Art. 9.
E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi di laurea in scienze agrarie svolti presso l'Universita' di Catania, a decorrere dall'anno accademico 1947-48.
E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi di laurea in scienze agrarie svolti presso l'Universita' di Catania, a decorrere dall'anno accademico 1947-48.