Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 9 della Legge 4 ottobre 1966, n. 907
Copia
Articolo 8
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 4 ottobre 1966, n. 907
Articolo 9 della Legge 4 ottobre 1966, n. 907
Versione
8 novembre 1966
Art. 9.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 8 novembre 1966
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0