto al dalla convenuta in 85.083,11 euro comprensivi di rivalutazione, oltre CP_1 agli interessi legali dalla decisione al saldo, spese di giudizio e di ctu.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza con citazione Parte_1 notificata il 27/02/2023 chiedendo in sua totale riforma il rigetto della domanda risarcitoria dell'appellato, o in subordine la riduzione dell'importo liquidato, in
2 considerazione del concorso colposo del danneggiato.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Disattesa l'istanza dell'appellante di inibitoria della esecutività della sentenza impugnata, con ordinanza del 28/02/2025 la corte si è riservata per la decisione sulle conclusioni precisate come sopra, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.a-- Con il primo motivo di appello, insiste nel sostenere il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva, eccezione disattesa dal tribunale.
La deduzione riguarda più esattamente l'asserito difetto di titolarità della posizione soggettiva (passiva) nel rapporto in controversia: la legittimazione ad agire o a contraddire si fonda infatti sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto, ma dalle stesse prospettazioni attoree emerga l'estraneità della parte convenuta al rapporto sostanziale controverso.
Appartiene invece al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa,
l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio.
Nella specie, l'attore ha agito esponendo di avere subito gravi lesioni nel cadere da cavallo durante una lezione di equitazione impartitagli dalla presso la propria Parte_1 azienda, nella quale si trova il maneggio gestito dalla stessa titolare, che a suo dire non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno nell'esercizio della suddetta attività (da intendere pericolosa ai sensi dell'art. 2025 c.c.): dalla prospettazione della parte attrice emerge pertanto la legittimazione passiva della convenuta.
La ha sostenuto (negando di essere l'effettiva titolare dell'attività in Parte_1 questione) che i corsi di equitazione non erano forniti dalla propria azienda agrituristica, ma dall'associazione sportiva dilettantistica “Circolo PP Cassandra”, la quale aveva l'uso del maneggio esistente presso la “Tenuta Colle San Pietro” in virtù di un contratto
3 di comodato gratuito stipulato fra essa ed il presidente dell' Parte_1 [...]
(deceduto nell'ottobre 2016); l'associazione, di cui la convenuta era Controparte_2 socia con il ruolo di istruttrice di equitazione, aveva poi cessato ogni attività dal
31/12/2017.
La sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione rilevando che non poteva riconoscersi portata probatoria al contratto di comodato in atti, non registrato e privo di data certa, mancando qualsiasi elemento di prova documentale della riferibilità dell'attività della scuola di equitazione al “Circolo PP Cassandra”; ha aggiunto che dal materiale pubblicitario prodotto dall'attore e dalle deposizioni testimoniali raccolte risultava che i frequentatori del centro erano persuasi che i corsi fossero tenuti dall'azienda agrituristica della Palladino.
L'appellante, nell'insistere nell'eccezione, sostiene che il primo giudice avrebbe basato la decisione esclusivamente sulle convinzioni soggettive dell'attore e dei testi dallo stesso indicati, inspiegabilmente preferite ai documenti prodotti.
2.b -- La motivazione della pronuncia impugnata, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, si riferisce in primo luogo ai documenti allegati dalla [verbale Parte_1 assembleare concernente la nomina del presidente ed il citato Controparte_2 contratto di comodato], evidenziandone la carenza di efficacia probatoria in quanto atti privi di data certa ed inopponibili ai terzi, come tali inidonei a dimostrare la titolarità del maneggio in capo all'associazione indicata dalla . Parte_1
E' d'altra parte condivisibile anche l'ulteriore argomentazione del tribunale.
Si ricorda che per le associazioni non riconosciute (quale era l'associazione sportiva dilettantistica “Circolo PP Cassandra”, non risultando esserle stata concessa con atto amministrativo la personalità giuridica, né essere stata iscritta al registro prefettizio delle persone giuridiche di cui all'art. 3 del d.p.r. n.361/2000), l'art. 38 c.c. prevede che
“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
4 Le responsabilità indicate dall'art. 38 c.c., testualmente previste per le obbligazioni negoziali, si estendono alla responsabilità aquiliana -v. Cass. 2001/n. 10213-.
La non svolgeva i corsi di equitazione in nome e per conto dell'associazione, Parte_1 ai sensi dell'art. 38 c.c. citato -non qualificandosi con i clienti, come emerso dall'istruttoria, quale presidente o incaricata del “Circolo PP DR, bensì in proprio, come gestore del maneggio (situato nella sua azienda), oltre che come proprietaria dei cavalli ed istruttrice;
le stesse schermate web prodotte dall'appellante evidenziano contestualmente e senza apparente distinzione il ruolo della e Parte_1
l'attività del Circolo, così come le indicazioni ricavabili da internet e dai cartelli esistenti in loco, di cui hanno riferito i testimoni;
l'affidamento del maneggio all'associazione non era pertanto conoscibile da parte dei terzi, non solo in quanto circostanza non resa pubblica sul piano formale, ma anche in considerazione delle modalità con cui si svolgevano i contatti con l'agriturismo e la sua titolare, con la quale unicamente avevano rapporti i fruitori delle lezioni di equitazione.
La titolarità del rapporto in questione è stata pertanto correttamente ritenuta dal primo giudice facente capo ad . Parte_1
3.a -- Il secondo ed il terzo motivo di appello, da valutare unitariamente trattando di questioni strettamente correlate, censurano l'omesso riconoscimento dell'imputabilità del danno al fatto colposo del danneggiato ai sensi degli artt. 1227, co.1, e 2056 c.c. e
l'omessa effettiva valutazione del comportamento della parte appellante in base all'art. 2050 c.c.
Dalla prova testimoniale espletata con i testi rispettivamente indicati dalle parti, nonché dalle foto allegate dall'attore (raffiguranti, come pacifico, l'attore a cavallo sulla pista del maneggio, l'istruttrice ed altri utenti) è emerso che:
- , dopo avere spiegato come si sarebbe svolta la lezione, seguì il Parte_1
e la mentre erano a cavallo, affiancandoli montando il proprio CP_1 CP_3 cavallo e dando loro consigli -teste dell'attore e testi della convenuta CP_3
e ,- per poi spostarsi al centro della pista, mentre l'attore ne Tes_1 Tes_2 percorreva il perimetro (il è indicato in due foto sullo sfondo, mentre nell'ultima CP_1
5 è in primo piano e la è in piedi a centro pista -peraltro, l'appellante ha Parte_1 confermato tale ricostruzione-)
- l'attore, come visibile in foto, indossava il copricapo protettivo (cap) ed il suo cavallo era regolarmente bardato e sellato
- l'attuale appellato segnalò alla che il suo cavallo dava segni di nervosismo Parte_1
e si muoveva continuamente, chiedendo inutilmente la sostituzione dell'animale -teste la circostanza non è contestata dalla convenuta, la quale nega tuttavia CP_3 comportamenti anomali del cavallo sottolineando, come confermato dai testi e Tes_1
, che si trattava di un esemplare anziano e mansueto abitualmente utilizzato Tes_2 per l'ippoterapia con bambini e disabili, e che la percezione dell'attore era causata dalla sua inesperienza
- secondo i testi della convenuta, mentre il suo cavallo era fermo il perse CP_1
l'equilibrio per scattare un selfie con il telefono cellulare, mantenendo le redini con una sola mano mentre era in groppa al cavallo fermo, mentre a dire della teste CP_3
l'attore aveva consegnato il proprio cellulare ad una signora che si trovava a bordo pista chiedendole di scattargli alcune foto durante la lezione.
Il tribunale ha ritenuto la responsabile dei danni subiti dall'attore, in Parte_1 quanto: non gli era rimasta vicina per tutto il tempo della lezione nonostante fosse a conoscenza della sua inesperienza, ma si trovava al centro della pista del maneggio, nè aveva tenuto il cavallo legato con la cd. “lunghina” in modo da tenerlo sotto stretto controllo, non adottando tutte le altre misure idonee ad evitare l'infortunio.
La sentenza impugnata ha inoltre respinto la tesi della convenuta della totale o parziale imputabilità della caduta al comportamento del danneggiato.
A dire della , nel fare riferimento alla mancata adozione “di ogni altra Parte_1 misura” idonea a prevenire la caduta, il tribunale avrebbe adottato una mera formula di stile, omettendo di esplicitare quali fossero le altre misure necessarie (oltre a quelle indicate) non adottate da essa appellante ed i protocolli ufficiali disattesi;
non sarebbe stato di contro considerato il proprio corretto comportamento.
La sentenza inoltre sarebbe basata sull'erronea valutazione della prova orale assunta, in
6 violazione dei principi di prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., non essendovi esposta la ragione per la quale le dichiarazioni dei testi di parte convenuta e , estranei alla causa, erano state ritenute meno credibili di quelle Tes_1 Tes_2 della teste all'epoca dei fatti fidanzata del ed Testimone_3 CP_1 inattendibile in quanto interessata all'esito positivo della causa per l'attore.
3.b-- Come ritenuto dal primo giudice, riguardo all'attività di equitazione il gestore del maneggio risponde dei danni subiti dai soggetti partecipanti alle lezioni, quale esercente di attività pericolosa, qualora gli allievi siano cavallerizzi principianti o inesperti (v.
Cass. 2015/n. 24211; 2019/n. 6737), situazione ricorrente nel caso, attesa la incontestata totale inesperienza del il quale stava svolgendo la sua prima lezione di prova. CP_1
In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: non basta al riguardo la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso (Cass. sez. 6 - 3, n. 16170 del 19/05/2022).
Più specificamente, secondo Cass. Sez.
3 - n. 26860 del 19/09/2023, non integrano la prova liberatoria, ad esempio, le mere informazioni fornite ai partecipanti ad una gara automobilistica, non accompagnate da alcuna verifica, da parte degli organizzatori, della idoneità dei veicoli e delle capacità di guida dei partecipanti.
Anche il fatto del danneggiato può produrre effetti liberatori quanto alla responsabilità ex art. 2050 c.c., senza che sia richiesto che esso sia eccezionale ed inevitabile, ma è sufficiente che la sua condotta sia oggettivamente colposa, in quanto inosservante della normale prudenza correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, tenuto conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Deve in ogni caso trattarsi di comportamento che “per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa ed evento”, e
7 non costituisca unicamente elemento concorrente nella produzione del danno, inseritosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Cass. n. 16170/2022, cit.; Cass.
n. 13844 del 23/05/2025).
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, co.1 comma, cod. civ. - espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso - con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione all'incidenza della colpa del danneggiato (Cass.
Sez. 3, n. 6988 del 08/05/2003; Sez. 3 - , n. 27544 del 21/11/2017) .
3.c– In riferimento alla circostanza dello scatto del selfie da parte del il primo CP_1 giudice ha ritenuto le dichiarazioni dei testi indicati dalla convenuta non convincenti in considerazione della sinteticità della risposta del alla domanda relativa allo Tes_1 scatto del selfie (“si è vero”), e per l'imprecisione del ricordo in proposito della
(“con entrambe le mani reggeva qualcosa, ma non posso affermare che si Tes_2 trattasse di un cellulare”); ha considerato maggiormente attendibile la prova testimoniale espletata tramite la teste sulla base dell'esame delle fotografie CP_3 prodotte - scattate da persona diversa dall'attore, che vi appare ripreso da lontano -.
La valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità - cfr. fra le altre Cass. 30 marzo 2010, n. 7763; 2016/n. 7623; 2019/n.
21239 e 2021/n. 26547-.
8 Nel caso, premessa la pacifica estraneità alla causa dei testi indicati dalla convenuta, la posizione della teste è da valutare prudenzialmente per i suoi rapporti con CP_3
l'attore all'epoca della deposizione.
In ogni caso, non risultano condivisibili le considerazioni di cui alla sentenza circa la sinteticità della risposta del teste , in sé non indicativa di scarsa veridicità Tes_1
(peraltro, in presenza di risposte degli altri testi sinteticamente verbalizzate in modo analogo), né circa la non rilevanza della deposizione della (la quale ha Tes_2 comunque riferito che l'attore teneva un oggetto fra le mani mentre era in sella al cavallo, avendo quindi lasciato le redini); neppure si riscontra un contrasto con quanto dichiarato dalla teste circa la consegna del cellulare del ad una terza CP_3 CP_1 persona, dal momento che, come osservato dall'appellante, la presenza delle fotografie prodotte in atti non esclude che lo stesso attore, ripreso il cellulare, abbia deciso di ritrarsi anche con un selfie.
Ritenuta pertanto dimostrata la condotta imprudente del danneggiato, sulla scorta della suesposta ricostruzione in fatto e dei citati indirizzi giurisprudenziali, deve concludersi che essa non sia tuttavia qualificabile come causa esclusiva del fatto dannoso.
Come rimarcato dalla sentenza appellata, la non ha infatti fornito la prova di Parte_1 avere effettivamente impiegato tutte le possibili cautele idonee ad evitare la caduta del
- oltre a dotarlo di idonea attrezzatura ed a fornirgli le necessarie istruzioni circa CP_1 la posizione da assumere ed il percorso da seguire-.
Ai rilievi del tribunale si aggiunge che l'insicurezza manifestata dal tanto da CP_1 chiedere la sostituzione del cavallo (circostanza, come sopra evidenziato, non negata dalla ) non avrebbe dovuto essere trascurata dall'istruttrice, ma avrebbe dovuto Parte_1 spingerla a seguire più da vicino l'allievo -alla cui inesperienza la stessa appellante imputa i timori manifestati-, in modo da sorvegliarne i comportamenti intervenendo prontamente a modificarli ed evitandone le conseguenze, piuttosto che tenersi al centro della pista.
In ragione di tanto, ritiene il collegio che la responsabilità del sinistro sia imputabile in eguale misura alla parte appellante ed al danneggiato, con conseguente parziale
9 accoglimento dell'appello e rideterminazione proporzionale dell'entità del risarcimento spettante al CP_1
4.-- Il quarto motivo di appello concerne il riconoscimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, quale perdita delle qualità della vita del soggetto leso nelle componenti psichiche e spirituali, ritenuto provato dalle inattendibili dichiarazioni testimoniali rese dalla CP_3
Il motivo non merita accoglimento.
Deponendo al riguardo, la teste indicata dall'attore ha riferito che il prima CP_1 dell'incidente subito, era solito praticare tennis, nuoto, calcetto ed allenarsi in palestra due volte a settimana, e che successivamente al sinistro non pratica più tali attività, limitandosi ad allenarsi in casa a causa dei persistenti dolori al braccio.
Il primo giudice ha calcolato il danno risarcibile in base all'invalidità permanente ed al periodo di inabilità temporanea totale e parziale indicati dal ctu, applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2021.
Il “punto biologico” è stato stimato in € 3.277,97 per l'invalidità permanente del 20% in soggetto di 28 anni (sottoposto ad intervento chirurgico ed a fisioterapia con esiti in pseudoartrosi di frattura scomposta sovracondiloidea dell'omero sinistro e di frattura tipo Colles del polso sinistro), con invalidità temporanea totale di 50 giorni ed invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 45 giorni al 25%, ed è stato maggiorato del 36% (€ 1.180,03) per la sola sofferenza soggettiva standard, normale e indefettibile secondo l'id quod plerumque accidit (vale a dire quella che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, comprendente il cosiddetto danno da sofferenza soggettiva interiore o danno morale temporaneo), pervenendo per l'invalidità permanente con l'applicazione del demoltiplicatore dello
0,865 ad € 77.122,00.
Non sono state applicate maggiori personalizzazioni (previste dalle tabelle milanesi come risarcibili fino all'ulteriore 39%) per le quali è richiesta la specifica prova, effettivamente non raggiunta nella specie, di conseguenze della menomazione che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione - sul
10 punto: Cass. 11/11/2019, n. 28988; Cass., 31/01/2019, n. 2788; Cass., 21/09/2017, n.
21939; Cass., 7/11/2014, n. 23778-.
Dovendo procedere alla rideterminazione dell'importo del risarcimento spettante al in considerazione del suo riconosciuto concorso di colpa, vanno tenute presenti CP_1 le tabelle milanesi aggiornate al 2024 (cfr. per la necessità di applicazione delle ultime tabelle da parte del giudice d'appello, Cass. 2012/n.7272; Cass. 2016/n. 21245), secondo il seguente prospetto:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 28 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.809,75
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 36%) € 1.371,51
Punto danno non patrimoniale € 5.181,26
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Danno biologico risarcibile € 65.909,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 89.636,00
Invalidità temporanea totale € 5.750,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.293,75
Totale danno biologico temporaneo € 11.356,25
11 Spese mediche € 2.640,29
Totale generale: € 103.632,54
L'importo va devalutato all'epoca del fatto dannoso = € 85.434,91, con successivo calcolo degli interessi sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. civ. sez. un.
17/02/95 n.1712) = 115.793,54.
Decurtata la somma suddetta della metà in considerazione del concorso colposo del danneggiato, la somma dovuta all'appellata al è pari ad € 57.896,77 sulla quale CP_1 sono dovuti gli interessi legali dalla presente decisione al saldo.
5.-- La soluzione adottata comporta la condanna dell'appellante al rimborso della metà delle spese processuali sostenute dall'appellato, liquidate in dispositivo in base al D.M.
n. 55/2014 per il primo grado ed al D.M. n. 147/2022 per il presente appello, parametri fra minimi e medi relativi al valore della controversia per l'attività di studio, introduttiva, di inibitoria e decisionale, con dichiarazione di compensazione fra le parti per la quota residua;
le spese di ctu liquidate in primo grado sono poste al 50% a carico di ciascuna parte.
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P. Q. M.
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La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di con citazione notificata il 27/02/2023, avverso la sentenza n. Controparte_1
482/2022 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata:
a) dichiara il sinistro del 19/05/2015 occorso al per cui è causa, imputabile alle CP_1 parti in ragione del 50% ciascuna;
b) determina il risarcimento dovuto dalla in € 57.896,77 Parte_3 all'attualità, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
12 2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato la metà delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per tale quota, per il primo grado, in € 393,00 per esborsi ed in € 5.306,25 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario al
15%, Iva e Cpa come per legge, e per il presente appello in € 5.369,25 per compenso al difensore, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, dichiarando compensata fra le parti la quota residua;
pone al 50% a carico di ciascuna parte le spese di ctu liquidate in primo grado.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 23/10/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente estensore
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