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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1438/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
FEO AN PA, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7099/2024 depositato il 02/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1275/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1099032230002244 INT. E SANZIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il suo ricorso avverso il sollecito di pagamento relativo ad imu 2017 notificatogli dalla RT Municipia sp.a. - Gamma Tributi
s.r.l., concessionaria per la riscossione per il Comune di Agropoli.
La sentenza di primo grado rigettava il ricorso ritenendo validamente notificato il prodromico avviso di accertamento, contrariamente a quanto sostenuto dall'attuale parte appellante.
Con i motivi di appello, Ricorrente_1 censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha affermato l'irrilevanza probatoria della documentazione addotta in copia, in assenza di attestazione di conformità all'originale, non prodotta nemmeno dopo il disconoscimento della sottoscrizione in calce alla notifica.
Contesta inoltre la ravvisata validità del procedimento di notifica, per l'omesso invio della raccomandata informativa.
Non si è costituita l'appellata.
La causa è stata decisa all'udienza del 12 Gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
In primo luogo va detto, quanto all'eccezione relativa alla produzione solo in copia della documentazione relativa alla notifica dell'atto prodromico, che fin dal primo grado parte resistente ha depositato attestazione di conformità ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, nonché della L. 546/92, nella quale veniva attestato appunto che i files allegati al fascicolo sono conformi agli originali dai quali sono stati estratti.
Inoltre, vanno confermate anche in questa sede le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure in ordine alla validità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato. La notifica infatti, si è perfezionata, in data 7 Aprile 2021 ed ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con la consegna del plico alla madre convivente del destinatario;
indi, l'avviso di accertamento su cui si fonda il sollecito di pagamento risulta correttamente notificato, con la conseguenza che nessuna forma di – eccepita - decadenza può ritenersi maturata.
Per tutte le ragioni che precedono l'appello va rigettato.
Nulla va disposto sulle spese, vista la mancata costituzione in giudizio di parte appellata
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
FEO AN PA, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7099/2024 depositato il 02/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1275/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1099032230002244 INT. E SANZIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il suo ricorso avverso il sollecito di pagamento relativo ad imu 2017 notificatogli dalla RT Municipia sp.a. - Gamma Tributi
s.r.l., concessionaria per la riscossione per il Comune di Agropoli.
La sentenza di primo grado rigettava il ricorso ritenendo validamente notificato il prodromico avviso di accertamento, contrariamente a quanto sostenuto dall'attuale parte appellante.
Con i motivi di appello, Ricorrente_1 censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha affermato l'irrilevanza probatoria della documentazione addotta in copia, in assenza di attestazione di conformità all'originale, non prodotta nemmeno dopo il disconoscimento della sottoscrizione in calce alla notifica.
Contesta inoltre la ravvisata validità del procedimento di notifica, per l'omesso invio della raccomandata informativa.
Non si è costituita l'appellata.
La causa è stata decisa all'udienza del 12 Gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
In primo luogo va detto, quanto all'eccezione relativa alla produzione solo in copia della documentazione relativa alla notifica dell'atto prodromico, che fin dal primo grado parte resistente ha depositato attestazione di conformità ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, nonché della L. 546/92, nella quale veniva attestato appunto che i files allegati al fascicolo sono conformi agli originali dai quali sono stati estratti.
Inoltre, vanno confermate anche in questa sede le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure in ordine alla validità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato. La notifica infatti, si è perfezionata, in data 7 Aprile 2021 ed ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con la consegna del plico alla madre convivente del destinatario;
indi, l'avviso di accertamento su cui si fonda il sollecito di pagamento risulta correttamente notificato, con la conseguenza che nessuna forma di – eccepita - decadenza può ritenersi maturata.
Per tutte le ragioni che precedono l'appello va rigettato.
Nulla va disposto sulle spese, vista la mancata costituzione in giudizio di parte appellata
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per spese.