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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/06/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
P.U. 7-1/2025 R.G. (Ristrutturazione dei debiti): LA MANTIA AGOSTINO
OCC: Avv. Maria Luisa Spoto (I Diritti del Debitore Segretariato Sociale ) Controparte_1
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE GIARDINA per procura Parte_1 in calce al ricorso
- ricorrente -
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da in data 20.2.2025; Parte_1 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Canicattì (AG); rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, Avv. Maria Luisa Spoto, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
dato atto che, con nota depositata il 22.3.2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 21.2.2025 e ha rappresentato che nel termine
1 assegnato (che era venuto a scadenza in data 13.3.2025) nessun creditore ha contestato la convenienza del piano;
rilevato che il ricorrente presenta una situazione debitoria pari a complessivi € 146.655,26 (pag.
20 del piano allegato al ricorso); rilevato, inoltre, che il piano prevede l'apporto finanziario del terzo (suocero) Persona_1
, il quale, con dichiarazione allegata alla proposta (unitamente alla dichiarazione dei
[...] redditi), si è impegnato a versare la somma mensile di € 450,00 oltre € 12.000 in un'unica soluzione;
considerato che
, venendo al contenuto del piano, il ricorrente ha proposto di pagare integralmente i creditori prededucibili (l'OCC “I diritti del debitore” e il Gestore della crisi Avv.
Maria Luisa Spoto), nella percentuale del 45% circa i creditori privilegiati e nella percentuale dell'8% circa i creditori chirografari;
ciò nell'arco temporale di anni 10 e mesi 5; rilevato che, a tal fine, il piano prevede il pagamento di complessivi € 68.055,34, tramite versamento di n. 125 rate mensili da € 450,00;
considerato che
il reddito da destinare al pagamento del ceto creditorio è sostanzialmente equivalente all'apporto del terzo, in quanto l'importo pari alle entrate del ricorrente (stipendio, ammontante a circa € 1.046,00 netti, ed € 398,80 corrisposta dall'INPS a titolo di Assegno Unico,) viene destinato al mantenimento proprio e della propria famiglia, unica entrata familiare;
con la precisazione che si tratta di somme da reputarsi in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane;
considerato che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
considerato che
appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII); rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano, avendo il legale della mandataria della creditrice ipotecaria CP_2
espresso parere favorevole limitandosi ad auspicare un accorciamento dei tempi Controparte_3 del piano;
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;
con la precisazione che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma
4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il
2 debitore, e ne autorizza il pagamento”; ferma restando, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da proposto da
[...]
, nato ad [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 C.F._1 dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Maria Luisa Spoto, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
dispone che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
inibisce a la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di Parte_1 pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
dichiara la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Maria Luisa Spoto.
Agrigento, 09/06/2025
Il Giudice Delegato
Federica Verro
3
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
4
OCC: Avv. Maria Luisa Spoto (I Diritti del Debitore Segretariato Sociale ) Controparte_1
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE GIARDINA per procura Parte_1 in calce al ricorso
- ricorrente -
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da in data 20.2.2025; Parte_1 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Canicattì (AG); rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, Avv. Maria Luisa Spoto, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
dato atto che, con nota depositata il 22.3.2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 21.2.2025 e ha rappresentato che nel termine
1 assegnato (che era venuto a scadenza in data 13.3.2025) nessun creditore ha contestato la convenienza del piano;
rilevato che il ricorrente presenta una situazione debitoria pari a complessivi € 146.655,26 (pag.
20 del piano allegato al ricorso); rilevato, inoltre, che il piano prevede l'apporto finanziario del terzo (suocero) Persona_1
, il quale, con dichiarazione allegata alla proposta (unitamente alla dichiarazione dei
[...] redditi), si è impegnato a versare la somma mensile di € 450,00 oltre € 12.000 in un'unica soluzione;
considerato che
, venendo al contenuto del piano, il ricorrente ha proposto di pagare integralmente i creditori prededucibili (l'OCC “I diritti del debitore” e il Gestore della crisi Avv.
Maria Luisa Spoto), nella percentuale del 45% circa i creditori privilegiati e nella percentuale dell'8% circa i creditori chirografari;
ciò nell'arco temporale di anni 10 e mesi 5; rilevato che, a tal fine, il piano prevede il pagamento di complessivi € 68.055,34, tramite versamento di n. 125 rate mensili da € 450,00;
considerato che
il reddito da destinare al pagamento del ceto creditorio è sostanzialmente equivalente all'apporto del terzo, in quanto l'importo pari alle entrate del ricorrente (stipendio, ammontante a circa € 1.046,00 netti, ed € 398,80 corrisposta dall'INPS a titolo di Assegno Unico,) viene destinato al mantenimento proprio e della propria famiglia, unica entrata familiare;
con la precisazione che si tratta di somme da reputarsi in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane;
considerato che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
considerato che
appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII); rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano, avendo il legale della mandataria della creditrice ipotecaria CP_2
espresso parere favorevole limitandosi ad auspicare un accorciamento dei tempi Controparte_3 del piano;
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;
con la precisazione che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma
4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il
2 debitore, e ne autorizza il pagamento”; ferma restando, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da proposto da
[...]
, nato ad [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 C.F._1 dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Maria Luisa Spoto, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
dispone che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
inibisce a la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di Parte_1 pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
dichiara la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Maria Luisa Spoto.
Agrigento, 09/06/2025
Il Giudice Delegato
Federica Verro
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
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