Articolo 2 della Legge 30 gennaio 1963, n. 240
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 marzo 1963
Art. 2.
La somma di cui sopra potra' essere destinata: al pagamento di merci e di servizi, forniti gratuitamente alla Somalia, nonche' al pagamento dei trasporti e dei noli marittimi relativi alle predette merci; al pagamento delle spese di viaggio e di missioni da corrispondersi al personale sanitario e tecnico italiano inviato in Somalia per soccorsi alle popolazioni; al rimborso alla Croce Rossa italiana e ad altri Enti delle spese varie e di quelle relative al personale, sostenute per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni all'elargizione di un sussidio al Sovrano Militare Ordine di Malta, per la ricostruzione del lebbrosario di Gelib, danneggiato dalle alluvioni.
Entrata in vigore il 22 marzo 1963