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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/11/2024, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 6808/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/06/2024
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. FABBRO CONSUELO, per mandato in calce al ricorso,
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
30/10/2020 – decr. om. del 24/11/2020 – cron. 5088/2020 sub. R.G.
2910/2020);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 29/10/2001), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in BUTTRIO (UD)
il 11/12/2001 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) dà atto che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
2) dispone che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo Parte_2 Pt_1
al mantenimento del figlio , la somma mensile di euro 250,00 Per_1
(duecentocinquanta//00), a mezzo bonifico bancario da disporsi sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già note, entro il Pt_1
giorno 20 (venti) di ogni mese, in via anticipata, importo assoggettato ad aggiornamento ISTAT come per legge;
3) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno,
l'obbligo di provvedere al pagamento, per il figlio , delle spese Per_1
straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché
sportive e ricreative, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale
sulla Famiglia (prot. n. 3477/2015 Trib. di Udine);
4) nulla è dovuto reciprocamente tra i coniugi a titolo di assegno di divorzio, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
5) dà atto che le parti hanno già definito in sede di separazione tutte le questioni patrimoniali che li riguardano e che non hanno null'altro da
2 richiedersi reciprocamente ad alcun titolo, fatti salvi gli obblighi di cui ai punti precedenti;
6) dà atto che le detrazioni per le spese straordinarie saranno godute da ciascun genitore nella medesima quota di partecipazione alle spese.
7) Le spese del presente giudizio sono a carico della sig.ra . Parte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BUTTRIO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2001.
Udine, li 14/11/2024
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 6808/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/06/2024
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. FABBRO CONSUELO, per mandato in calce al ricorso,
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
30/10/2020 – decr. om. del 24/11/2020 – cron. 5088/2020 sub. R.G.
2910/2020);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 29/10/2001), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in BUTTRIO (UD)
il 11/12/2001 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) dà atto che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
2) dispone che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo Parte_2 Pt_1
al mantenimento del figlio , la somma mensile di euro 250,00 Per_1
(duecentocinquanta//00), a mezzo bonifico bancario da disporsi sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già note, entro il Pt_1
giorno 20 (venti) di ogni mese, in via anticipata, importo assoggettato ad aggiornamento ISTAT come per legge;
3) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno,
l'obbligo di provvedere al pagamento, per il figlio , delle spese Per_1
straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché
sportive e ricreative, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale
sulla Famiglia (prot. n. 3477/2015 Trib. di Udine);
4) nulla è dovuto reciprocamente tra i coniugi a titolo di assegno di divorzio, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
5) dà atto che le parti hanno già definito in sede di separazione tutte le questioni patrimoniali che li riguardano e che non hanno null'altro da
2 richiedersi reciprocamente ad alcun titolo, fatti salvi gli obblighi di cui ai punti precedenti;
6) dà atto che le detrazioni per le spese straordinarie saranno godute da ciascun genitore nella medesima quota di partecipazione alle spese.
7) Le spese del presente giudizio sono a carico della sig.ra . Parte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BUTTRIO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2001.
Udine, li 14/11/2024
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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