Art. 15. Termine per la consegna ed il ritiro dei certificati elettorali
I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori, a cura del sindaco, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Gli elettori, che non abbiano ricevuto a domicilio entro il predetto termine i certificati stessi, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal quindicesimo giorno precedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarra' aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni.
I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori, a cura del sindaco, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Gli elettori, che non abbiano ricevuto a domicilio entro il predetto termine i certificati stessi, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal quindicesimo giorno precedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarra' aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni.