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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5701 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38078/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38078/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MOSCA Parte_1 P.IVA_1 FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO I, 31 80044 OTTAVIANO presso il difensore avv. MOSCA FRANCESCO ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRIPPAUDO TR e dell'avv. CP_1 P.IVA_2 ALOISI MARCELLO ( ) VIA CARLO ZUCCHI, 25 00165 ROMA, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE G. MAZZINI 6 00195 Roma presso il difensore avv. GRIPPAUDO TR CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1 Nel merito, per i motivi di cui in narrativa a) In via preliminare, accertata la sussistenza ed efficacia della clausola ex art. 26 cpc, dichiarare la competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia con declaratoria di incompetenza del Foro di Milano sia con riferimento al contratto di mutuo sia al contratto di fidejussione e quindi an che alla presente controversia. b) In via sempre preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi di cui in narrativa. c) Dichiarare nullo e quindi revocare il decreto ingiuntivo CP_1 oggi opposto per i motivi di cui in narrativa rispettivamente nei confronti di e del Sig. Parte_1
. d) Per l'effetto condannare parte opposta alle spese di giudizio in applicazione del criterio della CP_2 soccombenza. Con espresso invito alla convenuta a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in ipotesi di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che essi convenuti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con espressa riserva di formulare ogni richiesta istruttoria ritenuta necessaria, specie all'esito della co stituzione delle parti convenute. In via istruttoria si offre la documentazione di cui al foliario. Chiede, inoltre ammettersi CTU finalizzata alla quantificazione effettiva di dell'eventuale debito vantato da
[...]
Parte_2 all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza - In via preliminare e/o pregiudiziale e gradatamente per i motivi in premessa rigettare la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti;
rigettare la eccezione in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo alla società opposta;
- Sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. ed essendo l'opposizione non fondata su prova scritta - Nel merito in via principale rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 12560/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 12 settembre 2024 all'esito del ricorso monitorio iscritto al numero di pagina 1 di 3 RG 21108/2024; - Nel merito in via subordinata e gradatamente - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il credito vantato dalla nei confronti della CP_1 Parte_1 in linea capitale pari a € 97.973,58 e/o nella diversa maggiore o minore entità ritenuta di giustizia all'esito
[...] del giudizio, condannando la suddetta compagine al pagamento del relativo importo in solido con il fideiussore
, solidalmente obbligati, in favore della società opposta, oltre interessi legali maturati e maturandi CP_2 dalla data dell'11 ottobre 2023 sino al soddisfo;
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e/o nella non creduta ipotesi in cui venisse accolta la eccezione di nullità della fideiussione prestata dal sig.
, accertare e dichiarare il credito vantato dalla nei confronti della CP_2 CP_1 Parte_1 in linea capitale pari a € 97.973,58 e/o nella diversa maggiore o minore entità ritenuta di giustizia all'esito
[...] del giudizio, condannando comunque la suddetta compagine al pagamento del relativo importo in via esclusiva in favore della società opposta, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data dell'11 ottobre 2023 sino al soddisfo;
- Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014 e ss.mm.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 12560/2024 emesso da questo tribunale a favore di CP_1 contro (debitore) e (garante), i quali, in sede di citazione in Controparte_3 CP_2 opposizione, hanno contestato la competenza del tribunale di Milano. Ciò perché sarebbe stato pattuito contrattualmente il foro esclusivo di Reggio Emilia per la risoluzione delle controversie (contratto di mutuo chirografario , all. 3 pag. 2, nonché contratto di fidejussione, art. 16: “Per qualsiasi Pt_2 controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via Esclusiva il Foro di Reggio Emilia”). Parte ha replicato che la competenza ai fini del ricorso monitorio del tribunale di Milano si CP_1 baserebbe sul fatto che qui avrebbe sede la società debitrice principale;
inoltre ai sensi dell'art. 31 c.p.c., il foro di Milano è fondato anche nei confronti del garante stante la natura CP_2 accessoria dell'obbligazione e per il fatto che non poteva considerarsi consumatore, CP_2 stante la sua qualità di legale rappresentante dell'ente societario debitore principale (doc. 4; il punto emergerebbe dalla visura camerale prodotta sub doc. 5). Inoltre in sede di ricorso per decreto ingiuntivo non si sarebbe posta alcuna controversia “in dipendenza dei contratti di conto corrente e/o di finanziamento. Il ricorso monitorio è stato promosso per il recupero di un credito certo, liquido ed esigibile, comprovato a livello documentale e attestato dalla certificazione ex art 50 TUB”.
L'eccezione è fondata. Il credito anzitutto nasce da un rapporto di conto corrente bancario nonché di finanziamento con il medesimo istituto, i.e. Infondata quindi la tesi che il credito azionato abbia diversa natura Parte_2 dalla fonte da cui trae origine. Il contratto di finanziamento prevede una clausola di foro esclusivo (cfr. la clausola 10 del contratto di finanziamento, sub doc. 2). Del pari i contratti di fideiussione. Non viene prodotto il contratto di conto corrente bancario. Dello stesso, non è allegata alcuna clausola in punto di competenza per territorio: l'eccezione di parte opponente è svolta solo richiamando i primi due contratti. Non di meno, il ricorso monitorio è stato emesso per il debito 1) da contratto di conto corrente;
2) da contratto di mutuo;
3) da contratto di fideiussione. Per almeno due rapporti su tre, vigeva con certezza la competenza del tribunale di Reggio Emilia. Si osserva, più specificamente, quanto segue. Per il rapporto di mutuo è prevista (ed eccepita) una clausola di foro esclusivo ex art. 28 c.p.c. Non vi è la possibilità di cumulare oggettivamente due rapporti tra le medesime parti, non aventi natura accessoria. Se uno può essere radicato in ipotesi a Milano e l'altro a Reggio Emilia, non si riviene il fondamento normativo della competenza di Milano. Certo, nulla è stato provato e, prima ancora eccepito, per il rapporto derivante dal contratto di conto pagina 2 di 3 corrente. Resta però il fatto che se anche la causa di conto corrente fosse stata incardinata a Milano correttamente (in tesi: per mancanza di una clausola ai sensi dell'art. 28 c.p.c.), è evidente che il ricorso monitorio, nel momento in cui ha coinvolto anche un rapporto che doveva essere portato all'attenzione del tribunale di Reggio Emilia, in punto di competenza per territorio, per scelta (consapevole o meno) del ricorrente in via monitoria è stato basato su di una competenza per connessione: che però non sussiste perché dei due rapporti (di conto corrente e di mutuo) uno sicuramente compete inderogabilmente al tribunale di Reggio Emilia. Ne consegue che il ricorso da questo punto di vista è stato proposto avanti a un giudice incompetente. Analoghe considerazioni si devono svolgere a questo punto, “a cascata”, sulla posizione del garante, atteso che in relazione al relativo rapporto ricorre una clausola ex art. 28 c.p.c. Che non può essere derogata in favore del tribunale di Milano ex art. 32 c.p.c., nel momento in cui quest'ultima competenza, fondata sulla connessione, non sussiste. Consegue l'incompetenza del tribunale di Milano in favore di quello di Reggio Emilia.
Si osserva peraltro che secondo Cass. n. 1499/1995, “In tema di cessione dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuita tra le parti”. Cass. n. 12670/2024 ha altresì precisato che “in caso di cessione del credito intervenuta tra il creditore e un terzo estraneo all'azione di adempimento introdotta dal cedente, la competenza resta radicata presso il foro convenzionalmente stabilito tra le parti originarie del rapporto, giacché la cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione solo se, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia giunto a scadenza”. Nel caso di specie, la cessione risulta essersi perfezionata in data 11.10.2023, mentre l'estratto conto a sofferenza evidenzia i crediti per i quali si agisce come scaduti al più tardi nel dicembre 2022. Dunque gli stessi sono stati ceduti successivamente alla loro venuta a scadenza (coincidente con il loro passaggio a sofferenza per i crediti da conto corrente e con la data di scadenza delle singole rate per i mutui). Le clausole di competenza serbano quindi la loro efficace. Consegue l'incompetenza per territorio del tribunale di Milano e la competenza del tribunale di Reggio Emilia. Dispone la revoca del decreto opposto;
spese pari a € 4500,00 (tenuto conto del valore della causa, della riduzione del 50% dei valori tabellari per la semplicità della causa e per la mancanza di una fase istruttoria) oltre 15% spese generali e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte opponente soggetto passivo d'imposta che in tale qualità già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante). Non vi è in atti prova dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 12560/2024 emesso da questo tribunale DICHIARA L'incompetenza del tribunale di Milano La competenza del tribunale di Reggio Emilia AN
al pagamento nei confronti di di € 4500,00 oltre spese generali 15% e CP_1 Parte_1 c.p.a. Milano, 9 luglio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38078/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MOSCA Parte_1 P.IVA_1 FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO I, 31 80044 OTTAVIANO presso il difensore avv. MOSCA FRANCESCO ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRIPPAUDO TR e dell'avv. CP_1 P.IVA_2 ALOISI MARCELLO ( ) VIA CARLO ZUCCHI, 25 00165 ROMA, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE G. MAZZINI 6 00195 Roma presso il difensore avv. GRIPPAUDO TR CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1 Nel merito, per i motivi di cui in narrativa a) In via preliminare, accertata la sussistenza ed efficacia della clausola ex art. 26 cpc, dichiarare la competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia con declaratoria di incompetenza del Foro di Milano sia con riferimento al contratto di mutuo sia al contratto di fidejussione e quindi an che alla presente controversia. b) In via sempre preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi di cui in narrativa. c) Dichiarare nullo e quindi revocare il decreto ingiuntivo CP_1 oggi opposto per i motivi di cui in narrativa rispettivamente nei confronti di e del Sig. Parte_1
. d) Per l'effetto condannare parte opposta alle spese di giudizio in applicazione del criterio della CP_2 soccombenza. Con espresso invito alla convenuta a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in ipotesi di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che essi convenuti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con espressa riserva di formulare ogni richiesta istruttoria ritenuta necessaria, specie all'esito della co stituzione delle parti convenute. In via istruttoria si offre la documentazione di cui al foliario. Chiede, inoltre ammettersi CTU finalizzata alla quantificazione effettiva di dell'eventuale debito vantato da
[...]
Parte_2 all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza - In via preliminare e/o pregiudiziale e gradatamente per i motivi in premessa rigettare la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti;
rigettare la eccezione in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo alla società opposta;
- Sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. ed essendo l'opposizione non fondata su prova scritta - Nel merito in via principale rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 12560/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 12 settembre 2024 all'esito del ricorso monitorio iscritto al numero di pagina 1 di 3 RG 21108/2024; - Nel merito in via subordinata e gradatamente - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il credito vantato dalla nei confronti della CP_1 Parte_1 in linea capitale pari a € 97.973,58 e/o nella diversa maggiore o minore entità ritenuta di giustizia all'esito
[...] del giudizio, condannando la suddetta compagine al pagamento del relativo importo in solido con il fideiussore
, solidalmente obbligati, in favore della società opposta, oltre interessi legali maturati e maturandi CP_2 dalla data dell'11 ottobre 2023 sino al soddisfo;
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e/o nella non creduta ipotesi in cui venisse accolta la eccezione di nullità della fideiussione prestata dal sig.
, accertare e dichiarare il credito vantato dalla nei confronti della CP_2 CP_1 Parte_1 in linea capitale pari a € 97.973,58 e/o nella diversa maggiore o minore entità ritenuta di giustizia all'esito
[...] del giudizio, condannando comunque la suddetta compagine al pagamento del relativo importo in via esclusiva in favore della società opposta, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data dell'11 ottobre 2023 sino al soddisfo;
- Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014 e ss.mm.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 12560/2024 emesso da questo tribunale a favore di CP_1 contro (debitore) e (garante), i quali, in sede di citazione in Controparte_3 CP_2 opposizione, hanno contestato la competenza del tribunale di Milano. Ciò perché sarebbe stato pattuito contrattualmente il foro esclusivo di Reggio Emilia per la risoluzione delle controversie (contratto di mutuo chirografario , all. 3 pag. 2, nonché contratto di fidejussione, art. 16: “Per qualsiasi Pt_2 controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via Esclusiva il Foro di Reggio Emilia”). Parte ha replicato che la competenza ai fini del ricorso monitorio del tribunale di Milano si CP_1 baserebbe sul fatto che qui avrebbe sede la società debitrice principale;
inoltre ai sensi dell'art. 31 c.p.c., il foro di Milano è fondato anche nei confronti del garante stante la natura CP_2 accessoria dell'obbligazione e per il fatto che non poteva considerarsi consumatore, CP_2 stante la sua qualità di legale rappresentante dell'ente societario debitore principale (doc. 4; il punto emergerebbe dalla visura camerale prodotta sub doc. 5). Inoltre in sede di ricorso per decreto ingiuntivo non si sarebbe posta alcuna controversia “in dipendenza dei contratti di conto corrente e/o di finanziamento. Il ricorso monitorio è stato promosso per il recupero di un credito certo, liquido ed esigibile, comprovato a livello documentale e attestato dalla certificazione ex art 50 TUB”.
L'eccezione è fondata. Il credito anzitutto nasce da un rapporto di conto corrente bancario nonché di finanziamento con il medesimo istituto, i.e. Infondata quindi la tesi che il credito azionato abbia diversa natura Parte_2 dalla fonte da cui trae origine. Il contratto di finanziamento prevede una clausola di foro esclusivo (cfr. la clausola 10 del contratto di finanziamento, sub doc. 2). Del pari i contratti di fideiussione. Non viene prodotto il contratto di conto corrente bancario. Dello stesso, non è allegata alcuna clausola in punto di competenza per territorio: l'eccezione di parte opponente è svolta solo richiamando i primi due contratti. Non di meno, il ricorso monitorio è stato emesso per il debito 1) da contratto di conto corrente;
2) da contratto di mutuo;
3) da contratto di fideiussione. Per almeno due rapporti su tre, vigeva con certezza la competenza del tribunale di Reggio Emilia. Si osserva, più specificamente, quanto segue. Per il rapporto di mutuo è prevista (ed eccepita) una clausola di foro esclusivo ex art. 28 c.p.c. Non vi è la possibilità di cumulare oggettivamente due rapporti tra le medesime parti, non aventi natura accessoria. Se uno può essere radicato in ipotesi a Milano e l'altro a Reggio Emilia, non si riviene il fondamento normativo della competenza di Milano. Certo, nulla è stato provato e, prima ancora eccepito, per il rapporto derivante dal contratto di conto pagina 2 di 3 corrente. Resta però il fatto che se anche la causa di conto corrente fosse stata incardinata a Milano correttamente (in tesi: per mancanza di una clausola ai sensi dell'art. 28 c.p.c.), è evidente che il ricorso monitorio, nel momento in cui ha coinvolto anche un rapporto che doveva essere portato all'attenzione del tribunale di Reggio Emilia, in punto di competenza per territorio, per scelta (consapevole o meno) del ricorrente in via monitoria è stato basato su di una competenza per connessione: che però non sussiste perché dei due rapporti (di conto corrente e di mutuo) uno sicuramente compete inderogabilmente al tribunale di Reggio Emilia. Ne consegue che il ricorso da questo punto di vista è stato proposto avanti a un giudice incompetente. Analoghe considerazioni si devono svolgere a questo punto, “a cascata”, sulla posizione del garante, atteso che in relazione al relativo rapporto ricorre una clausola ex art. 28 c.p.c. Che non può essere derogata in favore del tribunale di Milano ex art. 32 c.p.c., nel momento in cui quest'ultima competenza, fondata sulla connessione, non sussiste. Consegue l'incompetenza del tribunale di Milano in favore di quello di Reggio Emilia.
Si osserva peraltro che secondo Cass. n. 1499/1995, “In tema di cessione dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuita tra le parti”. Cass. n. 12670/2024 ha altresì precisato che “in caso di cessione del credito intervenuta tra il creditore e un terzo estraneo all'azione di adempimento introdotta dal cedente, la competenza resta radicata presso il foro convenzionalmente stabilito tra le parti originarie del rapporto, giacché la cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione solo se, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia giunto a scadenza”. Nel caso di specie, la cessione risulta essersi perfezionata in data 11.10.2023, mentre l'estratto conto a sofferenza evidenzia i crediti per i quali si agisce come scaduti al più tardi nel dicembre 2022. Dunque gli stessi sono stati ceduti successivamente alla loro venuta a scadenza (coincidente con il loro passaggio a sofferenza per i crediti da conto corrente e con la data di scadenza delle singole rate per i mutui). Le clausole di competenza serbano quindi la loro efficace. Consegue l'incompetenza per territorio del tribunale di Milano e la competenza del tribunale di Reggio Emilia. Dispone la revoca del decreto opposto;
spese pari a € 4500,00 (tenuto conto del valore della causa, della riduzione del 50% dei valori tabellari per la semplicità della causa e per la mancanza di una fase istruttoria) oltre 15% spese generali e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte opponente soggetto passivo d'imposta che in tale qualità già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante). Non vi è in atti prova dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 12560/2024 emesso da questo tribunale DICHIARA L'incompetenza del tribunale di Milano La competenza del tribunale di Reggio Emilia AN
al pagamento nei confronti di di € 4500,00 oltre spese generali 15% e CP_1 Parte_1 c.p.a. Milano, 9 luglio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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