Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.2.2025 , nella causa iscritta al n. 3134 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] autorapp.ta e difesa, da se Parte_1 stessa come per legge ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelvenere (BN) alla Via Petrara, 24;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'. Avv. Francesco Patti, con il quale elett.te dom.lia in Catania, alla
Via Vincenzo Giuffrida, n. 2/B;
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Benevento Via Foschini
28, rappresentato e difeso dall'avv.to Atanasio Maurizio Greco, giusta procura generale alle liti;
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Con ricorso depositato in data 7.8.2023 la ricorrente in epigrafe identificata ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01720239001389324000 in relazione all'avviso di addebito n.
l'anno 2010.
La ricorrente ha rappresentato che con sentenza n. 1288/2023 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato la nullità dell'avviso di addebito n. 31720170018900115000.
CP_ Si è costituito l' che dichiarato di avere provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito n. 317 2017 0001890015 come già disposto dalla sentenza di appello n. 1288/23 della Corte di Appello di Napoli passata in giudicato il 21.9.2023.
L' si è costituita rappresentando che avendo ricevuto il Controparte_1 ruolo dall'Ente impositore, era obbligata a predisporre e notificare la cartella di pagamento e, poi, ad intraprendere la successiva attività esecutiva.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Nel merito va rilevato che l'atto di intimazione è relativo all'avviso di addebito n. .
31720170018900115000 che è stato impugnato innanzi alla Corte di Appello di Napoli che con sentenza n. 1288/2023 lo ha annullato .
Stante l'annullamento dell'atto presupposto ovvero l'avviso di addebito n. 31720170018900115000 deve essere annullato anche l'atto conseguente.
Il ricorso va pertanto accolto e, per l'effetto va annullata l'intimazione di pagamento n.
01720189001596340000.
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda proposta in via subordinata di accertamento della prescrizione del credito e di annullamento delle somme di cui alla sentenza n. 1288/2023 della Corte di Appello in quanto l'accertamento è passato in giudicato ed eventuali vizi della sentenza avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione in Cassazione . In definitiva, nel presente giudizio risulta inammissibile la proposizione delle medesime questioni già decise dalla Corte d'Appello (prescrizione).
Deve essere, infine rigettata la domanda di risarcimento danni , formulata solo nelle conclusioni del ricorso, in quanto generica e sfornita di ogni allegazione e prova.
*
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese considerata la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento . n.
01720239001389324000;
2.rigetta nel resto il ricorso;
3. compensa le spese
Benevento, 22.2.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana Mari