Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
01 255 / 02 AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 10044/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente Cron.3066 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Donato Figurelli Consigliere Ud. 7 no- Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere vembre 2001 Dott. Guido Vidiri Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: società Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi S.p.A., ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., elettivamente domi- ciliato in Roma, via di Ripetta n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AL PI, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Federici n. 2, presso gli avvocati Maria C. Alessandrini e Teresa Notaro che lo 4257. rappresentano e difendono giusta delega in atti;
1 л controricorrente avverso la sentenza n. 59/98, decisa il 27 febbraio 1997 e pubbli- cata il 22 maggio 1998, resa dal Tribunale di Messina nel procedi- mento n. 324/96 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Gerardo Vesci per la società ricorrente e Maria C. Alessandrini per il controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per l'accoglimento del ri- corso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21 febbraio 1992, AL PI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Messina in funzione di Giudice del Lavoro l'Ente Ferrovie dello Stato, poi divenuto so- cietà Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi S.p.A. e di recente, in corso del giudizio di legittimità, Rete Ferrovia- ria Italiana S.p.A., al fine di ottenere l'inquadramento nella qualifica di macchinista, in luogo di quella rivestita di aiuto macchinista, essendo stato utilizzato come secondo agente di mac- china per un periodo superiore ai tre mesi. Il Giudice adito, con sentenza n. 90/96 in data 29 gennaio 1996, accoglieva la domanda. Interponeva appello la società Ferrovie dello Stato e in esito il Tribunale di Messina, con sentenza n. 59/98, emessa in data 27 2 л febbraio 1997 - 22 maggio 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che dalla prova testimoniale espletata era risultato che il AL aveva espletato "mansioni identiche a quelle proprie dei macchinisti, con assunzione di pari responsabilità e svolgendo le relative attività in piena autonomia e in maniera perfettamente intercambiabile e fungibile con i predetti". Escludeva che tale prestazione, svolta per lungo tempo e con ca- rattere di continuità, fosse stata resa contro la volontà del da- tore di lavoro, "anche in considerazione dell'ampiezza e della continuità di quell'attività svolta dall'appellato". Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne la società Ferrovie dello Stato con atto notificato in data 19 maggio 1999, con un unico complesso motivo. AL PI resiste con controricorso notificato in data 17 giu- gno 1999. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione della legge 6 febbraio 1979 n. 42, degli artt. 2 e 5 legge 10 luglio 1984 n. 292, dell'art. 116 cpc, e ancora il vizio di motivazione. Si afferma al riguardo che i dipendenti aventi la qualifica di Aiuto Macchinista sono stati inseriti in un ruolo ad esaurimento 3 M ed ammessi al passaggio alla categoria superiore solo a seguito di accertamento professionale. In mancanza sono stati destinati a svolgere i compiti di secondo agente, massima utilizzazione possi- bile, promiscuamente ai macchinisti in corso di professionalizza- zione per i quali tale impiego si traduce in una sottoutilizzazio- ne temporanea. La censura è fondata. Come questa Corte ha già affermato nelle sentenza n. 8073 del 17 agosto 1998 e n. 11683 del 19 novembre 1998, "l'art. 2 1. n. 42 del 1979 non ha soppresso il profilo professionale dell'aiuto mac- sostituendolo con quello di macchinista in corso di chinista, professionalizzazione, ma si è limitata a cancellare solo per il futuro il suddetto profilo professionale (non potendosi più as- sumere personale con tale qualifica) ed a collocare gli aiuto mac- chinisti ancora in servizio in uno specifico ruolo ad esaurimento della terza categoria, con la conseguenza che non compete agli aiuto macchinisti l'inquadramento come macchinisti in corso di professionalizzazione, né la stessa retribuzione, anche in ca- so di espletamento delle medesime mansioni, in quanto entrambi (aiuto macchinisti e macchinisti in corso di professionalizza- zione) utilizzati come secondo macchinista, giacché tale uti- lizzazione costituisce per l'aiuto macchinista il contenuto normale e definitivo della sua prestazione, mentre per il in corso di professionalizzazione rappresenta una macchinista temporanea sottoutilizzazione corrispondente ed un limitato perio- 4 п do di addestramento, dovendosi perciò escludere, come già rile- vato con la sentenza costituzionale n. 37 del 1990, l'illegitti- mità costituzionale del citato art. 2 sotto il profilo della di- sparità di trattamento tra aiuto macchinisti r.e. e macchinisti in prova." Questo Collegio non ravvisa ragioni per porre in discussione tale orientamento in ordine al quale il controricorrente svolge il ri- lievo, invero non pertinente, che esso riguarderebbe una diversa fattispecie, dell'impiego dell'aiuto macchinista promiscuamente al macchinista in corso di professionalizzazione, senza considerare che questa Corte, con sentenza n. 8073 del 17 agosto 1998 ha cas- sato una pronuncia del Tribunale di Messina riguardante appunto una fattispecie identica rispetto a quella del presente giudizio. Si deve solo aggiungere che l'impugnata sentenza incorre in un pa- lese vizio di motivazione là dove pretende di trarre da deposizio- ni testimoniali la prova che il AL ha espletato "mansioni identiche a quelle proprie dei macchinisti, con assunzione di pari responsabilità”. Invero l'assunzione di responsabilità non è un dato di fatto ma una situazione giuridica soggettiva che deve trovare la sua fonte in una disposizione di legge o contrattuale e lo svolgimento di compiti eccedenti la propria qualifica non può comportare l'assunzione della stessa responsabilità di chi di tali compiti è incaricato ma al più una responsabilità di tipo diverso, sempre da stabilirsi in esito ad una valutazione in sede amministrativa, di- 5 3 sciplinare o giurisdizionale e insuscettibile di prova per testi, salvo che non vengano riferiti specifici accadimenti atti a dimo- strare che vi fu una completa assimilazione dei doveri dell'aiuto macchinista a quelli del macchinista. Si deve pertanto cassare l'impugnata sentenza. Questa Corte è chiamata a decidere nel merito, non essendo neces- sario alcun giudizio di fatto. Si deve quindi, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Pretore di Messina, rigettare la domanda proposta dal AL. Va altresì accolta la domanda della ricorrente, intesa ad ottenere la condanna del lavoratore a restituire le somme percepite per ef- fetto delle pronunce rese nel giudizio di merito, essendo venuto meno il titolo per il conseguimento di tali importi. Si ravvisano giusti motivo per l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio. RENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
P.Q.M.
DISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA MRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 La Corte accoglie il ricorso. * GGE 11-8-73 N. 533 l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la Cassa domanda, condannando l'attore a restituire le somme percepite a seguito della sentenza pretorile. Compensa le spese dell'intero giudizio. Phill Roma, 7 novembre 2001 IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Alberto bein Depositato in Cancelleria 30 GEM. 2002 ogg 6 IL CANCELLIERE