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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 08/09/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SCIACCA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1104 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 , avente per oggetto: “ Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) ” promossa
DA
, corr.te in Sciacca Parte_1
nella via Fra Calogero Liotta n. 30, C.F.: , Fall. n. 10/2019 del Tribunale di P.IVA_1
Sciacca, in persona del Curatore Dott.ssa rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Vittorio Genovese. contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_3
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Augello C.F._1
E contro codice fiscale , con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, in persona del Direttore della
Direzione Affari Legali e Societari, avv. , rappresentato e difeso Controparte_2
dagli avv.ti prof. Andrea Zoppini, Vincenzo Di Vilio e Antonio Pugliese;
****
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 17 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la Parte_4
rassegnava le seguenti conclusioni: “ Ritenere e dichiarare revocate,
[...]
ai sensi dell'art. 67, comma 1, n.
2. L.Fall., le cessioni di credito in funzione solutoria sorte ed eseguite nel periodo dal 31.1.2018 al 9.12.2019, condannando il cessionario sig. Pt_3
Cont
alla restituzione delle relative somme incassate dal debitore ceduto per un totale
[...] di €.10.861,35, oltre agli interessi legali dalla domanda stragiudiziale del 23.4.2021 al soddisfo. Cont 2. Ritenere e dichiarare l'inefficacia e inopponibilità dei pagamenti effettuati da in favore del cessionario sig. dal 31.12.2019 al 30.11.2020, in quanto inerenti a crediti Parte_3 attratti all'attivo fallimentare e non trasferiti al predetto cessionario, condannando la società alla ripetizione di detti pagamenti in favore della Curatela, per un totale di €. CP_1
10.283,36 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
In via subordinata, ritenere e dichiarare che detti pagamenti postfallimentari, essendo inerenti
a cessioni di crediti aventi carattere solutorio di debiti del fallito nei confronti del sig. Pt_3
, sono inefficaci rispetto alla massa fallimentare ai sensi dell'art, 44, comma 1 l. fall.,
[...] condannando quest'ultimo alla loro restituzione nella misura di €. 10.283,36 oltre interessi dalla domanda stragiudiziale del 23.4.2020 al soddisfo.
Si costituiva in giudizio opponendosi all'accoglimento delle domande Parte_3
attoree, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, L.F. proposta non in relazione “all'atto estintivo di debiti pecuniari”
(e cioè all'atto pubblico di cessione dei crediti in Notar del 10.12.2014 – all. Per_1
3) bensì in relazione ai pagamenti, conseguenti alla cessione del credito di cui al citato atto pubblico, a decorrere dal 31.01.2018 sino al 02.12.2019;
Eccepiva la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 69 bis, comma 1, L.F. perché esercitata dal , tardivamente. Controparte_3
La non sussistenza dello stato di insolvenza e, comunque, non conoscenza dello stato di insolvenza da parte del sig. alla data del 10.12.2014. Parte_3
Si costituiva il contestando le Controparte_1
deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello Cont amministrativo;
essendo il una società per azioni interamente partecipata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonostante sia un ente formalmente privato.
2 Ricostruiva la vicenda storica della “Convenzione n. O01I253929507 e della successiva cessione di crediti.
Contestava l'opponibilità al fallimento della cessione, deduceva il pagamento in buona fede al creditore apparente avendo il curatore trasmesso la dichiarazione di fallimento solo in data 13/11/2020, formulava anche domanda riconvenzionale trasversale, in caso di condanna alla restituzione delle somme.
Autorizzato il differimento dell'udienza per la notifica della domanda trasversale a
, la causa assegnata alla sottoscritta, veniva istruita con l'escussione Parte_3 del teste e, indi, veniva assunta in decisione, all'udienza del 7/06/2024 Testimone_1
con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Preliminarmente bisogna esaminare l'eccezione di incompetenza funzionale del
Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo per essere rigettata, condividendo la prospettazione di parte attrice che va rimessa alla competenza del giudice ordinario tutte le questioni che attinenti all'inadempimento contrattuale riguardante il corrispettivo, meramente privatistico, dovuto sulla base della convenzione conclusa ovvero la condanna del gestore al pagamento dei crediti maturati dal titolare dell'impianto fotovoltaico”.
Per quanto riguarda l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale trasversale, sollevata da , perché depositata tardivamente rispetto al Parte_3
termine di gg. 10 previsto dal combinato disposto degli att. 269, comma 4, e 165, Cont comma 1, c.p.c. essendo stata asseritamente notificata dal in data 05.07.2023 e depositata, ai fini della costituzione in giudizio, in data 27.07.2023.
In realtà documentalmente risulta prodotta la pec di avvenuta consegna della notifica della comparsa di costituzione e del decreto che è del 30 giugno 2023, ma in ogni caso, come di recente affermato dalla Corte di Cassazione (ordinanza del 2 febbraio 2022, pubblicata il 23 marzo 2022) la domanda riconvenzionale trasversale è assoggettata alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura civile per la proposizione della domanda riconvenzionale “in senso stretto” (con ciò intendendosi quella formulata dal convenuto nei confronti dell'attore), con conseguente inapplicabilità dell'art. 269
c.p.c. Invero, nelle ipotesi di cui alle lettere a)-c), non si può esigere l'impiego delle
3 forme prescritte per la chiamata in causa del terzo “per l'evidente ragione” che non può configurarsi una “chiamata in causa” nei confronti di un soggetto che è già parte del giudizio, risultando, dunque, sufficiente e corretto formulare la domanda riconvenzionale trasversale nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, con l'unica precisazione che, qualora il convenuto destinatario della stessa risulti contumace, allora detta comparsa dovrà essergli notificata e, come chiarito dalla
Suprema Corte, il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto per la costituzione dell'attore dall'art. 165 c.p.c., così come richiamato dall'art. 269, comma 4,
c.p.c., non può determinare l'improcedibilità della chiamata in causa in assenza di norma che preveda espressamente tale sanzione (v. Cass. 14 febbraio 2022, n. 4674: “Il richiamo operato dall'art. 269 c.p.c., alla disciplina riguardante le parti primigenie
[attore], per ragioni di mera formale simmetria, non può procurare l'effetto, in assenza di espressa disposizione, della sanzione processuale dell'improcedibilità.
Passando al merito della domanda con la presente azione la curatela ha chiesto revocarsi i pagamenti eseguiti nel periodo dal 31.1.2018 al 9.12.2019, chiedendo la condanna del cessionario alla restituzione delle somme incassate per Parte_3 un totale di €.10.861,35 ed, inoltre, l'inefficacia e l'inopponibilità dei pagamenti Cont effettuati da in favore del cessionario sig. dal 31.12.2019 al Parte_3
30.11.2020, in quanto inerenti a crediti attratti all'attivo fallimentare e non trasferiti al predetto cessionario, condannando la società alla ripetizione di detti CP_1
pagamenti in favore della Curatela, per un totale di €. 10.283,36. Cont E' documentalmente provato che in data 12 settembre 2012, il ha stipulato con la “Convenzione n. O01I253929507 per il riconoscimento delle Parte_1
tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare”, che, in forza di detta convenzione, con atto stipulato in data 10 dicembre 2014 ha ceduto al sig. “la totalità dei crediti, presenti e Parte_1 Parte_3
Cont futuri, vantati dal Cedente verso il derivanti dalla Convenzione, a totale compensazione di un debito del Cedente dell'importo di euro 53.500,00”. Cont In data 12 dicembre 2014, la cessione è stata notificata da al Parte_1
che successivamente, in data 26 febbraio 2015, ha comunicato l'accettazione della
4 cessione notificata e, conseguentemente, ha pagato nel rispetto delle relative scadenze al cessionario, sig. . Parte_3
La , con sentenza del Tribunale di Sciacca emessa Parte_1 in data 9 dicembre 2019, è stata dichiarata fallita (come da comunicazione del
13.11.2020 del curatore) e con nota del 12 marzo 2021, il ha comunicato al Parte_1
Cont che intendeva subentrare nella Convenzione e che la Cessione era da intendersi
“risolta”.
Con riferimento alla domanda di restituzione delle somme da parte di Parte_3
, la domanda deve essere rigettata in quanto i presupposti per procedere con
[...]
tale azione secondo l'art. 67 L.F. – e rendere inefficace gli atti compiuti dal debitore – sono, a parte la data relativa all'anno antecedente la data di dichiarazione del fallimento, è l'aver aggravato il dissesto, che il debitore sia consapevole che il suo atto sia pregiudizievole e che il terzo sia conscio di partecipare a una frode, il cui onere probatorio grava sul Curatore.
Il contratto di cessione di crediti, è stato stipulato con atto pubblico in Notar Per_1
in data 10.12.2014, quindi fuori dal periodo sospetto (un anno antecedente alla dichiarazione di fallimento), quando la società non versava in uno stato d'insolvenza, meno che mai vi è prova che il fosse conscio di partecipare ad una frode. Pt_3
La società a fronte dei pagamenti ricevuti dal convenuto di cui alle Parte_1 fatture n. 10, 17 e 22 (all. 5, 6 e 7) ha portato a compimento l'impianto di minieolico;
le prestazioni di detto impianto non erano però soddisfacenti e, pertanto, l'impianto veniva restituito alla società che su proposta dello stesso (che di fatto aveva Pt_3 sostenuto una spesa pari ad € 53.500,00 ottenuta grazie ad un finanziamento da restituire, oltre interessi, nell'arco di 10 anni alla Intesa San Paolo) le parti sottoscrivevano in data 10.12.2014, giusta delibera del CdA del 09.12.2014 (all. 8), la cessione del credito derivante dalla convenzione per tariffa incentivante intercorrente Cont con il per altro impianto, rimanendo alla il credito c.d. derivante Parte_1 dalla tariffa scambio sul posto, trasferendo al sig. solo credito Parte_3
derivante dalla c.d. tariffa incentivante.
5 Va, invece, accolta la domanda relativa alla restituzione dei pagamenti effettuati da Cont parte del dal 31.12.2019 al 30.11.2020, dopo la dichiarazione di fallimento, pari ad
10.283,36.
Va evidenziato che non è in contestazione la validità della cessione del credito stipulata tra la e;
quello di cui si discute è la natura del Parte_1 Parte_3
credito, la giurisprudenza richiamata da parte attrice fa riferimento a crediti futuri non ancora esistenti ma solo eventuali ed aleatori perché nascenti da un unico rapporto – base, il contratto di cessione, perfetto ab initio pur se con effetto reale differito, in tal caso l'effetto traslativo della cessione e la non attuale identificazione del singolo credito, ha indotto la Cassazione ha ritenere necessario, per la opponibilità al fallimento, la preventiva notificazione o accettazione non della conclusione del contratto di factoring (ossia di cessione globale di crediti presenti e futuri inerenti ad un'impresa quale corrispettivo di un finanziamento o di altre controprestazioni) bensì del singolo credito venuto successivamente ad esistenza (Cass. n 15141/2002).
Con atto notarile in data 10/12/2014, la società in bonis ha ceduto Parte_1
infatti a , pro soluto, “tutti i crediti presenti e futuri vantati dal cedente Parte_3
Cont verso il derivanti dalla convenzione, a totale compensazione di un debito del cedente dell'importo di € 53.500,00, fino a scadenza di quest'ultima”.
L'atto di cessione disciplina in particolare le modalità mediante le quali trasferire alla Cont società cessionaria la tariffa incentivante erogata dal e destinata alla
[...]
in ragione della convenzione n. 001I253929507 del 12/09/2012 Parte_1
Cont (stipulata dalla società cedente con il , e l'art. 2 prevede la cessione pro solvendo di tutti i crediti presenti e futuri derivanti dalla predetta convenzione.
La cessione in questione, a ben vedere, non prevede invece l'ammontare o le modalità Cont di maturazione ed erogazione della tariffa incentivante da parte del limitandosi a richiamare la convenzione allegata al contratto di cessione.
Come eccepito da parte attrice, dunque, l'oggetto della cessione è un credito futuro, incerto ed indefinito sia nell'an che nel quantum, trattandosi di un incentivo determinato sulla base della produzione fotovoltaica.
6 Ai sensi dell'art. 44 L.F., a far data dalla dichiarazione di fallimento i pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito risultano inefficaci e pertanto devono essere restituiti dall'accipiens.
L'art. 42 L.F. prevede che con la dichiarazione di fallimento il fallito sia privato dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti a tale data e, come corollario, il successivo art. 44 L.F. dispone l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, allo scopo di preservare l'integrità dell'attivo, da liquidarsi in ambito fallimentare al fine di assicurare la par condicio creditorum.
Secondo la Cassazione, la sanzione di inefficacia dei "pagamenti eseguiti dal fallito", prevista dall'art.44 L.F. appare riferibile agli atti estintivi di obbligazioni del "solvens", compiuti con prelievo dal suo patrimonio e con connesso trattamento preferenziale dell'"accipiens" (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 4957 del 18/04/2000). La Cassazione ha inoltre rilevato che ai sensi dell'art. 44 L.F. deve ritenersi inefficace, se compiuto dopo il fallimento, qualsiasi atto satisfattivo comunque, e pur indirettamente, riferibile al debitore fallito, o perché eseguito con suo denaro, o per suo incarico.
La cessione del credito in oggetto non opponibile come detto al fallimento integra un mezzo anomalo di pagamento riconducibile al fallito con il quale infatti è stato estinto, per compensazione parziale (come emerge dalla originaria cessione del 2014) un precedente debito verso il cessionario.
I singoli pagamenti eseguiti al venire ad esistenza dei crediti ceduti configurano dunque, attesa la inopponibilità della cessione, atti lesivi della par condicio creditorum, inefficaci, ex art. 44 LF dalla data di dichiarazione del fallimento e devono pertanto essere acquisiti al patrimonio fallimentare per essere poi distribuito tra i creditori insinuati.
Come poi precisato dalla recente pronuncia della Cassazione: “Con riferimento alle regole di diritto comune relative all'opponibilità della cessione di crediti futuri ai creditori del cedente e al fallimento di questi, peraltro, l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa
Corte - va invero specificato ancora - viene a isolare due diverse ipotesi di cessione di crediti futuri (cfr., per questo riguardo, specialmente la pronuncia di Cass., 21 dicembre 2005, n.
28300).
7 Per i crediti che siano relativi a un rapporto già in essere tra cedente e ceduto, dunque, si ritiene idoneo fatto di opponibilità la notifica di data certa dello stesso atto di cessione dei crediti futuri, ovvero pure l'accettazione del ceduto: solo a condizione, peraltro, che tale contesto documentale comprenda l'identificazione dei crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, sì da renderli singolarmente riconoscibili (diversamente, occorre comunque una notifica o accettazione ad hoc).
Per i crediti meramente eventuali - frutto, cioè di rapporti tra cedente e ceduto solo potenziali al tempo dell'atto di cessione -, si ritiene, invece, che "la prevalenza della cessione richieda che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al fallimento, ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza" (cfr., così, Cass. n. 28300/2000).
La natura consensuale del contratto di cessione di credito relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria;
pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, ala data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (Cass. n.551/2012).
Con riferimento all'eccezion relativa alla buona fede nel pagamento ex art. 1189 c.c. in relazione alla ignoranza della dichiarazione di fallimento in capo al debitore ceduto Cont
si condivide quanto dedotto da parte attrice ossia che l'effetto di conoscenza legale della dichiarazione di fallimento discende automaticamente dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese, nella specie avvenuto il 17.12.2019 (v. visura, all.2), sicché tutti i crediti sorti successivamente sono ascritti all'attivo fallimentare e la loro sottrazione alla procedura legittima e rende fondate le azioni oggi intraprese dal curatore;
sul punto non merita apprezzamento l'obiezione sollevata da controparte nella sua seconda memoria secondo la quale questo principio varrebbe solo nei confronti di chi “abbia ricevuto un pagamento direttamente dal fallito dopo la dichiarazione
8 di fallimento” e non “nel caso in cui il terzo abbia ricevuto il pagamento non già dal fallito ma da un debitore del fallito in esecuzione di obblighi dallo stesso assunti prima della dichiarazione Cont di fallimento” (memoria del 26.1.2024 pag. 6), in quanto l'art. 16 ult. c. l.fall. parla genericamente di terzi e non di particolari categorie di soggetti individuati a seconda della natura e tipologia dei rapporti negoziali intrattenuti con il fallito, trattandosi appunto di effetti che si producono automaticamente "erga omnes", indipendentemente dalla conoscenza effettiva che si abbia della dichiarazione medesima” (Cassazione civile sez. un., 16/01/1991, n.334); peraltro sulla questione della buona fede del solvens si è pronunciata di recente anche Cassazione civile sez. I, 02/10/2019, n.24602 affermando che “in tema di pagamenti spettanti al fallito, come pure di atti di disposizione,
l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes e senza che assuma rilevanza lo stato soggettivo del solvens (Cass.19165/2007)” solvens che nel caso di specie sapeva benissimo di pagare crediti di pertinenza della società sicché perde del tutto di rilevanza la differenza tra pagamenti Parte_1
diretti al fallito e pagamenti al cessionario del fallito. Cont Vanno, dunque, dichiarati inefficaci i pagamenti effettuati da di € 10. Ed in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale il sig. va Parte_3
condannato a restituirgli quanto pagato al Fallimento
La soccombenza regola le spese di lite, liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche, con applicazione dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale,
(previa riduzione del 50% di tale ultima fase in considerazione della carenza di questioni di fatto o di diritto di rilievo affrontate dalle parti nella corso delle stesse) previsti per lo scaglione fino a 520.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• dichiara l'inopponibilità al fallimento dei pagamenti Parte_1
effettuati in forza del contratto di cessione del 10/12/2014 nel periodo dal 31.1.2018 al
9.12.2019;
9 • dichiara l'inefficacia ex art. 44 L.F. dei pagamenti eseguiti in favore della società convenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento di Parte_1
(9/12/2019) e per l'effetto, condanna a restituire al fallimento la somma di CP_1 euro 10.283,36 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Condanna a rimborsare al il rimborso della somma 10.283,36 Parte_3 CP_1
oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
• Condanna la a pagare a Parte_4 Parte_3
le spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
• Condanna a pagare alla CP_1 Parte_4
le spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A ;
• Compensa le spese di lite tra e . CP_1 Parte_3
Così deciso in Sciacca, in data 8/09/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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