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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE V
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Dott.ssa Alessia Trovato,
all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 09.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7842/2021 R.G.;
promossa da
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale Parte_1
e residente in [...]
L. Pirandello n. 25, elettivamente domiciliato in Fiumefreddo di Sicilia
(CT) via A. Gramsci n. 45/A presso lo studio dell'Avv. ti Giovanni
Russo e Donatella Tinella che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
contro
, in persona del suo TR
titolare , nato a [...] il [...], codice TR
fiscale , con sede in San Giovanni La Punta CodiceFiscale_2
(CT), alla Via Duca D'Aosta num. 29, partita Iva num. , P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. Domenico Barbarino, codice fiscale , con studio in via CodiceFiscale_3
Conte Ruggero num. 20, Catania, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), in persona del procuratore CP_2 P.IVA_2
speciale dott. (doc. 1), con sede in 38122 Trento (TN), CP_3
Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, ed elettivamente domiciliata in
Trento, Via del Brennero n. 139 presso lo studio dell'Avv. Andrea
Girardi (C.F. ) che la rappresenta e difende in C.F._4
forza della procura alle liti in atti;
(terza chiamata)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione datato 26 Maggio 2021, notificato in data 08
Giugno 2021, il sig. chiedeva al Tribunale adito, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa di: “Ritenere e
dichiarare la totale responsabilità dell' Controparte_4
della mancata stipula dell'atto pubblico di
[...]
trasferimento dell'appartamento sito in Roccalumera, Via Umberto I,
s.n. ivi compreso n. 2 posti auto di cui alla proposta irrevocabile di
acquisto sottoscritta dal sig. presso i locali dell'agenzia Parte_1
siti in Catania, Via Francesco Beccaria n. 67, in TR
data 02.03.2020 alla presenza dell'agente addetto a tale ufficio, sig.ra
per non aver osservato l'ordinaria diligenza che il Controparte_5
caso imponeva, agendo in male fede e/o comunque violando durante le trattative tutte le regole afferenti la buona fede, traendo in inganno il
sig. lasciandogli credere la conclusione del Parte_1
contratto, l'autenticità della sottoscrizione dell'accettazione da parte
della sig.ra della proposta di acquisto, laddove la Parte_2
non aveva mai incontrato di persona la sig.ra TR
, così come ammesso dall'Agente, sig.ra Parte_2 [...]
Ritenere e dichiarare che a seguito della mancata stipula CP_5
dell'atto definitivo di vendita il sig. ha subito ingenti danni Parte_1
economici pari ad € 10.000,00 derivanti sia dalla perdita di altre
occasioni per avere fatto affidamento su un acquisto oramai concluso
sia dalle spese sostenute per l'istruzione del mutuo che lo stesso aveva
richiesto ed ottenuto dalla . Per l'effetto, condannare la CP_6
a pagare al sig. TR
la somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento Parte_1
per i danni dallo stesso patiti per il fallimento dell'acquisto
dell'immobile sito in Roccalumera, Via Umberto I, s.n., ivi compreso n.
2 posti auto”.
Con comparsa di costituzione si costituiva la Controparte_7
, in persona del suo TR
titolare , chiedendo l'integrale rigetto delle TR
domande avanzate dall'attore chiedendo preliminarmente lo spostamento della prima udienza e autorizzazione alla chiamata del terzo per sentire accogliere le conclusioni qui ritrascritte: CP_2
«1. In via principale, nel merito accertare e dichiarare che l'
[...]
ha effettuato Controparte_4 correttamente tutti i dovuti controlli, rispettando gli obblighi positivi e
negativi di informazione gravanti ai sensi dell'art. 1759 del c.c. ed in
ossequio a quanto concordato con la Proposta di acquisto
Immobiliare; Per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dal Sig.
in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e Parte_1
destituite di prova. 2. Sempre in via principale, nel merito accertare e
dichiarare che l' Controparte_4
ha assunto un comportamento professionale conforme al
[...]
principio di imparzialità e, per l'effetto, rigettare, la richiesta di
condanna al pagamento della somma di € 10.000,00, perché infondata
in fatto e in diritto;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglimento, in tutto od in parte, della domanda di parte attrice,
dichiarare la […] tenuta a garantire e manlevare la CP_2
[…] dagli effetti dell'eventuale accoglimento TR
delle domande di parte attrice e, per l'effetto, condannarla al
pagamento di quelle somme eventualmente liquidate per i titoli vantati
in favore del Sig. ». Parte_1
La chiamata è stata azionata sulla scorta della polizza n. M11506095
per essere manlevata dalla IA , CP_4 CP_2
nell'eventualità in cui l'attrice, che è una ditta individuale esercente l'attività di agenzia immobiliare, venisse condannata a risarcire alcunché a parte attrice.
Con comparsa di costituzione si costituiva la chiedendo CP_2
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande versate in causa e, per l'effetto, rigettarle, con ogni conseguente statuizione;
in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità dell'assicurata
[...]
e sua conseguente condanna, Controparte_8
accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza per tutte le motivazioni meglio descritte in narrativa;
in via ulteriormente subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità colposa dell'assicurata e sua Controparte_8
conseguente condanna, dichiarare la IA tenuta a CP_2
manlevare e garantire Controparte_8
nel limite del massimale di polizza, con
[...]
l'applicazione rispettivamente dello scoperto di 1/10 dell'importo a carico dell'Agenzia (minimo assoluto di Euro 500,00 ed un massimo di
Euro 10.000,00) e ferma in ogni caso l'esclusione del vincolo di solidarietà, nonché in ogni caso nei limiti di polizza, delle condizioni generali e particolari di assicurazione e con ogni conseguente statuizione.
Concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c il Giudice a scioglimento della riserva con provvedimento del 20 marzo 2023, ritenuta la rilevanza ha ammesso l'interrogatorio formale dell'attore, riservando all'esito di decidere sugli ulteriori mezzi istruttori, fissando all'uopo l'udienza del
30 ottobre 2023.
Con provvedimento del 31 maggio 2024, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 9 dicembre 2024 per la decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza.
La suddetta udienza è stata sostituita con il deposito delle note ex art
127 ter c.p.c. e le parti nel rispetto della suddetta normativa hanno depositato le suddette note;
indi il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda attorea non viene accolta perché infondata e conseguentemente non possono trovare accoglimento le domande risarcitorie di parte attrice in quanto non supportate da alcun elemento probatorio e la stessa richiesta di CTU è stata rigettata in corso di causa proprio perché esplorativa.
Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che in data 8 agosto 2019, la sig.ra conferiva all' incarico di Parte_3 Controparte_4
mediazione (v. doc. 2 di ) affinché la stessa le procurasse CP_4
un'acquirente per l'immobile di sua proprietà; che dopo aver visionato l'immobile in parola, il sig. contattava l'Agenzia Parte_1 CP_4
e – per mezzo di quest'ultima – formulava una proposta d'acquisto (v.
doc. 3 di ) per un importo inferiore;
proposta che veniva CP_4
accettata dalla sig.ra che il mandato dell' Parte_2 CP_4
terminava proprio con la sottoscrizione della proposta
[...]
irrevocabile di acquisto in quanto il sig. prendeva accordi Parte_1
direttamente con la sig.ra fissando per il giorno 24 luglio 2020 la Pt_2
data di stipula del rogito notarile;
che solo a seguito del rifiuto del
Notaio di procedere con la stipula dell'atto di compravendita attesa l'incapacità di intendere e di volere della sig.ra il sig. Pt_2 chiedeva all' il risarcimento di tutti i Parte_1 Controparte_4
danni patiti, quantificati in Euro 10.000,00.
L , contestava qualsivoglia responsabilità in quanto Controparte_4
non gravava e non grava in capo all'agente immobiliare verificare l'interdizione di una persona fisica prima di procedere con la sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto (v. docc.
6-8 di
). CP_4
L ha correttamente onorato tutti quelli che erano i suoi CP_4
obblighi mettendo in contatto i sig.ri e nonché Pt_2 Parte_1
trasmesso le informazioni di cui era a conoscenza, ed ancora ha terminato il proprio mandato con la sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto, dal momento che il sig. Parte_1
successivamente, prendeva accordi direttamente con la sig.ra . Pt_2
Il mediatore, a mente dell'art. 1754 cod. civ., è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza;
il suo obbligo di informazione, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 1759 cod. civ., deve essere sempre commisurato alla normale ed ordinaria diligenza di un mediatore di media capacità. Nel caso che ci occupa all'Agenzia convenuta non è
imputabile alcuna responsabilità nello svolgimento dell'attività di intermediazione restando negli ambiti tipici degli obblighi alla stessa demandati, ossia adempiendo all'obbligazione di mettere in relazione tra loro le parti dell'affare: la sig.ra con il Parte_3
potenziale acquirente, il sig. Parte_1 Va, inoltre, aggiunta la considerazione per cui quand'anche la parte promittente venditrice fosse stata destinataria di un provvedimento giudiziale di limitazione della propria capacità di agire, E DI CIO'AD
OGGI NON V'E' ALCUNA EVIDENZA DOCUMENTALE, tale circostanza non avrebbe affatto impedito giuridicamente la stipula dell'atto pubblico di compravendita, considerato che parte venditrice avrebbe dovuto solamente munirsi di provvedimento autorizzativo del Giudice
tutelare che disponesse anche l'eventuale reimpiego delle somme riscosse.
La circostanza lamentata dall'attore che, a suo dire, ha procurato i lamentati danni patrimoniali e non patrimoniali, non rappresentava un ostacolo insuperabile tale da rendere l'affare assolutamente non realizzabile, giacchè si sarebbe trattato, eventualmente, solo di momentanea difficoltà organizzativa che ha impedito la stipula il giorno
Cont 24 Luglio 2020 presso i locali della ma che non l'avrebbe impedita successivamente, ove la parte venditrice si fosse munita dell'autorizzazione del Giudice tutelare.
Le voci di danno lamentate dall'attore rientrano nell'alveo del ristoro a cui funge la caparra confirmatoria.
Essa caparra comprende, infatti, per sua stessa natura le voci di danno ivi lamentate consistenti nella perdita di chances nonché le spese sostenute al fine di pervenire alla stipula del contratto talchè siffatte voci di danno, ove mai effettivamente dovute, verrebbero soddisfatte dall'obbligo della parte promittente venditrice inadempiente di restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta. Pertanto ulteriori ipotetici risarcimenti peraltro rivolti a soggetti terzi come nella fattispecie il mediatore non possono trovare accoglimento.
In considerazione del rigetto della domanda attorea nulla in ordine alla domanda di manleva.
Le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo di sentenza.
PQM
Il GOT dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa
RG n. 7842/2021 promossa da contro Parte_1 [...]
e in persona dei TR CP_2
rispettivi legali rappresentanti disattesa ogni contraria eccezione e difesa così statuisce:
rigetta la domanda attorea;
condanna alla rifusione delle spese processuali Parte_1
nei confronti di in persona del legale TR
rappresentante pro tempore nella misura di euro 2500,00 oltre ad IVA
e CPA come per legge nonché in favore di in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore quale terza chiamata in garanzia nella misura di euro 2300,00 oltre ad IVA e CPA come per legge.
Catania, li 13.1.2022
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato