TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa RI MULONIA -Giudice rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2349 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: Codice Fiscale_1 nata a Parte_1
, Parte_2 (cod. fisc.:Reggio Calabria il 22.08.1992) e Codice Fiscale_2 nato a [...] il [...]), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Ilenia Quattrocchi e
RI IA RN, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in Villa San Giovanni (RC9, alla Via Asiago n. 11, hanno
eletto domicilio;
-ricorrenti-
nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
*****
-visto il ricorso depositato il 27.08.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale consensuale e contestuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 24.05.2022 in Reggio Calabria;
-rilevato che con sentenza n. 99/2025 emessa all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, in data 09.04.2025 il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
-considerato che con ordinanza del 09.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 10.12.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza", e "dichiarazione di non volersi riconciliare" onerandole,
altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48
473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
,
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 24.05.2022; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza n. 99/2025, pubblicata in data 09.04.2025 è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione. personale dei coniugi avvenuta in data 09.04.2025 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2
e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma
XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n.55; preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
30.09.2024 e che successivamente gli sono state comunicate anche la sentenza di separazione e l'ordinanza di rimessione in istruttoria, su cui ha espresso parere positivo in data 01.05.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 27.08.2024 dal Parte_1 e
,così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 24.05.2022 tra [...] Parte_1 e Parte_2 , il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 49, Parte II, Serie A, anno 2022, alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separatamente con obbligo del reciproco rispetto, dando atto che la convivenza è già cessata.
2.Le previsioni contenute nelle condizioni di separazione di cui ai punti 2, 3 punti bec e 4 si sono compiutamente verificate, dando luogo alla vendita dell'immobile e al soddisfacimento dei crediti e debiti per come previsti. Pertanto, i signori e Pt_2 inPt_1 ordine ai predetti punti non hanno null'altro a pretendere, essendo stati interamente soddisfatti;
3.Quanto alla determinazione degli accordi economici, valutate e considerate le personali condizioni economiche, i coniugi dispongono: di rinunciare al reciproco mantenimento in quanto entrambi autosufficienti e impiegati attualmente in stabili attività lavorative;
4.Le spese del presente giudizio sono concordemente ed integralmente poste a carico della signor Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa RI Mulonia
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa RI MULONIA -Giudice rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2349 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: Codice Fiscale_1 nata a Parte_1
, Parte_2 (cod. fisc.:Reggio Calabria il 22.08.1992) e Codice Fiscale_2 nato a [...] il [...]), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Ilenia Quattrocchi e
RI IA RN, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in Villa San Giovanni (RC9, alla Via Asiago n. 11, hanno
eletto domicilio;
-ricorrenti-
nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
*****
-visto il ricorso depositato il 27.08.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale consensuale e contestuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 24.05.2022 in Reggio Calabria;
-rilevato che con sentenza n. 99/2025 emessa all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, in data 09.04.2025 il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
-considerato che con ordinanza del 09.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 10.12.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza", e "dichiarazione di non volersi riconciliare" onerandole,
altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48
473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
,
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 24.05.2022; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza n. 99/2025, pubblicata in data 09.04.2025 è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione. personale dei coniugi avvenuta in data 09.04.2025 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2
e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma
XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n.55; preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
30.09.2024 e che successivamente gli sono state comunicate anche la sentenza di separazione e l'ordinanza di rimessione in istruttoria, su cui ha espresso parere positivo in data 01.05.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 27.08.2024 dal Parte_1 e
,così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 24.05.2022 tra [...] Parte_1 e Parte_2 , il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 49, Parte II, Serie A, anno 2022, alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separatamente con obbligo del reciproco rispetto, dando atto che la convivenza è già cessata.
2.Le previsioni contenute nelle condizioni di separazione di cui ai punti 2, 3 punti bec e 4 si sono compiutamente verificate, dando luogo alla vendita dell'immobile e al soddisfacimento dei crediti e debiti per come previsti. Pertanto, i signori e Pt_2 inPt_1 ordine ai predetti punti non hanno null'altro a pretendere, essendo stati interamente soddisfatti;
3.Quanto alla determinazione degli accordi economici, valutate e considerate le personali condizioni economiche, i coniugi dispongono: di rinunciare al reciproco mantenimento in quanto entrambi autosufficienti e impiegati attualmente in stabili attività lavorative;
4.Le spese del presente giudizio sono concordemente ed integralmente poste a carico della signor Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge;
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa RI Mulonia
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna