Ordinanza collegiale 3 marzo 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00163/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2025, proposto da
Gam Gonzagarredi Montessori S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2B3FC79E2, rappresentata e difesa dagli avvocati Fausto Troilo e Pierluigi Spedicati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio;
Comune di VE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
ACP - Agenzia per i contratti pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro ed Eric Chini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
nei confronti
Arte s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese composto anche dalle mandanti Trias sas di Anders s.r.l. e CO s.r.l. in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Christoph Trebo, Alex Telser e Silvia Pasquino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del “ Provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 del 9.1.2025” , con cui l’Agenzia per i contratti pubblici ha aggiudicato al controinteressato RTI Arte, il Lotto 4 (CIG: B2B3FC79E2) della gara avente ad oggetto Fornitura arredi - polo scolastico di San OM di VE (Fornitura e montaggio di arredi di serie e su misura), per l’importo complessivo di Euro 915.818,39 (IVA esclusa), comprensivo dei costi per l’attuazione del piano di sicurezza /costi per le interferenze /costi della manodopera;
- di tutti i verbali dell’Autorità di gara e della Commissione di valutazione;
- della graduatoria finale;
- della proposta di aggiudicazione;
e, comunque,
- di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, il capitolato e/o qualunque altro atto di gara, ove interpretabile nel senso di ritenere correttamente esercitato dalla Commissione giudicatrice il proprio operato,
nonché:
- in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria dell’inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto e il subentro nell’esecuzione del contratto (eventualmente stipulato), di cui si fa espressa richiesta;
- in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità del risarcimento in forma specifica, per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e degli atti impugnati, con riserva di azione risarcitoria da esercitare ex post con separato giudizio.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Arte.s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese composto anche dalle mandanti Trias sas di Anders s.r.l. e CO s.r.l. il 17.3.2025:
per l’annullamento
dei medesimi ut supra impugnati provvedimenti, atti e determinazioni della Stazione appaltante e dell’Ente committente, nella parte in cui hanno ammesso o comunque non hanno escluso la parte ricorrente in via principale dalla procedura di gara, e in subordine nella parte in cui hanno ad essa attribuito il complessivo punteggio di n. 50,34 per la componente tecnica dell’offerta, e non hanno attribuito a quest’ultima un punteggio inferiore, il tutto per i motivi infra meglio esplicitati e rappresentati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arte.s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese composto anche dalle mandanti Trias sas di Anders s.r.l. e CO s.r.l., del Comune di VE e di ACP - Agenzia per i contratti pubblici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
( Salva diversa specificazione, i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli depositati in giudizio da ACP- Agenzia per i contratti pubblici, d’ora in poi brevemente ACP)
1. Con determinazione, Registro generale n. 498 del 30.7.2024 (allegato 001 del Comune di VE) il Comune di VE decideva di indire una procedura aperta per l’affidamento del lotto 4 - Fornitura e montaggio degli arredi di serie e di misura - codice cup: E17B15000300007, per un valore massimo stimato di € 915.909,77, IVA esclusa, per l’ampliamento del polo scolastico di San OM di VE
2. Vista la convenzione stipulata tra il Comune di VE e l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Provincia Autonoma di Bolzano (ACP) firmata in agosto 2014, il Comune di VE deliberava di incaricare la suddetta Agenzia a svolgere la predetta procedura aperta sopra soglia comunitaria secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 33 della L.P. n. 16/2015 e dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 (allegato 001 del Comune di VE).
3. Su incarico del Comune di VE l’ACP bandiva la gara predisponendo i relativi atti (doc. 1 - Disciplinare di gara; doc. 2 - Capitolato speciale d’appalto parte I; doc. 3 - Capitolato speciale d’appalto parte II).
4. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al prezzo e qualità ai sensi dell’art. 33 della L.P. n. 16/2015 e dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto compatibile, e secondo il metodo dell’offerta secondo prezzi unitari, veniva specificato da ACP assegnando i seguenti valori: qualità 70/100 punti e prezzo 30/100 punti.
5. Gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica venivano puntualmente elencati nel relativo documento (doc. 4).
6. Alla gara partecipavano due concorrenti, come risulta dal verbale di gara n. 1, dd.16.9.2024 (doc. 5): l’odierna ricorrente GAM Gonzagaarredi Montessori srl, di seguito GAM, e l’odierna controinteressata RTI Arte srl/GmbH – Trias KG der Anders GmbH – CO GmbH, di seguito RTI Arte.
7. Entrambe le concorrenti venivano ammesse alla gara, come risulta dal verbale n. 2, dd. 21.10.2024 (doc. 6).
8. La commissione di valutazione si riuniva in data 28.10.2024 (doc. 9) per la valutazione tecnico qualitativa con attribuzione dei punteggi, che risultavano, per la qualità i seguenti (doc. 10):
per GAM – punti 50,34 (con riparametrazione);
per RTI Arte – punti 70,00 con riparametrazione.
9. Successivamente, con verbale n. 3 del 20.11.2024 (doc. 11) l’autorità di gara dichiarava l’avvenuta valutazione delle offerte tecniche da parte della competente commissione e quindi procedeva all’apertura delle offerte economiche, formando la graduatoria provvisoria (doc. 12) come segue:
per GAM – punti 30,00 avendo un’offerta economica di Euro 892.166,16 – punteggio complessivo 80,34;
per RTI Arte – punti 29,22 avendo un’offerta economica di Euro 915.818,39 – punteggio complessivo 99,22.
10. Con provvedimento di aggiudicazione del 9.1.2025 (doc. 13) l’ACP aggiudicava quindi la gara all’operatore economico RTI Arte per l’importo complessivo di Euro 915.818,39 (IVA esclusa).
11. Con pec di data 9.1.2025 (doc. 14) la stazione appaltante inviava ai partecipanti alla gara la comunicazione di aggiudicazione.
12. In data 10.2.2025 la società GAM notificava l’odierno ricorso come in epigrafe sollevando i seguenti motivi in diritto:
12.1. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara ed in particolare modo delle cause di esclusione previste a pagg. 59-60 del disciplinare; violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, dell’art. 57 comma 2 d.lgs. 36/2023; violazione e falsa applicazione del dm n. 254 del 23 giugno 2022, errata valutazione dell’offerta, illogicità ed ingiustizia manifeste.
La commissione di valutazione avrebbe commesso un errore nella valutazione dell’offerta presentata dal RTI Arte, in quanto avrebbe dovuto disporne l’esclusione per la mancata presentazione dei rapporti – e, più in generale, delle certificazioni – richiesti a dimostrazione della conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste dai CAM, come indicato nella lex di gara e nel D.M. 23 giugno 2022, nonché nel relativo Allegato A (“ Criteri ambientali minimi per la fornitura di nuovi arredi per interni, per l’affidamento del servizio di noleggio di arredi per interni e per l’affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni ”). Nonostante tali carenze, la commissione avrebbe comunque aggiudicato la procedura allo stesso RTI.
12.2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del d.lgs. n. 36/2023. Omessa e/o erronea verifica del costo della manodopera. Difetto di istruttoria. Illogicità. Ingiustizia manifesta.
Sostiene la ricorrente che l’ACP avrebbe disposto l’aggiudicazione omettendo l’indefettibile verifica richiesta ex lege del costo della manodopera, sebbene la stessa s’imponesse in ragione della insufficiente dichiarazione resa dal RTI aggiudicatario, la quale si sarebbe limitata a genericamente indicare il CCNL applicabile, gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza, lasciando completamente vuoti i campi del dettaglio relativi al costo unitario della manodopera, suddiviso per livello ed inquadramento.
13. In data 18.2.2025 si costituiva in giudizio il committente Comune di VE, tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato, che affidava le proprie ragioni difensive alla memoria depositata in data 21.2.2025.
14. In data 19.2.2025 si costituiva in giudizio ACP, che affidava le proprie difese alla memoria depositata in data 21.2.2025.
15. In data 20.2.2025 si costituiva in giudizio Arte.s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese composto anche dalle mandanti Trias sas di Anders s.r.l. e CO s.r.l., che affidava le proprie difese alla memoria depositata in data 22.2.2025.
16. In data 3.3.2025 veniva pubblicata l’ordinanza cautelare n. 63/2025, con cui questo Tribunale rinviava la discussione dell’istanza cautelare al merito e fissava a tal fine l’udienza pubblica del 14 maggio 2025.
17. In data 17.3.2025 Arte.s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese composto anche dalle mandanti Trias sas di Anders s.r.l. e CO s.r.l., depositava ricorso incidentale per l’annullamento dei medesimi impugnati provvedimenti, atti e determinazioni della Stazione appaltante e dell’Ente committente, nella parte in cui avevano ammesso o comunque non avevano escluso la parte ricorrente in via principale dalla procedura di gara, e in subordine nella parte in cui avevano ad essa attribuito il complessivo punteggio di n. 50,34 per la componente tecnica dell’offerta, e non avevano attribuito a quest’ultima un punteggio inferiore.
18. I motivi fatti valere nel ricorso incidentale erano i seguenti:
18.1. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione del concorrente per mancata produzione della specifica documentazione pertinente ai fini della verifica di conformità dei prodotti al CAM arredi (Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 254 del 23 giugno 2022) – violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 – violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 254 del 23 giugno 2022 - eccesso di potere per carenza di istruttoria .
Per il controinteressato RTI sarebbe stata proprio la ricorrente a non aver comprovato in sede di gara per ognuno dei cinque prodotti offerti, mediante la specifica documentazione tecnica e/o i certificati richiesti, la conformità degli stessi al CAM arredi, adottato con Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 254 del 23 giugno 2022. Pertanto, laddove venisse accolta da codesto TRGA l’interpretazione propugnata dalla ricorrente principale in relazione al primo motivo di ricorso, sarebbe proprio quest’ultima a dover necessariamente essere esclusa dalla procedura di gara.
19. Seguivano le memorie difensive di ACP, in data 24.4.2025, del RTI Arte, nonché del Comune di VE, in data 28.4.2025, e le repliche della ricorrente principale e del RTI controinteressato in data 2.5.2025.
20. All’udienza del 14.5.2025, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
21. Preliminarmente il Collegio deve vagliare l’eccezione di parte ricorrente, avanzata nel corso dell’udienza di merito, di inammissibilità nei suoi confronti della memoria di replica del 2.5.2025 del controinteressato RTI.
21.1. L’eccezione è fondata.
La memoria di replica è ammissibile solo per contrastare la memoria conclusionale avversaria. Nel presente caso la ricorrente non ha depositato alcuna memoria conclusionale. A un tanto hanno provveduto solo il Comune di VE e l’ACP. Sul punto va pertanto confermato l’indirizzo della consolidata giurisprudenza secondo cui: “ nel processo amministrativo le memorie di replica sono previste e regolate dall'art. 73, comma 1, del D.lgs. n. 104/2010, per il precipuo ed esclusivo fine di consentire di rispondere alle deduzioni contenute nelle nuove memorie depositate dalle controparti in vista dell’udienza di discussione; ne segue che la replica è inammissibile qualora controparte non abbia depositato memoria conclusionale e che il suo oggetto deve restare, comunque, contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che si traduca in un mezzo per eludere il termine per il deposito delle memorie conclusionali, proponendo tardivamente argomenti che avrebbero dovuto trovare posto nella memoria per l’udienza di discussione ( ex multis Cons. Stato Sez. VI, 23/06/2021, n. 4816) ” (Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2023, n. 3434). Il Collegio perciò non ne terrà conto in relazione alla posizione della ricorrente.
22. Il Collegio ritiene opportuno procedere con l’esame del ricorso principale, perché, in caso di rigetto, potrebbe avere carattere assorbente rispetto al ricorso incidentale. Infatti, è principio consolidato quello secondo cui se il ricorso principale risulta infondato, il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (in tal senso anche la recente condivisa giurisprudenza: v., “ ex plurimis ”, TAR Sicilia, n. 1194/2025, TAR Sardegna, n. 859/2024, Tar Lazio, nn. 16401/2023, 6258/2023, 5663/2023, Tar Campania, n. 4723/2023, Tar Abruzzo, n. 228/2023).
23. Il ricorso principale non merita accoglimento perché entrambi i motivi di ricorso fatti valere sono infondati.
24. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso che lamenta la mancata esclusione del RTI controinteressato per l’omessa produzione delle certificazioni CAM al momento della presentazione della propria offerta.
24.1. Osserva il Collegio, che benché il disciplinare di gara (doc. 1) risulti intitolato “ disciplinare di gara procedura aperta sopra soglia europea per fornitura e montaggio arredi per cucina e zona selfservice (lotto 3) e per fornitura e montaggio di arredi di serie e su misura (lotto 4), polo scolastico san giacomo, laives a ridotto impatto ambientale Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 254 del 23 giugno 2022 – Criteri ambientali minimi (CAM) per la fornitura di nuovi arredi per interni, per l’affidamento del servizio di noleggio di arredi per interni e per l’affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni (G.U. n. 184 del 08.08.2022)”, e a pag. 7 preveda che “Le forniture sono soggette all’applicazione del seguente CAM: Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 254 del 23 giugno 2022 – Criteri ambientali minimi (CAM) per la fornitura di nuovi arredi per interni, per l’affidamento del servizio di noleggio di arredi per interni e per l’affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni (G.U. n. 184 del 08.08.2022)”, il richiamo ai predetti CAM non si è tradotto nelle successive previsioni di gara in un preciso onere di allegazione dei relativi certificati al momento della presentazione delle offerte a pena di esclusione; un tanto nel pieno rispetto del medesimo decreto ministeriale, che lascia alle stazioni appaltanti la scelta del segmento procedimentale in cui collocare tale onere: o al momento della presentazione delle offerte oppure al momento dell’esecuzione del contratto. Così, invero, dispone l’allegato al DM n. 254/2022: “ I mezzi di verifica previsti per i criteri contenuti nel presente documento consistono nella presentazione di etichette o di certificati, rapporti di prova o altra documentazione tecnica. I metodi di prova sono quelli basati su norme e metodi di misurazione riconosciuti a livello internazionale. In questo modo si può garantire che le dichiarazioni sulle prestazioni degli offerenti siano verificabili, ripetibili, controllabili e comparabili. Spetta alla stazione appaltante decidere in quale fase debbano essere presentati i mezzi di prova .”.
24.2. Il disciplinare di gara (doc. 1), infatti, alle pagg. 59 e 60 così dispone:
“ Verranno prese in considerazione solo offerte che presentano caratteristiche corrispondenti o migliorative rispetto a quelle indicate nel capitolato tecnico o offerte con caratteristiche tecniche equivalenti a quelle richieste nel capitolato tecnico. In ogni caso saranno esclusi i concorrenti, che offrano una fornitura non conforme ai requisiti minimi.”
In tal modo, il disciplinare rinvia alle prescrizioni del capitolato tecnico per la valutazione di ammissibilità delle offerte, che non contiene un richiamo ai CAM (cfr. docc. 2 e 3).
Poi il disciplinare prosegue con la seguente previsione:
“La mancata presentazione anche di uno solo dei seguenti documenti potrà comportare l’esclusione dalla gara…
Lotto 4 – Il concorrente, anche nel caso in cui offra esattamente quanto descritto e previsto in progetto, il concorrente deve presentare la documentazione tecnica di tutti prodotti offerti, redatta secondo le indicazioni contenute nel documento “L4_Criteri di valutazione” (a cui si rinvia), e cioè:
a. campioni – Modulo A:
- campione n. 1: banco alunni singolo;
- campione n. 2: seduta ragazzi;
- campione n. 3: sgabello basso;
- campione n. 4: tavolo sagomato a nuvola;
- campione n. 5: seduta pouf singola;
b. elaborati grafici – Modulo B;
c. garanzia estesa (CAM).”.
24.3. Osserva il Collegio che in nessuno dei documenti così richiamati dal disciplinare di gara emerge un chiaro e preciso obbligo di produzione dei certificati CAM in sede di offerta.
24.4. Nel documento “ L4_Criteri di valutazione ” (doc. 4) non si rinviene alcun riferimento ai CAM, salva la sola garanzia estesa rispetto al minimo di cinque anni, che costituisce un requisito premiale, in quanto rappresenta un indicatore indiretto di durabilità e quindi di riduzione di impatti ambientali. I restanti elementi di valutazione, invece, attengono tutti ad aspetti tecnico-prestazionali (robustezza, resistenza…), igienico-sanitari e di sicurezza (conformità a normative sulle emissioni, es. formaldeide, trattamenti ignifughi, assenza di elementi sporgenti o pericolosi), estetico-funzionali, manutentivi / ergonomici. Gli unici criteri valutativi, che pur non richiamando esplicitamente i CAM ambientali, potrebbero implicitamente essere considerati anche nei CAM ambientali, riguardano l’uso di materiali riciclabili (es. polipropilene 100%) e le emissioni ridotte di formaldeide. Non è quindi sostenibile che dal documento “L4_Criteri di valutazione “ si potesse evincere un chiaro ed esplicito obbligo di produzione al momento dell’offerta di tutte le certificazioni CAM, esclusa la sola garanzia estesa . Nei criteri di valutazione la tematica ambientale compare solo per gli argomenti della formaldeide e dei materiali riciclabili, che comunque appartengono contemporaneamente anche a materie differenti (igiene e salute).
24.5. Né a diverso esito si può giungere esaminando il contenuto del modulo A compilato con allegate le relative schede tecniche e certificati.
Infatti, nelle “note per la compilazione ” (doc. 4) non vengono richiamati espressamente i certificati CAM. Si legge: “ Per ogni singola posizione sotto indicata dovrà essere riformulata la voce estesa o utilizzando il testo base dell’elenco prestazioni evidenziando le eventuali modifiche o riscrivendo completamente il testo in base ai prodotti e/o sistemi offerti; dovranno inoltre essere allegate le rispettive schede tecniche, le relative certificazioni dei materiali e dei sistemi che compongono l’assemblaggio. Le caratteristiche tecniche delle tavole e le indicazioni dei testi estesi sono meramente indicative. Verrà dato maggior peso alle offerte che rispettano maggiormente o migliorano le caratteristiche e le indicazioni ivi presenti .”.
È solo in reazione alle cinque singole posizioni (banco alunni singolo, seduta ragazzi, sgabello basso,
tavolo sagomato a nuvola e seduta pouf singola) che compare l’indicazione “ La fornitura prevede il rispetto del DM 23/06/2022 e ss.mm.ii. in materia di ‘Criteri ambientali minimi per la fornitura ed il servizio di noleggio di arredi per interni” e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte’”.
E ogni posizione si conclude con l’indicazione : “Marca offerta: Modello offerto: Allegati: (schede tecniche e certificazioni /…)”.
Ebbene, mentre nel documento “L4_Criteri di valutazione” (doc. 4) i CAM sono esplicitamente menzionati solo una volta ( Criterio 07 – “CAM: garanzia estesa”), nella seconda parte del Modulo A i CAM non sono solo citati, ma sono formalmente richiesti, sia pure “ per dare il lavoro finito a regola d’arte’ ”. L’espressione utilizzata, “ La fornitura prevede il rispetto del DM 23/06/2022 e ss.mm.ii. in materia di ‘Criteri ambientali minimi per la fornitura ed il servizio di noleggio di arredi per interni’ e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte .”, non limita pertanto l’applicazione dei CAM al solo tema della formaldeide o dei materiali riciclabili che comunque comparivano nella tabella di valutazione, ma estende l’obbligo a tutto l’arredo fornito (“ ciascun arredo” ) “ per dare il lavoro finito a regola d’arte’ ”.
Quindi i CAM al termine dei lavori (a “ lavoro finito ”) devono essere rispettati nella loro interezza, cioè per: materiali e componenti (pannelli, colle, imbottiture, rivestimenti, ecc.), caratteristiche ambientali dei prodotti (riciclabilità, emissioni, trattamenti), aspetti di durabilità, manutenzione, fine vita. E tale rispetto richiede delle adeguate certificazioni ambientali.
Ora, l’eventuale difetto di una di queste certificazioni al momento della presentazione dell’offerta non è considerato dal Collegio causa di esclusione dell’offerta.
24.6. Infatti, la previsione di esclusione di cui al disciplinare di gara sopra riportata prevedeva espressamente: “ La mancata presentazione anche di uno solo dei seguenti documenti potrà comportare l’esclusione dalla gara…
Lotto 4 – Il concorrente, anche nel caso in cui offra esattamente quanto descritto e previsto in progetto, il concorrente deve presentare la documentazione tecnica di tutti prodotti offerti, redatta secondo le indicazioni contenute nel documento “L4_Criteri di valutazione” (a cui si rinvia), e cioè:
a. campioni – Modulo A:
- campione n. 1: banco alunni singolo;
- campione n. 2: seduta ragazzi;
- campione n. 3: sgabello basso;
- campione n. 4: tavolo sagomato a nuvola;
- campione n. 5: seduta pouf singola;
b. elaborati grafici – Modulo B;
c. garanzia estesa (CAM).”.
Letteralmente, perciò, l’esclusione dalla gara poteva essere comminata solo nel caso difettasse uno dei documenti così elencati (i documenti a), b) e c)) e non nel caso in cui il difetto riguardasse alcuni certificati da allegare in uno dei singoli documenti (nel doc. a)).
È opportuno ricordare al riguardo, che la giurisprudenza amministrativa, per costante orientamento, ha affermato che per l’interpretazione delle clausole della lex specialis trovano applicazione “ le regole dettate dall’articolo 1362 e ss. del codice civile per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale” (cfr. recentemente TAR Lazio, sez. III, sent. n. 5796 del 20.3.2025, che richiama Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2710 del 31 marzo 2021; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2497 del 10 giugno 2016).
In proposito è stato ulteriormente affermato che “l’interpretazione dei bandi di gara, quali atti amministrativi generali, soggiace agli stessi canoni dettati per l’interpretazione degli atti negoziali (art. 1324 c.c.) e contrattuali (art. 1362 c.c.), assumendo tuttavia carattere preminente il canone dell’interpretazione letterale secondo cui l’ermeneutica deve avvenire innanzitutto in base al tenore letterale ossia attribuendo alle clausole il ‘senso letterale delle parole’ (art. 1362 c.c.), con esclusione, in caso di clausole assolutamente chiare, di ogni ulteriore procedimento interpretativo ” (cfr. T.R.G.A. Trento, sez. unica, sent. n. 143 del 19 luglio 2022, confermata da Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1483 del 10 febbraio 2023).
Il giudice amministrativo ha anche specificato che “ il canone della interpretazione letterale si pone quale garanzia del rispetto dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa e di tutela della concorrenza, in quanto proprio la sua rigorosa applicazione esclude che la stazione appaltante possa attribuire alle regole da essa stessa poste una portata diversa rispetto a quella che deriva obiettivamente dal tenore letterale su cui gli operatori del mercato, mediamente diligenti, hanno fatto affidamento ancor prima di partecipare alla gara. Infatti, poiché soltanto regole chiare consentono di conoscere il prevedibile esito della loro applicazione, gli operatori si determinano a partecipare alla competizione e a conformare di conseguenza l’offerta nella fiducia di ricevere proprio quel trattamento che discende dall’interpretazione letterale delle regole ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, sent. n. 1770 del 14 febbraio 2022).
24.7. Inoltre, la circostanza che la seconda parte del modulo A quanto ai CAM si discosti profondamente dalla previsione espressa dai criteri di valutazione, che considerano i CAM esplicitamente solo per la garanzia estesa ed implicitamente solo con riguardo ai temi della formaldeide e dei materiali riciclabili, induce a ritenere che il rispetto dei CAM per ciascun arredo venga demandato ragionevolmente al momento della fornitura (“ per dare il lavoro finito a regola d’arte ”) e quindi nella fase di esecuzione del contratto.
Del resto, la consolidata giurisprudenza impone il rispetto del principio di tassatività delle clausole di esclusione dalle gare, il clare loqui da parte delle stazioni appaltanti e lo scioglimento di eventuali dubbi con il ricorso al principio del favor partecipationis ( ex multis Cons. Stato, Sez. III, sent. 14.5.2020, n. 3084, secondo la quale ove sussista “un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione ”.
Risulta evidente, infatti, come nel caso concreto imporre alle ditte offerenti la produzione integrale delle certificazioni CAM al momento dell’offerta - quando la valutazione ambientale dei propri prodotti veniva circoscritta alle emissioni della formaldeide ed alla riciclabilità dei materiali - sarebbe stata del tutto sproporzionata nel bilanciamento tra estensione della partecipazione e accelerazione del procedimento.
Infatti, imporre requisiti meramente formali può essere giustificato in procedure concorsuali con un numero particolarmente elevato di partecipanti, dove tali vincoli servono a garantire selettività e rapidità nella gestione della gara. Tuttavia, nel caso in esame, richiedere alle ditte offerenti la produzione integrale delle certificazioni CAM già al momento della presentazione dell’offerta — quando la valutazione ambientale, ripetesi, era limitata alle sole emissioni di formaldeide e alla riciclabilità dei materiali — avrebbe rappresentato un irrigidimento procedurale sproporzionato. Una simile imposizione, infatti, avrebbe finito per comprimere ingiustificatamente la partecipazione alla gara, senza apportare concreti vantaggi in termini di efficienza, risultando in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e massima apertura al mercato.
25. Anche il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
25.1. Sostiene la ricorrente che dalla comunicazione del 10 dicembre 2024 a firma del RUP del Comune (allegato 6 della ricorrente) emergerebbe che non sarebbe stata svolta un’effettiva verifica delle dichiarazioni rese dal raggruppamento temporaneo Arte s.r.l. riguardo al CCNL applicato, ai costi della manodopera e agli oneri di sicurezza aziendale.
Il RUP si sarebbe limitato ad accettare senza approfondimenti quanto dichiarato dal RTI, che avrebbe genericamente indicato l’applicazione del contratto collettivo “ commercio (CNEL H011)” e l’allineamento ai costi previsti dalla stazione appaltante, senza fornire i dettagli obbligatori (es. costi unitari per livello e inquadramento del personale).
Secondo la giurisprudenza (TAR Campania, n. 867/2021), la verifica del costo della manodopera deve essere concreta e dettagliata, basata sul numero e l’inquadramento dei lavoratori, il loro impiego orario e la corrispondenza alle tabelle salariali ministeriali. In questo caso, la Provincia avrebbe disposto l’aggiudicazione omettendo tale verifica, che sarebbe invece obbligatoria per legge.
25.2. Per l’ACP la tesi del ricorrente sarebbe infondata e pretestuosa. Il costo della manodopera, fissato in fase di progettazione dalla stazione appaltante e riportato nel disciplinare di gara, ammonterebbe a 50.896,82 euro. L’aggiudicataria avrebbe indicato 50.889,26 euro, con un ribasso minimo di soli 7,56 euro, confermando quindi l’allineamento al costo previsto.
Su richiesta dell’ACP, l’aggiudicataria avrebbe indicato di applicare il CCNL “H011” (Terziario, Distribuzione e Servizi), lo stesso previsto dal disciplinare. Di conseguenza, non sarebbe stata necessaria alcuna ulteriore verifica da parte del RUP, poiché la normativa imporrebbe l’accertamento solo se venisse dichiarato un contratto diverso o equivalente.
Infine, il RUP avrebbe confermato tutto ciò all’ACP nella PEC del 10 dicembre 2024, precisando che il CCNL e i costi della manodopera indicati dall’aggiudicataria corrispondono pienamente a quelli previsti dalla stazione appaltante.
25.3. Il Collegio condivide i rilievi della stazione appaltante (cfr. docc. da 21 a 24) e rinvia al parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2993/2024, che ha fornito alcune indicazioni operative sulla declinazione degli obblighi per le stazioni appaltanti previsti all’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 (cd. principio di applicazione dei CCNL di settore). Il Ministero ha, in particolare, chiarito che qualora l’operatore economico primo in graduatoria adotti lo stesso CCNL indicato dalla Stazione appaltante nei documenti di gara e riporti lo stesso importo per i costi della manodopera stabilito dalla SA (nella presente fattispecie la differenza di costo risulta pari a soli 7,56 euro), la verifica di congruità è superflua. L’unica eccezione si verifica nel caso in cui l’operatore economico abbia proposto, nella propria offerta tecnica, varianti o migliorie che comportino un impiego aggiuntivo di manodopera (fattispecie anch’essa non presente nel caso concreto).
26. In conclusione il ricorso principale è infondato con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale.
27. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. Nulla per le spese per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta il ricorso principale;
- dichiara improcedibile per difetto di interesse il ricorso incidentale;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di VE, dell’ACP e del RTI controinteressato, composta dalle ditte Trias Sas di Anders S.r.l., CO S.r.l., Arte S.r.l., quantificate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna parte, oltre accessori come per legge. Nulla per le spese per la Provincia autonoma di Bolzano non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Cavallar | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO